Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.6394/2023 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. DESIATO VINCENZA, presso la quale elettivamente domicilia e , Controparte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
ILLIANO RAFFAELLA, presso la quale elettivamente domicilia ed avente ad oggetto lo
“scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 03/01/2013;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 02/02/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
05/02/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno cinque figli , nato il [...]; nata il [...]; Per_1 Per_2
nata il [...]; , nato l'[...]; nato il [...]) – hanno Per_3 Per_4 Per_5 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
- Conferma delle condizioni statuite in sede di separazione
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/01/2013 in NI (CE) da
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
NI (CE) il 16/09/1984, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 1, Parte I, Anno 2013).
Spese compensate.
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso