Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. nn. 1546-1547/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di R.G. 1546-1547/2019, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 660/2018 del Tribunale di LI, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo all'udienza del 3/4/2018 e pubblicazione integrale della stessa, contenente la motivazione, in data 21/9/2018, vertente
TRA
(R.G. n. 1546/2019)
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ) e (P.I. ), Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., difesi dall'avv. Giulia Rachele Sandulli
(C.F. C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), difesi dall'avv. Annalisa Soglia
[...] C.F._5
(C.F. ) C.F._6
APPELLATI
E
R.G. nn. 1546-1547/2019
(C.F. ), Parte_4 C.F._7 Parte_5
(C.F. ),
[...] C.F._8 Parte_6
(C.F. ), (C.F. C.F._9 Parte_7
) e (C.F. C.F._10 Parte_5
), difesi dall'avv. Antonio Barone C.F._11
( ) C.F._12
APPELLATI
E
(C.F. ), CP_5 CP_6 C.F._13
difesa dall'avv. Raffaele Borriello
APPELLATA
E
(C.F. ), CP_7 C.F._14 CP_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._15 CP_9
), (C.F. C.F._16 Parte_8
), (C.F. C.F._17 Parte_9
), C.F._18 Parte_10
(C.F. ), (C.F. C.F._19 Parte_11
) e (C.F. ), C.F._20 Parte_12 C.F._21
tutti elett.te dom.ti in LI, via Tranquillo Benigni n. 10, presso lo studio dell'avv. Antonio Barone, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATI– CONTUMACI
E TRA
(R.G. n. 1547/2019
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), difesi dall'avv. Annalisa Soglia
[...] C.F._5
(C.F. ) C.F._6
APPELLANTI 3
R.G. nn. 1546-1547/2019
E
(C.F. ), Parte_4 C.F._7 Parte_5
(C.F. ),
[...] C.F._8 Parte_6
(C.F. ), (C.F. C.F._9 Parte_7
) e (C.F. C.F._10 Parte_5
), difesi dall'avv. Antonio Barone C.F._11
( ) C.F._12
APPELLATI
E
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ) e (P.I. ), Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., difesi dall'avv. Giulia Rachele Sandulli
(C.F. C.F._1
APPELLATE
E
(C.F. ), Controparte_10 C.F._13
difesa dall'avv. Raffaele Borriello
APPELLATA
E
(C.F. ), CP_7 C.F._14 CP_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._15 CP_9
), (C.F. C.F._16 CP_7 Pt_8
), (C.F. C.F._17 Parte_9
), C.F._18 Parte_10
(C.F. ), (C.F. C.F._19 Parte_11
) e (C.F. ), C.F._20 Parte_12 C.F._21
tutti elett.te dom.ti in LI, via Tranquillo Benigni n. 10, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATI– CONTUMACI
CONCLUSIONI 4
R.G. nn. 1546-1547/2019
Le parti costituite hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 11/6/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
, , (quali eredi di ), Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
e (quali eredi di ), agivano in giudizio, Parte_7 Pt_5 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di LI, nei confronti di , Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_10 Parte_3 [...]
chiedendo: Controparte_11
- accertarsi che essi istanti erano proprietari degli immobili analiticamente descritti in citazione;
- dichiararsi, per l'effetto, la nullità e/o l'inefficacia “della dichiarazione di successione in morte” di , trascritta in LI in data 12/8/2009 ai Controparte_3 nn. 16918/13343, della dichiarazione di successione in morte” di , Persona_2
trascritta in LI in data 7/6/2011 ai nn. 10038/8123 e degli atti di compravendita immobiliare per TA , trascritti in LI in data 3/6/2011, posti in essere Per_3
dagli eredi testamentari di;
Persona_2
- condannarsi i convenuti all'immediata restituzione degli immobili in questione, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano in giudizio , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'azione, nonché, nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte dagli attori, deducendo comunque che il contraddittorio non era integro, essendo stata pretermessa , quale coniuge di CP_4 P_
.
[...]
Si costituivano anche le tre società evocate in lite, e Parte_3 Parte_2
le quali chiedevano dichiararsi l'improcedibilità della Parte_1
domanda, nonché il rigetto nel merito della stessa, in quanto priva di fondamento.
Si costituiva, infine, , la quale chiedeva: Controparte_10
- accertato che il de cuius era proprietario dell'intero fabbricato in Persona_2
Montoro Superiore, confermarsi il legato con cui il predetto testatore aveva disposto, in favore di essa esponente, l'usufrutto sul bene immobile in Montoro Superiore individuato in Catasto al foglio 4, particella 435, sub. 9;
- previa dichiarazione di inefficacia e/o nullità delle dichiarazioni di successione e dell'atto di compravendita indicati dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, 5
R.G. nn. 1546-1547/2019 accertarsi che essa esponente era comproprietaria dell'immobile in Montoro
Superiore riportato in Catasto al foglio 4, particella 210, sub. 2, in ragione di 1/10, in quanto erede per rappresentazione della ZI , nei terreni riportati in Controparte_3
Catasto Terreni al foglio 4, particelle 215 di are 8,75 e 216 di are 3,15, in ragione di
1/10, sempre per rappresentazione della ZI;
Controparte_3
- in via subordinata, dichiararsi che essa esponente era titolare del diritto di uso del quartino individuato in Catasto al foglio 4, particella 435, sub. 9, sito in via Nuova del Comune di Montoro Superiore, come da scrittura privata in data 1/8/986;
- in caso di accertata nullità del testamento redatto da , dichiararsi Persona_2
essa esponente erede legittima di (nata il [...]) e, per Controparte_10
l'effetto, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia degli atti di compravendita per TA
indicati nell'atto di citazione;
Per_3
- condannarsi gli eredi testamentari a far confluire e/o restituire tutti i beni immobili ereditari nella massa, nonché tutte le somme a qualsiasi titolo percepite rinvenienti dalla successione di;
Persona_2
- procedersi, previa nomina di un CTU, allo scioglimento della comunione ereditaria mediante formazione di un progetto di comoda divisione.
Con ordinanza resa all'udienza del 4/4/2012 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_4
Alla successiva udienza del 30/10/2012 il Giudice accoglieva l'eccezione formulata da e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CP_4
signori , Controparte_8 CP_9 Parte_8 CP_7 [...]
(tutti eredi di ), nonché nei confronti di e CP_13 Persona_4 Parte_12
(eredi di ), e Parte_11 Persona_5 Parte_9 Controparte_14
(eredi di , (classe 1942, erede di
[...] Persona_6 Parte_7
), (sorella del de cuius), tutti litisconsorti Persona_1 CP_15
necessari pretermessi, con assegnazione del termine perentorio sino al 9/1/2013 e fissazione dell'udienza del 17/7/2013.
Alla suindicata udienza del 17/7/2013 il procuratore degli attori dichiarava quanto segue: “la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non risulta notificata nei confronti di , e ”, chiedendo CP_7 Controparte_8 Parte_8
“congruo termine al fine di notificare atto di integrazione del contraddittorio a tali litisconsorti”. 6
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Con ordinanza depositata in data 22/7/2013 il Giudice assegnava termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , e rinviando alla CP_7 Controparte_8 Parte_8
successiva udienza del 18/3/2014.
All'udienza del 18/3/2014, il Tribunale di LI, rilevato che l'atto d'integrazione del contraddittorio era stato notificato soltanto a e CP_8 Parte_8
disponeva ulteriore rinvio, invitando gli attori a produrre documentazione idonea a verificare il perfezionamento dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di
CP_7
Non avendo a tanto provveduto gli attori, il primo Giudice, con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. n. 660/2018, il cui dispositivo veniva letto all'udienza del 3/4/2018 e la cui motivazione veniva pubblicata in data 21/9/2018, dichiarava l'estinzione del giudizio, compensando fra le parti le spese di lite.
Le società proponevano Parte_3 Controparte_11
appello avverso la suindicata decisione, convenendo dinanzi a questa Corte le altre parti del giudizio e deducendo:
- che il primo Giudice aveva disposto ingiustamente la compensazione delle spese processuali;
- che, in particolare, il Tribunale di LI aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per una ragione diversa da quella sostenuta da esse esponenti, operando un'indebita distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
- che, infatti, il Giudice di prime cure aveva errato nel non accertare che il giudizio si era estinto per la mancata osservanza, da parte degli attori, del termine perentorio assegnato con riferimento alla data del 9/1/2013, come da ordinanza resa in data
30/10/2012, il che configurava “ipotesi completamente e radicalmente diversa dall'ipotesi della nullità della notifica e/o dell'inesistenza della notifica”;
- che, pertanto, esse appellanti insistevano nell'accoglimento dell'eccezione di estinzione del processo, così come sollevata in primo grado, “non senza evidenZIre che attualmente, a seguito della modifica dell'art. 307 da ultimo intervenuta, siffatta estinzione per i giudizi istaurati dopo il 4.07.09 opera di diritto ed è dichiarata anche di ufficio”.
- che, in ogni caso, il primo Giudice aveva violato il disposto dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., a norma del quale può disporsi la compensazione delle spese solo se vi sia 7
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soccombenza reciproca, ovvero ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, il che non ricorreva nel caso di specie;
- che, inoltre, la decisione di primo grado era affetta da nullità, perché pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura del solo dispositivo all'udienza di discussione del 18/3/2018 e pubblicazione della sentenza integrale contenente la motivazione in data 21/9/2018.
Pertanto, chiedevano:
- previa declaratoria di nullità della sentenza di I grado, pronunciarsi l'estinzione del giudizio a far data dal 9/1/2013 per violazione del termine perentorio di integrazione del contraddittorio assegnato dal Tribunale con ordinanza del 30/10/2012;
- per l'effetto, condannarsi gli attori del giudizio di primo grado al pagamento, in proprio favore, delle spese del doppio grado, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa veniva iscritta al numero di R.G.
1546/2019.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto dell'appello, ovvero, in CP_10 caso di accoglimento dello stesso escludersi la condanna di essa esponente “al risarcimento dei danni nonché al doppio onorario di giudizio”.
Si costituivano anche , (nata in data [...]), Parte_4 Parte_5 Parte_6
e (nata il [...]), i quali deducevano
[...] Parte_7 Parte_5 che l'appello era inammissibile, in quanto redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. e, comunque, privo di ogni probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., chiedendo, in via subordinata, il rigetto dello stesso nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Si costituivano, inoltre, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, i quali chiedevano l'accoglimento del gravame, deducendo di avere, a CP_4
loro volta, proposto appello avverso la decisione di primo grado.
Non si costituivano in giudizio le altre parti.
Con separato atto di citazione, proponevano appello, avverso la medesima sentenza, i suindicati signori , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
sulla base di motivi sovrapponibili a quelli prospettati dalle società
[...] Pt_3
ed in precedenza descritti.
[...] Controparte_11
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa veniva iscritta al numero di R.G.
1547/2019. 8
R.G. nn. 1546-1547/2019
Anche in tale giudizio si costituiva la , svolgendo le stesse difese già CP_10
prospettate nel primo giudizio di appello.
Si costituivano, inoltre, le società e Parte_3 Parte_2 [...]
che formulavano le stesse richieste avanzate con il precedente atto Parte_1
di appello.
Con ordinanza resa all'udienza del 10/9/2019 veniva disposta la riunione dei due giudizi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiara la contumacia delle parti appellate CP_7 Controparte_8 CP_9 Parte_9
e , le quali, pur
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
ritualmente evocate con il rispetto dei termini a comparire, non si sono costituite in giudizio.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, così come sollevata da , (nata in data [...]), Parte_4 Parte_5
, e (nata il [...]). Parte_6 Parte_7 Parte_5
Invero, quanto al primo profilo della prospettata inammissibilità, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199).
Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha 9
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più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024,
n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n.
23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n.
7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenZIrsi che, nella vicenda per cui è causa, il gravame è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo gli appellanti criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di LI Napoli per pervenire alla decisione di estinzione del giudizio per le ragioni evidenZIte in motivazione, con compensazione integrale delle spese processuali.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viZIta sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
Venendo al merito, rileva la Corte che gli appelli vanno dichiarati inammissibili perché tardivamente proposti.
Invero, occorre osservare che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal
Tribunale di LI, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante scissione temporale fra la lettura del solo dispositivo, avvenuta all'udienza del 3/4/2018, ed il 10
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deposito della sentenza integrale, contenente le motivazioni della decisione assunta, in data 21/9/2018.
Tutto ciò risulta cristallizzato nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado, ove risulta che:
- all'udienza del 3/4/2018, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con il quale il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio, compensando fra le parti le spese di lite;
- in data 21/9/2019 la Cancelleria pubblicava la sentenza completa di motivazione.
Va aggiunto che dalla consultazione dello “storico” del suindicato fascicolo telematico emerge che sia al dispositivo che alla sentenza veniva attribuito il numero
660/2018.
Tanto precisato, secondo l'orientamento della Corte del diritto la sentenza pronunciata a norma dell'art. 281- sexies c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viZIta, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria, per essersi ormai definitivamente consumato il potere decisorio del giudice al momento della lettura del dispositivo. In particolare, non può sostenersi che una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui al citato art. 281-sexies c.p.c. possa convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che - difettando la motivazione - risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benché viZIta, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l'esonero del cancelliere dall'obbligo di procedere al deposito ex art. 133 c.p.c. e, altresì, l'irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dal momento della lettura del dispositivo in udienza e non già da quello successivo della irrituale pubblicazione della sentenza contenente le ragioni giuridiche della decisione (cfr. Cass. 27/7/2018,
n. 19908; Cass. 23/3/2016, n. 5689; Cass. 31/8/2015, n. 17311; Cass. 30/3/2015, n.
6394).
Nella fattispecie in esame il dispositivo veniva letto, come sopra esposto, all'udienza del 3/4/2018, sicché il termine lungo di sei mesi per l'impugnazione, a norma 11
R.G. nn. 1546-1547/2019 dell'art. 327 c.p.c., scadeva il 5/11/2018, mentre i due atti di appello risultano notificati in data 21/3/2019, quindi tardivamente.
Deve infine considerarsi che non soggiace al divieto, posto dall'art. 101 c.p.c., di porre a fondamento della decisione una questione valutata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione, non applicandosi la richiamata disposizione ai requisiti di ammissibilità previsti da norme la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Sul punto, va richiamato il costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui la tardività di un'eccezione (al pari che di una domanda o di un'impugnazione) costituisce una circostanza obiettiva, che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde essa non configura quello sviluppo inatteso, per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. Peraltro, il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della
CEDU, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. 28/4/2023, n. 11269; Cass. 4/11/2022, n. 32527;
Cass. 7/3/2022, n. 7356; Cass. 18/11/2019, n. 29803).
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli appelli vanno dichiarati inammissibili.
Le spese del presente grado di appello – nel rapporto fra gli appellanti, da un lato, e
, (nata in data [...]), , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e (nata il [...]), dall'altro – seguono la soccombenza e
[...] Parte_5 si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv.
Antonio Barone, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Deve precisarsi che, avendo gli appellati richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese, onde ottenere la liquidazione di dette spese, da porre a carico degli attori, il valore della causa, relativamente al presente grado, va individuato tenendo conto del disputatum, ovvero di quanto richiesto nell'impugnazione (cfr., fra le più recenti, Cass. 31/10/2024, n. 28156; Cass. 8/7/2024, n. 18561). Ora, poiché in primo grado la causa era di valore indeterminato e di complessità non rilevante, in base ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, il 12
R.G. nn. 1546-1547/2019 compenso in astratto applicabile risulta pari ad € 7.616,00, con la conseguenza che, dovendosi il disputatum individuare nel predetto importo, lo scaglione da applicare nella liquidazione delle spese del presente grado è quello delle cause di valore compreso fa € 5.200,01 ed € 26.000,00. Va aggiunto che il rilevo ex officio della tardività del gravame induce ad una determinazione del compenso in prossimità dei minimi previsti.
Quanto al rapporto fra gli appellanti e invece, poiché Controparte_10
sulla questione dibattuta fra le parti, concernente esclusivamente il profilo dell'estinzione del processo e della compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la predetta appellata non ha assunto una posizione di antagonismo processuale, avendo del resto gli appellanti espressamente richiesto la condanna alle spese nei confronti dei soli attori del giudizio di primo grado, le spese del presente grado vanno interamente compensate.
Nel rapporto, infine, fra gli appellanti e le parti contumaci, le spese vanno dichiarate non ripetibili.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (R.G. n. 1546/2019), Parte_3 Controparte_11
e su quello proposto da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(R.G. n. 1547/2019), nei confronti di , CP_4 Parte_4 Parte_5
(nata in data [...]), , , (nata il Parte_6 Parte_7 Parte_5
27/7/1959), Controparte_10 CP_7 Controparte_8 [...]
e CP_9 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
avverso la sentenza n. 660/2018 del Tribunale di LI, pronunciata ex art.
[...]
281-sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo all'udienza del 3/4/2018 e pubblicazione integrale della stessa, contenente la motivazione, in data 21/9/2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_7 Controparte_8 CP_9
e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
[...] 13
R.G. nn. 1546-1547/2019
b) dichiara gli appelli inammissibili;
c) condanna tutte le parti appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese di lite relative al presente grado, in favore di , Parte_4
(nata in data [...]), , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
(nata il [...]), che liquida in € 3.500,00 per compensi Parte_5 professionali ed € 255,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Barone;
d) compensa le spese del grado fra gli appellanti e;
Controparte_10
e) dichiara non ripetibili dette spese di lite nel rapporto fra gli appellanti e gli appellati contumaci.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera delle parti appellanti Parte_3 [...]
(R.G. n. 1546/2019), nonché delle parti CP_11 Parte_1
appellanti , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(R.G. n. 1547/2019), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ognuno dei due appelli proposti.
Così deciso in Napoli il 14/1/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ST
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.