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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1970 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra cod. fisc.: , elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, via dei Tre Orologi n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesco
EL (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e (cod. Controparte_2 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliate in Roma, via Monte Santo n. 1, presso lo studio dell'avv. Donatella Maria Ines Geromel (cod. fisc.: , CodiceFiscale_3 che le rappresenta e difende per procure alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellate-
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione, eccezione e richiesta disattese, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 2024 del 2 ottobre 2024 (sez. II, G.U. dott.ssa Buonafede, R.G. 6006/2019 cui è riunito l'R.G. 7760/2019) non no- tificata: (…) 2) nel merito, preliminarmente pronunciare ogni occorrendo accertamento di nullità, ivi compresa quella parziale, della fideiussione e dei contratti bancari oggetto di causa e nel merito, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Velletri (G.U. dott.ssa Pellettieri – R.G. 4487/2019) n. 1507/2019 del 23 luglio 2019 notificato l'11 settembre 2019 e rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto - previo ogni occorrendo accertamento dell'insussi- stenza della pretesa creditoria - accertare e dichiarare che il dott. Parte_1 nulla deve alla ricorrente, né alla succeduta ex art. 111
[...] Controparte_2
c.p.c. per i motivi indicati in narrativa e, condannare la a Controparte_2 restituire al dott. le somme da questi versate alla pari Parte_1 CP_2 ad euro 24.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare la e la al Controparte_3 Controparte_2 risarcimento dei danni in favore del dott. nella misura da ac- Parte_1 certarsi in corso di causa se del caso in via equitativa;
4) condannare e al risarci- Controparte_3 Controparte_2 mento dei danni in favore di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese, anche generali dei due gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, (…)
2) nel merito, per le ragioni sopra esposte, respingere integralmente l'appello proposto dal dott. in quanto infondato in fatto ed in diritto, e Parte_1 per l'effetto confermare integralmente, in ogni sua parte la sentenza n. 2024/2024 emessa dal Tribunale di Velletri il I ottobre 2024 nel giudizio r.g.
6006/2019.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1507/2019 emesso dal Tribunale di Velletri il 25.7.2019, con cui gli è stato ingiunto d pagare, in solido con la debitrice principale, la e con il CP_4 co-fideiussore la somma di € 130.735,90 (pur essendo Controparte_5 indicato nel ricorso ex art. 633 c.p.c. che la fideiussione era stata prestata dai due garanti fino alla concorrenza di € 48.100,00), come da domanda
2 della ricorrente, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, alla quale saldo debitore di un conto corrente Controparte_3
e di un finanziamento chirografario. In particolare, ha eccepito Parte_1 la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dallo stesso per violazione della disciplina antitrust in quanto riproduttiva di clausole dello schema ABI censurato dal provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005 e, quindi, la decadenza della AN opposta dal proprio diritto per inosservanza del ter- mine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 1956 c.c., formulando altresì domanda di risarcimento danni.
Si è costituita l'opposta contestando inte- Controparte_3 gralmente quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'oppo- sizione.
A detto giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è stato riunito quello promosso, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, dal co-fideiussore con separato atto di citazione. Controparte_5
Nei giudizi riuniti è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la CP_2
successore a titolo particolare della
[...] Controparte_3
a seguito di conferimento di ramo d'azienda con efficacia dal 1°.1.2021.
Nelle more del giudizio i fideiussori e per Parte_1 Controparte_5 ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sui beni di loro pro- prietà, hanno provveduto al pagamento della somma complessiva di € 48.100,00 (€ 24.050,00 ciascuno), con riserva di ripetizione. La a CP_2 sua volta, dato atto di avere escusso la garanzia pubblica del Fondo di Ga- ranzia per le PMI (Medio Credito Centrale), che le aveva corrisposto la somma di € 92.344,94, pari all'80 % del credito complessivo, ha provveduto a “gi- rare” al Fondo l'importo di € 38.480,00, pari all'80% di quanto ricevuto dai due fideiussori, estinguendo così la loro posizione debitoria nei confronti del Fondo, che a seguito del pagamento effettuato si era surrogato ex lege nei diritti della CP_2
Con la sentenza n. 2024/2024 del 2.10.2024 il Tribunale di Velletri, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “a) accoglie parzialmente le opposi- zioni proposte da e da e, per l'effetto, revoca Parte_1 Controparte_5 unicamente con riferimento agli stessi, il decreto ingiuntivo n. 1507/2019, emesso da questo Tribunale in data 23.7.2019, pubblicato il 25.7.2019;
3 b) accerta che il credito vantato dalla Controparte_6
p.a., ora nei confronti di e di Controparte_2 Parte_1 CP_7 sussiste fino a concorrenza della somma di euro 48.100,00, dado atto
[...] dell'intervenuto pagamento nel corso del giudizio del predetto importo, nella misura di euro 24.500,00 per ciascuno degli obbligati;
c) rigetta tutte le ulteriori domande di regresso, restitutorie e risarcitorie pro- poste dagli opponenti;
d) condanna in solido e alla rifusione, in Parte_1 Controparte_5 favore della p.a. e della Controparte_6 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente appello Parte_1 che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si sono costituite nel presente grado di giudizio la Controparte_3
e la contestando le censure svolte dall'appellante e
[...] Controparte_2 concludendo per l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere ritenuto tempestiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'azione proposta dalla AN IT (e, per tale ragione, ha ritenuto assorbito l'esame delle domande di accertamento della nullità della clausola della fi- deiussione sottoscritta in data 30.11.2017 dall'odierno appellante per vio- lazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990). Secondo l'appellante, infatti, la statuizione del giudice di prime cure è errata in quanto il termine di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe decorso dalla scadenza della scadenza del termine di pa- gamento della prima rata del finanziamento rimasta impagata (30.11.2018), e non dalle successive comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine e di revoca degli affidamenti inviate dall'originaria opposta.
Il motivo non è fondato.
La ha comunicato in data 11.2.2019 all'ob- Controparte_3 bligata principale e ai fideiussori la revoca dell'apertura di credito in conto corrente (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudi- zio); e in data 5.3.2019 la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con riguardo al finanziamento chirografario concesso alla (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di CP_4
4 giudizio), a ciò facoltizzato anche dalle specifiche clausole contrattuali, e se- gnatamente dall'art. 9 del contratto di sovvenzione, secondo cui “la AN mutuante si riserva di ritenere risolto il contratto e di richiedere l'immediata restituzione del capitale e degli interessi maturati” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e dall'art. 12 del contratto di apertura di credito (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Come ha condivisibilmente riconosciuto il giudice di primo grado, è da tali momenti che le obbligazioni assunte dalla società obbligata principale si devono ritenere scadute, con la conseguenza che è pienamente tempestivo l'esercizio dell'azione giudiziale avvenuto in data 8.7.2019, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la deca- denza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il cre- ditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito princi- pale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.2.2004, n. 2301; Cass. civ., Sez. III, 11.10.1978, n. 4546).
Non è condivisibile la prospettazione di parte appellante, che muove da un presupposto giuridico errato, e segnatamente dall'individuazione nella data di scadenza (30.11.2018) della prima rata impagata dalla debitrice princi- pale il dies a quo del termine semestrale per agire giudizialmente previsto a pena di decadenza, pervenendo così alla conclusione – parimenti non condi- visibile – che il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. da parte della AN sia avvenuto tardivamente ai sensi dell'art. 1957 c.c. Di contro, si deve rite- nere che nel contratto di mutuo (qual è il finanziamento concesso alla CP_4
la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a
[...]
5 decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.8.2011, n. 17798).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tri- bunale di Velletri per avere tale giudicante negato il diritto dell'odierno ap- pellante a ripetere la somma di € 24.500,00 corrisposta alla
[...] in corso di causa. Controparte_3
Il motivo non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha condivisibilmente respinto la domanda restitutoria proposta dai fideiussori opponenti (tra cui l'odierno appellante) in quanto – in primo luogo – il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata, ha rico- nosciuto “che il credito vantato dalla , ora Controparte_3 CP_2 nei confronti di e di sussiste fino alla con- Parte_1 Controparte_5 correnza di euro 48.100,00”. Nel corso del giudizio di opposizione è emerso
– in secondo luogo – come la AN opposta avesse escusso la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese per il finan- ziamento concesso alla incassando dal Medio Credito Centrale la CP_4 somma di € 92.344,94, pari all'80% del proprio credito complessivo vantato dalla mutuante, come contrattualmente stabilito (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
La normativa che disciplina il Fondo di Garanzia (e, in particolare, la legge 23.12.1996, n. 662 e il d.lgs. 31.3.1998, n. 123) prevede che, a seguito del pagamento in favore del soggetto finanziatore, il Fondo è legalmente surrogato nei diritti del creditore verso il debitore e i suoi garanti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29.12.2023, n. 36495). Ne consegue che, avendo “pagato” la
AN, il Fondo ha acquisito il diritto di surrogarsi ex art. 1203 c.c. nei con- fronti della nonché dei suoi fideiussori, e quindi di CP_4 Parte_1
(odierno appellante) e su Controparte_5
Al contempo, però, i fideiussori hanno effettuato in corso di causa il paga- mento della somma di € 48.100,00 alla Controparte_3 che non era più IT di tale importo, ma soltanto dell'80% dello stesso,
e proprio per questo ha doverosamente – oltre che legittimamente – “girato” al Fondo dell'80% di tale importo (pari a € 38.480,00). Questo ha
6 comportato l'estinzione del diritto di credito nei confronti dei garanti del Fondo, che ne era titolare in quanto surrogatosi allo stesso a seguito del pagamento disposto.
E neanche è possibile affermare – come fa parte appellante – che la
[...] avrebbe trattenuto una somma maggiore del proprio credito, CP_2 avendo invece trattenuto la quota residuale del 20% (€ 9.620,00) di quanto pagato, ad estinzione della loro obbligazione di garanzia, dai due fideiussori opponenti (tra cui l'odierno appellante), e corrisposto la restante parte a chi ne era divenuto creditore.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per non avere riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimità della condotta della consi- CP_2 stente nell'avere agito in giudizio sulla base di una fideiussione parzialmente nulla.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. Anche se il giudice ha deciso la causa sulla base della questione più liquida, e segnatamente per avere ritenuto comunque – ossia, anche qualora la clausola di cui all'art. 6, che prevede la deroga all'art. 1957 c.c. fosse nulla
– tempestivo l'esercizio dell'azione giudiziaria da parte della AN opposta, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della clausola in questione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, e quindi anche la sussistenza del presupposto della condotta illecita dedotta da nel chie- Parte_1 dere la condanna della al risarcimento del Controparte_3 danno.
Quella proposta da non è un'azione follow-on, vale a dire fon- Parte_1 data su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento defini- tivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto con- sentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore in assenza
7 di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
Infatti, l'odierno appellante (originario opponente) ha sottoscritto la fideius- sione omnibus in favore della sino al limite Controparte_3 di € 48.100,00, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima dalla in data 30.11.2017 (v. doc. n. 4 del fascicolo CP_4 di parte del procedimento monitorio), vale a dire a distanza di oltre dodici anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla AN d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esa- minato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio
2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un pe- riodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Au- torità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'opponente (odierna appellate) era onerata dell'al- legazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotta nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, non ha Parte_1 allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel novembre del 2017 un numero significativo di istituti di credito, all'in- terno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concor- renza.
8 Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale delle due fideiussioni sot- toposte all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto a quello stigma- tizzato dalla AN d'Italia con il suddetto provvedimento, come pure deduce parte appellante. In effetti, se si considera che il provvedimento della AN d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità la clausola contrattuale indicata dall'appellante dello schema A.B.I. nella misura in cui veniva appli- cata in modo uniforme, in quanto restrittiva della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come, chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di molti anni (oltre dieci anni), deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alla clausola dell'art. 6 “incrimi- nata” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da in data CP_8
30.11.2017 sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o per- ché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla AN quale con- dizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n. 30383).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui Controparte_3 sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora alla fine dell'anno 2017, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto pe- riodo (novembre 2017), utilizzavano uniformemente lo schema di fideius- sione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della AN d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
4.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n.
41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive,
9 in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla AN d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideius- sione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedi- mento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla AN d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla
AN d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, la decisione in questione si fonda sulla presunzione che, a quell'epoca, le banche ancora utilizzassero il modello sanzionato e non aves- sero adattato la modulistica in ragione del provvedimento sanzionatorio so- pra richiamato. A prescindere dalla condivisibilità di tale impostazione, in ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto da questo giudicante, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clau- sole sanzionate dalla AN d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n.
287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei con- tratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà con- trattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni con- trattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del sud- detto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondi- zionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
10 5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite nonostante la revoca del decreto ingiuntivo e il notevole ridi- mensionamento della pretesa creditoria dell'opposta. Questo avrebbe dovuto condurre – secondo l'appellante – a una diversa regolamentazione delle spese, quantomeno alla loro integrale compensazione.
Il motivo è privo di pregio.
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla è stata comunque accolta, peraltro nei CP_2 limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). Ciò conferma la fondatezza della pretesa creditoria azio- nata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore inti- mato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III,
25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., Sez. VI-2, 16.11.2017, n. 27234).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore oppo- sto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittima- mente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, n. 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587).
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferi- mento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale – nel caso in esame – la AN opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia perso- nale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le
11 sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente.
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2024/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 2.10.2024 il deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2024/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 2.10.2024; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_3
e alla con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA EN Thellung de Courtelary
12
EL (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e (cod. Controparte_2 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliate in Roma, via Monte Santo n. 1, presso lo studio dell'avv. Donatella Maria Ines Geromel (cod. fisc.: , CodiceFiscale_3 che le rappresenta e difende per procure alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellate-
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione, eccezione e richiesta disattese, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 2024 del 2 ottobre 2024 (sez. II, G.U. dott.ssa Buonafede, R.G. 6006/2019 cui è riunito l'R.G. 7760/2019) non no- tificata: (…) 2) nel merito, preliminarmente pronunciare ogni occorrendo accertamento di nullità, ivi compresa quella parziale, della fideiussione e dei contratti bancari oggetto di causa e nel merito, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Velletri (G.U. dott.ssa Pellettieri – R.G. 4487/2019) n. 1507/2019 del 23 luglio 2019 notificato l'11 settembre 2019 e rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto - previo ogni occorrendo accertamento dell'insussi- stenza della pretesa creditoria - accertare e dichiarare che il dott. Parte_1 nulla deve alla ricorrente, né alla succeduta ex art. 111
[...] Controparte_2
c.p.c. per i motivi indicati in narrativa e, condannare la a Controparte_2 restituire al dott. le somme da questi versate alla pari Parte_1 CP_2 ad euro 24.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare la e la al Controparte_3 Controparte_2 risarcimento dei danni in favore del dott. nella misura da ac- Parte_1 certarsi in corso di causa se del caso in via equitativa;
4) condannare e al risarci- Controparte_3 Controparte_2 mento dei danni in favore di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese, anche generali dei due gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, (…)
2) nel merito, per le ragioni sopra esposte, respingere integralmente l'appello proposto dal dott. in quanto infondato in fatto ed in diritto, e Parte_1 per l'effetto confermare integralmente, in ogni sua parte la sentenza n. 2024/2024 emessa dal Tribunale di Velletri il I ottobre 2024 nel giudizio r.g.
6006/2019.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1507/2019 emesso dal Tribunale di Velletri il 25.7.2019, con cui gli è stato ingiunto d pagare, in solido con la debitrice principale, la e con il CP_4 co-fideiussore la somma di € 130.735,90 (pur essendo Controparte_5 indicato nel ricorso ex art. 633 c.p.c. che la fideiussione era stata prestata dai due garanti fino alla concorrenza di € 48.100,00), come da domanda
2 della ricorrente, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, alla quale saldo debitore di un conto corrente Controparte_3
e di un finanziamento chirografario. In particolare, ha eccepito Parte_1 la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dallo stesso per violazione della disciplina antitrust in quanto riproduttiva di clausole dello schema ABI censurato dal provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005 e, quindi, la decadenza della AN opposta dal proprio diritto per inosservanza del ter- mine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 1956 c.c., formulando altresì domanda di risarcimento danni.
Si è costituita l'opposta contestando inte- Controparte_3 gralmente quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'oppo- sizione.
A detto giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è stato riunito quello promosso, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, dal co-fideiussore con separato atto di citazione. Controparte_5
Nei giudizi riuniti è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la CP_2
successore a titolo particolare della
[...] Controparte_3
a seguito di conferimento di ramo d'azienda con efficacia dal 1°.1.2021.
Nelle more del giudizio i fideiussori e per Parte_1 Controparte_5 ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sui beni di loro pro- prietà, hanno provveduto al pagamento della somma complessiva di € 48.100,00 (€ 24.050,00 ciascuno), con riserva di ripetizione. La a CP_2 sua volta, dato atto di avere escusso la garanzia pubblica del Fondo di Ga- ranzia per le PMI (Medio Credito Centrale), che le aveva corrisposto la somma di € 92.344,94, pari all'80 % del credito complessivo, ha provveduto a “gi- rare” al Fondo l'importo di € 38.480,00, pari all'80% di quanto ricevuto dai due fideiussori, estinguendo così la loro posizione debitoria nei confronti del Fondo, che a seguito del pagamento effettuato si era surrogato ex lege nei diritti della CP_2
Con la sentenza n. 2024/2024 del 2.10.2024 il Tribunale di Velletri, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “a) accoglie parzialmente le opposi- zioni proposte da e da e, per l'effetto, revoca Parte_1 Controparte_5 unicamente con riferimento agli stessi, il decreto ingiuntivo n. 1507/2019, emesso da questo Tribunale in data 23.7.2019, pubblicato il 25.7.2019;
3 b) accerta che il credito vantato dalla Controparte_6
p.a., ora nei confronti di e di Controparte_2 Parte_1 CP_7 sussiste fino a concorrenza della somma di euro 48.100,00, dado atto
[...] dell'intervenuto pagamento nel corso del giudizio del predetto importo, nella misura di euro 24.500,00 per ciascuno degli obbligati;
c) rigetta tutte le ulteriori domande di regresso, restitutorie e risarcitorie pro- poste dagli opponenti;
d) condanna in solido e alla rifusione, in Parte_1 Controparte_5 favore della p.a. e della Controparte_6 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente appello Parte_1 che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si sono costituite nel presente grado di giudizio la Controparte_3
e la contestando le censure svolte dall'appellante e
[...] Controparte_2 concludendo per l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere ritenuto tempestiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'azione proposta dalla AN IT (e, per tale ragione, ha ritenuto assorbito l'esame delle domande di accertamento della nullità della clausola della fi- deiussione sottoscritta in data 30.11.2017 dall'odierno appellante per vio- lazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990). Secondo l'appellante, infatti, la statuizione del giudice di prime cure è errata in quanto il termine di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe decorso dalla scadenza della scadenza del termine di pa- gamento della prima rata del finanziamento rimasta impagata (30.11.2018), e non dalle successive comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine e di revoca degli affidamenti inviate dall'originaria opposta.
Il motivo non è fondato.
La ha comunicato in data 11.2.2019 all'ob- Controparte_3 bligata principale e ai fideiussori la revoca dell'apertura di credito in conto corrente (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudi- zio); e in data 5.3.2019 la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con riguardo al finanziamento chirografario concesso alla (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di CP_4
4 giudizio), a ciò facoltizzato anche dalle specifiche clausole contrattuali, e se- gnatamente dall'art. 9 del contratto di sovvenzione, secondo cui “la AN mutuante si riserva di ritenere risolto il contratto e di richiedere l'immediata restituzione del capitale e degli interessi maturati” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e dall'art. 12 del contratto di apertura di credito (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Come ha condivisibilmente riconosciuto il giudice di primo grado, è da tali momenti che le obbligazioni assunte dalla società obbligata principale si devono ritenere scadute, con la conseguenza che è pienamente tempestivo l'esercizio dell'azione giudiziale avvenuto in data 8.7.2019, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la deca- denza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il cre- ditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito princi- pale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.2.2004, n. 2301; Cass. civ., Sez. III, 11.10.1978, n. 4546).
Non è condivisibile la prospettazione di parte appellante, che muove da un presupposto giuridico errato, e segnatamente dall'individuazione nella data di scadenza (30.11.2018) della prima rata impagata dalla debitrice princi- pale il dies a quo del termine semestrale per agire giudizialmente previsto a pena di decadenza, pervenendo così alla conclusione – parimenti non condi- visibile – che il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. da parte della AN sia avvenuto tardivamente ai sensi dell'art. 1957 c.c. Di contro, si deve rite- nere che nel contratto di mutuo (qual è il finanziamento concesso alla CP_4
la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a
[...]
5 decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.8.2011, n. 17798).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tri- bunale di Velletri per avere tale giudicante negato il diritto dell'odierno ap- pellante a ripetere la somma di € 24.500,00 corrisposta alla
[...] in corso di causa. Controparte_3
Il motivo non merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha condivisibilmente respinto la domanda restitutoria proposta dai fideiussori opponenti (tra cui l'odierno appellante) in quanto – in primo luogo – il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata, ha rico- nosciuto “che il credito vantato dalla , ora Controparte_3 CP_2 nei confronti di e di sussiste fino alla con- Parte_1 Controparte_5 correnza di euro 48.100,00”. Nel corso del giudizio di opposizione è emerso
– in secondo luogo – come la AN opposta avesse escusso la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese per il finan- ziamento concesso alla incassando dal Medio Credito Centrale la CP_4 somma di € 92.344,94, pari all'80% del proprio credito complessivo vantato dalla mutuante, come contrattualmente stabilito (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
La normativa che disciplina il Fondo di Garanzia (e, in particolare, la legge 23.12.1996, n. 662 e il d.lgs. 31.3.1998, n. 123) prevede che, a seguito del pagamento in favore del soggetto finanziatore, il Fondo è legalmente surrogato nei diritti del creditore verso il debitore e i suoi garanti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29.12.2023, n. 36495). Ne consegue che, avendo “pagato” la
AN, il Fondo ha acquisito il diritto di surrogarsi ex art. 1203 c.c. nei con- fronti della nonché dei suoi fideiussori, e quindi di CP_4 Parte_1
(odierno appellante) e su Controparte_5
Al contempo, però, i fideiussori hanno effettuato in corso di causa il paga- mento della somma di € 48.100,00 alla Controparte_3 che non era più IT di tale importo, ma soltanto dell'80% dello stesso,
e proprio per questo ha doverosamente – oltre che legittimamente – “girato” al Fondo dell'80% di tale importo (pari a € 38.480,00). Questo ha
6 comportato l'estinzione del diritto di credito nei confronti dei garanti del Fondo, che ne era titolare in quanto surrogatosi allo stesso a seguito del pagamento disposto.
E neanche è possibile affermare – come fa parte appellante – che la
[...] avrebbe trattenuto una somma maggiore del proprio credito, CP_2 avendo invece trattenuto la quota residuale del 20% (€ 9.620,00) di quanto pagato, ad estinzione della loro obbligazione di garanzia, dai due fideiussori opponenti (tra cui l'odierno appellante), e corrisposto la restante parte a chi ne era divenuto creditore.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per non avere riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimità della condotta della consi- CP_2 stente nell'avere agito in giudizio sulla base di una fideiussione parzialmente nulla.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. Anche se il giudice ha deciso la causa sulla base della questione più liquida, e segnatamente per avere ritenuto comunque – ossia, anche qualora la clausola di cui all'art. 6, che prevede la deroga all'art. 1957 c.c. fosse nulla
– tempestivo l'esercizio dell'azione giudiziaria da parte della AN opposta, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della clausola in questione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, e quindi anche la sussistenza del presupposto della condotta illecita dedotta da nel chie- Parte_1 dere la condanna della al risarcimento del Controparte_3 danno.
Quella proposta da non è un'azione follow-on, vale a dire fon- Parte_1 data su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento defini- tivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto con- sentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore in assenza
7 di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
Infatti, l'odierno appellante (originario opponente) ha sottoscritto la fideius- sione omnibus in favore della sino al limite Controparte_3 di € 48.100,00, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima dalla in data 30.11.2017 (v. doc. n. 4 del fascicolo CP_4 di parte del procedimento monitorio), vale a dire a distanza di oltre dodici anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla AN d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esa- minato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio
2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un pe- riodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Au- torità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'opponente (odierna appellate) era onerata dell'al- legazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotta nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, non ha Parte_1 allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel novembre del 2017 un numero significativo di istituti di credito, all'in- terno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concor- renza.
8 Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale delle due fideiussioni sot- toposte all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto a quello stigma- tizzato dalla AN d'Italia con il suddetto provvedimento, come pure deduce parte appellante. In effetti, se si considera che il provvedimento della AN d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità la clausola contrattuale indicata dall'appellante dello schema A.B.I. nella misura in cui veniva appli- cata in modo uniforme, in quanto restrittiva della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come, chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di molti anni (oltre dieci anni), deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alla clausola dell'art. 6 “incrimi- nata” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da in data CP_8
30.11.2017 sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o per- ché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla AN quale con- dizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n. 30383).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui Controparte_3 sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora alla fine dell'anno 2017, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto pe- riodo (novembre 2017), utilizzavano uniformemente lo schema di fideius- sione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della AN d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
4.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n.
41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive,
9 in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla AN d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideius- sione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedi- mento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla AN d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla
AN d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, la decisione in questione si fonda sulla presunzione che, a quell'epoca, le banche ancora utilizzassero il modello sanzionato e non aves- sero adattato la modulistica in ragione del provvedimento sanzionatorio so- pra richiamato. A prescindere dalla condivisibilità di tale impostazione, in ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto da questo giudicante, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clau- sole sanzionate dalla AN d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n.
287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei con- tratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà con- trattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni con- trattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del sud- detto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondi- zionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
10 5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite nonostante la revoca del decreto ingiuntivo e il notevole ridi- mensionamento della pretesa creditoria dell'opposta. Questo avrebbe dovuto condurre – secondo l'appellante – a una diversa regolamentazione delle spese, quantomeno alla loro integrale compensazione.
Il motivo è privo di pregio.
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla è stata comunque accolta, peraltro nei CP_2 limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). Ciò conferma la fondatezza della pretesa creditoria azio- nata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore inti- mato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III,
25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., Sez. VI-2, 16.11.2017, n. 27234).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore oppo- sto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittima- mente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, n. 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587).
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferi- mento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale – nel caso in esame – la AN opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia perso- nale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le
11 sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente.
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2024/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 2.10.2024 il deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2024/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 2.10.2024; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_3
e alla con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA EN Thellung de Courtelary
12