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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg21867 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21867 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MAGLIUOLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà II trav. dx 7,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. MAGLIUOLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà II trav. dx 7,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 20/05/1995 e che dalla loro unione nascevano il Per_1
1 29.07.1996 e il 06.12.1999, entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di avere regolato autonomamente ogni altro rapporto economico in essere tra di loro, alla data di presentazione del presente ricorso, dato per trascritto quanto in narrativa.
3. il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento mensile di € Parte_1
1500,00 entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale.
4. prestano reciprocamente consenso al rilascio dei passaporti.
5. Con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di trascrivere l'emanando provvedimento.
6. Spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.24, Parte_2
parte II, s. A, Sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno
1995);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21867 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. MAGLIUOLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà II trav. dx 7,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. MAGLIUOLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà II trav. dx 7,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 20/05/1995 e che dalla loro unione nascevano il Per_1
1 29.07.1996 e il 06.12.1999, entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di avere regolato autonomamente ogni altro rapporto economico in essere tra di loro, alla data di presentazione del presente ricorso, dato per trascritto quanto in narrativa.
3. il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento mensile di € Parte_1
1500,00 entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale.
4. prestano reciprocamente consenso al rilascio dei passaporti.
5. Con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di trascrivere l'emanando provvedimento.
6. Spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.24, Parte_2
parte II, s. A, Sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno
1995);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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