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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15807/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15807/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. COZZI FEDERICO GUGLIELMO ALESSANDRO e per il Parte_1
l'avv. COLANTUONI LUIGI e l'avv.Rizzo Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,11 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15807/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO e dell'avv. COZZI FEDERICO GUGLIELMO ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
CALIFORNIA, 6 20144 ; , elettivamente domiciliato in VIA CALIFORNIA, 6 20144 presso il CP_1 CP_1
difensore avv. BOCCARDI DOMENICO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLANTUONI Controparte_1 P.IVA_2
LUIGI e dell'avv. RIZZO FABIO ( ) VIA SAN MAMETE, 18 20128 ; elettivamente C.F._2 CP_1
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 presso il difensore avv. COLANTUONI LUIGI CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda originaria dalla con Parte_1
atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il Controparte_2
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Per i motivi esposti in narrativa,
[...]
sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 19 dicembre 2022 adottate dall'assemblea del
[...]
, relativamente ai punti 1, 2, 5 e 8 dell'Ordine del Giorno;
In via principale, nel merito - Controparte_1
Per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile o con ogni altra miglior formula
invalide le delibere dell'assemblea del 19 dicembre 2022 adottate dal , Controparte_3
relativamente ai punti 1, 2, 5 e 8 dell'Ordine del Giorno;
In ogni caso - Per tutti i motivi esposti in narrativa,
previo accertamento del diritto di proprietà in capo ad della porzione di cortile come Parte_1
indicata in atti, condannare il a rimuovere i cassonetti della raccolta Controparte_3
differenziata dalla predetta porzione di cortile;
”. CP_4
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva “- In via Preliminare:
1. accertare/dichiarare CP_1
l'improcedibilità di tutte le domande attoree, in quanto la domanda di mediazione in atti richiama una “relazione”,
non depositata e quindi non è dato sapere quali sono state le domande oggetto di mediazione e se quindi per
tutte si è verificata la condizione di procedibilità ai sensi di legge;
2. accertare/dichiarare l'inammissibilità,
pagina 3 di 11 nell'odierno giudizio, della domanda di accertamento della proprietà della porzione di cortile;
3.
accertare/dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art 164 comma 4 cpc;
- Nel Merito e in
via Principale:
4. senza alcuna rinunzia alle sopra sollevate eccezioni, respingere/rigettare le domande tutte
proposte dall'attrice, perché inammissibili, improcedibili, tardive, decadute, prescritte e comunque infondate in
fatto e diritto, per le causali di cui in premessa del presente atto e/o per quelle ritenute di giustizia;
5.
respingere/rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 19 dicembre 2022
per la totale mancanza di prova in atti e/o in documenti dei requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora
richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza”.
All'esito dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, con ordinanza del 12.10.2023 a scioglimento della riserva assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione della delibera del 19.12.2022 e, rilevato che non risultava esperita la mediazione obbligatoria sui temi oggetto del petitum di parte attrice, veniva disposto che la stessa venisse disposta entro 15 giorni.
La prima udienza veniva rinviata per verificare l'esito della mediazione e l'eventuale prosecuzione.
Dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza del 3.6.2024 parte attrice rinunciava alla domanda di rimozione dei cassonetti e in cui parte convenuta accettava la rinuncia ed il giudice con ordinanza del 15.7.2024
a scioglimento della riserva assunta in udienza rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.11.2024 Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui trascrivono integralmente: “In via principale, nel merito - Per tutti i motivi esposti in
narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile o con ogni altra miglior formula invalide le delibere
dell'assemblea del 19 dicembre 2022 adottate dal , relativamente ai punti Controparte_3
1, 2, 5 e 8 dell'Ordine del Giorno;
In ogni caso - Con vittoria di spese, compensi e onorari professionali del
presente procedimento, oltre accessori di legge, ivi inclusi gli onorari professionali relativi al procedimento di
mediazione MED–40–23-O/naz/VL pari ad € 843,09”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “- In via Preliminare: accertare/dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande attoree, in quanto la
domanda di mediazione in atti richiama una “relazione”, non depositata e quindi non è dato sapere quali sono
pagina 4 di 11 state le domande oggetto di mediazione e se quindi per tutte si è verificata la condizione di procedibilità ai sensi
di legge;
2. accertare/dichiarare l'inammissibilità, nell'odierno giudizio, della domanda di accertamento della
proprietà della porzione di cortile;
3. accertare/dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art
164 comma 4 cpc;
- Nel Merito e in via Principale:
4. senza alcuna rinunzia alle sopra sollevate eccezioni,
respingere/rigettare le domande tutte proposte dall'attrice, perché inammissibili, improcedibili, tardive, decadute,
prescritte e comunque infondate in fatto e diritto, per le causali di cui in premessa del presente atto e/o per
quelle ritenute di giustizia;
5. respingere/rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera
assembleare del 19 dicembre 2022 per la totale mancanza di prova in atti e/o in documenti dei requisiti del
fumus boni iuris e periculum in mora richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. - In via istruttoria: Senza che
ciò valga in alcun modo ad invertire l'onere della prova posto a carico dell'attrice, con ogni più ampia riserva
istruttoria. Il convenuto, senza alcuna rinunzia a tutte le sopra sollevate eccezioni e nel caso in cui il CP_1
Tribunale non ritenga la causa già matura per la decisione e sempre senza inversione del rigoroso onere della
prova posto a carico dell'attrice, chiede ammettersi interrogatorio formale del rappresentante legale pro
tempore della società attrice e prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che
[...]
usufruisce delle seguenti parti comuni del Parte_1 Controparte_5
: primo androne, guardiola, primo cortile, secondo androne, secondo cortile, stanza del custode (oggi
[...]
affittata) posta in altra scala, e locale spazzatura”; si indicano quali testi: arch. , Testimone_1 Testimone_2
avv. , 2) “Vero che l'unità Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
immobiliare di proprietà dell'attrice è posta all'estremità del cortile interno opposta all'ingresso principale,
pertanto, chiunque vi si voglia recare, lo può fare solo e soltanto attraversando tutte le parti comuni del
e cioè primo androne, guardiola, primo cortile, secondo androne, secondo cortile (come da CP_1
planimetria – doc. 1 che si rammostra)”; si indicano quali testi: arch. , avv. Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , 3) “Vero che il “cortile” svolge la funzione Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
di consentire l'accesso all'edificio condominiale da parte di tutti i condomini”; si indicano quali testi: Tes_1
arch. , avv. , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
4) “Vero che era necessario intervenire con urgenza per porre rimedi allo scivolamento di parte delle tegole di
copertura del corpo di fabbrica interna”; si indicano quali testi: arch. , avv. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 5 di 11 , , Prova contraria: nella denegata e non Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, si chiede sin d'ora di essere
ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli ammessi e con riserva di articolarne di nuovi, con i testi già
indicati a prova diretta e con riserva di altri indicarne;
CTU: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
On.le Tribunale non ritenesse già sufficientemente provate le domande ed argomentazioni di parte convenuta e
quindi la causa già matura per la decisione e sempre senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede
ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla determinazione e quantificazione delle imputazioni delle
spese condominiali contestate. - In ogni caso: con condanna dell'odierna attrice al pagamento delle spese e
compensi di causa, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c”.
All'udienza del 5.2.2025, in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Quanto alla dedotta improcedibilità della domanda, la stessa è superata dalla proposizione del procedimento di mediazione nelle more del giudizio, con esito negativo .
Deve, poi, qualificarsi priva di fondamento l'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto – da riferirsi in realtà
all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. - posto che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non sia possibile l'instaurazione del contraddittorio (tra le tante:
sentenze 30/4/2005 n. 9025; 13/4/2005 n. 7685; 11/7/2003 n. 10909; 4/6/2002 n. 8074). Perché, infatti, si accerti la nullità dell'atto introduttivo, l'omissione degli elementi di fatto deve essere tale da non consentire - attraverso l'esame complessivo dell'atto - l'individuazione nei suoi termini essenziali dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare un'assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Cfr. Cass. 16.5.02 n. 7137).
Tale esame va operato avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione ed anche dei documenti ad esso allegati. In particolare, l'assoluta incertezza della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto pagina 6 di 11 l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (così Cass. 12.11.03 n. 17023; cfr. Cass.
23.12.04 n. 23929).
Nella specie, l'esame diretto dell'atto introduttivo del presente giudizio permette di concludere che la citazione de
qua contenga elementi di fatto più che sufficienti per permettere al convenuto di individuare sia la causa petendi che il petitum oggetto della domanda, emergendo con nitore che l'attrice ha proposto l'impugnazione della delibera finalizzata ad ottenere l'accertamento della violazione da parte del convenuto delle norme sul riparto delle spese condominiali indicate analiticamente in citazione, tant'è che parte convenuta ha potuto sul punto svolgere compiute difese in sede di costituzione .
La domanda petitoria è stata rinunciata pertanto sul punto nulla dovrà statuirsi.
Nel merito si rileva quanto segue .
Parte attrice lamenta la illegittimità della delibera assunta dal convenuto in data 19.12.2022 sui punti CP_1
n. 1 (di approvazione del rendiconto consuntivo della gestione 2021/2022), n. 2 (di approvazione del preventivo di gestione 2022/ 2023) sul presupposto della esistenza di un Condominio parziale all'interno del complesso immobiliare di , e quindi l'illegittima attribuzione di spese connesse a) a servizi e a beni Controparte_2 CP_1
comuni non utilizzati dalla stessa e b) ad interventi eseguiti all'interno dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone l'edificio condominiale o ad interventi eseguiti all'interno delle singole unità immobiliari di proprietà
esclusiva in violazione dell'art. 1123 c.c.
E' pacifico tra le parti che il convenuto sia un complesso condominiale costituito da n. 4 corpi di CP_1
fabbrica, corrispondenti alle scale A, B e C, nonché da un corpo di fabbrica situato nel secondo cortile interno condominiale, di proprietà esclusiva della società Parte_1
L'art. 1123 comma 3 c.c. stabilisce che qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Parte attrice lamenta che le voci di spesa indicate a pag 8 del proprio atto di citazione siano state ripartire pro quota millesimale tra tutti i partecipanti al condominio dovendosi invece attribuire solo alle scale a cui fanno riferimento;
il convenuto contesta la ricostruzione di parte attrice affermando che alle spese CP_1
pagina 7 di 11 contestate tutti devono contribuire perché attinenti al decoro dell'intero condominio perché attinenti beni comuni .
Dall'esame delle voci di spesa contestate da parte attrice ed elencate a pag 8 della citazione emerge che per lo meno le seguenti voci:
, Fatt. 84 del 05/09/2021 relativa ad intervento di sostituzione di 2 lampadine scala A, per Controparte_6
€116,60 + € 4,40;
- , Fatt. 7 del 12/01/2022 relativa ad intervento di sostituzione plafoniera a led al 2° piano scala Controparte_6
C e orologi luci condominio, per € 243,80 + € 9,20;
- , Fatt. 23 del 30/01/2022 relativa ad intervento di sostituzione plafoniera a led al 3° piano Controparte_6
scala C, per € 116,60 + €4,40;
siano riferibili a fabbricati diversi da quelli di parte attrice e quindi illegittimamente ripartiti tra tutti i condomini de l complesso atteso che non può ritenersi provato che l'intervento addebitato sia riferibile a parti esterne delo fabbricato e quindi a beni comuni, risultando invece che gli interventi siano stati effettuati all'interno dei singoli fabbricati indicati.
Consegue che il punto 1 dell'odg deve essere annullato atteso che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte di fabbricato, formando oggetto di condominio separato,
debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non degli altri, laddove il condominio sia costituito da un complesso formato da più edifici separati e le parti comuni relative ai singoli fabbricati appartengano oggettivamente ai soli proprietari delle unità che compongono i vari fabbricati.
Quanto al punto 2 dell'odg deve essere disatteso il motivo di impugnazione di parte attrice che vorrebbe la declaratoria di invalidità per le medesime argomentazioni di cui al punto 1 dell'odg
Posto che il preventivo di spesa approvato dall'assemblea ha la funzione solo di permette ai condomini di conoscere in via preventiva l'entità delle spese ordinarie cui si andrà incontro nell'esercizio e conseguentemente l'importo delle rate dovute in base al piano di ripartizione, resta delegato all'approvazione del riparto in sede di conguaglio l'effettiva riferibilità in via definitiva all'uno o all'altro fabbricato delle singole spese, consegue che è
infondato il motivo di impugnazione e quindi va disatteso.
Quale ulteriore motivo di impugnazione parte attrice lamenta che al punto 5 dell'ordine del giorno approvazione del preventivo straordinario per la sistemazione parziale del cortile a seguito della perdita sotto al primo box del pagina 8 di 11 piano interrato, l'assemblea abbia ripartito erroneamente la spesa tra tutti i condomini anziché al fabbricato di riferimento.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento atteso che il regolamento condominiale indica specificatamente il cortile tra i beni comuni condominiali a cui tutti i condomini quindi devono partecipare pro quota millesimale per la manutenzione ordinaria e straordinaria (doc2 art 2 parte convenuta)
Quale ulteriore motivo di impugnazione della delibera, parte attrice lamenta che al punto n. 8 dell'ordine del giorno (denominato “varie ed eventuali”), l'assemblea ha deliberato illegittimamente un argomento
(approvazione di un preventivo di costo dell'intervento straordinario di circa euro 1.000,00 + iva per la rimozione del pericolo derivante dallo scivolamento di parte delle tegole di copertura del corpo di fabbrica interno verso la falda che affaccia sul primo cortile) che avrebbe dovuto essere, diversamente da quanto verificatosi, oggetto di specifico punto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.
Il si difende affermando che la delibera sarebbe stata dettata dalla urgenza di porre rimedio ad una CP_1
minaccia urgente e in corso di pericolo e d'incolumità, urgenza (lo scivolamento di parte delle tegole di copertura del corpo di fabbrica interno) che di per sé avrebbe potuto legittimare l'amministratore ad affidare i lavori senza convocare l'assemblea per poi riferirne alla prima assemblea utile ai condomini.
Dall'esame della verbalizzazione emerge che l'amministratore ha informato l'assemblea della necessità
sopravvenuta di eseguire lavori urgenti a tutela dei beni comuni e della sicurezza, sottoponendo un preventivo per l'esecuzione di detti lavori che l'assemblea ha approvato.
Come è noto, condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c. è l'interesse ad agire che va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553;
Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite,
29/11/2006, n. 25278), poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza. Rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. Coerentemente ai detti principi, la giurisprudenza della Corte di pagina 9 di 11 Cassazione ha poi evidenziato che in tema di impugnativa di delibere assembleari, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini deve essere espressa e connotarsi per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria causa petendi, al fine di poter verificare la sussistenza del vizio di invalidità sollevato con la impugnativa (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 25-
06-2018, n. 16675).
Ciò posto, ad una attenta lettura dell'atto di citazione introduttivo, che risulta scevro da altre possibili interpretazioni e esaminata la documentazione in atti, parte attrice non ha provato in fatto di avere un concreto interesse alla pronuncia richiesta in giudizio sul punto ed all'accertamento della illegittimità della delibera impugnata al punto 8 dell'odg, adducendo soltanto che la delibera non poteva essere resa se non posta all'ordine del giorno di idonea assemblea.
Orbene non individuandosi il danno che la delibera possa aver reso o potenzialmente reso alla attrice atteso che i lavori deliberati, stante il presunto dedotto carattere dell'urgenza, sarebbero stati fatti eseguire comunque dall'amministratore anche in mancanza di specifica approvazione dell'assemblea, per poi semmai richiederne la ratifica, deve ritenersi che parte attrice è carente di interesse ad una pronuncia sul punto : quindi va disatteso il motivo di impugnazione .
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in misura ridotta a favore di parte attrice tenuto conto del parziale accoglimento delle domande svolte e dell'attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 19.12.2022 punto 1 dell'odg come CP_1
in motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice pagina 10 di 11 - condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida €.3.500,00 Controparte_7
per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario oltre €.545,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 5.2.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15807/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. COZZI FEDERICO GUGLIELMO ALESSANDRO e per il Parte_1
l'avv. COLANTUONI LUIGI e l'avv.Rizzo Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,11 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15807/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO e dell'avv. COZZI FEDERICO GUGLIELMO ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
CALIFORNIA, 6 20144 ; , elettivamente domiciliato in VIA CALIFORNIA, 6 20144 presso il CP_1 CP_1
difensore avv. BOCCARDI DOMENICO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLANTUONI Controparte_1 P.IVA_2
LUIGI e dell'avv. RIZZO FABIO ( ) VIA SAN MAMETE, 18 20128 ; elettivamente C.F._2 CP_1
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 presso il difensore avv. COLANTUONI LUIGI CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda originaria dalla con Parte_1
atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il Controparte_2
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Per i motivi esposti in narrativa,
[...]
sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 19 dicembre 2022 adottate dall'assemblea del
[...]
, relativamente ai punti 1, 2, 5 e 8 dell'Ordine del Giorno;
In via principale, nel merito - Controparte_1
Per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile o con ogni altra miglior formula
invalide le delibere dell'assemblea del 19 dicembre 2022 adottate dal , Controparte_3
relativamente ai punti 1, 2, 5 e 8 dell'Ordine del Giorno;
In ogni caso - Per tutti i motivi esposti in narrativa,
previo accertamento del diritto di proprietà in capo ad della porzione di cortile come Parte_1
indicata in atti, condannare il a rimuovere i cassonetti della raccolta Controparte_3
differenziata dalla predetta porzione di cortile;
”. CP_4
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva “- In via Preliminare:
1. accertare/dichiarare CP_1
l'improcedibilità di tutte le domande attoree, in quanto la domanda di mediazione in atti richiama una “relazione”,
non depositata e quindi non è dato sapere quali sono state le domande oggetto di mediazione e se quindi per
tutte si è verificata la condizione di procedibilità ai sensi di legge;
2. accertare/dichiarare l'inammissibilità,
pagina 3 di 11 nell'odierno giudizio, della domanda di accertamento della proprietà della porzione di cortile;
3.
accertare/dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art 164 comma 4 cpc;
- Nel Merito e in
via Principale:
4. senza alcuna rinunzia alle sopra sollevate eccezioni, respingere/rigettare le domande tutte
proposte dall'attrice, perché inammissibili, improcedibili, tardive, decadute, prescritte e comunque infondate in
fatto e diritto, per le causali di cui in premessa del presente atto e/o per quelle ritenute di giustizia;
5.
respingere/rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 19 dicembre 2022
per la totale mancanza di prova in atti e/o in documenti dei requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora
richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza”.
All'esito dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, con ordinanza del 12.10.2023 a scioglimento della riserva assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione della delibera del 19.12.2022 e, rilevato che non risultava esperita la mediazione obbligatoria sui temi oggetto del petitum di parte attrice, veniva disposto che la stessa venisse disposta entro 15 giorni.
La prima udienza veniva rinviata per verificare l'esito della mediazione e l'eventuale prosecuzione.
Dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza del 3.6.2024 parte attrice rinunciava alla domanda di rimozione dei cassonetti e in cui parte convenuta accettava la rinuncia ed il giudice con ordinanza del 15.7.2024
a scioglimento della riserva assunta in udienza rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.11.2024 Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui trascrivono integralmente: “In via principale, nel merito - Per tutti i motivi esposti in
narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile o con ogni altra miglior formula invalide le delibere
dell'assemblea del 19 dicembre 2022 adottate dal , relativamente ai punti Controparte_3
1, 2, 5 e 8 dell'Ordine del Giorno;
In ogni caso - Con vittoria di spese, compensi e onorari professionali del
presente procedimento, oltre accessori di legge, ivi inclusi gli onorari professionali relativi al procedimento di
mediazione MED–40–23-O/naz/VL pari ad € 843,09”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “- In via Preliminare: accertare/dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande attoree, in quanto la
domanda di mediazione in atti richiama una “relazione”, non depositata e quindi non è dato sapere quali sono
pagina 4 di 11 state le domande oggetto di mediazione e se quindi per tutte si è verificata la condizione di procedibilità ai sensi
di legge;
2. accertare/dichiarare l'inammissibilità, nell'odierno giudizio, della domanda di accertamento della
proprietà della porzione di cortile;
3. accertare/dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art
164 comma 4 cpc;
- Nel Merito e in via Principale:
4. senza alcuna rinunzia alle sopra sollevate eccezioni,
respingere/rigettare le domande tutte proposte dall'attrice, perché inammissibili, improcedibili, tardive, decadute,
prescritte e comunque infondate in fatto e diritto, per le causali di cui in premessa del presente atto e/o per
quelle ritenute di giustizia;
5. respingere/rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera
assembleare del 19 dicembre 2022 per la totale mancanza di prova in atti e/o in documenti dei requisiti del
fumus boni iuris e periculum in mora richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. - In via istruttoria: Senza che
ciò valga in alcun modo ad invertire l'onere della prova posto a carico dell'attrice, con ogni più ampia riserva
istruttoria. Il convenuto, senza alcuna rinunzia a tutte le sopra sollevate eccezioni e nel caso in cui il CP_1
Tribunale non ritenga la causa già matura per la decisione e sempre senza inversione del rigoroso onere della
prova posto a carico dell'attrice, chiede ammettersi interrogatorio formale del rappresentante legale pro
tempore della società attrice e prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che
[...]
usufruisce delle seguenti parti comuni del Parte_1 Controparte_5
: primo androne, guardiola, primo cortile, secondo androne, secondo cortile, stanza del custode (oggi
[...]
affittata) posta in altra scala, e locale spazzatura”; si indicano quali testi: arch. , Testimone_1 Testimone_2
avv. , 2) “Vero che l'unità Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
immobiliare di proprietà dell'attrice è posta all'estremità del cortile interno opposta all'ingresso principale,
pertanto, chiunque vi si voglia recare, lo può fare solo e soltanto attraversando tutte le parti comuni del
e cioè primo androne, guardiola, primo cortile, secondo androne, secondo cortile (come da CP_1
planimetria – doc. 1 che si rammostra)”; si indicano quali testi: arch. , avv. Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , 3) “Vero che il “cortile” svolge la funzione Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
di consentire l'accesso all'edificio condominiale da parte di tutti i condomini”; si indicano quali testi: Tes_1
arch. , avv. , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
4) “Vero che era necessario intervenire con urgenza per porre rimedi allo scivolamento di parte delle tegole di
copertura del corpo di fabbrica interna”; si indicano quali testi: arch. , avv. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 5 di 11 , , Prova contraria: nella denegata e non Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, si chiede sin d'ora di essere
ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli ammessi e con riserva di articolarne di nuovi, con i testi già
indicati a prova diretta e con riserva di altri indicarne;
CTU: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
On.le Tribunale non ritenesse già sufficientemente provate le domande ed argomentazioni di parte convenuta e
quindi la causa già matura per la decisione e sempre senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede
ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla determinazione e quantificazione delle imputazioni delle
spese condominiali contestate. - In ogni caso: con condanna dell'odierna attrice al pagamento delle spese e
compensi di causa, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c”.
All'udienza del 5.2.2025, in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Quanto alla dedotta improcedibilità della domanda, la stessa è superata dalla proposizione del procedimento di mediazione nelle more del giudizio, con esito negativo .
Deve, poi, qualificarsi priva di fondamento l'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto – da riferirsi in realtà
all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. - posto che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non sia possibile l'instaurazione del contraddittorio (tra le tante:
sentenze 30/4/2005 n. 9025; 13/4/2005 n. 7685; 11/7/2003 n. 10909; 4/6/2002 n. 8074). Perché, infatti, si accerti la nullità dell'atto introduttivo, l'omissione degli elementi di fatto deve essere tale da non consentire - attraverso l'esame complessivo dell'atto - l'individuazione nei suoi termini essenziali dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare un'assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Cfr. Cass. 16.5.02 n. 7137).
Tale esame va operato avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione ed anche dei documenti ad esso allegati. In particolare, l'assoluta incertezza della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto pagina 6 di 11 l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (così Cass. 12.11.03 n. 17023; cfr. Cass.
23.12.04 n. 23929).
Nella specie, l'esame diretto dell'atto introduttivo del presente giudizio permette di concludere che la citazione de
qua contenga elementi di fatto più che sufficienti per permettere al convenuto di individuare sia la causa petendi che il petitum oggetto della domanda, emergendo con nitore che l'attrice ha proposto l'impugnazione della delibera finalizzata ad ottenere l'accertamento della violazione da parte del convenuto delle norme sul riparto delle spese condominiali indicate analiticamente in citazione, tant'è che parte convenuta ha potuto sul punto svolgere compiute difese in sede di costituzione .
La domanda petitoria è stata rinunciata pertanto sul punto nulla dovrà statuirsi.
Nel merito si rileva quanto segue .
Parte attrice lamenta la illegittimità della delibera assunta dal convenuto in data 19.12.2022 sui punti CP_1
n. 1 (di approvazione del rendiconto consuntivo della gestione 2021/2022), n. 2 (di approvazione del preventivo di gestione 2022/ 2023) sul presupposto della esistenza di un Condominio parziale all'interno del complesso immobiliare di , e quindi l'illegittima attribuzione di spese connesse a) a servizi e a beni Controparte_2 CP_1
comuni non utilizzati dalla stessa e b) ad interventi eseguiti all'interno dei singoli corpi di fabbrica di cui si compone l'edificio condominiale o ad interventi eseguiti all'interno delle singole unità immobiliari di proprietà
esclusiva in violazione dell'art. 1123 c.c.
E' pacifico tra le parti che il convenuto sia un complesso condominiale costituito da n. 4 corpi di CP_1
fabbrica, corrispondenti alle scale A, B e C, nonché da un corpo di fabbrica situato nel secondo cortile interno condominiale, di proprietà esclusiva della società Parte_1
L'art. 1123 comma 3 c.c. stabilisce che qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Parte attrice lamenta che le voci di spesa indicate a pag 8 del proprio atto di citazione siano state ripartire pro quota millesimale tra tutti i partecipanti al condominio dovendosi invece attribuire solo alle scale a cui fanno riferimento;
il convenuto contesta la ricostruzione di parte attrice affermando che alle spese CP_1
pagina 7 di 11 contestate tutti devono contribuire perché attinenti al decoro dell'intero condominio perché attinenti beni comuni .
Dall'esame delle voci di spesa contestate da parte attrice ed elencate a pag 8 della citazione emerge che per lo meno le seguenti voci:
, Fatt. 84 del 05/09/2021 relativa ad intervento di sostituzione di 2 lampadine scala A, per Controparte_6
€116,60 + € 4,40;
- , Fatt. 7 del 12/01/2022 relativa ad intervento di sostituzione plafoniera a led al 2° piano scala Controparte_6
C e orologi luci condominio, per € 243,80 + € 9,20;
- , Fatt. 23 del 30/01/2022 relativa ad intervento di sostituzione plafoniera a led al 3° piano Controparte_6
scala C, per € 116,60 + €4,40;
siano riferibili a fabbricati diversi da quelli di parte attrice e quindi illegittimamente ripartiti tra tutti i condomini de l complesso atteso che non può ritenersi provato che l'intervento addebitato sia riferibile a parti esterne delo fabbricato e quindi a beni comuni, risultando invece che gli interventi siano stati effettuati all'interno dei singoli fabbricati indicati.
Consegue che il punto 1 dell'odg deve essere annullato atteso che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte di fabbricato, formando oggetto di condominio separato,
debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non degli altri, laddove il condominio sia costituito da un complesso formato da più edifici separati e le parti comuni relative ai singoli fabbricati appartengano oggettivamente ai soli proprietari delle unità che compongono i vari fabbricati.
Quanto al punto 2 dell'odg deve essere disatteso il motivo di impugnazione di parte attrice che vorrebbe la declaratoria di invalidità per le medesime argomentazioni di cui al punto 1 dell'odg
Posto che il preventivo di spesa approvato dall'assemblea ha la funzione solo di permette ai condomini di conoscere in via preventiva l'entità delle spese ordinarie cui si andrà incontro nell'esercizio e conseguentemente l'importo delle rate dovute in base al piano di ripartizione, resta delegato all'approvazione del riparto in sede di conguaglio l'effettiva riferibilità in via definitiva all'uno o all'altro fabbricato delle singole spese, consegue che è
infondato il motivo di impugnazione e quindi va disatteso.
Quale ulteriore motivo di impugnazione parte attrice lamenta che al punto 5 dell'ordine del giorno approvazione del preventivo straordinario per la sistemazione parziale del cortile a seguito della perdita sotto al primo box del pagina 8 di 11 piano interrato, l'assemblea abbia ripartito erroneamente la spesa tra tutti i condomini anziché al fabbricato di riferimento.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento atteso che il regolamento condominiale indica specificatamente il cortile tra i beni comuni condominiali a cui tutti i condomini quindi devono partecipare pro quota millesimale per la manutenzione ordinaria e straordinaria (doc2 art 2 parte convenuta)
Quale ulteriore motivo di impugnazione della delibera, parte attrice lamenta che al punto n. 8 dell'ordine del giorno (denominato “varie ed eventuali”), l'assemblea ha deliberato illegittimamente un argomento
(approvazione di un preventivo di costo dell'intervento straordinario di circa euro 1.000,00 + iva per la rimozione del pericolo derivante dallo scivolamento di parte delle tegole di copertura del corpo di fabbrica interno verso la falda che affaccia sul primo cortile) che avrebbe dovuto essere, diversamente da quanto verificatosi, oggetto di specifico punto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.
Il si difende affermando che la delibera sarebbe stata dettata dalla urgenza di porre rimedio ad una CP_1
minaccia urgente e in corso di pericolo e d'incolumità, urgenza (lo scivolamento di parte delle tegole di copertura del corpo di fabbrica interno) che di per sé avrebbe potuto legittimare l'amministratore ad affidare i lavori senza convocare l'assemblea per poi riferirne alla prima assemblea utile ai condomini.
Dall'esame della verbalizzazione emerge che l'amministratore ha informato l'assemblea della necessità
sopravvenuta di eseguire lavori urgenti a tutela dei beni comuni e della sicurezza, sottoponendo un preventivo per l'esecuzione di detti lavori che l'assemblea ha approvato.
Come è noto, condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c. è l'interesse ad agire che va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553;
Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite,
29/11/2006, n. 25278), poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza. Rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. Coerentemente ai detti principi, la giurisprudenza della Corte di pagina 9 di 11 Cassazione ha poi evidenziato che in tema di impugnativa di delibere assembleari, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini deve essere espressa e connotarsi per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria causa petendi, al fine di poter verificare la sussistenza del vizio di invalidità sollevato con la impugnativa (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 25-
06-2018, n. 16675).
Ciò posto, ad una attenta lettura dell'atto di citazione introduttivo, che risulta scevro da altre possibili interpretazioni e esaminata la documentazione in atti, parte attrice non ha provato in fatto di avere un concreto interesse alla pronuncia richiesta in giudizio sul punto ed all'accertamento della illegittimità della delibera impugnata al punto 8 dell'odg, adducendo soltanto che la delibera non poteva essere resa se non posta all'ordine del giorno di idonea assemblea.
Orbene non individuandosi il danno che la delibera possa aver reso o potenzialmente reso alla attrice atteso che i lavori deliberati, stante il presunto dedotto carattere dell'urgenza, sarebbero stati fatti eseguire comunque dall'amministratore anche in mancanza di specifica approvazione dell'assemblea, per poi semmai richiederne la ratifica, deve ritenersi che parte attrice è carente di interesse ad una pronuncia sul punto : quindi va disatteso il motivo di impugnazione .
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in misura ridotta a favore di parte attrice tenuto conto del parziale accoglimento delle domande svolte e dell'attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 19.12.2022 punto 1 dell'odg come CP_1
in motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice pagina 10 di 11 - condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida €.3.500,00 Controparte_7
per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario oltre €.545,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 5.2.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
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