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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LM Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1973 ) rappresentato e difeso dall'avv. ALVARO CARMELITA
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/03/1977 28/03/1977 ), rappresentato e difeso dall'avv. GULLO MICHELE
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/10/2025 e Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro Controparte_1 separazione personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/1998 in PA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n.77 parte II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli e Persona_1 Persona_2
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel
[...] tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
- “prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e dichiarare la separazione personale consensuale senza condizioni, stante atteso che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non sussistendo obbligo reciproco permanente”. . Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
1 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 05/09/1998 in PA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 77 parte II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli e Persona_1
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di PA visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di Parte_1 Controparte_1 cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e dichiarare la separazione personale consensuale senza condizioni, stante atteso che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non sussistendo obbligo reciproco permanente”. . Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. PA, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI IC
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LM Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/09/1973 ) rappresentato e difeso dall'avv. ALVARO CARMELITA
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/03/1977 28/03/1977 ), rappresentato e difeso dall'avv. GULLO MICHELE
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/10/2025 e Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro Controparte_1 separazione personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/1998 in PA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n.77 parte II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli e Persona_1 Persona_2
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel
[...] tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
- “prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e dichiarare la separazione personale consensuale senza condizioni, stante atteso che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non sussistendo obbligo reciproco permanente”. . Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
1 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 05/09/1998 in PA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 77 parte II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli e Persona_1
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di PA visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di Parte_1 Controparte_1 cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “prendere atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e dichiarare la separazione personale consensuale senza condizioni, stante atteso che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non sussistendo obbligo reciproco permanente”. . Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. PA, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI IC
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