Decreto cautelare 12 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e, comunque, idonea misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024, avente ad oggetto: “Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale - Anno 2024”, e del relativo Allegato, nella parte in cui determina il tetto di spesa delle Società ricorrenti per l’anno 2024 senza valorizzare le prestazioni di alta complessità erogate con i settori specialistici;
di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato, nonché, ove occorra, della successiva deliberazione dell’A.S.L. di Lecce n. -OMISSIS- del 24 luglio 2024, nella parte in cui reitera pedissequamente le medesime criticità della presupposta deliberazione n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalle Società ricorrenti alle controparti l’11 ottobre 2024 e depositati il 12 ottobre 2024:
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2024, avente ad oggetto “Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale - Anno 2024 € 10.514.765,33 … - Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 19.06.2024 - Atto immediatamente esecutivo” e del relativo Allegato, nella parte in cui determina il budget di spesa delle due ricorrenti per l’anno 2024 senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici;
di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed in particolare del contratto per l’acquisto delle prestazioni specialistiche valevole per l’anno 2024, trasmesso dalla A.S.L. di Lecce alle Società ricorrenti in data 10 ottobre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS- emesso il 12 ottobre 2024;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6 novembre 2024, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha accolto in parte l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalle ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa HI RT e udito l’Avv. A. Pepe per le parti ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 17 settembre 2024 e depositato in giudizio lo stesso giorno, le due Società ricorrenti (unite in rete di -OMISSIS- di tipo B1), titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R. per la branca specialistica ambulatoriale di Patologia Clinica nell’ambito della A.S.L. di Lecce, hanno impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. Le ricorrenti espongono, in punto di fatto quanto segue:
- -OMISSIS- è struttura autorizzata dal Comune di Leverano all’esercizio dell’attività sanitaria con i settori specializzati di: biochimica clinica, tossicologia, microbiologia, biologia molecolare, genetica, ematologia, emostasi, immunometria, immunologia/allergologia e citologia (come da Autorizzazione sanitaria prot. n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2010); -OMISSIS- è autorizzata dal Comune di Carmiano all’esercizio dell’attività sanitaria con i settori specializzati di: microbiologia, biochimica clinica, ematologia, emostasi, immunometria e biologia molecolare (come da Autorizzazione sanitaria prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2010);
- con atto (rep. -OMISSIS- –racc. -OMISSIS-) del 25 ottobre 2017 hanno costituito la rete di laboratorio B1, denominata “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- in Rete” al fine di raggiungere la soglia minima di produttività (200mila prestazioni) richiesta dalla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 736 del 16 maggio 2017 per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale.
- La Delibera di Giunta Regionale 503 del 19 marzo 2019 ha previsto che, per i modelli B1 e B2, sono “confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2018 rapportati al valore della griglia dello stesso anno” e che il tetto di spesa così cristallizzato è comprensivo (come lo è stato sino al momento della proposizione del ricorso per le ricorrenti) anche della quantità di prestazioni che le strutture hanno erogato con i settori specializzati, esprimendo dette prestazioni la complessiva capacità erogativa della struttura.
- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1924 del 21 dicembre 2023 la Regione Puglia ha, poi, stabilito (nei confronti delle strutture di Medicina di -OMISSIS- già evolute o che si evolveranno verso il modello B1 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.736/2017), l’applicazione – ai fini della determinazione dei tetti di spesa da assegnarsi da parte delle rispettive AA.SS.LL.– dell’unica griglia di valutazione già applicabile per la valorizzazione delle strutture che invece hanno scelto e/o confermato il modello di rete di tipo A). Analogamente la Regione con la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 5 febbraio 2024 avrebbe, poi, confermato che la griglia di valorizzazione delle strutture appartenenti al modello di aggregazione A) troverà applicazione anche nei confronti delle strutture già evolute o che si evolveranno nel modello B1) per tutto l’anno 2024, sempre ai fini dell’attribuzione dei tetti di spesa da parte delle AA.SS.LL. territorialmente competenti.
- Espongono le ricorrenti che la Regione Puglia, quindi, nell’attesa di determinare un nuovo sistema di quantificazione del budget per i modelli di rete B e, quindi, di adottare una nuova griglia di valutazione proprio per detti modelli, ha previsto che, per i laboratori facenti parte delle Reti aggregate secondo il modello B1 dovranno essere applicati gli stessi criteri di ripartizione del Fondo Unico di remunerazione per la branca di Medicina di -OMISSIS- già previsti per le Reti configurate secondo il modello A, ed in tal senso nell’impugnata delibera il Direttore Generale dell’A.S.L. di Lecce ha determinato la quantità di prestazioni da acquistare dagli operatori privati accreditati con il S.S.N. nella branca qui d’interesse, precisando che: “per il corrente anno 2024, ai sensi della D.G.R. 1924/23 al punto 2), per i laboratori facenti parte delle Reti aggregate secondo il modello B1, dover applicare gli stessi criteri di ripartizione del Fondo Unico di remunerazione per la branca di Medicina di -OMISSIS-, giusta DD.GG.RR. n. 25 e n. 34 del 12/01/2018, già previsti per le Reti configurate secondo il modello A, superando quanto disposto a suo tempo con D.G.R. n. 503/2019 con riferimento alla cristallizzazione dei tetti di spesa assegnati a ogni singola struttura nell’anno 2018, sulla base della Griglia dello stesso anno”.
- Tuttavia, lamentano le Società ricorrenti, che l’A.S.L. di Lecce, in applicazione della citata Delibera di Giunta Regionale n. 1924 del 21 dicembre 2023, ha determinato il budget da attribuire alle strutture ricorrenti, facenti parte della rete -OMISSIS-, stabilendo che al -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. debba essere riconosciuto per l’anno 2024 un tetto di spesa di € 131.065,00, a fronte di un budget allo stesso attribuito nell’anno 2023 di €183.622,00 ed al -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., per l’anno in corso (al momento della proposizione del ricorso) un budget di € 175.063,00 a fronte di un tetto di spesa per l’anno 2023 pari ad € 215.548,00. La decurtazione sarebbe da ricondursi, a parere delle Società ricorrenti, alla mancata valorizzazione proprio delle prestazioni rese da entrambe le strutture della rete con i settori specializzati.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Eccesso di potere. Irrazionalità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento. Disparità di trattamento. Violazione del D.Lvo n. 502 del 1992e ss. mm. e Violazione delle DD.GG.RR. Puglia n. 1924 del 21 dicembre 2023 e n. 71 del 5 febbraio 2024.Violazione del legittimo affidamento.
II) Carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione della L. n. 241 del 1990 ss.mm. Violazione degli artt. 8 quinques del D.Lgs 502 del 1992.
4. Il 1 ottobre 2024 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 11 ottobre 2024 e depositato in giudizio il 12 ottobre 2024, le Società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2024, avente ad oggetto “Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale - Anno 2024 € 10.514.765,33 … - Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 19.06.2024 - Atto immediatamente esecutivo” e del relativo Allegato, nella parte in cui determina il budget di spesa delle due ricorrenti per l’anno 2024 senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed in particolare del contratto per l’acquisto delle prestazioni specialistiche valevole per l’anno 2024, trasmesso dalla A.S.L. di Lecce alle Società ricorrenti in data 10 ottobre 2024.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, con il quale le ricorrenti hanno chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Eccesso di potere. Irrazionalità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento. Disparità di trattamento. Violazione del D.Lvo n. 502/92e ss. mm. e ii.Violazione delle DD.GG.RR. Puglia n. 1924 del 21.12.2023 e n. 71 del 5.2.2024.Violazione del legittimo affidamento.
II)Carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. Violazione dell’art. 8 quinques del D. Lgs. 502 del 1992.
6. Con decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2024, è stata accolta in parte l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti con il ricorso per motivi aggiunti dell’11 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze di tutela cautelare monocratica urgente rappresentate dalle Società ricorrenti con i motivi aggiunti proposti l’11 Ottobre 2024 possano trovare - al momento e, comunque, impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni juris dell’impugnativa proposta - favorevole riscontro (ravvisandosi l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione) nella sospensione provvisoria dell’efficacia dell’invito alla sottoscrizione del contratto (entro e non oltre il 14 Ottobre 2024) formulato dalla A.S.L. di Lecce con la nota p.e.c. trasmessa alle ricorrenti il 10 Ottobre 2024 e dello schema di contratto de quo, nella sola parte in cui si prevede (art. 8) che “con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto…… e rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili ”.
7. Il 28 ottobre 2024, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha depositato una memoria difensiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, per l’allegata avvenuta revoca del provvedimento impugnato e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti dell’11 ottobre 2024, atteso che le ricorrenti non hanno sottoscritto il contratto ex art 8 quinquies della D. Lgs. 502/92. Con la medesima memoria l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha altresì chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti dell’11 ottobre 2024 per omessa notifica degli stessi ad alcun effettivo controinteressato e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalle Società ricorrenti l’11 ottobre 2024.
8. Con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 6 novembre 2024, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha accolto in parte l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalle ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti dell’11 ottobre 2024, con la seguente motivazione: “ Premesso che l’istanza cautelare di sospensiva proposta con il ricorso introduttivo del giudizio va disattesa, in quanto risulta per tabulas che i provvedimenti ivi impugnati sono stati revocati dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce, prima della proposizione del ricorso, con l’esibita deliberazione del D.G. n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2024 (che ha nuovamente fissato i tetti di spesa per la Patologia Clinica per l’anno 2024) che è stata, poi, impugnata con motivi aggiunti dell’11 ottobre 2024, insieme allo schema di contratto per l’acquisto di prestazioni specialistiche per l’anno 2024 trasmesso alle due ricorrenti con nota della Azienda Sanitaria Locale di Lecce del 10 ottobre 2024.
Considerato che, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio, l’istanza cautelare proposta con motivi aggiunti dell’11 ottobre 2024 può essere accolta parzialmente - come (peraltro) da limitazione in tal senso espressa dal difensore delle ricorrenti a verbale nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2024 - limitatamente all’invito a sottoscrivere il contratto (entro il 14 ottobre 2024) e all’art. 8 dello schema di contratto di cui alla nota p.e.c. trasmessa alle ricorrenti dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce il 10 ottobre 2024, come da decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2024 .”.
9. Con memoria depositata il 28 maggio 2025, le Società ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti proposti l’11 ottobre 2024.
10. Con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 24 giugno 2025, questa Sezione del T.A.R. Puglia – Lecce, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione, ha ordinato alla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di depositare in giudizio - entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della stessa ordinanza istruttoria - una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, nonchè la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1924 del 2023 (non depositata in giudizio da nessuna delle parti costituite) e le altre eventuali deliberazioni regionali rilevanti in ordine alla questione oggetto del presente giudizio.
11. Il 18 agosto 2025, la Regione Puglia ha depositato i documenti e la relazione richiesti con la citata ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-/2025.
12. Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
13. In via preliminare, questo Tribunale ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, sollevata, con memoria depositata il 28 ottobre 2024, dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce. Infatti, con il ricorso introduttivo le Società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024, di determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2024, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale nella branca di patologia clinica, nella parte in cui ha determinato il tetto di spesa delle Società ricorrenti per l’anno 2024 senza valorizzare le prestazioni di alta complessità erogate con i settori specialistici e la successiva deliberazione dell’A.S.L. di Lecce n. -OMISSIS- del 24 luglio 2024, nella parte in cui reitera pedissequamente le medesime criticità della presupposta deliberazione n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024.
Osserva il Collegio che l’atto amministrativo è immediatamente impugnabile quando, contestualmente alla sua adozione, si realizza la lesione attuale e concreta della sfera giuridica della parte destinataria e, dunque, la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire.
Nel caso de quo , la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024 impugnata con il ricorso, è stata revocata dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce, “per le motivazioni contenute nella Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 24.07.2024”, prima della proposizione del ricorso (notificato alle controparti il 17 settembre 2024 e depositato in giudizio lo stesso giorno), con l’esibita deliberazione del D.G. n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2024 (che ha nuovamente fissato i tetti di spesa per la Patologia Clinica per l’anno 2024) privando, dunque il precedente provvedimento amministrativo di efficacia e validità. Pertanto, non essendo i suddetti provvedimenti impugnabili fin dal momento della proposizione del ricorso, in quanto non efficaci e inidonei a ledere l’interesse delle ricorrenti, il ricorso originario è, ab initio , carente di una condizione dell’azione in capo alle Società ricorrenti, pertanto inammissibile.
14. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto l’11 ottobre 2024 dalle Società ricorrenti, sollevata, con memoria depositata il 28 ottobre 2024, dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, determinata, a parere della difesa della predetta A.S.L., dall’ “accettazione incondizionata dei tetti di spesa, ordinariamente pattuita a seguito della sottoscrizione del contratto e dal consenso espresso in ordine alla specifica clausola di salvaguardia da parte delle ricorrenti”, perché, seppur “nel caso specifico le ricorrenti non hanno sottoscritto il contratto ex art 8 quinquies della D. Lgs. 502/92”, ritiene la difesa dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce che “pur in assenza di specifica sottoscrizione della clausola di salvaguardia, l’impugnazione è inammissibile, per carenza di interesse, non potendo la struttura vantare la pretesa a contestare i criteri di determinazione di un budget che non può in radice esserle assegnato, se non con la sottoscrizione del contratto”.
Rileva il Tribunale che, come è noto, le condizioni dell’azione, fondamentali per poter adire il G.A, sono la legittimazione ad agire, l’interesse a ricorrere e l’impugnabilità dell’atto.
La carenza di interesse, invocata dalla difesa dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce con la predetta eccezione, si configura quando non sussiste al momento della proposizione del ricorso o, non persiste fino all’emanazione della sentenza, un interesse proprio, concreto ed attuale, ovvero un’utilità concreta che l’eventuale sentenza favorevole può recare alla situazione giuridica soggettiva di cui si afferma la lesione.
Nel caso de quo è configurabile, con riguardo ai motivi aggiunti proposti in corso di causa, un interesse personale (che riguarda direttamente le Società ricorrenti), diretto (derivando la lesione, immediatamente dal provvedimento impugnato) ed attuale (poiché la lesione dell’interesse non necessita dell’emanazione di provvedimenti successivi, essendo già avvenuta con il contratto impugnato) delle Società ricorrenti all’annullamento anche del contratto per l’acquisto delle prestazioni specialistiche valevole per l’anno 2024, trasmesso dalla A.S.L. di Lecce alle Società ricorrenti in data 10 ottobre 2024, avendo, le ricorrenti, interesse a stipulare un contratto che sia privo della clausola prevista dall’art. 8, statuente che “con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto…… e rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
15. Non merita accoglimento nemmeno l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti l’11 ottobre 2024 dalle Società ricorrenti, proposta dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con la memoria del 28 ottobre 2024, per omessa notifica degli stessi ad alcun effettivo controinteressato.
Rileva il Collegio che deve ritenersi controinteressato ad un ricorso giurisdizionale volto all’annullamento di un atto: il portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, che dunque ne ricava un vantaggio diretto ed immediato, che sia nominativamente indicato nell’atto o sia facilmente individuabile e la cui qualità sia accertata con riferimento alla data di emanazione del provvedimento.
La prova circa l’esistenza di controinteressati, conosciuti dalla parte ricorrente al momento della proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, spetta in capo alla parte che eccepisce la mancata notifica.
Nel caso de quo , l’A.S.L. di Lecce non ha fornito alcuna prova al riguardo, omettendo di indicare anche chi potrebbe ricoprire il ruolo di controinteressato nel presente giudizio, pertanto la suddetta eccezione non può essere accolta.
16. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile.
17. Nel merito il ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e deve essere respinto.
17.1.Invero, sono infondati tutti i motivi di gravame con i quali si deduce l’illegittimità – chiedendone l’ annullamento - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2024, avente ad oggetto “Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale - Anno 2024 € 10.514.765,33 … - Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 19.06.2024 - Atto immediatamente esecutivo” e del relativo Allegato, nella parte in cui determina il budget di spesa delle due ricorrenti per l’anno 2024 senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici.
Infatti, non può sostenersi, come affermato dalla difesa delle ricorrenti che la D.G.R. 503/2019 prevedendo che per i modelli B1 e B2 sono “confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2018 rapportati al valore della griglia dello stesso anno”, ha anche stabilito che “naturalmente il tetto di spesa così cristallizzato è comprensivo (come lo è stato sino ad oggi per le ricorrenti) anche della quantità di prestazioni che le strutture hanno erogato con i settori specializzati, esprimendo dette prestazioni la complessiva capacità erogativa della struttura”.
Infatti la predetta Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2019, n. 503 stabilisce le modalità di ripartizione della quota del fondo unico di remunerazione destinata al sub-fondo Patologia clinica, precisando che “Preliminarmente, nelle AA.SS.LL. dove sono presenti i modelli B1) e B2), devono essere confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2018 rapportati al valore della griglia dello stesso anno. Tali strutture seppur dotate di settori specializzati non concorrono alla ripartizione del sub fondo destinato ai settori specializzati. Pertanto, definito il valore economico destinato ai modelli B1) e B2), tale importo dovrà essere portato in detrazione dal sub-fondo destinato alla Patologia clinica”.
Dunque, come correttamente sostenuto nella difesa dell’A.S.L. resistente i laboratori aggregati secondo il modello B, seppur in possesso dei settori specializzati, non possono concorrere alla valorizzazione di sub fondo di che trattasi, per espressa previsione regionale di cui alla DGR 503/2019, che è rimasta immutata e non modificata sul punto.
Come efficacemente rilevato dalla A.S.L. resistente le minor somme assegnate alle ricorrenti non rinvengono giustificazione nella mancata valorizzazione dei settori specializzati, ma dal superamento del criterio premiale della cristallizzazione dei tetti di spesa riferito al 2018 imposto dalla DGR 1924/2023 e dall’applicazione dei nuovi criteri di ripartizione effettuati sulla base del punteggio della griglia di valutazione relativa all’anno 2024, che hanno inciso sulla determinazione del minor budget.
Infatti, come emerge dalla Relazione della Regione Puglia: “Con DGR n. 1946/2022 è stato sancito, con riferimento ai tetti di spesa 2023, che “le strutture che si evolvono o si sono già evolute verso il modello B1) mantengono i tetti di spesa già assegnati nel corso dell’anno 2022, a condizione che mantengano i requisiti organizzativi, fatte salve eventuali dimissioni per ragioni di limiti di età”.
Ora, tale ultima disposizione andava ad applicare puntualmente una norma primaria: l’art. 23 della legge regionale n. 30 del 30 novembre 2022. Detta norma prescriveva che le strutture che si evolvono o si siano già evolute verso il modello B1) mantenessero i tetti di spesa già assegnati nel corso dell’anno 2022, a condizione che le stesse strutture conservassero i propri requisiti organizzativi. La disposizione, nel frattempo oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, è stata abrogata dal Consiglio Regionale nella seduta del 02 maggio 2023. Tuttavia, la L. n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe) ha previsto, all’art. 4 comma 9 quinquies, un primo differimento del termine al 31/12/2023 per il completamento del processo di efficientamento della rete laboratoristica pubblica e privata accreditata. Ebbene, la Regione ha inteso avvalersi della suddetta proroga. Con nota prot. n. -OMISSIS- del 19/05/2023, pertanto, il Dipartimento Salute comunicava ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. pugliesi, che “fermo restando l’obbligo per le strutture di adeguarsi, dal 01.01.2024, alle prescrizioni richiamate nelle precedenti disposizioni ministeriali e regionali (200.000 prestazioni da erogarsi per struttura e non già per aggregazione), per l’anno 2023 è consentita l’erogazione delle prestazioni in deroga alle prescrizioni di legge in ragione della proroga intervenuta”. Nella stessa nota si afferma che «analogamente, in attesa di definire di concerto con le OO.SS. le c.d. “griglie di valorizzazione” dei modelli di aggregazione B1, deve ritenersi in regime di proroga il contenuto di cui alla DGR Puglia n. 503/2019 nella parte in cui precisa che per i modelli B1) “… devono essere confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2018”. Tale disposizione in via del tutto transitoria, ed al sol fine di garantire il principio del legittimo affidamento, deve intendersi applicabile anche alle strutture che si sono trasformate in vigenza della L.R. 30/2022». Il D.L. n. 215/2023 conv. in L. n. 18/2024 ha poi ulteriormente spostato in avanti il termine ultimo per l’efficientamento della rete dei laboratori, fissandolo al 31.12.2024”.
E ancora “la DGR n. 1924/2023, confermata dalla DGR n. 71/2024, ha previsto che, considerata l’intervenuta proroga al 31.12.2024 del termine per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori (proroga di cui la Regione Puglia si è avvalsa), al fine di determinare il budget riferito alle singole strutture facenti parte del modello B1 occorreva utilizzare, in via transitoria, la griglia di valutazione prevista per il modello A. Tanto nelle more della ridefinizione generale delle griglie medesime, attualmente ancora in corso, in accordo con le organizzazioni rappresentative di categoria”, pertanto l’indicazione fornita alle AA.SS.LL. era nel senso di non considerare più per i laboratori del modello B la cristallizzazione dei tetti di spesa al 2018, a far data dall’anno 2024.
Pertanto per l’anno 2024, ai sensi della D.G.R. 1924/23 al punto 2), per i laboratori facenti parte delle Reti aggregate secondo il modello B1, l’Amministrazione resistente ha applicato gli stessi criteri di ripartizione del Fondo Unico di remunerazione per la branca di Medicina di -OMISSIS-, giusta DD.GG.RR. n. 25 e n. 34 del 12/01/2018, già previsti per le Reti configurate secondo il modello A, riconoscendo dunque il budget esclusivamente mediante l’applicazione delle griglie di valutazione, poiché ad aver generato il budget sono state solo le Reti configurate secondo il modello A.
Alla luce di quanto sopra, dunque, correttamente l’A.S.L. resistente ha distribuito il sub fondo dei settori specializzati esclusivamente in favore dei laboratori che lo hanno generato (ovvero quelli aggregati secondo il modello A).
Come emerge dalla lettura dell’impugnata Deliberazione n.-OMISSIS- dell’8.08.2024, dell’A.S.L. con i motivi aggiunti, che a pag. 7, esplicita che: “(...) al fine di ripartire l'anzidetto Fondo alle strutture private accreditate nella branca di Patologia Clinica si sono utilizzati i summenzionati criteri, in particolare: a) si è proceduto a detrarre dal fondo di branca pari ad € 10.398.-OMISSIS-,00 la quota prevista per il sub-fondo dedicato ai settori specializzati pari a € 190.691,15. Detto importo non concorre alla assegnazione delle risorse secondo la valorizzazione della D.G.R. n. 25/2018, ma è riassegnato alle strutture aderenti al modello A che l'hanno generato, in possesso dei settori specializzati, in relazione alle prestazioni erogate per la stessa tipologia. Le risorse così assegnate ad ogni singola struttura con la relativa causale rimangono vincolate, sia in termini di volume economico che di tipologia, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base o di altro settore specializzato di cui al nomenclatore recepito con D.G.R. n. 25/2018, né tantomeno all'interno delle aggregazioni se trattasi di modello A; b) si è proceduto ad attribuire a tutti laboratori che hanno aderito alle aggregazioni in rete rientranti nei modelli A e B1, le rimanenti somme, pari ad € 10.207.982,85, ripartendole in due ulteriori sub fondi, pari rispettivamente al 35% e 65% del predetto fondo secondo le modalità in premessa esplicitati”.
17.2. Osserva, infine, il Tribunale che, a seguito della reiezione del ricorso per motivi aggiunti ( aventi ad oggetto l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2024), quanto alla c.d. clausola di salvaguardia inserita nel contratto per l’acquisto delle prestazioni specialistiche valevole per l’anno 2024 (art 8 statuente che “ con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto…… e rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili ”), peraltro ritenuta legittima dall’orientamento prevalente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 maggio 2023 n. 4715 e da ultimo Consiglio di Stato, sezione III, 15 dicembre 2025, n. 9908 secondo cui “ È legittima la c.d. clausola di salvaguardia che la struttura privata deve firmare se vuole operare in regime di accreditamento e che la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, ciò in quanto gli operatori privati, in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute, non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è eventualmente obbligata ”), la questione ha perso di consistenza, avuto riguardo alla acclarata legittimità dei tetti di spesa contestati e avendo parte ricorrente manifestato il proprio interesse solo ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare .
18. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
19.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla complessità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti proposti l’11 ottobre 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente
HI RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI RT | ZI OR |
IL SEGRETARIO