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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4537/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4537/2022
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA REGGIA DI PONTICCHIO 8 Parte_1
TUFINO presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MOCERINO ANTONIO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to alla PIAZZA CP_1 Controparte_2
DELLE ORCHIDEE 9 POLLENA TROCCHIA presso lo studio dell'Avv.
COPPOLA FRANCESCO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
1
- CONVENUTI avente ad oggetto: vendita cosa altrui, usucapione sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda deve essere rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
La società attrice ha adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere l'accertamento della nullità/annullabilità dell'atto pubblico di acquisto per notar del 2.8.2012, dell'immobile meglio identificato in citazione, trattando- Per_1
si di acquisto avvenuto a non domino, chiedendo, altresì, il rilascio dello stesso da parte dei convenuti, i coniugi . CP_2
Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il ri- Controparte_2 CP_1
getto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, per come formulata, la domanda deve essere rigettata per caren-
za di legittimazione ad agire.
Ed, infatti, secondo la versione fornita dalla stessa la vendita in- Parte_1
tervenuta il 2.8.2012 tra gli odierni convenuti, quali acquirenti, ed i coniugi
[...]
ed in qualità di venditori, sarebbe nulla e/o annulla- CP_3 CP_4
bile essendo preceduta dal decreto n. 3/2012, reso dal Tribunale di Nola il Pt_2
2
24.1.2012 e trascritto il 27.1.2012, con il quale il bene in esame veniva trasferito in favore del dante causa dell'attrice, . Controparte_5
Prima di addentarsi nel merito della vicenda, deve chiarirsi che l'atto tacciato di nullità ha avuto ad oggetto il cespite di cui al foglio 3, p.lla 316 sub 2 del catasto del comune di Somma Vesuviana, sicché parte attrice agisce nei confronti dei coniugi in relazione a tale porzione del fabbricato in oggetto. CP_2
Tanto premesso, come noto, la vendita di cosa altrui, lungi dal costituire una ipo-
tesi di nullità negoziale, dà vita ad una fattispecie di vendita ad effetti obbligatori,
gravando sul venditore l'obbligo di procurare al compratore l'acquisto della pro-
prietà della res, con la conseguenza che ogni eventuale doglianza circa l'inadempimento del venditore in ordine a tale impegno, secondo le note regole che governano il sistema delle obbligazioni, potrà esser fatto valere solo dal compratore.
A prescindere dalle considerazioni dianzi esposte, il Tribunale ritiene che la do-
manda attorea – attesa l'esistenza di un chiaro riferimento ad una detenzione sine titulo del bene da parte dei convenuti (cfr. pag 2 della citazione) e stante la ri-
chiesta di un rilascio dello stesso – contenga, altresì, una domanda di rivendica-
zione della res per cui è causa, la quale, in ogni caso, non merita di essere accolta per le motivazioni che ci si accinge ad esporre.
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda, deve ancora preliminarmente chia-
rirsi che, secondo il noto principio di cui alla sentenza resa dalle Sezioni Unite n.
7305/2014, “Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui
l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile
di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso
3
al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricolle-
gare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giusti-
ficato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il
medesimo convenuto”, sicché alcun dubbio che, nel caso di specie, l'attrice stia agendo in rivendicazione nei confronti dei convenuti, coniugi . CP_2
Qualificata nei termini che precedono la domanda attorea, il Giudicante ritiene,
tuttavia, che l'attrice non abbia adempiuto allo (stringente) onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dato prova dell'esistenza del proprio diritto di pro-
prietà.
Ed, infatti, deve precisarsi che, secondo la tesi dei convenuti, il titolo vantato dal dante causa della odierna attrice non riguarderebbe l'intero fabbricato rurale sito in Somma Vesuviana alla via Vignariello 27 ma, piuttosto, solo due vani del me-
desimo.
La tesi è fondata.
Ed, infatti, la società attrice ha prodotto, a tal fine, l'atto di permuta per notar del 7.6.2021, con il quale la stessa avrebbe acquistato la proprietà Per_2
dell'intero fabbricato rurale per cui è causa, identificato al Catasto del Comune di
Somma Vesuviana al foglio 3, p.lla 316 sub 1 e 2, da . Sennon- Controparte_5
ché, agli atti del giudizio, è presente il decreto di trasferimento del 24.1.2012
dianzi citato, con il quale il Tribunale di Nola disponeva, in favore del dante cau-
sa dell'odierna attrice, , il trasferimento della proprietà del ce- Controparte_5
spite per cui è causa.
Orbene, in effetti, tale decreto, lungi dal trasferire la proprietà dell'intera particel-
la 316, si limita al trasferimento di una sola porzione del fabbricato controverso,
4
indicando, inoltre, quale provenienza, l'atto di donazione del 9.4.1978, con il quale donava al figlio , soggetto esecutato Parte_3 CP_6
nell'ambito della procedura conclusasi con il decreto anzidetto, “due vani coloni-
ci che fan parte del corpo di fabbrica ivi esistente”.
Più di preciso, tale conclusione risulta confermata dagli esiti della CTU resa dall'esperto, arch. nominato nell'ambito della procedura Persona_3
esecutiva promossa dall'odierna attrice contro , atteso che all'esito di CP_6
tale consulenza – perfettamente coincidente, per quanto in questa sede interessa,
con quanto già verificato da altro esperto nominato dal Tribunale, ing. - Per_4
viene accertato che il “cespite immobiliare, più precisamente, risultava infra
maggiore consistenza della particella 316 e non coincideva invero con l'intera
particella, di mq 315, caratterizzata da un fabbricato rurale, con quattro camere
in linea ed aia comune. Detta circostanza, tra l'altro, è anche corroborata dal ti-
tolo di provenienza di detto cespite immobiliare. Difatti detto immobile pervenne
al Sig. per atto di donazione rogato dal Notaio del CP_6 Persona_5
09.04.1978 in cui La Sig.ra donava al figlio un Parte_3 CP_6
appezzamento di terreno, foglio 3 particella 317(b) nonché « porzione di fabbri-
cato ..., nella maggiore consistenza della partita 9536, foglio 3 particella 316
fabbricato rurale senza redditi”.
Pertanto, il titolo invocato dalla ed in specie il decreto 3/2012, non Pt_1
appare utile ai fini dell'accoglimento della pretesa attorea. E, d'altra parte, agli atti del giudizio vi è prova che la parte del fabbricato non ricompresa nel decreto n. 3/2012 è di proprietà aliena (cfr, donazioni in atti ).
5
Pertanto, alcun dubbio può ulteriormente sussistere sulla effettiva fondatezza di quanto per tabulas dimostrato dai convenuti, con la conseguenza di dover ritenere inadempiuto l'onere probatorio gravante sulla la quale non è riuscita a Pt_1
dimostrare la proprietà, propria e dei propri danti causa, del cespite per cui è cau-
sa.
Da quanto illustrato discende il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda principale determina altresì l'assorbimento della doman-
da riconvenzionale proposta dai convenuti (i quali hanno chiesto che venisse ac-
certata l'inopponibilità del decreto di trasferimento n. 3/2012 più volte citato),
dal momento che le ragioni del rigetto della domanda principale corrispondono esattamente alle richieste di cui alla predetta domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.552,00, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribu-
zione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, il 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
6
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4537/2022
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA REGGIA DI PONTICCHIO 8 Parte_1
TUFINO presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MOCERINO ANTONIO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to alla PIAZZA CP_1 Controparte_2
DELLE ORCHIDEE 9 POLLENA TROCCHIA presso lo studio dell'Avv.
COPPOLA FRANCESCO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
1
- CONVENUTI avente ad oggetto: vendita cosa altrui, usucapione sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda deve essere rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
La società attrice ha adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere l'accertamento della nullità/annullabilità dell'atto pubblico di acquisto per notar del 2.8.2012, dell'immobile meglio identificato in citazione, trattando- Per_1
si di acquisto avvenuto a non domino, chiedendo, altresì, il rilascio dello stesso da parte dei convenuti, i coniugi . CP_2
Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il ri- Controparte_2 CP_1
getto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, per come formulata, la domanda deve essere rigettata per caren-
za di legittimazione ad agire.
Ed, infatti, secondo la versione fornita dalla stessa la vendita in- Parte_1
tervenuta il 2.8.2012 tra gli odierni convenuti, quali acquirenti, ed i coniugi
[...]
ed in qualità di venditori, sarebbe nulla e/o annulla- CP_3 CP_4
bile essendo preceduta dal decreto n. 3/2012, reso dal Tribunale di Nola il Pt_2
2
24.1.2012 e trascritto il 27.1.2012, con il quale il bene in esame veniva trasferito in favore del dante causa dell'attrice, . Controparte_5
Prima di addentarsi nel merito della vicenda, deve chiarirsi che l'atto tacciato di nullità ha avuto ad oggetto il cespite di cui al foglio 3, p.lla 316 sub 2 del catasto del comune di Somma Vesuviana, sicché parte attrice agisce nei confronti dei coniugi in relazione a tale porzione del fabbricato in oggetto. CP_2
Tanto premesso, come noto, la vendita di cosa altrui, lungi dal costituire una ipo-
tesi di nullità negoziale, dà vita ad una fattispecie di vendita ad effetti obbligatori,
gravando sul venditore l'obbligo di procurare al compratore l'acquisto della pro-
prietà della res, con la conseguenza che ogni eventuale doglianza circa l'inadempimento del venditore in ordine a tale impegno, secondo le note regole che governano il sistema delle obbligazioni, potrà esser fatto valere solo dal compratore.
A prescindere dalle considerazioni dianzi esposte, il Tribunale ritiene che la do-
manda attorea – attesa l'esistenza di un chiaro riferimento ad una detenzione sine titulo del bene da parte dei convenuti (cfr. pag 2 della citazione) e stante la ri-
chiesta di un rilascio dello stesso – contenga, altresì, una domanda di rivendica-
zione della res per cui è causa, la quale, in ogni caso, non merita di essere accolta per le motivazioni che ci si accinge ad esporre.
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda, deve ancora preliminarmente chia-
rirsi che, secondo il noto principio di cui alla sentenza resa dalle Sezioni Unite n.
7305/2014, “Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui
l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile
di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso
3
al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricolle-
gare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giusti-
ficato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il
medesimo convenuto”, sicché alcun dubbio che, nel caso di specie, l'attrice stia agendo in rivendicazione nei confronti dei convenuti, coniugi . CP_2
Qualificata nei termini che precedono la domanda attorea, il Giudicante ritiene,
tuttavia, che l'attrice non abbia adempiuto allo (stringente) onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dato prova dell'esistenza del proprio diritto di pro-
prietà.
Ed, infatti, deve precisarsi che, secondo la tesi dei convenuti, il titolo vantato dal dante causa della odierna attrice non riguarderebbe l'intero fabbricato rurale sito in Somma Vesuviana alla via Vignariello 27 ma, piuttosto, solo due vani del me-
desimo.
La tesi è fondata.
Ed, infatti, la società attrice ha prodotto, a tal fine, l'atto di permuta per notar del 7.6.2021, con il quale la stessa avrebbe acquistato la proprietà Per_2
dell'intero fabbricato rurale per cui è causa, identificato al Catasto del Comune di
Somma Vesuviana al foglio 3, p.lla 316 sub 1 e 2, da . Sennon- Controparte_5
ché, agli atti del giudizio, è presente il decreto di trasferimento del 24.1.2012
dianzi citato, con il quale il Tribunale di Nola disponeva, in favore del dante cau-
sa dell'odierna attrice, , il trasferimento della proprietà del ce- Controparte_5
spite per cui è causa.
Orbene, in effetti, tale decreto, lungi dal trasferire la proprietà dell'intera particel-
la 316, si limita al trasferimento di una sola porzione del fabbricato controverso,
4
indicando, inoltre, quale provenienza, l'atto di donazione del 9.4.1978, con il quale donava al figlio , soggetto esecutato Parte_3 CP_6
nell'ambito della procedura conclusasi con il decreto anzidetto, “due vani coloni-
ci che fan parte del corpo di fabbrica ivi esistente”.
Più di preciso, tale conclusione risulta confermata dagli esiti della CTU resa dall'esperto, arch. nominato nell'ambito della procedura Persona_3
esecutiva promossa dall'odierna attrice contro , atteso che all'esito di CP_6
tale consulenza – perfettamente coincidente, per quanto in questa sede interessa,
con quanto già verificato da altro esperto nominato dal Tribunale, ing. - Per_4
viene accertato che il “cespite immobiliare, più precisamente, risultava infra
maggiore consistenza della particella 316 e non coincideva invero con l'intera
particella, di mq 315, caratterizzata da un fabbricato rurale, con quattro camere
in linea ed aia comune. Detta circostanza, tra l'altro, è anche corroborata dal ti-
tolo di provenienza di detto cespite immobiliare. Difatti detto immobile pervenne
al Sig. per atto di donazione rogato dal Notaio del CP_6 Persona_5
09.04.1978 in cui La Sig.ra donava al figlio un Parte_3 CP_6
appezzamento di terreno, foglio 3 particella 317(b) nonché « porzione di fabbri-
cato ..., nella maggiore consistenza della partita 9536, foglio 3 particella 316
fabbricato rurale senza redditi”.
Pertanto, il titolo invocato dalla ed in specie il decreto 3/2012, non Pt_1
appare utile ai fini dell'accoglimento della pretesa attorea. E, d'altra parte, agli atti del giudizio vi è prova che la parte del fabbricato non ricompresa nel decreto n. 3/2012 è di proprietà aliena (cfr, donazioni in atti ).
5
Pertanto, alcun dubbio può ulteriormente sussistere sulla effettiva fondatezza di quanto per tabulas dimostrato dai convenuti, con la conseguenza di dover ritenere inadempiuto l'onere probatorio gravante sulla la quale non è riuscita a Pt_1
dimostrare la proprietà, propria e dei propri danti causa, del cespite per cui è cau-
sa.
Da quanto illustrato discende il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda principale determina altresì l'assorbimento della doman-
da riconvenzionale proposta dai convenuti (i quali hanno chiesto che venisse ac-
certata l'inopponibilità del decreto di trasferimento n. 3/2012 più volte citato),
dal momento che le ragioni del rigetto della domanda principale corrispondono esattamente alle richieste di cui alla predetta domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.552,00, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribu-
zione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, il 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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