TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 277
TAR
Decreto cautelare 12 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Revoca dell'atto impugnato

    La deliberazione impugnata è stata revocata con successiva deliberazione prima della notifica del ricorso, privando l'atto di efficacia e validità e rendendo il ricorso originario inammissibile per carenza di interesse ad agire.

  • Accolto
    Revoca dell'atto impugnato

    La deliberazione impugnata è stata revocata con successiva deliberazione prima della notifica del ricorso, privando l'atto di efficacia e validità e rendendo il ricorso originario inammissibile per carenza di interesse ad agire.

  • Rigettato
    Illegittimità determinazione budget

    La DGR 503/2019 cristallizza i tetti di spesa per il modello B1 basati sulla griglia del 2018 e stabilisce che tali strutture non concorrono alla ripartizione del sub-fondo destinato ai settori specializzati. Le minori somme assegnate nel 2024 derivano dall'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione basati sulla griglia di valutazione del 2024, come previsto dalla DGR 1924/2023 e confermato dalla DGR 71/2024, che impone l'applicazione dei criteri del modello A per i laboratori del modello B, escludendo la cristallizzazione dei tetti di spesa al 2018.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e istruttoria

    Non specificato in dettaglio nella sentenza, ma implicitamente rigettato dalla decisione di merito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, disparità di trattamento, violazione legittimo affidamento

    Non specificato in dettaglio nella sentenza, ma implicitamente rigettato dalla decisione di merito.

  • Rigettato
    Legittimità clausola di salvaguardia

    L'interesse delle ricorrenti ad impugnare il contratto è configurabile in quanto esse hanno interesse a stipulare un contratto privo della clausola di salvaguardia che le vincola all'accettazione incondizionata dei provvedimenti sui tetti di spesa e alla rinuncia a ogni azione legale. Tuttavia, la questione perde consistenza a seguito della reiezione del ricorso per motivi aggiunti, avendo parte ricorrente manifestato il proprio interesse solo ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, e considerata la legittimità dei tetti di spesa contestati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 277
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 277
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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