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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. MA Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3846/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
AM come da procura in atti;
Opponente
Contro
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Simone Labonia come da Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.3.2017 la chiedeva al Tribunale di Salerno di Controparte_1
ingiungere alla il pagamento della somma di € 17.873,13 oltre interessi Parte_1
moratori e spese di monitorio.
A sostegno della domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di fatture commerciali emesse a seguito di fornitura di materiali inerti a favore della ditta e regolate Parte_2
con effetti cambiari, andati insoluti, rilasciati dalla società in favore dello Parte_1
stesso e da quest'ultimo girati alla società creditrice ed in Parte_2 CP_1 CP_1
adempimento di quanto convenuto nell'atto di transazione del 3.9.2010 di cui l'opposta allegava copia a corredo del monitorio.
Con decreto n. 972 del 9.3.2017 l'adito Tribunale ingiungeva alla il Parte_1
pagamento della somma di € 17.873,13 oltre interessi moratori, e spese di monitorio. Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso decreto chiedendone la revoca e formalizzando il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al citato atto di transazione posto a base dell'ingiunzione e contestando in toto qualsiasi debenza.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto sia indiritto e la conferma dell'opposto decreto;
chiedeva in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero, alla corresponsione della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/02 fino all'effettivo soddisfo.
Disposta ed espletata la CTU grafologica, raccolto l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società opponente, rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per essere poi, con ordinanza del 2.5.2025, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via generale, deve ricordarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale, laddove all'opposto va riconosciuta la qualità di convenuto, con la conseguenza che, in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 cc, rimane a carico dell'attore\opposto l'onere di dimostrare la pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe il debitore;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento, parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi un credito diverso.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Parte opposta ha prodotto n. 9 pagherò cambiari (cfr. doc. 6 e 7 ricorso monitorio) rilasciati e sottoscritti dalla società Parte_1
L'opposta società ha, altresì prodotto, anche in fase monitoria, oltre all'atto di transazione la cui sottoscrizione da parte del legale rapp.te della opponente società si è rivelata apocrifa a seguito di CTU, le comunicazioni del 27.01.2010 e del 06.09.2010 con le quali la società
[...]
a mezzo dei propri legali, proponeva la bonaria “definizione della debitoria” Parte_1
(cfr. doc 4 all. comparsa costituzione), nonché, l'atto di desistenza relativo al ricorso di fallimento a suo tempo proposto nei confronti della società odierna opponente.
Va altresì precisato che la stessa opposta nel ricorso per ingiunzione di pagamento affermava che “il credito è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su pagherò cambiari”.
Detti effetti cambiari oltre a trovare riscontro nelle suddette scritture, assumono valore ricognitorio del debito ed unitamente alle stesse fanno tutti riferimento alla procedura fallimentare n. R.G. 316/2010 intentata dalla società dalla opposta contro la Parte_1
[...]
Va comunque precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito (quale è quella insita nell'emissione della cambiale), l'opponente è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione della cambiale e, quindi, anche la non autenticità della sottoscrizione dei titoli;
invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promossa in virtù di titoli che comportano una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento. Nel caso di specie parte opponente pur ammettendo, a più riprese, la consegna dei pagherò cambiari alla società opposta non ha fornito prova dell'effettivo pagamento di quanto dovuto e, in ogni caso, della estinzione dell'obbligazione assunta.
Quanto sopra comporta unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. MA Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 3846/17 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto n. 972/17 emesso dal Tribunale di
Salerno il 9.3.2017;
2) Da atto dell'efficacia esecutiva del decreto n. 972/17;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'opposta società dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
Così deciso il 17.11.2025
Il g.o.p.
dr. MA Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. MA Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3846/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
AM come da procura in atti;
Opponente
Contro
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Simone Labonia come da Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti;
Opposta
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.3.2017 la chiedeva al Tribunale di Salerno di Controparte_1
ingiungere alla il pagamento della somma di € 17.873,13 oltre interessi Parte_1
moratori e spese di monitorio.
A sostegno della domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di fatture commerciali emesse a seguito di fornitura di materiali inerti a favore della ditta e regolate Parte_2
con effetti cambiari, andati insoluti, rilasciati dalla società in favore dello Parte_1
stesso e da quest'ultimo girati alla società creditrice ed in Parte_2 CP_1 CP_1
adempimento di quanto convenuto nell'atto di transazione del 3.9.2010 di cui l'opposta allegava copia a corredo del monitorio.
Con decreto n. 972 del 9.3.2017 l'adito Tribunale ingiungeva alla il Parte_1
pagamento della somma di € 17.873,13 oltre interessi moratori, e spese di monitorio. Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso decreto chiedendone la revoca e formalizzando il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al citato atto di transazione posto a base dell'ingiunzione e contestando in toto qualsiasi debenza.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto sia indiritto e la conferma dell'opposto decreto;
chiedeva in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, ovvero, alla corresponsione della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/02 fino all'effettivo soddisfo.
Disposta ed espletata la CTU grafologica, raccolto l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società opponente, rigettata la richiesta di ammissione della prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per essere poi, con ordinanza del 2.5.2025, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via generale, deve ricordarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale, laddove all'opposto va riconosciuta la qualità di convenuto, con la conseguenza che, in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 cc, rimane a carico dell'attore\opposto l'onere di dimostrare la pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe il debitore;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento, parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi un credito diverso.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Parte opposta ha prodotto n. 9 pagherò cambiari (cfr. doc. 6 e 7 ricorso monitorio) rilasciati e sottoscritti dalla società Parte_1
L'opposta società ha, altresì prodotto, anche in fase monitoria, oltre all'atto di transazione la cui sottoscrizione da parte del legale rapp.te della opponente società si è rivelata apocrifa a seguito di CTU, le comunicazioni del 27.01.2010 e del 06.09.2010 con le quali la società
[...]
a mezzo dei propri legali, proponeva la bonaria “definizione della debitoria” Parte_1
(cfr. doc 4 all. comparsa costituzione), nonché, l'atto di desistenza relativo al ricorso di fallimento a suo tempo proposto nei confronti della società odierna opponente.
Va altresì precisato che la stessa opposta nel ricorso per ingiunzione di pagamento affermava che “il credito è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su pagherò cambiari”.
Detti effetti cambiari oltre a trovare riscontro nelle suddette scritture, assumono valore ricognitorio del debito ed unitamente alle stesse fanno tutti riferimento alla procedura fallimentare n. R.G. 316/2010 intentata dalla società dalla opposta contro la Parte_1
[...]
Va comunque precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito (quale è quella insita nell'emissione della cambiale), l'opponente è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione della cambiale e, quindi, anche la non autenticità della sottoscrizione dei titoli;
invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promossa in virtù di titoli che comportano una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento. Nel caso di specie parte opponente pur ammettendo, a più riprese, la consegna dei pagherò cambiari alla società opposta non ha fornito prova dell'effettivo pagamento di quanto dovuto e, in ogni caso, della estinzione dell'obbligazione assunta.
Quanto sopra comporta unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. MA Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 3846/17 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto n. 972/17 emesso dal Tribunale di
Salerno il 9.3.2017;
2) Da atto dell'efficacia esecutiva del decreto n. 972/17;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'opposta società dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
Così deciso il 17.11.2025
Il g.o.p.
dr. MA Pelosi