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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/08/2025, n. 8631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8631 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 16/07/2025, nella causa R.G. n. 40530/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA (06/08/1956) rappresentato e difeso dall'avv. Capponi Oberdan, Parte_1 per procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cignarelli Tiziana, per procu- ra in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi valuta- ti i postumi derivanti dall'infortunio del 6 maggio 2019 nella misura del 25% da parte dell' ; CP_1
2) condanna l' alla erogazione in favore del ricorrente della rendita vitalizia derivan- CP_1 te dai postumi permanenti dell'infortunio del 6 maggio 2019 nella misura riconosciuta con la decorrenza e gli interessi di legge;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistata- rio;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 16/07/2025.
1 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato l'odierno ricorrente, il sig. Parte_1 esponeva che in data 06.05.2019 subiva un infortunio lavorativo, riportando un “politrauma da caduta a terra accidentale: emorragia cerebrale subdurale e subaracnoidea, fratture costali multiple, frattura apofisi trasversa d7, contusione polmonare. anterolistesi con lisi istimica bilaterale l5-s1”. la TC total body, eseguita nella stessa giornata, rilevava “… multiple fratture costali a destra dalla
ii alla ix costa;
in particolare frattura lievemente scomposta dell'arco posteriore della vi costa e bifocali composte della iv, v e vii costa. frattura del processo trasverso destro di d7 … spondilolistesi anteriore di l5 su s1”; la TC dell'encefalo e cervicale, anche esse eseguite nella stessa giornata dell'evento, rilevavano:” modesta quota ematica subaracnoidea a livello di alcuni spazi liquorali della convessità fronto-temporale sinistra e temporale destra. sottile raccolta ematica sottodurale tem- porale bilaterale (<4mm). sistema ventricolare in asse, lievemente dilatato. non evidenti lesioni trau- matiche dei segmenti ossei del cranio, del massiccio facciale e del rachide cervicale”. la sede di competenza, con pratica del 19.11.2019, a seguito del riscontro di postumi CP_1 permanenti nella misura dello 16%, informava il ricorrente dell'inizio del pagamento della rendita mensile. Avverso tale valutazione, il periziato, in data 03.08.2022, proponeva opposizione al prov- vedimento richiedendo una visita medica collegiale al fine di rivalutare il grado di meno- mazione dell'integrità psicofisica per una misura complessiva del 25%, ma, con pratica del 14.10.2023, la sede competente comunicava di non poter espletare la suddetta visita in CP_1 quanto “… non sono stati allegati accertamenti clinico e/o strumentali che consentano comunque di effettuare la valutazione “ora per allora” …”. Infine, con ulteriore procedimento del 19.12.2023, l comunicava al sig. che, a CP_1 Pt_1 seguito dell'accertamento medico legale espletato in sede di revisione e conclusosi in data 16.11.2023, la menomazione accertata era:” esiti- emitorace dx.: toraco-algia da pregresse frattu- re apprezzabili strumentalmente.; spalla dx.: deficit funzionale di circa ¼; segni clinici di lussazione.; rachide dorso-lombare: deficit funz”, per cui si confermava il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica precedentemente riconosciuto, nella misura del 16%; veniva, inol- tre, confermata la rendita a decorrere dal 01.12.2023. L' si costituiva il giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa e dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. L'istruttoria espletata ha dimostrato l'eziologia professionale della patologia denunciata dal ricorrente. In considerazione, della documentazione clinica allegata in atti e di quanto personalmente apprezzato in sede di visita medico-legale, è necessario considerare il danno biologico per-
2 manente che è derivato dal trauma subito, basandosi sulla Tabella delle menomazioni pre- vista dal D. Lgs. n. 38/2000, anche secondo il criterio di analogia:
1) la lieve toracoalgia residua derivante dalle multiple fratture costali a carico delle coste dalla II alla IX a destra veniva descritta in sede di visita medica del 17.10.2019 co- CP_1 me “… toraco-algia da pregresse fratture apprezzabili strumentalmente” e veniva valutata nella percentuale del 6%; tuttavia, le acuzie legate agli atti respiratori profondi e l'interessamento contusivo polmonare, correlato alla mobilità ossea, permettono di assegnare una percen- tuale dell'8%;
2) le sequele dovute alla frattura dell'apofisi trasversa di D7 ed all'anterolistesi con lisi isti- mica bilaterale L5-S1 venivano descritte in sede di visita medica come:” Rachide CP_1 dorso-lombare: deficit funzionale di circa 1/4. Esiti di anterolistesi L5-S1 apprezzabili strumentalmen- te” e valutate nella percentuale del 4%; tuttavia, tenendo in considerazione il deficit funzio- nale ed algico a livello dorsale ed i documentati disturbi elettromiografici distali da interes- samento delle radici nervose che emergono a quel livello, si ritiene congruo valutare le suddette sequele nella percentuale del 10%;
3) gli esiti del trauma cranio con deficit della memoria associato a moderato rallentamento ideomotorio, quali danni al tessuto nervoso determinati dall'emorragia cerebrale subdurale e subaracnoidea, a cui si aggiungono documentati segni di leuco-encefalopatia e sfumata ipodensità in sede temporo-parietale destra, giustificano il peggioramento delle capacità mnemoniche e di prontezza mentale;
in sede di visita medica del 17.10.2019 veni- CP_1 vano valutati nella percentuale del 4%, valutazione ritenuta congrua dallo scrivente;
4) la limitazione funzionale a carico dell'articolazione della spalla destra veniva descritta in sede di visita medica come “… deficit funzionale di circa 1/4; segni clinici di lussazione”; CP_1 tuttavia poiché suddetta limitazione risulta ben eccedente i cosiddetti 'gradi estremi', anche in considerazione del fatto che il soggetto è destrimane, può essere valutata nella misura del 7%;
Pertanto, tenendo in dovuta considerazione i risvolti funzionali a carico del ricorrente, il complesso menomativo oggetto di diagnosi medico-legale, nonché di tutto quanto sopra esposto, con particolare riferimento alle voci tabellari precedentemente richiamate ed ai cri- teri di valutazione delle infermità plurime coesistenti-concorrenti, ai sensi di quanto dispo- sto in tema di metodologia valutativa dal D. Lgs. n. 38/2000, è possibile esprimere un va- lore di danno biologico complessivo nella misura del 25%. CP_1
Non ritiene il Giudice che sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basa- ta su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico- legali. Si condanna pertanto l alla erogazione in favore del ricorrente della rendita vitalizia CP_1 derivante dai postumi permanenti dell'infortunio del 6 maggio 2019 nella misura ricono- sciuta con la decorrenza e gli interessi di legge. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del resistente. Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano come da disposi- tivo e vanno distratte in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
3 Roma, 16/07/2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
4 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
5
***** TRA (06/08/1956) rappresentato e difeso dall'avv. Capponi Oberdan, Parte_1 per procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cignarelli Tiziana, per procu- ra in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi valuta- ti i postumi derivanti dall'infortunio del 6 maggio 2019 nella misura del 25% da parte dell' ; CP_1
2) condanna l' alla erogazione in favore del ricorrente della rendita vitalizia derivan- CP_1 te dai postumi permanenti dell'infortunio del 6 maggio 2019 nella misura riconosciuta con la decorrenza e gli interessi di legge;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistata- rio;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 16/07/2025.
1 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato l'odierno ricorrente, il sig. Parte_1 esponeva che in data 06.05.2019 subiva un infortunio lavorativo, riportando un “politrauma da caduta a terra accidentale: emorragia cerebrale subdurale e subaracnoidea, fratture costali multiple, frattura apofisi trasversa d7, contusione polmonare. anterolistesi con lisi istimica bilaterale l5-s1”. la TC total body, eseguita nella stessa giornata, rilevava “… multiple fratture costali a destra dalla
ii alla ix costa;
in particolare frattura lievemente scomposta dell'arco posteriore della vi costa e bifocali composte della iv, v e vii costa. frattura del processo trasverso destro di d7 … spondilolistesi anteriore di l5 su s1”; la TC dell'encefalo e cervicale, anche esse eseguite nella stessa giornata dell'evento, rilevavano:” modesta quota ematica subaracnoidea a livello di alcuni spazi liquorali della convessità fronto-temporale sinistra e temporale destra. sottile raccolta ematica sottodurale tem- porale bilaterale (<4mm). sistema ventricolare in asse, lievemente dilatato. non evidenti lesioni trau- matiche dei segmenti ossei del cranio, del massiccio facciale e del rachide cervicale”. la sede di competenza, con pratica del 19.11.2019, a seguito del riscontro di postumi CP_1 permanenti nella misura dello 16%, informava il ricorrente dell'inizio del pagamento della rendita mensile. Avverso tale valutazione, il periziato, in data 03.08.2022, proponeva opposizione al prov- vedimento richiedendo una visita medica collegiale al fine di rivalutare il grado di meno- mazione dell'integrità psicofisica per una misura complessiva del 25%, ma, con pratica del 14.10.2023, la sede competente comunicava di non poter espletare la suddetta visita in CP_1 quanto “… non sono stati allegati accertamenti clinico e/o strumentali che consentano comunque di effettuare la valutazione “ora per allora” …”. Infine, con ulteriore procedimento del 19.12.2023, l comunicava al sig. che, a CP_1 Pt_1 seguito dell'accertamento medico legale espletato in sede di revisione e conclusosi in data 16.11.2023, la menomazione accertata era:” esiti- emitorace dx.: toraco-algia da pregresse frattu- re apprezzabili strumentalmente.; spalla dx.: deficit funzionale di circa ¼; segni clinici di lussazione.; rachide dorso-lombare: deficit funz”, per cui si confermava il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica precedentemente riconosciuto, nella misura del 16%; veniva, inol- tre, confermata la rendita a decorrere dal 01.12.2023. L' si costituiva il giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa e dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. L'istruttoria espletata ha dimostrato l'eziologia professionale della patologia denunciata dal ricorrente. In considerazione, della documentazione clinica allegata in atti e di quanto personalmente apprezzato in sede di visita medico-legale, è necessario considerare il danno biologico per-
2 manente che è derivato dal trauma subito, basandosi sulla Tabella delle menomazioni pre- vista dal D. Lgs. n. 38/2000, anche secondo il criterio di analogia:
1) la lieve toracoalgia residua derivante dalle multiple fratture costali a carico delle coste dalla II alla IX a destra veniva descritta in sede di visita medica del 17.10.2019 co- CP_1 me “… toraco-algia da pregresse fratture apprezzabili strumentalmente” e veniva valutata nella percentuale del 6%; tuttavia, le acuzie legate agli atti respiratori profondi e l'interessamento contusivo polmonare, correlato alla mobilità ossea, permettono di assegnare una percen- tuale dell'8%;
2) le sequele dovute alla frattura dell'apofisi trasversa di D7 ed all'anterolistesi con lisi isti- mica bilaterale L5-S1 venivano descritte in sede di visita medica come:” Rachide CP_1 dorso-lombare: deficit funzionale di circa 1/4. Esiti di anterolistesi L5-S1 apprezzabili strumentalmen- te” e valutate nella percentuale del 4%; tuttavia, tenendo in considerazione il deficit funzio- nale ed algico a livello dorsale ed i documentati disturbi elettromiografici distali da interes- samento delle radici nervose che emergono a quel livello, si ritiene congruo valutare le suddette sequele nella percentuale del 10%;
3) gli esiti del trauma cranio con deficit della memoria associato a moderato rallentamento ideomotorio, quali danni al tessuto nervoso determinati dall'emorragia cerebrale subdurale e subaracnoidea, a cui si aggiungono documentati segni di leuco-encefalopatia e sfumata ipodensità in sede temporo-parietale destra, giustificano il peggioramento delle capacità mnemoniche e di prontezza mentale;
in sede di visita medica del 17.10.2019 veni- CP_1 vano valutati nella percentuale del 4%, valutazione ritenuta congrua dallo scrivente;
4) la limitazione funzionale a carico dell'articolazione della spalla destra veniva descritta in sede di visita medica come “… deficit funzionale di circa 1/4; segni clinici di lussazione”; CP_1 tuttavia poiché suddetta limitazione risulta ben eccedente i cosiddetti 'gradi estremi', anche in considerazione del fatto che il soggetto è destrimane, può essere valutata nella misura del 7%;
Pertanto, tenendo in dovuta considerazione i risvolti funzionali a carico del ricorrente, il complesso menomativo oggetto di diagnosi medico-legale, nonché di tutto quanto sopra esposto, con particolare riferimento alle voci tabellari precedentemente richiamate ed ai cri- teri di valutazione delle infermità plurime coesistenti-concorrenti, ai sensi di quanto dispo- sto in tema di metodologia valutativa dal D. Lgs. n. 38/2000, è possibile esprimere un va- lore di danno biologico complessivo nella misura del 25%. CP_1
Non ritiene il Giudice che sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basa- ta su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico- legali. Si condanna pertanto l alla erogazione in favore del ricorrente della rendita vitalizia CP_1 derivante dai postumi permanenti dell'infortunio del 6 maggio 2019 nella misura ricono- sciuta con la decorrenza e gli interessi di legge. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del resistente. Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano come da disposi- tivo e vanno distratte in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
3 Roma, 16/07/2025.
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Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
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