Sentenza 4 giugno 2025
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Enti locali: illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'ordinanza sindacale che vieta di introdurre cani nelle aree giochi e fitness dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate del Comune TAR Lazio, sezione II-bis, 25 febbraio 2026, n. 3487 Enti locali: è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per un'attività rumorosa temporanea (art. 6 l. 447/1995) TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 gennaio 2026, n. 10 Enti locali: il Presidente del Consiglio comunale non può essere revocato in ragione del venir meno del rapporto fiduciario tra il titolare dell'organo e la maggioranza politica che l'ha …
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Enti locali: illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'ordinanza sindacale che vieta di introdurre cani nelle aree giochi e fitness dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate del Comune TAR Lazio, sezione II-bis, 25 febbraio 2026, n. 3487 Enti locali: è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per un'attività rumorosa temporanea (art. 6 l. 447/1995) TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 gennaio 2026, n. 10 Enti locali: il Presidente del Consiglio comunale non può essere revocato in ragione del venir meno del rapporto fiduciario tra il titolare dell'organo e la maggioranza politica che l'ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00620/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2024, proposto da
AL UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n.92;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Montiano, Provincia di Forli' - Cesena, Comitato Urbanistico di Aera Vasta della Provincia di Forli'-Cesena - Cuav, Regione Emilia Romagna, Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 84866/2024 del 7.6.2024 del Responsabile di P.O. del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ad oggetto: “valutazione preventiva per realizzazione di un manufatto di servizio da adibire a ricovero attrezzi sito in via San Tomaso 3830” con il quale è stata comunicata la Valutazione Preventiva contraria relativa all’intervento proposto (v.si doc. all. 1, atto impugnato);
- del piano urbanistico generale intercomunale cesena-montiano - PUG 2021 approvato con Deliberazione n.2/16.2.2023 del Consiglio Comunale di Cesena e con Deliberazione n.2/20.2.2023 del Consiglio Comunale di Montiano, per quanto di pertinenza e ragione e segnatamente sia quanto al procedimento di approvazione sia in parte qua relativamente all’art. 6.6.1., comma 3, primo periodo, delle Norme del Piano Urbanistico, ove è previsto - quanto alla possibilità di costruzione di manufatti per uso ricovero attrezzi - che “l’edificio dovrà avere forma rettangolare”;
- di ogni atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi gli atti del procedimento di assunzione e di adozione del PUG approvato, nonché il Parere motivato espresso dal Comitato Urbanistica di Area Vasta – CUAV della Provincia di Forlì-Cesena all’esito delle Sedute istruttorie e della Seduta conclusiva del 7.12.2022;
nonché per la declaratoria del diritto
del ricorrente all’ottenimento - espresso e/o tacito - di Valutazione Preventiva di ammissibilità dell’intervento proposto con la domanda di Valutazione Preventiva presentata in data 24.4.2024 – P.G.N. 62331 (Pratica 55/PRAT/2024);
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per quanto di rispettiva ragione e/o competenza, al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dagli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AL UC ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento prot. n. 84866/2024 del 7.6.2024 del Comune di Cesena avente ad oggetto: “ valutazione preventiva per realizzazione di un manufatto di servizio da adibire a ricovero attrezzi sito in via San Tomaso 3830 ”, col quale è stata comunicata la valutazione preventiva contraria relativa all’intervento proposto.
Il ricorrente ha impugnato altresì il piano urbanistico generale intercomunale Cesena-Montiano - PUG 2021, approvato con deliberazione n. 2/16.2.2023 dal Consiglio Comunale di Cesena e con deliberazione n. 2/20.2.2023 dal Consiglio Comunale di Montiano, all’art. 6.6.1. comma 3 primo periodo, laddove in ordine alla possibilità di costruire manufatti per uso ricovero attrezzi, prevede che “l’edificio dovrà avere forma rettangolare”.
In fatto ha allegato di essere proprietario del terreno sito in Cesena, Via San Tomaso, 3830, inquadrato urbanisticamente nel territorio rurale di collina di cui agli artt. 6.2.3 e ss. delle norme del PUG vigente e di avere presentato, in forza dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 ed dell’art. 1.4.1. delle Norme del PUG, domanda al Comune di Cesena per la valutazione preventiva sull’ammissibilità dell’intervento di “realizzazione di un manufatto di servizio da adibire a ricovero attrezzi”.
Con il provvedimento prot. n. 84866/2024 del 7.6.2024 impugnato in questa sede, tuttavia, il Comune di Cesena ha espresso parere contrario alla soluzione tipologica proposta dal ricorrente (forma trapezoidale del manufatto imposta dalla conformazione dell’area di proprietà del ricorrente unitamente al doveroso rispetto delle distanze), per asserito contrasto con l’art. 6.6.1. NDP del PUG che impone “la forma rettangolare del manufatto” per i ricoveri attrezzi in zona agricola.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso articolando le seguenti censure in diritto.
1) “ Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione artt.46 e ss. L.reg. Emilia Romagna 20.12.2017 n.24. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Carenza del Parere obbligatorio del Comitato Urbanistico ex art.47 L.reg. Emilia Romagna n.24/2017 per illegittimità dello stesso. Violazione dell’obbligo generale di astensione. Violazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento e buona amministrazione. Violazione del divieto di conflitto di interesse istituzionale. Contraddittorietà manifesta. Violazione della Decisione n.70/2022 della Giunta Comunale di Cesena n.70/2022. Illegittimità del PUG per l’effetto caducante e/o viziante dell’illegittimità del presupposto Parere del CUAV ”.
Ad avviso del ricorrente il PUG impugnato, posto a fondamento della valutazione preventiva contraria del Comune di Cesena, sarebbe illegittimo in quanto adottato su parere del CUAV – Comitato Urbanistico di Area Vasta istituito presso la Provincia di Forlì-Cesena del 7.12.2022, viziato a suo dire per la presenza del Sindaco del Comune di Cesena, Presidente anche della Provincia di Forlì-Cesena, e quindi in potenziale conflitto di interessi.
2) “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione art.46, 1° co., Legge regionale Emilia Romagna 21.12.2017 n.24. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei diritti partecipativi. Illogicità. Manifesta ingiustizia ”.
In secondo luogo, il PUG impugnato sarebbe illegittimo in quanto ex art. 46 L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 dopo l’assunzione (23.9.2021) e l’adozione (7.4.2022) avrebbe dovuto essere per il ricorrente ripubblicato stanti le innovazioni sostanziali asseritamente apportate.
3) “ Violazione ed erronea applicazione art 6.6.11, comma 3, primo periodo delle Norme del PUG vigente del Comune di Cesena. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà manifesta. Perplessità. Difetto ed erroneità di motivazione. Violazione dei principi del buon andamento e del giusto procedimento. Manifesta ingiustizia. Incompetenza ”.
Per il ricorrente l’art. 6.6.11, comma 3, primo periodo del PUG del Comune di Cesena, invocato dall’Ente a fondamento della valutazione preventiva contraria adottata, laddove prevede che i manufatti da adibire a ricovero attrezzi in zona agricola di superficie massima di 20 mq debbano “avere forma rettangolare, sarebbe illegittimo se ritenuto “vincolante” in sede applicativa, in quanto a suo dire apodittico, immotivato ed irragionevole.
4) “ Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Disparità di trattamento ”.
La valutazione preventiva contraria andrebbe dichiarata per il ricorrente in ogni caso illegittima per non avere l’Ente valutato lo stato dei luoghi descritto dal tecnico dell’istante e quindi ritenuto non vincolante, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia, la previsione del PUG per l’accertata assenza di ragioni che impongano la forma rettangolare del manufatto nello specifico caso in discussione.
Sulla base di tali doglianze il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Il Comune di Cesena si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la natura asseritamente non provvedimentale dell’atto impugnato, nonché per l’omessa tempestiva impugnazione del PUG; nel merito l’Ente ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, insistendo per il rigetto dell’impugnazione, con vittoria di spese.
All’udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto nel merito, sicché può ritenersi assorbita ogni eccezione preliminare sollevata dal Comune.
Invero, per quanto attiene ai profili di asserita illegittimità del parere del CUAV posto alla base del PUG per la presenza del sindaco di Cesena, va evidenziato che l’art. 47, lett. g) della L.R. n. 24/2017 espressamente dispone: “ Ciascun ente o amministrazione, facente parte del CU o chiamato a partecipare ai suoi lavori con voto consultivo, è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa ”.
Nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente, la Provincia, con nota prot. n. 13349 del 06.06.2022, ha delegato il Consigliere provinciale Matteo Gozzoli a rappresentarla e a presiedere i lavori del CUAV di Forlì-Cesena finalizzato all’espressione del parere motivato sul Piano in oggetto, sicché il Sindaco del Comune di Cesena ha partecipato alla seduta contestata dal ricorrente solo come rappresentante per il Comune e non per la Provincia, senza alcuna duplicità di rappresentanza.
Quanto, invece, all’asserito potenziale conflitto di interessi, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che per gli amministratori degli Enti Locali, ex art. 78 TUEL, sussiste obbligo di astensione con riguardo ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, solo laddove sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 5423 del 2020).
Nel caso in esame tale correlazione non risulta tuttavia ravvisabile, atteso che il parere reso dal CUAV concerne aspetti pianificatori e normativi generali, senza che sia stata prospettata dal ricorrente la riconducibilità di quanto deciso a concrete situazioni di interesse personale del Sindaco di Cesena.
Del pari priva di pregio è la doglianza articolata ex art. 46 comma 1 della L.R. n. 24/2017, norma che impone l’ulteriore pubblicazione del PUG laddove “ siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di piano e i criteri generali che la connotano ”, atteso che come evidenziato dal Comune in giudizio, la formulazione dell’art. 6.6.11 delle NDA del PUG è rimasta immutata con riferimento alla previsione rilevante nell’odierna fattispecie che impone la forma rettangolare dei manufatti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6055 del 2020, n. 6392 del 2018, TAR Parma, sentenza n. 92 del 2024).
Circa, invece, la terza doglianza articolata dal ricorrente, concernente l’asserita erronea applicazione dell’art. 6.611 delle NDA del PUG in quanto ritenuto dal Comune vincolante, ad avviso del Collegio non risulta ravvisabile alcuna illegittimità nell’applicazione di tale univoca disposizione da parte dell’Ente, avendo peraltro l’Amministrazione dato conto in giudizio delle valutazioni operate a tal fine in sede istruttoria, nonché di quanto evidenziato nella relazione tecnica del Settore Governo del Territorio PGN 56455 del 17.04.2025, dove la prescrizione ampiamente discrezionale della forma rettangolare dei manufatti ad uso ricovero attrezzi è stata giustificata (per la ritenuta coerenza con il paesaggio agricolo/rurale), peraltro in linea con quanto già previsto nel PRG 2000, senza che sia quindi ravvisabile alcun profilo di palese irragionevolezza al riguardo.
Infine, destituita di fondamento è l’ultima doglianza contenuta in ricorso di asserita mancata valutazione da parte del Comune del reale stato dei luoghi descritto dal tecnico del ricorrente, avendo il Comune evidenziato al riguardo che è stato in realtà l’istante a descrivere erroneamente l’area, mostrata nella relazione allegata come libera da costruzioni, anziché dare specificamente atto della presenza di un manufatto abusivo, sostanzialmente sovrapponibile con quello oggetto della domanda di valutazione preventiva.
Pertanto, conclusivamente, tenuto conto delle argomentazioni appena esposte, il ricorso va integralmente respinto per l’infondatezza di tutte le censure articolate.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la novità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO