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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 718/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 C.F._1
ES IA e LO EC, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto n. 42;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/05/2025, l'Istituto ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione all'esito dell'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 983/24, introdotto dalla signora per la verifica della sussistenza di uno stato di totale CP_1 inabilità lavorativa e il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, conclusosi con la individuazione delle predette condizioni.
2. Il CTU, difatti, in tale fase concludeva che l'interessata presentava un quadro patologico complessivo tale da determinare l'accesso alla pensione di inabilità civile e al riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo.
3. In sede di opposizione, l'odierno ricorrente contestava sia la quantificazione della percentuale, a suo dire sovrastimata in eccesso, indicata dal consulente, sia l'erroneità delle modalità con cui lo stesso avrebbe raggiunto le sue conclusioni diagnostiche, in quanto avrebbe utilizzato, ai fini della sua valutazione, le linee guida sull'accertamento degli stati invalidanti stabilite dall invece che i criteri di cui al D.M. 5 febbraio Pt_1
1992.
4. L' ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“- in via principale, previo rinnovo delle operazioni peritali, accogliere il ricorso e per
l'effetto accertare e dichiarare insussistenti le condizioni sanitarie previste l'accesso alla pensione di invalidità civile
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio , eccependo la genericità del CP_1 ricorso poiché privo di specifiche contestazioni in ordine alle patologie riscontrate o alla collocazione tabellare delle stesse;
chiedeva, dunque, l'integrale rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettarsi il ricorso proposto dall Pt_1 confermando la sussistenza in capo a parte opposta del requisito sanitario per il riconoscimento del 100% di invalidità e la condizione di disabilità grave con vittoria di spese, incluse quelle della fase di ATP”.
6. Istruita la causa solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Occorre, anzitutto, premettere che sulla base delle conclusioni rassegnate nella fase di accertamento tecnico preventivo, il Giudicante conferiva inizialmente incarico al consulente relativamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ex artt. 12 legge n. 118/1971 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92.
8. Successivamente si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di interesse ad Pt_1 agire della ricorrente in merito alla pensione di invalidità per superamento dei limiti
2 reddituali e chiedendo l'esclusione del relativo quesito;
in replica alla predetta eccezione la ricorrente precisava che “il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa è finalizzato al conseguimento dei benefici pensionistici ed assistenziali e non della pensione di inabilità”.
9. In esito alle predette osservazioni, con ordinanza di data 21/11/2024, il Giudice quindi riformulava i quesiti oggetto della consulenza, escludendo quello relativo alla pensione di inabilità, e chiedendo invece al CTU di determinare se la ricorrente avesse subito una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% ai sensi della legge n.
388/2000.
10. Ciononostante l'ausiliare, nell'elaborato peritale, rispondeva relativamente ai quesiti della prima ordinanza, ovvero sulla pensione ex lege 118/71 e sulla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, riconoscendole entrambe.
11. Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, va ritenuta l'inammissibilità dell'accertamento compiuto dal CTU con riferimento al quesito relativo alla pensione di inabilità, non essendo tale prestazione mai stata richiesta dalla sig.ra e CP_1 comunque in quanto tale quesito era stato espunto dal perimetro dell'incarico medico- legale affidato al CTU, secondo l'ordinanza sopra richiamata.
12. In realtà difettava inoltre, e difetta tuttora, l'interesse della sig.ra CP_1 all'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per godere dei benefici ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, essendo già stata riconosciuta invalidità civile al 75% a seguito della visita di revisione del 9.10.2023, e i cui esiti sono stati impugnati nell'ambito di questo giudizio.
13. Né vi può essere spazio per un accertamento sanitario svincolato da una sottostante prestazione, considerato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte
“l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario» (Cass.
n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019);
9. questa Corte ha già chiarito, agli effetti
3 dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica CP_2 dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.98742019, ed ivi ulteriori richiami)” (Cass. sentenza n. 14629/21).
14. Pertanto nel caso di specie, a fronte della revoca dell'affidamento del quesito in ordine alla verifica delle condizioni sanitarie per godere della pensione di inabilità civile, della già riconosciuta riduzione della capacità lavorativa in misura del 75% e dell'assenza di ulteriori prestazioni domandate da parte ricorrente, l'accertamento compiuto da parte del
CTU in ordine allo stato della sig.ra di invalida civile al 100% non ha alla CP_1 base alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ed è dunque da ritenersi inammissibile.
15. Ne deriva che l'accertamento relativo alla totale inabilità lavorativa della ricorrente effettuato dal consulente non possa essere oggetto di omologa.
16. Restano pertanto assorbite tutte le censure sollevate dall' rispetto al merito Pt_1 dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio.
17. Nessuna contestazione viene invece articolata in ricorso con riferimento al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n.
104/92, riconosciuta dal CTU;
tale accertamento viene pertanto omologato come da dispositivo.
18. Ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo alla signora CP_1
dei soli requisiti sanitari previsti per l'attribuzione della condizione di disabilità
[...] con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (01/12/2022).
4 19. Le spese di lite vanno compensate in misura della metà, stante l'inammissibilità di parte dell'accertamento condotto nella prima fase, e per il resto vanno poste in capo ad , Pt_1 secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
20. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità del quesito relativo all'accertamento dello stato di invalidità civile ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000;
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento CP_1 della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n.
104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(01/12/2022);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- compensa le spese processuali in misura della metà e, per l'effetto, condanna l' al Pt_1 pagamento in favore della parte convenuta della restante metà, che liquida in € 1.650,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 17/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 C.F._1
ES IA e LO EC, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto n. 42;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/05/2025, l'Istituto ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione all'esito dell'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 983/24, introdotto dalla signora per la verifica della sussistenza di uno stato di totale CP_1 inabilità lavorativa e il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, conclusosi con la individuazione delle predette condizioni.
2. Il CTU, difatti, in tale fase concludeva che l'interessata presentava un quadro patologico complessivo tale da determinare l'accesso alla pensione di inabilità civile e al riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo.
3. In sede di opposizione, l'odierno ricorrente contestava sia la quantificazione della percentuale, a suo dire sovrastimata in eccesso, indicata dal consulente, sia l'erroneità delle modalità con cui lo stesso avrebbe raggiunto le sue conclusioni diagnostiche, in quanto avrebbe utilizzato, ai fini della sua valutazione, le linee guida sull'accertamento degli stati invalidanti stabilite dall invece che i criteri di cui al D.M. 5 febbraio Pt_1
1992.
4. L' ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“- in via principale, previo rinnovo delle operazioni peritali, accogliere il ricorso e per
l'effetto accertare e dichiarare insussistenti le condizioni sanitarie previste l'accesso alla pensione di invalidità civile
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio , eccependo la genericità del CP_1 ricorso poiché privo di specifiche contestazioni in ordine alle patologie riscontrate o alla collocazione tabellare delle stesse;
chiedeva, dunque, l'integrale rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettarsi il ricorso proposto dall Pt_1 confermando la sussistenza in capo a parte opposta del requisito sanitario per il riconoscimento del 100% di invalidità e la condizione di disabilità grave con vittoria di spese, incluse quelle della fase di ATP”.
6. Istruita la causa solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Occorre, anzitutto, premettere che sulla base delle conclusioni rassegnate nella fase di accertamento tecnico preventivo, il Giudicante conferiva inizialmente incarico al consulente relativamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ex artt. 12 legge n. 118/1971 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92.
8. Successivamente si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza di interesse ad Pt_1 agire della ricorrente in merito alla pensione di invalidità per superamento dei limiti
2 reddituali e chiedendo l'esclusione del relativo quesito;
in replica alla predetta eccezione la ricorrente precisava che “il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa è finalizzato al conseguimento dei benefici pensionistici ed assistenziali e non della pensione di inabilità”.
9. In esito alle predette osservazioni, con ordinanza di data 21/11/2024, il Giudice quindi riformulava i quesiti oggetto della consulenza, escludendo quello relativo alla pensione di inabilità, e chiedendo invece al CTU di determinare se la ricorrente avesse subito una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% ai sensi della legge n.
388/2000.
10. Ciononostante l'ausiliare, nell'elaborato peritale, rispondeva relativamente ai quesiti della prima ordinanza, ovvero sulla pensione ex lege 118/71 e sulla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, riconoscendole entrambe.
11. Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, va ritenuta l'inammissibilità dell'accertamento compiuto dal CTU con riferimento al quesito relativo alla pensione di inabilità, non essendo tale prestazione mai stata richiesta dalla sig.ra e CP_1 comunque in quanto tale quesito era stato espunto dal perimetro dell'incarico medico- legale affidato al CTU, secondo l'ordinanza sopra richiamata.
12. In realtà difettava inoltre, e difetta tuttora, l'interesse della sig.ra CP_1 all'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per godere dei benefici ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, essendo già stata riconosciuta invalidità civile al 75% a seguito della visita di revisione del 9.10.2023, e i cui esiti sono stati impugnati nell'ambito di questo giudizio.
13. Né vi può essere spazio per un accertamento sanitario svincolato da una sottostante prestazione, considerato che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte
“l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario» (Cass.
n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019);
9. questa Corte ha già chiarito, agli effetti
3 dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica CP_2 dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.98742019, ed ivi ulteriori richiami)” (Cass. sentenza n. 14629/21).
14. Pertanto nel caso di specie, a fronte della revoca dell'affidamento del quesito in ordine alla verifica delle condizioni sanitarie per godere della pensione di inabilità civile, della già riconosciuta riduzione della capacità lavorativa in misura del 75% e dell'assenza di ulteriori prestazioni domandate da parte ricorrente, l'accertamento compiuto da parte del
CTU in ordine allo stato della sig.ra di invalida civile al 100% non ha alla CP_1 base alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ed è dunque da ritenersi inammissibile.
15. Ne deriva che l'accertamento relativo alla totale inabilità lavorativa della ricorrente effettuato dal consulente non possa essere oggetto di omologa.
16. Restano pertanto assorbite tutte le censure sollevate dall' rispetto al merito Pt_1 dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio.
17. Nessuna contestazione viene invece articolata in ricorso con riferimento al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n.
104/92, riconosciuta dal CTU;
tale accertamento viene pertanto omologato come da dispositivo.
18. Ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo alla signora CP_1
dei soli requisiti sanitari previsti per l'attribuzione della condizione di disabilità
[...] con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (01/12/2022).
4 19. Le spese di lite vanno compensate in misura della metà, stante l'inammissibilità di parte dell'accertamento condotto nella prima fase, e per il resto vanno poste in capo ad , Pt_1 secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
20. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità del quesito relativo all'accertamento dello stato di invalidità civile ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000;
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento CP_1 della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n.
104/92, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(01/12/2022);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- compensa le spese processuali in misura della metà e, per l'effetto, condanna l' al Pt_1 pagamento in favore della parte convenuta della restante metà, che liquida in € 1.650,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 17/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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