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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rita Guida, elettivamente domiciliato nel suo studio in Latina, via Rieti n. 25; opponente
E
, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1. Controparte_1
codice fiscale e Partita Iva e per essa quale procuratrice e P.IVA_1 [...]
con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 131/L, Parte_2
codice fiscale e Partita Iva rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2 dall'Avv. Pietro Davide Sarti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato;
opposta nonché
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata in Terracina (LT), Via della Vittoria n. 34, presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Di Girolamo;
(P. Iva ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma;
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_4
elettivamente domiciliato a Latina, in Via Enrico Toti, n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Palma, pec. Email_1
, codice fiscale , elettivamente Parte_3 C.F._2
domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 59, presso lo studio degli Avv.ti Francesco
1 Saltelli e Antonio Testa;
, codice fiscale , domiciliato in Controparte_5 C.F._3
Latina (LT) alla via dei Volsini n.44; opposti contumaci
OGGETTO: fase di merito opposizione ex art. 617, 2° comma c.p.c. e 615 comma 2°
c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 20.10.2024, sostituita l'udienza del 10.12.2024 con il deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare: non provata la legittimazione sostanziale attiva in capo a CP_1
non provata da parte di la titolarità sostanziale del credito
[...] Controparte_1
azionato nella procedura esecutiva e di cui ha chiesto in pagamento;
non provata la titolarità di credito ipotecario in capo a Controparte_1
- revocare e/o annullare il decreto di trasferimento del lotto 12, per tutti i motivi dedotti nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze processuale, di entrambe le fasi processuali;
- accertare e dichiarare che ha agito incautamente e Controparte_1 condannarla ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA : “In via Controparte_1
preliminare: - accertare la tardività della proposizione dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. depositata oltre il termine perentorio del 29.09.2022 e, per l'effetto, dichiararla inammissibile/improcedibile;
- accertare che le motivazioni dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. non ineriscono il decreto di trasferimento, ma contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente prima della definitività dell'aggiudicazione del Lotto 12 non opposta
e, per l'effetto, dichiarare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. inammissibile;
- rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a in quanto già implicitamente riconosciuta Controparte_1
nei precedenti procedimenti e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché smentita documentalmente;
2 - rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a in quanto inammissibile ai sensi Controparte_6 dell'art. 615 2^ comma c.p.c. e già implicitamente riconosciuta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito:
- rigettare in toto le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio di merito in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014] e successive modifiche;
- condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96, 3 ^ comma c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata;
In via istruttoria:
- Rigettare ogni avverso mezzo istruttorio, poiché inammissibile e tardivamente formulato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la Parte_1 fase di merito relativa all'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 192/2018, in data 09.09.2022, comunicato il
12.09.2022, relativo al lotto XII.
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del
19.01.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed è stato concesso il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione spiegata ha dedotto: Parte_1
- di essere intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 192/2018 promossa dalla nei confronti della quale Controparte_6 Controparte_2 creditore di quest'ultima della somma di euro 231.616,59, oltre euro 19.000,00 per spese giudiziali;
- che nel corso della suddetta procedura esecutiva è intervenuta la CP_1
e per essa, quale procuratrice speciale, dichiarandosi
[...] Parte_2
cessionaria della in virtù del contratto di cessione dei crediti del Controparte_6
3 29.07.2020 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 6.08.2020;
- che difetta in capo alla il diritto ad agire esecutivamente nei Controparte_1
confronti del debitore esecutato, stante la mancata prova della inclusione del credito, originariamente vantato dalla cedente nell'operazione di Controparte_6
cessione dei crediti in blocco operata in suo favore;
- che a tutto voler concedere, il credito ha perso il privilegio ipotecario, non essendo stata annotata la cessione nei registri immobiliari, a margine dell'iscrizione ipotecaria, sicché il prezzo di aggiudicazione del lotto 12 non avrebbe potuto essere versato ai sensi dell'art. 41 TUB direttamente alla creditore non Controparte_1
fondiario e ipotecario;
- che il decreto di trasferimento è, inoltre, illegittimo e nullo in ragione della violazione delle regole di pubblicità e trasparenza, difettando, nell'avviso di vendita, la descrizione in cui versava l'immobile pignorato, la cui rampa di accesso era stata dichiarata inutilizzabile dal Comando dei Vigili del Fuoco di Latina con verbale del
17.03.2022.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Si è costituita la e per essa, quale procuratrice speciale, la Controparte_1 [...]
Parte_2
Ha eccepito:
- la tardività dell'opposizione spiegata, essendo decorso il termine di 20 giorni di cui all'art. 617, 2° comma c.p.c., già a far data dal 29.09.2022, atteso che il dies a quo per la relativa proposizione decorre, non già dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 12.09.2022, bensì dalla data del suo deposito, avvenuto il 9.09.2022;
- l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di opposizione, con i quali sono stati denunciati, non già vizi propri del decreto di trasferimento opposto, bensì argomenti già oggetto di precedenti procedimenti, tutti rigettati, nonché questioni nuove, mai sollevate prima d'ora e, dunque, precluse;
- che l'opposta ha provato, mediante produzione documentale, di essere divenuta titolare del credito azionato, in forza della cessione operata in suo favore dal creditore procedente in data 29.07.2020; Controparte_6
- che il credito azionato ha natura ipotecaria dal momento che nelle operazioni di cessione dei crediti in blocco, come nel caso di specie, non è previsto alcun ulteriore onere in capo al cessionario all'infuori della pubblicazione della avvenuta cessione
4 nella Gazzetta Ufficiale;
- che, infatti, la garanzia che accede al credito ceduto si trasferisce in capo al cessionario senza ulteriori formalità o annotazioni e, ciò, in virtù di quanto disposto dalla L. 30.04.1999 n. 130 e art. 58 D. Lgs.
1.09.1993 n. 385, con la conseguenza che l'opposta ha legittimamente percepito le somme ai sensi dell'art. 41 TUB;
- che nello svolgimento delle operazioni di vendita non sono state violate le norme relative alla pubblicità e trasparenza.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 18.10.2023, per l'assunzione dei mezzi istruttori.
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., stante la sua natura documentale, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Le parti hanno tempestivamente depositato i rispettivi scritti conclusivi.
*****
In punto di qualificazione, la domanda integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c. relativamente alla dedotta carenza di legittimazione attiva della cessionaria essendo contestato il diritto della stessa ad agire Controparte_1
esecutivamente in forza dei titoli azionati;
integrano, invece, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c. gli argomenti diretti a contestare la legittimità del decreto di trasferimento, in quanto emesso in violazione delle norme previste in tema di pubblicità e trasparenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli opposti Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
e i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti.
[...] Controparte_5
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi sollevata dall'opposta Controparte_7
ed incontestato che il decreto di trasferimento del lotto XII è stato depositato
[...]
in data 09.09.2022 e comunicato alle parti in data 12.09.2022, si evidenzia che il dies
a quo per la relativa opposizione non decorre dal momento del suo deposito, bensì dal momento della sua comunicazione. Pertanto, rispetto al 12.09.2022, il ricorso ex art. 617, comma II c.p.c., depositato il 1.10.2022 è tempestivo. Sul punto si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4797 del 15.02.2023 secondo la quale “questa Corte (Cass. 08/06/2022, n. 18421) ha espressamente
5 puntualizzato che la decorrenza della opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento non può essere individuata nella data di deposito in cancelleria o nella data di trascrizione dello stesso nei Registri Immobiliari
(adempimento assolvente funzione di mera pubblicità dichiarativa), ma postula che
l'interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell'avvenuto deposito del decreto (e non già del suo contenuto, in quanto, appresa notizia della pubblicazione del decreto, per gli interessati sorge un onere di verifica e controllo del contenuto del provvedimento). (omissis). Dall'altro canto, l'estensione esigibile del peculiare onere di diligenza gravante sulle parti del processo esecutivo (omissis) non sembra poter ricomprendere un costante, periodico o diuturno controllo del fascicolo del procedimento, onde verificare l'avvenuto deposito del decreto di trasferimento, oltremodo in assenza della predeterminazione normativa di un termine (ancorché soltanto ordinatorio) per l'adozione di tale atto ad opera del giudice”.
Tanto dedotto, l'opposizione ex art. 617 comma 2° c.p.c., è stata tempestivamente depositata ed è, dunque, ammissibile.
La stessa, tuttavia, non risulta fondata.
L'opponente ha dedotto la nullità e/o l'illegittimità del decreto di trasferimento per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Secondo l'opponente, infatti, la mancata indicazione nell'avviso di vendita dello stato in cui versava il lotto XII - interessato da un verbale redatto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Latina in data 17.03.2020, con il quale, verificato lo spanciamento di un muro in cemento armato, era stato interdetto l'uso di tutta l'area sotto il muro di contenimento, sino a conclusione di dettagliata verifica da parte di un tecnico abilitato - avrebbe violato il diritto dei potenziali offerenti a conoscere l'effettiva condizione dell'immobile posto in vendita.
Ebbene, si osserva, intanto, come i predetti argomenti costituiscano una mera riproposizione delle doglianze già formulate dall'opponente nell'istanza di sospensione ex art. 586 c.p.c. (il cui provvedimento di rigetto non è stato peraltro opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) e di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., anch'esso rigettato, con ordinanza confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Inoltre, va rilevato un difetto di interesse dell'opponente - il quale, lo si rammenta, è un creditore intervenuto – a dedurre tale motivo, neppure compiutamente allegato.
Non viene spiegato, infatti, se e in quali termini il difetto di trasparenza nell'informazione abbia inciso sulla sua posizione di creditore, sicché non vi è titolo
6 per porre in discussione la bontà della vendita, nei termini dedotti. Sembra quasi che l'opponente abbia posto in dubbio il valore dell'immobile (ritenuto eccessivo rispetto alle effettive condizioni del bene), circostanza che risulta in contraddizione con l'interesse di conseguire il massimo vantaggio dalla vendita. Comunque, il provvedimento di apposizione dei sigilli da parte dei vigili del fuoco, sul bene posto in vendita, aveva carattere temporaneo, imposto dallo “spanciamento” del muro in cemento armato, sicché non necessariamente avrebbe inciso sulla natura, sulle caratteristiche e sul valore del bene, tanto da dover essere necessariamente pubblicizzato. D'altronde non risulta che l'aggiudicatario abbia, sul punto, proposto alcuna doglianza.
Quanto all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2° c.p.c., con la quale è stato contestato il diritto dell'opposta ad agire esecutivamente Controparte_1
nei confronti del debitore esecutato, ne va dichiarata l'inammissibilità Essa, infatti, è stata introdotta oltre il termine fissato dalla sopraindicata norma.
È noto che il suddetto articolo dispone che “Nell'esecuzione per espropriazione
l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta è intervenuta nella Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 192/2018 in data 07.01.2021, dichiarandosi cessionaria del credito vantato dal creditore procedente Controparte_6
nei confronti della Alla predetta data l'odierno opponente
[...] Controparte_2
era già intervenuto (atto di intervento del 20.05.2020) e ancora non era stata celebrata l'udienza ex art. 569 c.p.c. (fissata inizialmente per il giorno 20.05.2020 e rinviata al
13.01.2021), all'esito della quale è stata disposta la vendita del compendio pignorato.
Conseguentemente, qualora l'opponente avesse voluto contestare la legittimazione attiva dell'opposta e/o del suo dante causa avrebbe dovuto farlo, al più tardi, prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita avvenuta il 13.01.2021.
Né dall'altro canto l'opponente ha dedotto, a giustificazione del suo ritardo, fatti e/o eventi che gli hanno impedito di proporre un'opposizione tempestiva. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Comunque, anche a volere ritenere l'ammissibilità dell'opposizione, si evidenzia come la deduzione dell'opponente sia in ogni caso infondata, avendo, l'opposta
7 fornito dimostrazione dell'acquisto dalla cedente di “tutti i Controparte_1
crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i “Finanziamenti
Sagrantino”) vantati verso debitori classificati a sofferenza”, come da avviso di cessione pubblicato in G.U. del 06/08/2020, Parte Seconda, n. 92, prodotto agli atti del giudizio.
Premesso, infatti, che è onere di colui che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d. lgs. n. 385 del 1998, dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco - in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (a meno che la parte ceduta non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) - va rilevato come costituisca un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In caso di cessione “in blocco” dei crediti di una banca ex art. 58 d. lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” e senza, dunque, che sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione stipulato (Cass. sent. n. 4277 del 10.02.2023).
Ebbene, l'applicazione di tale condivisibile principio al caso di specie comporta che, a fronte della produzione in giudizio, da parte dell'opposta, della Gazzetta Ufficiale n.
92 del 06.08.2020, contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti pro soluto, operata dalla in suo favore e, preso atto che nella stessa Controparte_6
sono state specificamente indicate le caratteristiche dei crediti ceduti, tra i quali, per tipologia rientra il credito azionato, nessun dubbio può sussistere in ordine alla titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Si veda, infatti, come nella summenzionata G.U. sia espressamente previsto che “In virtù del Contratto di Cessione , ha trasferito pro soluto alla CP_6 CP_6
Società tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i
“Finanziamenti Sagrantino”) vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione
Sagrantino (i.e. 29.07.2020), agli interessi, anche di mora, che matureranno sui
8 Finanziamenti a decorrere dalla Data di e agli CP_6 Parte_4
importi dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno CP_6
successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino, alle ore 00:01 del 1 gennaio
2020 (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio), i seguenti criteri: a) Sono relativi ai crediti che soddisfano i criteri indicati negli avvisi di cessione pubblicati: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2006; (ii) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006 (iii) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 8 dicembre 2006; (iv) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 21 novembre 2013;(b) Non sono stati ancora recuperati, venduti o pagati integralmente
e sono ancora esigibili, in tutto o in parte;
e (c) Sono ancora nella titolarità di alla Data di Stipulazione Sagrantino, (i “Crediti Controparte_6
Sagrantino”).”.
Orbene, il credito azionato nella procedura esecutiva R.G.E. n. 192/2018 dal creditore procedente e trasferito alla deriva da due contratti di mutuo CP_6 CP_1
ipotecari stipulati, rispettivamente, il 23.10.1991 e 9.10.1992.
Peraltro, l'opponente nel formulare la contestazione non ha specificamente enunciato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe riconducibile ad una delle categorie indicate nell'avviso pubblicato, essendosi limitato ad affermare che, ai fini della prova della titolarità della cessionaria, fosse necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Deduzione questa che, in virtù del principio sopra richiamato, appare errata.
Va precisato, inoltre, che a conferma della sua titolarità l'opposta ha CP_1
prodotto in giudizio una dichiarazione proveniente dalla cedente Controparte_6 nella quale quest'ultima ha dichiarato di aver ceduto alla “anche Controparte_1
il credito riconosciuto nel contratto di mutuo fondiario del 23.10.1991 a rogito del
Notaio rep. 13630, racc. 2283, nonché al contratto di mutuo Persona_1
fondiario del 9.10.1992 a rogito del Notaio rep. 19256, racc. Persona_1
3137.”.
Dichiarazione che, unitamente all'avvenuta produzione della G.U., può costituire importante indizio della titolarità del credito in capo alla cessionaria atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla
9 pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (Cass. n. 10200/2021).
Infine, per mera completezza, va precisato che la titolarità del credito in capo alla non è mai stata contestata prima d'ora dall'opponente, sebbene Controparte_1
quest'ultimo abbia, nel corso della procedura esecutiva, proposto, precedentemente al presente giudizio, un'istanza ex art. 586 c.p.c. e un ricorso ex art. 591 ter c.p.c.,
(entrambi rigettati), nel corso dei quali non è mai stata dedotta alcuna carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta.
Sulla base degli elementi assunti, interpretati alla luce dell'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, l'opposta ha assolto l'onere Controparte_1
probatorio circa la titolarità del credito.
Va, ancora, evidenziato che con riferimento al pur dedotto difetto di titolarità del credito azionato in capo alla procedente (a pagina 5 dell'atto di Controparte_6
citazione l'opponente ha allegato che “Non ha alcun valenza contrattuale né valore probatorio la dichiarazione prodotta da datata 20.10.2022 Controparte_1 circa l'intervenuta cessione del credito da parte di la quale a Controparte_6
sua volta non ha dato prova di essere titolare del credito ipotecario inizialmente azionato nel procedimento esecutiva N. 192/18 R.G.E”), deve osservarsi che l'opponente non ha svolto alcuna domanda di accertamento della titolarità del credito in capo alla La stessa, infatti, non è stata neppure evocata in Controparte_6
giudizio. Tuttavia, quand'anche l'intenzione dell'opponente fosse stata quella di porre in dubbio e contestare il diritto della a procedere Controparte_6
esecutivamente nei confronti della società esecutata, si fa rilevare l'inammissibilità dell'argomento, in quanto sollevato dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita, nonché in quanto trattasi di motivo di opposizione nuovo rispetto a quanto dedotto nel ricorso iniziale.
È noto, infatti, come la struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, imponga una identità tra le domande formulate nel ricorso proposto al giudice dell'esecuzione e quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito.
Ebbene, dalla lettura del ricorso presentato dinanzi al Giudice dell'esecuzione emerge chiaramente come tutte le contestazioni e le doglianze sollevate dall'opponente abbiano riguardato unicamente la cessionaria non evidenziandosi con Controparte_1
riferimento alla cedente alcuna questione relativa alla sua titolarità ad agire
10 esecutivamente nei confronti della società esecutata.
Quanto poi all'ulteriore motivo di opposizione concernente l'asserita perdita della natura ipotecaria del credito azionato dall'opposta, quale conseguenza della mancata annotazione della cessione nei registri immobiliari, a margine dell'iscrizione ipotecaria, ne va rilevata l'infondatezza. Invero l'art. 58 TUB (c.d. cessioni in blocco ovvero che rientrino in una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 20 aprile 1999 n. 130), richiamato dall'art. 4 L. 130/1990, applicabile al caso di specie, dispone che è consentito sostituire l'esecuzione dell'annotazione – da attuarsi presso le singole Conservatorie dove sono state iscritte le ipoteche a garanzia dei crediti oggetto di cessione – con una pubblicazione di un unico avviso della cessione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A norma del comma 3 dell'art 58 TUB “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.”.
Nel caso in esame, essendo stato il credito di ceduto nell'ambito di Controparte_1
una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D. lgs 385/1993, la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
92 del 06.08.2020, ha operato anche ai fini della pubblicità del trasferimento della garanzia ipotecaria.
Per tale ragione, dunque, l'opposta ha legittimamente percepito ex art. 41 TUB le somme ricavate dalla vendita del compendio quale creditore fondiario, con la conseguenza che la domanda di accertamento e di dichiarazione di ingiustificato arricchimento in capo alla e del conseguente obbligo del Controparte_1
risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto infondata.
Anche per tale ulteriore motivo l'opposizione va rigettata.
Quanto, infine, alla richiesta di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. formulata dalla parte opposta la stessa merita accoglimento visto il reiterato abuso da parte dell'opponente degli strumenti processuali e della totale infondatezza degli argomenti giuridici spesi. Si ricorda, infatti, come l'opponente abbia nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 192/2018 proposto, nell'ordine, istanza di sospensione ex art. 586 c.p.c. (rigetto con provvedimento del 11.04.2022), reclamo ex art. 591 ter c.p.c. fondato sulle medesime doglianze già avanzate nell'istanza ex art. 11 586 c.p.c., rigettata (anch'esso rigettato con provvedimento del 30.06.2022), reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c. rigettato con provvedimento del 21.11.2022 nonché opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di cui il presente giudizio costituisce la fase di merito.
Ritiene, sul punto, il Tribunale, che ricorrano i presupposti per l'applicazione della norma, così come specificati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 34429/2024), tra i quali “la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata”, nonché “la riproposizione di motivi manifestamente infondati in quanto basati su ragioni già disattese dal giudice di appello” (Cass. sez. 1, 15 novembre 2018, n° 29462)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ex D.M. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di valore di cui alla domanda, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese Parte_1
processuali da liquidarsi in favore di parte opposta e per essa, Controparte_1 quale procuratrice speciale, in € 4.300,00 oltre spese generali al Parte_2
15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3. condanna altresì l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
ex art. 96 comma 3 c.p.c. che liquida quantitativamente in euro Parte_2
1.000,00.
Latina, 4.04.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli
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