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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 777 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
N. R.G. 777/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott. Paolo Bernardini Presidente
2) Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel – est
3) Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ), residente Pt_1 C.F._1 in Comune di Gaiole in Chianti (SI), Via G. Galilei, 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Antonio Maria Foscarini, con studio in GG (SI),Viale Marconi n. 13, presso il quale è domiciliata e la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE Contro
, C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Valentina Romagnoli (c.f. , per C.F._3 mandato rilasciato su foglio separato depositato contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Pagina 1 RESISTENTE avente ad oggetto: separazione giudiziale CON INTERVENTO DEL PM ( visto in data 29.6.2023)
Con ordinanza del 19.9.2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti Per la ricorrente : “
“Voglia l'adito Tribunale di Siena
- Dare atto dell'intervenuta separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva resa inter partes dal Tribunale di Siena il 15/11/2023, depositata il 16/11/2023, non impugnata e così passata in giudicato sin dal 16/05/2024;
- In ragione ed in accoglimento della domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo della causa ex art. 473 bis 49 cpc, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Novi Pazar (Serbia), in data 11/06/2007 tra , cognome da nubile nata Pt_1 Per_1
a GA (Serbia) il 12/07/1988 e , nato a [...] il Per_2
28.07.1982, matrimonio non trascritto nel registro degli atti del Comune di Gaiole in Chianti (SI), già residenza dei coniugi;
- Autorizzare la ricorrente a dismettere il cognome del marito, , Pt_1 Pt_1 acquisito col matrimonio ed a riprendere il proprio cognome di nascita, “ ; Per_1
- Disciplinare l'affidamento, la residenza, la frequentazione dei figli minori Per_3
e con i genitori ed il loro mantenimento secondo le seguenti
[...] Per_4
MODALITÀ I figli minori e rimangano affidati in via esclusiva alla Per_3 Per_4 madre, con residenza presso di lei, come da provvedimento vigente ad interim dal 7 giugno 2023;
2)Rispetto alla frequentazione dei figli con il padre, anche secondo le condizioni di libertà personale dello stesso, si preveda l'effettuazione di incontri settimanali in luogo ed in modalità protetta, in presenza o in videochiamata, con il supporto psicologico e sotto il monitoraggio e l'ausilio dei servizi sociali di Siena, già incaricati allo scopo.
3) Sia posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_2 figlia minore con la corresponsione alla madre della somma di € Per_3
250,00 mensili (entro il giorno 5 di ogni mese) e del pari l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione alla madre Per_4 della somma di € 250,00, a far data dalla domanda e con rivalutazione monetaria delle somme, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate e distinte nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena. Con la condanna del convenuto al pagamento delle spese di causa.”
Per il resistente : “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in negli atti difensivi, contrariis reiectis:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Novi Pazar (Serbia), in data 11/06/2007 tra , cognome da nubile nata a [...] Pt_1 Per_1 il 12/07/1988 e , nato a [...] il [...], matrimonio Per_2 non trascritto nel registro degli atti del Comune di Gaiole in Chianti (SI), già residenza dei coniugi;
Pagina 2 - Sino alla cessazione dello stato detentivo del Sig. confermare le modalità di Pt_1 incontro padre / figli fino ad oggi adottate ovvero a mezzo video chiamate alla presenza di dell'educatrice professionale in servizio presso la casa circondariale dove lo stesso è detenuto nonché degli operatori del Servizio sociale competente, stabilendo che detti incontri da remoto si svolgano per almeno due giorni a settimana;
- Stabilire che, nel caso di mancata scarcerazione del Sig. entro la fine del Pt_1 mese di settembre 2025, i Servizi sociali competenti si attivino nel predisporre incontri in presenza del Sig. con i figli presso la casa circondariale dove Pt_1 sarà detenuto;
- Stabilire che, dalla cessazione dello stato detentivo del Sig. l'affidamento Pt_1 condiviso dei figli minori e in favore di entrambi i Per_3 Per_4 coniugi;
- Disporre, dalla cessazione dello stato detentivo del Sig. il collocamento Pt_1 paritario dei figli minori presso ciascun genitore;
- Revocare ogni precedente provvedimento relativo alla quantificazione del contributo al mantenimento ordinario del Sig. e disporre la sospensione del Pt_1 contributo al mantenimento sino a quando sussisterà lo stato detenzione del Sig.
Pt_1
- disporre, dalla cessazione dello stato detentivo del Sig. che il Pt_1 mantenimento ordinario sia corrisposto in maniera diretta da ciascun genitore favore dei figli e disporre che le spese straordinarie vengano sostenute nella misura del 50% per ciascun coniuge secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena;
- Disporre che l'Assegno Unico e Universale venga percepito a metà da ciascun genitore;
- Disporre le frequentazioni paritarie e libere dei minori con entrambi i genitori, con le modalità che l'Ecc.mo Tribunale vorrà determinare;
- Escludere un assegno a favore della sig.ra . Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza parziale depositata il 15.3.2023 il Tribunale di Siena ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e . Pt_1 CP_1
Il processo è stato rimesso in istruttoria per la decisione sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente ( la quale addebitava le gravi incomprensioni e fratture nel rapporto tra i coniugi al comportamento possessivo e aggressivo del marito) sulla domanda di affidamento dei due figli minori e sulla disciplina del diritto di visita, sul riconoscimento del contributo carico del padre
, e sul riconoscimento di un assegno di separazione , sul l'assegnazione della casa coniugale .
La causa, nella quale pure è stato adottato ordine di protezione nei confronti del resistente , il quale è poi stato sottoposto a processo penale e condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia , è proseguita dinanzi al giudice istruttore con l'ammissione di consulenza tecnica sul seguente quesito
“ Accerti il CTU, esaminati gli atti e la documentazione eventualmente prodotta, incontrate le parti ed effettuata l'audizione dei minori secondo le modalità più opportune, descritta la condizione di vita di ed ed esperito ogni Per_4 Per_3
Pagina 3 altro accertamento del caso, la capacità genitoriale di entrambe le parti, chiarendo i rapporti attuali e pregressi fra i genitori e i figli, ed analizzando in particolare i comportamenti del padre e i figli. Indichi in ogni caso se risulta adeguato per i minori il mantenimento dell'affido condiviso o se sia preferibile disporre l'affido esclusivo dei figli ad uno dei genitori e, in caso di risposta affermativa, indichi quale dei due genitori appaia più idoneo a tale fine;
indichi, inoltre, quale sia la migliore collocazione della prole, se con la madre o con il padre oppure presso una struttura terza, e le modalità ritenute più opportune per consentire al genitore non collocatario di incontrare i figli e formuli un dettagliato calendario di incontri. Dia ai genitori se del caso le migliori prescrizioni per bene esercitare il proprio ruolo di genitori. Precisi se sia opportuno l'intervento e la supervisione dei Servizi Sociali” All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 23.6.2023 e non ha formulato conclusioni scritte.
1.La domanda di dare atto della sentenza di separazione è inammissibile . La separazione è stata già pronunciata, con sentenza parziale ( ma definitiva) dal Tribunale di Siena e non dev'essere ribadita con la sentenza definitiva .
2. La domanda di divorzio richiesta da entrambe le parti
E' vero che con l'ordinanza che ha deciso per la prosecuzione della causa , dopo la declaratoria di separazione , non è stata fissata udienza per la pronuncia di divorzio. Essendo però ampiamente decorsi i termini prescritti, può essere pronunciato il divorzio .Trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (la ricorrente è nata in [...] e il resistente in Kosovo ed il matrimonio è stato celebrato in Serbia ), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile. Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, Gaiole in Chianti, da lungo tempo ( i figli sono entrambi nati in Italia ) . Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che
“in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate risulta applicabile la legge italiana.
Va escluso rilievo alla mancata prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero ex art. 19 DPR. 396/2000.
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento che si deposita in allegato con traduzione giurata e verbale di asseverazione;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013). In effetti, la disposizione sopra ricordata implica la facoltà di trascrivere l'atto formatosi all'estero. L'unica conseguenza, da sottolineare in questa sede, è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di stato civile giacché manca appunto la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 nonché 102 e ss. del DPR. sopra menzionato. La domanda di scioglimento del matrimonio, può trovare accoglimento: non vi è dubbio, considerato il tenore della vicenda in esame , che sia definitivamente compromessa ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
.
3.La domanda di dismissione del cognome maritale . Parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a non portare più il cognome del marito ma soltanto il proprio
. Anche tale domanda potrà trovare definizione per effetto dello scioglimento definitivo del vincolo .
4. La domanda di affidamento esclusivo dei figli minori e il regime di frequentazione .
Con ordinanza del 7.3.2023 ( in sede di adozione dei provvisori e urgenti) era stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ritenuta la rappresentazione dei fatti offerta in ricorso – sebbene necessiti di approfondimento istruttorio – ha trovato il proprio fumus nella documentazione prodotta, da cui emerge la verosimiglianza di condotte violente del marito sulla moglie (cfr referto medico in atti), almeno nell'ultimo periodo della relazione fra la coppia;
è ben vero che non vi sono elementi per affermare che gli atti di violenza siano stati posti in essere nei confronti dei minori (circostanza confermata anche dalla ricorrente all'udienza odierna), tuttavia, la violenza verso la moglie fa sospettare che il padre possa tenere comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per il corretto, sano ed equilibrato sviluppo psicofisico dei figli” Gli esiti successivi del processo e le risultanze della ctu convincono il Collegio dell'appropriatezza di tale soluzione , come di seguito si esporrà , e sia pure allo stato degli atti .
Non può non evidenziarsi che in data 14-10-2023 è stato destinatario Per_2 di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa del GIP del Tribunale di Siena, che ordinanza di protezione è stata emessa dal Giudice della presente causa e che , lo stesso resistente è stato condannato e ristretto in carcere prima per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e poi per
Pagina 5 Part avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie (art. 387 bis c.p.), condizione di restrizione permanente al momento di remissione della causa in decisione . Ed è bene ricordare che in applicazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, è tenuto nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ad adottare le necessarie tutele per proteggere le parti che appaiano come vittime da possibili condizionamenti o comportamenti che ne possano minarne anche solo l'integrità psicologica . Recita l'art. 51 della detta Convenzione - Valutazione e gestione dei rischi .
“ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorita' competenti di valutare il rischio di letalita', la gravita' della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno”
E l'art 56 - Misure di protezione
“ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni”
Tanto premesso può giungersi alle risultanze dell'ampia consulenza d'ufficio che ha espresso , previa articolata disamina , giudizio di adeguatezza della ricorrente rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale , pur aiutata , in considerazione dei vissuti pregressi, dal percorso di supporto ed elaborazione psicologica intrapreso . Si legge nella relazione la ricorrente Ha buone capacità relazionali ed è sostenuta da una rete amicale e sociale stabile e adeguata per la sua età. Risulta una persona affidabile e capace di mantenere un lavoro stabile. Dal punto di vista familiare è la figura di riferimento per la gestione dei minori, che la riconoscono in tal senso, con forte attaccamento affettivo. E' sufficientemente flessibile, ponendosi con stile autorevole nei confronti dei figli, riconoscendo i bisogni degli stessi e promuovendone l'evoluzione nel corso della crescita. Part Rispetto al clima conflittuale familiare esperito, la Sig.ra dimostra una chiara attenzione al benessere dei figli e un impegno nel proteggere la loro salute emotiva, pur dovendo affrontare l'ambivalenza emotiva nei confronti di un passato condiviso con comportamenti inaccettabili da parte del marito. La sua sensibilità e l'attenzione verso il benessere dei figli sono tratti distintivi della sua personalità…La madre si impegna attivamente nel preservare l'equilibrio emotivo dei bambini, anche quando è costretta a prendere decisioni difficili come l'adozione di misure protettive, il trasferimento in una struttura di assistenza temporanea o la regolazione dei contatti con il padre. esprime chiaramente l'obiettivo di mantenere un rapporto civile tra i genitori, auspicando una frequentazione scadenzata e pacifica che permetta ai figli di godere della presenza di entrambe le figure genitoriali. Altresì esprime il riconoscimento che il padre mantenga qualità genitoriali adeguate per il rapporto con i propri figli, tanto che si è sempre dimostrata disponibile alla realizzazione delle frequentazioni nell'ambito degli incontri protetti.
Pagina 6 Quanto al padre , scrive la consulente Per_2
Si riscontra il tono dell'umore lievemente deflesso, verosimilmente connesso alle criticità familiari e al processo penale a proprio carico. Riesce a portare avanti la propria attività lavorativa autonoma, pur con difficoltà di spostamento intervenute per un periodo di circa sei mesi, a seguito di ritiro di patente di guida per alcol. Mantiene relazioni socio-amicali sul territorio stabili, ma non sono presenti ulteriori relazioni affettive di rilievo. Fino al gennaio 2025 non era in possesso di abitazione confacente per l'eventuale accesso da parte dei minori, ma si è organizzato adeguatamente nel reperire l'alloggio congruo, che è risultato accogliente, pulito e confortevole per un'eventuale ripresa di frequentazioni domiciliari con i propri figli, manifestando una buona capacità di riadattamento e miglioramento delle proprie condizioni e risorse per gli stessi. Rispetto alle caratteristiche di funzionamento psicologico, emergono alcune fragilità personali nella reattività emotiva e nella manipolazione della realtà con interpretazioni tese ad esternalizzare la responsabilità da se stesso. In tal senso ha mostrato un discostamento dalla realtà importante sia nel dare un senso agli avvenimenti sopraggiunti nel contesto familiare attuale, sia rispetto al proprio stato di criticità e fragilità pregressi. Risulta carente se non del tutto assente un riconoscimento delle condizioni di disagio e di pregiudizio arrecate ai propri figli, rispetto alla conflittualità con la moglie. con il medesimo meccanismo tende ad idealizzare le proprie qualità per mostrare elementi di se' più accettabili ricercando una validazione costante, ponendosi talvolta al di sopra delle critiche e dei consigli ricevuti da parte degli operatori. Non è emerso alcun riconoscimento personale rispetto alle criticità rilevate in merito al controllo adeguato degli impulsi, riguardo ai comportamenti aggressivi perpetrati in passato, ne' rispetto alla componente ossessiva degli stessi. Nel contesto familiare è risultato carente nella tolleranza alla frustrazione, che è sfociata nel mancato ossequio delle prescrizioni impartite in merito a contatti e frequentazione dei minori al di fuori degli incontri protetti, oltre alla necessità di stabilire un ulteriore controllo del divieto di avvicinamento dalla ex-moglie. Part Permane la capacità di vedere quale madre adeguata e di presenza rassicurante per i suoi figli, ma la incolpa di distanziare i minori dal padre, manipolandoli contro di lui. Rispetto alle capacità genitoriali emerge il costante e coerente desiderio di mantenere il rapporto con i propri figli, preoccupandosi per loro e cercando di esserci nei momenti per loro più importanti, seppur limitatamente a quanto consentitogli ( regali particolari per i compleanni, libri, merende per la visita pomeridiana, richiesta d'informazioni sui figli, presenza in ospedale nell'ambito dell'incidente occorso al figlio minore, ecc..). Ad oggi tuttavia risultano costanti gli incontri padre-figlio. Il minore manifesta un forte legame con il padre, richiedendo una maggiore frequentazione e presenza dello stesso. Il padre risulta sufficientemente adeguato con lui sia nel contesto ludico, sia nel fornire regole e contenimento dei limiti, mentre talvolta fatica a riconoscerne gli aspetti di crescita, tendendo ad infantilizzarlo. Inoltre, a seguito dello stato di detenzione ad oggi conosciuto dalla scrivente grazie alla collaborazione con i servizi sociali, gli incontri con il figlio minore stanno
Pagina 7 riprendendo in videochiamata. La figlia maggiore rifiuta di incontrare il padre, in quanto ancora fortemente legata ai comportamenti pregressi dello stesso. ha manifestato ansia, paura e una Per_3 chiara difficoltà nel ricostruire un rapporto equilibrato con il padre, percependo il suo comportamento come strumentale e manipolativo. Permane in una posizione di protezione e alleanza nei confronti della madre e manifesta il timore che il padre possa strumentalizzare il rapporto con il fratello, in virtù della tenera età dello stesso. Riconosce il padre quale figura genitoriale, ed in virtù di questo manifesta la propria rabbia e diniego ad incontrarlo, attendendo un riscontro nel processo di cambiamento da parte del genitore, che possa rassicurarla. Appare in attesa di chiari cambiamenti nell'atteggiamento del genitore e di una sua presa di coscienza e riconoscimento delle proprie responsabilità al fine di intraprendere un percorso sincero volto alla riparazione della relazione, focalizzandosi esclusivamente sui figli. Il sig. si è reso disponibile nelle intenzioni, ad intraprendere percorsi di aiuto Pt_1 apparendo collaborante con i servizi e gli operatori intervenuti, seppur con atteggiamento talvolta contraddittorio e ambivalente.
Per quanto fin qui detto l'affidamento esclusivo alla ricorrente non può essere che confermato. L'esercizio della responsabilità genitoriale viene pertanto concentrato nella madre con riferimento a tutte le questioni che riguardano i minori (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), sulle quali la ricorrente potrà decidere in via autonoma senza previo consenso dell'altro genitore ( al quale potrà se mai essere data informativa in ordine alle questioni di maggiore importanza che riguardano i figli) 4.1Rispetto alla frequentazione dei figli con il padre non può fin d'ora prefigurarsi una frequentazione che tenga conto della rimessione in libertà del resistente così come non può prevedersi pro futuro un affidamento condiviso del quale dovranno essere valutate le condizioni . Allo stato pertanto perdurando la carcerazione gli incontri con il figlio minore ( e ove ritenuto possibile) anche con la primogenita, avverranno a mezzo video chiamate alla presenza dell'educatrice professionale in servizio presso la casa circondariale anche due giorni alla settimana . Nel rispetto delle regole carcerarie e ove i Servizi Sociali ed educatori lo ritengano possibile potrà essere previsto un incontro in presenza con il figlio minore in adeguati spazi all'interno della struttura di reclusione . Una volta riacquistata la libertà gli incontri con il secondogenito , che , come detto, ha manifestato un forte attaccamento al padre, potranno riprendere sotto la supervisione dei Servizi sociali e via via essere liberalizzati ma a tale regime potrà pervenirsi unitamente , e auspicabilmente, come suggerito anche dalla consulente, all'accettazione da parte del resistente di un percorso come suggerito anche dalla consulente, volto alla presa di consapevolezza delle fragilità disfunzionali riscontrate nel contesto di coppia e familiare, per poi attivare un percorso psicologico volto al supporto della propria genitorialità, al fine di stabilire un rapporto armonioso con entrambi i figli.
Non deve dimenticarsi infatti che la figlia maggiore, allo stato, rifiuta di incontrare il padre al quale rimprovera il comportamento nei confronti della madre.
Pagina 8 5.La domanda di contributo al mantenimento dei figli . Il Collegio conferma quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori Per_2
sarà, dunque, tenuto versare a la somma di € 500,00 mensili
[...] Pt_1
(entro il giorno 5 di ogni mese) per il mantenimento dei figli , a far data dalla domanda, importo, calcolato in moneta attuale, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Non può accogliersi la domanda di sospensione o riduzione del contributo per il periodo di detenzione non avendo il resistente documentato di non disporre di risorse economiche che gli consentano di far fronte all'obbligo di mantenimento
. L'Assegno unico , in ragione dell'affidamento esclusivo, sarà percepito interamente dalla madre dei minori .
6. L'assegnazione della casa familiare. Anche su tale domanda deve confermarsi quanto già previsto ovvero l'assegnazione alla madre tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
5. La domanda di esclusione dell'assegno in favore della ricorrente .
ha rinunciato all'iniziale domanda di assegno di separazione ( non Parte_1 avendola riproposta in conclusioni né argomentata negli scritti finali) così come a quella di addebito. Nessuna pronuncia è pertanto dovuta sul punto.
6. Le spese processuali . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo pe fase introduttiva , di studio, trattazione e decisoria ( con riduzione della fase decisoria in ragione dell'attività processuale svolta per causa di valore indeterminabile , complessità bassa, sono poste a carico del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, dichiarata inammissibile o rigettata ogni diversa domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente alla quale resta assegnata la casa familiare ( punti 4 e 6 della parte motiva)
2) Pone a carico di a titolo di concorso al mantenimento dei figli il Per_2 pagamento della somma complessiva di euro 500,00 rivalutabile in base ad aggiornamento Istat con decorrenza dalla domanda;
3) L'assegno unico o eventuale altro equipollente, sarà attribuito, interamente alla madre.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura 50% ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse, si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di
Pagina 9 Famiglia del Tribunale Civile di Siena (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi;
5) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novi Pazar (Serbia), in data 11/06/2007 tra cognome da nubile nata a [...] il Pt_1 Per_1
12/07/1988 e , nato a [...] il [...] Per_2
6) Autorizza la ricorrente a non utilizzare il cognome del marito, “ , Pt_1 Pt_1 acquisito col matrimonio ed a riprendere il proprio cognome di nascita, “ Per_1
5) Pone a carico del resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 125,00 per spese ed € 4.711,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e c.p.a. come per legge
Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 4.11.2025 Il Presidente ( Paolo Bernardini ) Il Giudice est ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
N. R.G. 777/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott. Paolo Bernardini Presidente
2) Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel – est
3) Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ), residente Pt_1 C.F._1 in Comune di Gaiole in Chianti (SI), Via G. Galilei, 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Antonio Maria Foscarini, con studio in GG (SI),Viale Marconi n. 13, presso il quale è domiciliata e la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE Contro
, C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Valentina Romagnoli (c.f. , per C.F._3 mandato rilasciato su foglio separato depositato contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Pagina 1 RESISTENTE avente ad oggetto: separazione giudiziale CON INTERVENTO DEL PM ( visto in data 29.6.2023)
Con ordinanza del 19.9.2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti Per la ricorrente : “
“Voglia l'adito Tribunale di Siena
- Dare atto dell'intervenuta separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva resa inter partes dal Tribunale di Siena il 15/11/2023, depositata il 16/11/2023, non impugnata e così passata in giudicato sin dal 16/05/2024;
- In ragione ed in accoglimento della domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo della causa ex art. 473 bis 49 cpc, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Novi Pazar (Serbia), in data 11/06/2007 tra , cognome da nubile nata Pt_1 Per_1
a GA (Serbia) il 12/07/1988 e , nato a [...] il Per_2
28.07.1982, matrimonio non trascritto nel registro degli atti del Comune di Gaiole in Chianti (SI), già residenza dei coniugi;
- Autorizzare la ricorrente a dismettere il cognome del marito, , Pt_1 Pt_1 acquisito col matrimonio ed a riprendere il proprio cognome di nascita, “ ; Per_1
- Disciplinare l'affidamento, la residenza, la frequentazione dei figli minori Per_3
e con i genitori ed il loro mantenimento secondo le seguenti
[...] Per_4
MODALITÀ I figli minori e rimangano affidati in via esclusiva alla Per_3 Per_4 madre, con residenza presso di lei, come da provvedimento vigente ad interim dal 7 giugno 2023;
2)Rispetto alla frequentazione dei figli con il padre, anche secondo le condizioni di libertà personale dello stesso, si preveda l'effettuazione di incontri settimanali in luogo ed in modalità protetta, in presenza o in videochiamata, con il supporto psicologico e sotto il monitoraggio e l'ausilio dei servizi sociali di Siena, già incaricati allo scopo.
3) Sia posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_2 figlia minore con la corresponsione alla madre della somma di € Per_3
250,00 mensili (entro il giorno 5 di ogni mese) e del pari l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione alla madre Per_4 della somma di € 250,00, a far data dalla domanda e con rivalutazione monetaria delle somme, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate e distinte nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena. Con la condanna del convenuto al pagamento delle spese di causa.”
Per il resistente : “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in negli atti difensivi, contrariis reiectis:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Novi Pazar (Serbia), in data 11/06/2007 tra , cognome da nubile nata a [...] Pt_1 Per_1 il 12/07/1988 e , nato a [...] il [...], matrimonio Per_2 non trascritto nel registro degli atti del Comune di Gaiole in Chianti (SI), già residenza dei coniugi;
Pagina 2 - Sino alla cessazione dello stato detentivo del Sig. confermare le modalità di Pt_1 incontro padre / figli fino ad oggi adottate ovvero a mezzo video chiamate alla presenza di dell'educatrice professionale in servizio presso la casa circondariale dove lo stesso è detenuto nonché degli operatori del Servizio sociale competente, stabilendo che detti incontri da remoto si svolgano per almeno due giorni a settimana;
- Stabilire che, nel caso di mancata scarcerazione del Sig. entro la fine del Pt_1 mese di settembre 2025, i Servizi sociali competenti si attivino nel predisporre incontri in presenza del Sig. con i figli presso la casa circondariale dove Pt_1 sarà detenuto;
- Stabilire che, dalla cessazione dello stato detentivo del Sig. l'affidamento Pt_1 condiviso dei figli minori e in favore di entrambi i Per_3 Per_4 coniugi;
- Disporre, dalla cessazione dello stato detentivo del Sig. il collocamento Pt_1 paritario dei figli minori presso ciascun genitore;
- Revocare ogni precedente provvedimento relativo alla quantificazione del contributo al mantenimento ordinario del Sig. e disporre la sospensione del Pt_1 contributo al mantenimento sino a quando sussisterà lo stato detenzione del Sig.
Pt_1
- disporre, dalla cessazione dello stato detentivo del Sig. che il Pt_1 mantenimento ordinario sia corrisposto in maniera diretta da ciascun genitore favore dei figli e disporre che le spese straordinarie vengano sostenute nella misura del 50% per ciascun coniuge secondo le modalità stabilite nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena;
- Disporre che l'Assegno Unico e Universale venga percepito a metà da ciascun genitore;
- Disporre le frequentazioni paritarie e libere dei minori con entrambi i genitori, con le modalità che l'Ecc.mo Tribunale vorrà determinare;
- Escludere un assegno a favore della sig.ra . Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese, compensi e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza parziale depositata il 15.3.2023 il Tribunale di Siena ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e . Pt_1 CP_1
Il processo è stato rimesso in istruttoria per la decisione sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente ( la quale addebitava le gravi incomprensioni e fratture nel rapporto tra i coniugi al comportamento possessivo e aggressivo del marito) sulla domanda di affidamento dei due figli minori e sulla disciplina del diritto di visita, sul riconoscimento del contributo carico del padre
, e sul riconoscimento di un assegno di separazione , sul l'assegnazione della casa coniugale .
La causa, nella quale pure è stato adottato ordine di protezione nei confronti del resistente , il quale è poi stato sottoposto a processo penale e condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia , è proseguita dinanzi al giudice istruttore con l'ammissione di consulenza tecnica sul seguente quesito
“ Accerti il CTU, esaminati gli atti e la documentazione eventualmente prodotta, incontrate le parti ed effettuata l'audizione dei minori secondo le modalità più opportune, descritta la condizione di vita di ed ed esperito ogni Per_4 Per_3
Pagina 3 altro accertamento del caso, la capacità genitoriale di entrambe le parti, chiarendo i rapporti attuali e pregressi fra i genitori e i figli, ed analizzando in particolare i comportamenti del padre e i figli. Indichi in ogni caso se risulta adeguato per i minori il mantenimento dell'affido condiviso o se sia preferibile disporre l'affido esclusivo dei figli ad uno dei genitori e, in caso di risposta affermativa, indichi quale dei due genitori appaia più idoneo a tale fine;
indichi, inoltre, quale sia la migliore collocazione della prole, se con la madre o con il padre oppure presso una struttura terza, e le modalità ritenute più opportune per consentire al genitore non collocatario di incontrare i figli e formuli un dettagliato calendario di incontri. Dia ai genitori se del caso le migliori prescrizioni per bene esercitare il proprio ruolo di genitori. Precisi se sia opportuno l'intervento e la supervisione dei Servizi Sociali” All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 23.6.2023 e non ha formulato conclusioni scritte.
1.La domanda di dare atto della sentenza di separazione è inammissibile . La separazione è stata già pronunciata, con sentenza parziale ( ma definitiva) dal Tribunale di Siena e non dev'essere ribadita con la sentenza definitiva .
2. La domanda di divorzio richiesta da entrambe le parti
E' vero che con l'ordinanza che ha deciso per la prosecuzione della causa , dopo la declaratoria di separazione , non è stata fissata udienza per la pronuncia di divorzio. Essendo però ampiamente decorsi i termini prescritti, può essere pronunciato il divorzio .Trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (la ricorrente è nata in [...] e il resistente in Kosovo ed il matrimonio è stato celebrato in Serbia ), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile. Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, Gaiole in Chianti, da lungo tempo ( i figli sono entrambi nati in Italia ) . Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che
“in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate risulta applicabile la legge italiana.
Va escluso rilievo alla mancata prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero ex art. 19 DPR. 396/2000.
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento che si deposita in allegato con traduzione giurata e verbale di asseverazione;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013). In effetti, la disposizione sopra ricordata implica la facoltà di trascrivere l'atto formatosi all'estero. L'unica conseguenza, da sottolineare in questa sede, è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di stato civile giacché manca appunto la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 nonché 102 e ss. del DPR. sopra menzionato. La domanda di scioglimento del matrimonio, può trovare accoglimento: non vi è dubbio, considerato il tenore della vicenda in esame , che sia definitivamente compromessa ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
.
3.La domanda di dismissione del cognome maritale . Parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a non portare più il cognome del marito ma soltanto il proprio
. Anche tale domanda potrà trovare definizione per effetto dello scioglimento definitivo del vincolo .
4. La domanda di affidamento esclusivo dei figli minori e il regime di frequentazione .
Con ordinanza del 7.3.2023 ( in sede di adozione dei provvisori e urgenti) era stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ritenuta la rappresentazione dei fatti offerta in ricorso – sebbene necessiti di approfondimento istruttorio – ha trovato il proprio fumus nella documentazione prodotta, da cui emerge la verosimiglianza di condotte violente del marito sulla moglie (cfr referto medico in atti), almeno nell'ultimo periodo della relazione fra la coppia;
è ben vero che non vi sono elementi per affermare che gli atti di violenza siano stati posti in essere nei confronti dei minori (circostanza confermata anche dalla ricorrente all'udienza odierna), tuttavia, la violenza verso la moglie fa sospettare che il padre possa tenere comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per il corretto, sano ed equilibrato sviluppo psicofisico dei figli” Gli esiti successivi del processo e le risultanze della ctu convincono il Collegio dell'appropriatezza di tale soluzione , come di seguito si esporrà , e sia pure allo stato degli atti .
Non può non evidenziarsi che in data 14-10-2023 è stato destinatario Per_2 di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa del GIP del Tribunale di Siena, che ordinanza di protezione è stata emessa dal Giudice della presente causa e che , lo stesso resistente è stato condannato e ristretto in carcere prima per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e poi per
Pagina 5 Part avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie (art. 387 bis c.p.), condizione di restrizione permanente al momento di remissione della causa in decisione . Ed è bene ricordare che in applicazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, è tenuto nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ad adottare le necessarie tutele per proteggere le parti che appaiano come vittime da possibili condizionamenti o comportamenti che ne possano minarne anche solo l'integrità psicologica . Recita l'art. 51 della detta Convenzione - Valutazione e gestione dei rischi .
“ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorita' competenti di valutare il rischio di letalita', la gravita' della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno”
E l'art 56 - Misure di protezione
“ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni”
Tanto premesso può giungersi alle risultanze dell'ampia consulenza d'ufficio che ha espresso , previa articolata disamina , giudizio di adeguatezza della ricorrente rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale , pur aiutata , in considerazione dei vissuti pregressi, dal percorso di supporto ed elaborazione psicologica intrapreso . Si legge nella relazione la ricorrente Ha buone capacità relazionali ed è sostenuta da una rete amicale e sociale stabile e adeguata per la sua età. Risulta una persona affidabile e capace di mantenere un lavoro stabile. Dal punto di vista familiare è la figura di riferimento per la gestione dei minori, che la riconoscono in tal senso, con forte attaccamento affettivo. E' sufficientemente flessibile, ponendosi con stile autorevole nei confronti dei figli, riconoscendo i bisogni degli stessi e promuovendone l'evoluzione nel corso della crescita. Part Rispetto al clima conflittuale familiare esperito, la Sig.ra dimostra una chiara attenzione al benessere dei figli e un impegno nel proteggere la loro salute emotiva, pur dovendo affrontare l'ambivalenza emotiva nei confronti di un passato condiviso con comportamenti inaccettabili da parte del marito. La sua sensibilità e l'attenzione verso il benessere dei figli sono tratti distintivi della sua personalità…La madre si impegna attivamente nel preservare l'equilibrio emotivo dei bambini, anche quando è costretta a prendere decisioni difficili come l'adozione di misure protettive, il trasferimento in una struttura di assistenza temporanea o la regolazione dei contatti con il padre. esprime chiaramente l'obiettivo di mantenere un rapporto civile tra i genitori, auspicando una frequentazione scadenzata e pacifica che permetta ai figli di godere della presenza di entrambe le figure genitoriali. Altresì esprime il riconoscimento che il padre mantenga qualità genitoriali adeguate per il rapporto con i propri figli, tanto che si è sempre dimostrata disponibile alla realizzazione delle frequentazioni nell'ambito degli incontri protetti.
Pagina 6 Quanto al padre , scrive la consulente Per_2
Si riscontra il tono dell'umore lievemente deflesso, verosimilmente connesso alle criticità familiari e al processo penale a proprio carico. Riesce a portare avanti la propria attività lavorativa autonoma, pur con difficoltà di spostamento intervenute per un periodo di circa sei mesi, a seguito di ritiro di patente di guida per alcol. Mantiene relazioni socio-amicali sul territorio stabili, ma non sono presenti ulteriori relazioni affettive di rilievo. Fino al gennaio 2025 non era in possesso di abitazione confacente per l'eventuale accesso da parte dei minori, ma si è organizzato adeguatamente nel reperire l'alloggio congruo, che è risultato accogliente, pulito e confortevole per un'eventuale ripresa di frequentazioni domiciliari con i propri figli, manifestando una buona capacità di riadattamento e miglioramento delle proprie condizioni e risorse per gli stessi. Rispetto alle caratteristiche di funzionamento psicologico, emergono alcune fragilità personali nella reattività emotiva e nella manipolazione della realtà con interpretazioni tese ad esternalizzare la responsabilità da se stesso. In tal senso ha mostrato un discostamento dalla realtà importante sia nel dare un senso agli avvenimenti sopraggiunti nel contesto familiare attuale, sia rispetto al proprio stato di criticità e fragilità pregressi. Risulta carente se non del tutto assente un riconoscimento delle condizioni di disagio e di pregiudizio arrecate ai propri figli, rispetto alla conflittualità con la moglie. con il medesimo meccanismo tende ad idealizzare le proprie qualità per mostrare elementi di se' più accettabili ricercando una validazione costante, ponendosi talvolta al di sopra delle critiche e dei consigli ricevuti da parte degli operatori. Non è emerso alcun riconoscimento personale rispetto alle criticità rilevate in merito al controllo adeguato degli impulsi, riguardo ai comportamenti aggressivi perpetrati in passato, ne' rispetto alla componente ossessiva degli stessi. Nel contesto familiare è risultato carente nella tolleranza alla frustrazione, che è sfociata nel mancato ossequio delle prescrizioni impartite in merito a contatti e frequentazione dei minori al di fuori degli incontri protetti, oltre alla necessità di stabilire un ulteriore controllo del divieto di avvicinamento dalla ex-moglie. Part Permane la capacità di vedere quale madre adeguata e di presenza rassicurante per i suoi figli, ma la incolpa di distanziare i minori dal padre, manipolandoli contro di lui. Rispetto alle capacità genitoriali emerge il costante e coerente desiderio di mantenere il rapporto con i propri figli, preoccupandosi per loro e cercando di esserci nei momenti per loro più importanti, seppur limitatamente a quanto consentitogli ( regali particolari per i compleanni, libri, merende per la visita pomeridiana, richiesta d'informazioni sui figli, presenza in ospedale nell'ambito dell'incidente occorso al figlio minore, ecc..). Ad oggi tuttavia risultano costanti gli incontri padre-figlio. Il minore manifesta un forte legame con il padre, richiedendo una maggiore frequentazione e presenza dello stesso. Il padre risulta sufficientemente adeguato con lui sia nel contesto ludico, sia nel fornire regole e contenimento dei limiti, mentre talvolta fatica a riconoscerne gli aspetti di crescita, tendendo ad infantilizzarlo. Inoltre, a seguito dello stato di detenzione ad oggi conosciuto dalla scrivente grazie alla collaborazione con i servizi sociali, gli incontri con il figlio minore stanno
Pagina 7 riprendendo in videochiamata. La figlia maggiore rifiuta di incontrare il padre, in quanto ancora fortemente legata ai comportamenti pregressi dello stesso. ha manifestato ansia, paura e una Per_3 chiara difficoltà nel ricostruire un rapporto equilibrato con il padre, percependo il suo comportamento come strumentale e manipolativo. Permane in una posizione di protezione e alleanza nei confronti della madre e manifesta il timore che il padre possa strumentalizzare il rapporto con il fratello, in virtù della tenera età dello stesso. Riconosce il padre quale figura genitoriale, ed in virtù di questo manifesta la propria rabbia e diniego ad incontrarlo, attendendo un riscontro nel processo di cambiamento da parte del genitore, che possa rassicurarla. Appare in attesa di chiari cambiamenti nell'atteggiamento del genitore e di una sua presa di coscienza e riconoscimento delle proprie responsabilità al fine di intraprendere un percorso sincero volto alla riparazione della relazione, focalizzandosi esclusivamente sui figli. Il sig. si è reso disponibile nelle intenzioni, ad intraprendere percorsi di aiuto Pt_1 apparendo collaborante con i servizi e gli operatori intervenuti, seppur con atteggiamento talvolta contraddittorio e ambivalente.
Per quanto fin qui detto l'affidamento esclusivo alla ricorrente non può essere che confermato. L'esercizio della responsabilità genitoriale viene pertanto concentrato nella madre con riferimento a tutte le questioni che riguardano i minori (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), sulle quali la ricorrente potrà decidere in via autonoma senza previo consenso dell'altro genitore ( al quale potrà se mai essere data informativa in ordine alle questioni di maggiore importanza che riguardano i figli) 4.1Rispetto alla frequentazione dei figli con il padre non può fin d'ora prefigurarsi una frequentazione che tenga conto della rimessione in libertà del resistente così come non può prevedersi pro futuro un affidamento condiviso del quale dovranno essere valutate le condizioni . Allo stato pertanto perdurando la carcerazione gli incontri con il figlio minore ( e ove ritenuto possibile) anche con la primogenita, avverranno a mezzo video chiamate alla presenza dell'educatrice professionale in servizio presso la casa circondariale anche due giorni alla settimana . Nel rispetto delle regole carcerarie e ove i Servizi Sociali ed educatori lo ritengano possibile potrà essere previsto un incontro in presenza con il figlio minore in adeguati spazi all'interno della struttura di reclusione . Una volta riacquistata la libertà gli incontri con il secondogenito , che , come detto, ha manifestato un forte attaccamento al padre, potranno riprendere sotto la supervisione dei Servizi sociali e via via essere liberalizzati ma a tale regime potrà pervenirsi unitamente , e auspicabilmente, come suggerito anche dalla consulente, all'accettazione da parte del resistente di un percorso come suggerito anche dalla consulente, volto alla presa di consapevolezza delle fragilità disfunzionali riscontrate nel contesto di coppia e familiare, per poi attivare un percorso psicologico volto al supporto della propria genitorialità, al fine di stabilire un rapporto armonioso con entrambi i figli.
Non deve dimenticarsi infatti che la figlia maggiore, allo stato, rifiuta di incontrare il padre al quale rimprovera il comportamento nei confronti della madre.
Pagina 8 5.La domanda di contributo al mantenimento dei figli . Il Collegio conferma quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori Per_2
sarà, dunque, tenuto versare a la somma di € 500,00 mensili
[...] Pt_1
(entro il giorno 5 di ogni mese) per il mantenimento dei figli , a far data dalla domanda, importo, calcolato in moneta attuale, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Non può accogliersi la domanda di sospensione o riduzione del contributo per il periodo di detenzione non avendo il resistente documentato di non disporre di risorse economiche che gli consentano di far fronte all'obbligo di mantenimento
. L'Assegno unico , in ragione dell'affidamento esclusivo, sarà percepito interamente dalla madre dei minori .
6. L'assegnazione della casa familiare. Anche su tale domanda deve confermarsi quanto già previsto ovvero l'assegnazione alla madre tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
5. La domanda di esclusione dell'assegno in favore della ricorrente .
ha rinunciato all'iniziale domanda di assegno di separazione ( non Parte_1 avendola riproposta in conclusioni né argomentata negli scritti finali) così come a quella di addebito. Nessuna pronuncia è pertanto dovuta sul punto.
6. Le spese processuali . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo pe fase introduttiva , di studio, trattazione e decisoria ( con riduzione della fase decisoria in ragione dell'attività processuale svolta per causa di valore indeterminabile , complessità bassa, sono poste a carico del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, dichiarata inammissibile o rigettata ogni diversa domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente alla quale resta assegnata la casa familiare ( punti 4 e 6 della parte motiva)
2) Pone a carico di a titolo di concorso al mantenimento dei figli il Per_2 pagamento della somma complessiva di euro 500,00 rivalutabile in base ad aggiornamento Istat con decorrenza dalla domanda;
3) L'assegno unico o eventuale altro equipollente, sarà attribuito, interamente alla madre.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura 50% ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno (che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse, si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di
Pagina 9 Famiglia del Tribunale Civile di Siena (segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi;
5) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novi Pazar (Serbia), in data 11/06/2007 tra cognome da nubile nata a [...] il Pt_1 Per_1
12/07/1988 e , nato a [...] il [...] Per_2
6) Autorizza la ricorrente a non utilizzare il cognome del marito, “ , Pt_1 Pt_1 acquisito col matrimonio ed a riprendere il proprio cognome di nascita, “ Per_1
5) Pone a carico del resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 125,00 per spese ed € 4.711,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e c.p.a. come per legge
Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 4.11.2025 Il Presidente ( Paolo Bernardini ) Il Giudice est ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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