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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Andrea Natale – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n 6414/2024 vertente tra:
, nato ad [...] il [...], CUI , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mauro Pigino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di Novara con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale del Questore della Provincia di Novara del 21.2.2024 notificato il 27.3.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 il sig. , nato ad [...] Parte_1 il 7.8.1986, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Novara datato 21.2.2024 e C.F._1 Co notificato il 27.3.2024 con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Ghana. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 3.12.2024. Il si è costituito in data 27.11.2024 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un permesso per protezione speciale evidenziando ed ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato
“rapporto”). All'udienza del 3.12.2024: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito di una relazione medica, ha chiesto un rinvio al fine di verificare la condizione personale del ricorrente all'attuale e, in subordine, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
il Giudice relatore ha rinviato per questi incombenti all'udienza dell'11.2.2025. All'udienza dell'11.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha rilevato di non avere documentazione aggiornata ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. In seguito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Novara che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 20.4.2023 ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato.
Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023,
è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati
e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui.
Nel ricorso, tra le fonti a sostegno della richiesta di riconoscimento della protezione speciale, la difesa menziona il sito ministeriale 'viaggiaresicuri.it'. In tal senso, la Corte di Cassazione si è più volte espressa “sull'inidoneità, ai fini della prova della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione, delle informazioni contenute nel sito "viaggiare informati", in quanto esse sono destinate all'informazione turistica e rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e non descrivono l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese” e ha ribadito che “va considerato che il Ministero degli Esteri diffonde report di vario genere, alcuni dei quali destinati in modo specifico ai turisti” (Cass. Sez. 6-1, ordinanza del 24/09/2012 n.16202; Cassazione civile sez. I, ordinanza del 26/02/2020, n.5224; Cassazione civile, sez. I, ordinanza del
26/02/2020, n. 5225). Quanto riportato sul sito viaggiaresicuri.it, pertanto, rientra in tale categoria, contenendo informazioni per turisti e non descrivendo la condizione dei cittadini di quel luogo. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dal Ghana, rispetto al quale si riporta quanto di seguito.
A causa del deteriorarsi delle situazioni di conflitto e violenze nei Paesi della zona centrale del
Sahel, vale a dire Burkina Faso, dal 2019 si sono registrati aumenti di attacchi da parte Per_2 Per_3 di gruppi armati non statali nei quattro Paesi confinanti collocati sulla costa sul Golfo di Guinea, vale a dire , , Ghana e 1 Tra gennaio 2021 e luglio 2022 sono stati segnalati Per_4 Persona_5 Per_6
Per_ Per_ 1 GRANIT, Gulf of Guinea Multidimensional Monitoring and Early Warning Tool – Côte d'Ivoire – Ghana –
As of 31 July 2022, cfr. mappa p. 1, 157 incidenti nelle regioni settentrionali di , Ghana e lungo il confine Per_4 Per_6 Persona_5 con il Burkina Faso meridionale. Il Ghana è risultato il secondo Paese più colpito dopo il , Per_4 soprattutto nei primi mesi del 2022, mentre invece tra giugno e luglio 2022, si è registrato un periodo di calma e non sono stati segnalati incidenti di sicurezza.2 Nello stesso periodo di riferimento, ACLED segnala un totale di 86 incidenti rilevanti in Ghana, suddivisi in 13 battaglie, 54 sommosse e 19 episodi di violenza contro i civili, che hanno causato il decesso di 51 persone.3 Se si amplia la finestra temporale, fino all'01.02.2023, gli eventi totali registrati da ACLED salgono a 236, di cui 27 battaglie, 129 sommosse e 80 episodi di violenza contro i civili, con 157 decessi.4
In Ghana sono continuate, inoltre, le dispute tra i pastori Fulbe, nonché tra i pastori Fulbe e gli agricoltori, che a volte hanno portato ad episodi violenti. riporta la notizia riferita da CP_3 funzionari del Ministero della Sicurezza nazionale, secondo i quali il 3 settembre 2021, 31 uomini fossero stati arrestati in una scuola islamica a Diare, nella regione settentrionale, in quanto Per_7 sospettati di avere legami con gruppi terroristici in Burkina Faso e Dopo averli trasportati ad Per_2
RA, le autorità hanno rilasciato 29 dei 31 uomini. Uno dei due uomini rimasti in detenzione fino al loro rilascio in ottobre era un religioso islamico che ha fondato la scuola.5 Tale notizia trova conferma in fonti locali ghanesi.6
In preparazione ad eventuali attacchi di matrice jihadista, il Ghana ha preso notevoli precauzioni, in particolare, rafforzando in modo significativo la sua presenza militare nel nord del
Paese, ed intraprendendo sforzi per decentralizzare i servizi di sicurezza. I militari hanno altresì incoraggiato le persone a segnalare incidenti sospetti vicino alle loro case, con la campagna “See Something, Say Something” lanciata poco dopo l'ultimo attacco in Togo. La campagna ha incoraggiato le persone a telefonare ad una hotline antiterrorismo, nel caso avessero assistito a qualcosa di sospetto.7 Sebbene siano state prese numerose precauzioni, è stata evidenziata la facilità con cui i jihadisti riescono a muoversi verso il e dal Ghana, a causa dell'estrema porosità dei confini.8
Inoltre, benché al momento, secondo le fonti, il Ghana non risulti ancora colpito dalla violenza jihadista, in considerazione di quanto accaduto e di quanto sta accadendo nei Paesi limitrofi, la situazione resta monitorata e merita un'attenzione particolare.9 In Ghana permangono, inoltre, alcune zone caratterizzate da scontri interetnici e dispute in materia di amministrazione delle terre, spesso derivanti dalla mancanza di una chiara linea di https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Pays%20Cotiers%20-%20aper%C3%A7u- EN%20FINAL.pdf. 2 Gulf of Guinea Multidimensional Monitoring and Early Warning Tool Benin – Côte d'Ivoire – Ghana – Togo CP_4 As of 31 July 2022, p. 2, https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Pays%20Cotiers%20-
%20aper%C3%A7u-EN%20FINAL.pdf. 3 ACLED, Dashboard, periodo di riferimento 1.1.2022-30.6.2022, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/53D8A5C2137679B28C9C5F0FC899639E. 4 ACLED, Dashboard, periodo di riferimento 1.1.2022-01.02.2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/EE71A74C053B45E9ABE59C1E18293184 5 2021 Country Report on Human Rights Practices: Ghana, 12 aprile 2022, pp. 26 – 27, CP_3 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_GHANA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. 6 Joy Family of suspected jihadist agent denies claims against him, demand his release, 3 ottobre 2021, CP_5 https://www.myjoyonline.com/family-of-suspected-jihadist-agent-denies-claims-against-him-demand-his-release/;
Inside National Security raid that led to arrest of EL 'terror-linked' Imam, 4 ottobre 2021, CP_6 https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Inside-National-Security-raid-that-led-to-arrest-of- EL-terror-linked-Imam-1371679; [Facebook], postato il 25 ottobre 2021, CP_7 https://www.facebook.com/watch/?v=4446778115368464. 7 ADF, Contre L' Le Ghana Exhorte Ses Citoyens À « Dire Quelque Chose S'ils Voient CP_8 CP_9 Quelque Chose », 14 giugno 2022, https://adf-magazine.com/fr/2022/06/dans-sa-lutte-contre-lextremisme-le-ghana- exhorte-ses-citoyens-a-dire-quelque-chose-sils-voient-quelque-chose/. 8 Le Monde, s'inquiète de l'extension de la menace terroriste aux Etats côtiers du golfe de Guinée, 30 maggio CP_10 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/30/le-ghana-s-inquiete-de-l-extension-de-la-menace-terroriste- aux-etats-cotiers-du-golfe-de-guinee_6128245_3212.html. 9 Jamestown Foundation, J. Moody, Jihadist Attack on Togo Highlights Threats to Neighboring Ghana, 29 luglio 2022, in Terrorism Monitor Volume: 20 Issue: 15, https://jamestown.org/program/jihadist-attack-on-togo-highlights-threats-to- neighboring-ghana/. successione, da rivendicazioni su terreni ed altre risorse naturali. Tali conflitti a volte durano anni o decenni, soprattutto nel nord del Ghana e, di tanto in tanto, degenerano in violenza. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), che ha citato nel suo ultimo report informazioni ricevute dal West Africa Center for Counter Extremism, le dispute sulla EF
(ruolo di capo tribù) e la violenza etnica sono state le maggiori fonti di insicurezza e instabilità nel
Paese. Secondo il Governo ha generalmente cercato di reprimere la violenza e di CP_3 incoraggiare il dialogo e la risoluzione pacifica di tali controversie.10 A Bakwu, Upper East Region, il 10.5.2022 si è verificato uno scontro armato in cui uomini armati non identificati hanno ucciso tre persone (alcune fonti stimano il numero delle vittime a cinque) nell'ambito di un conflitto per la posizione di leadership tradizionale locale (chief). Vi era stata una vittima in precedenza nel marzo
2022. Queste ultime tensioni hanno avuto origine nel dicembre 2021, quando ci furono sparatorie dopo i tentativi di eseguire i riti funebri finali per un capo morto decenni fa. Le parti in conflitto sono i gruppi etnici e che rivendicano entrambi la carica di capo a La disputa CP_11 Per_8 Pt_2 risale all'epoca coloniale e ha avuto una fase di escalation tra il 2007 e il 2012, quando circa 180 persone hanno perso la vita. Da gennaio 2022, a è in vigore il coprifuoco notturno e polizia e Pt_2 militari hanno aumentato la loro presenza nell'area. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I.
Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: estratto contro contributivo INPS da cui risulta ultimo lavoro dipendente del ricorrente concluso nell'agosto 2022 (doc. 4); attestato di lingua italiana (doc. 5); attestato corso da giardiniere rilasciato nel giungo 2021
(doc. 6). Non vi sono documenti ulteriori relativi alla situazione attuale del ricorrente.
Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, il Collegio non ritiene che la documentazione prodotta, peraltro non aggiornata, sia sufficiente a valutare con positività il percorso di integrazione del ricorrente e a legittimare l'accoglimento della domanda. Ne consegue, il rigetto della domanda di protezione speciale.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. Torino, 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Andrea Natale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10 2021 Country Report on Human Rights Practices: Ghana, 12 aprile 2022, pp. 26 – 27, CP_3 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_GHANA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. 11 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and
Migration, 16 maggio 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes- kw20-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3; Imposition of curfew on Bawku Controparte_12 municipality and its environs in the upper east region, 4 maggio 2022, https://www.mint.gov.gh/imposition-of-curfew- on-bawku-municipality-and-its-environs-in-the-upper-east-region-21/; All Africa, Ghana: Let the Guns Fall Silent in
, 23 settembre 2022, https://allafrica.com/stories/202209230139.html; Modern Ghana, Bawku: 5 arrested over Pt_2 killing of four persons in renewed gunfight, 11 maggio 2022, https://www.modernghana.com/news/1157113/bawku-5- arrested-over-killing-of-four-persons.html.
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Andrea Natale – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n 6414/2024 vertente tra:
, nato ad [...] il [...], CUI , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mauro Pigino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di Novara con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale del Questore della Provincia di Novara del 21.2.2024 notificato il 27.3.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 il sig. , nato ad [...] Parte_1 il 7.8.1986, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Novara datato 21.2.2024 e C.F._1 Co notificato il 27.3.2024 con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in Ghana. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 3.12.2024. Il si è costituito in data 27.11.2024 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un permesso per protezione speciale evidenziando ed ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato
“rapporto”). All'udienza del 3.12.2024: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito di una relazione medica, ha chiesto un rinvio al fine di verificare la condizione personale del ricorrente all'attuale e, in subordine, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
il Giudice relatore ha rinviato per questi incombenti all'udienza dell'11.2.2025. All'udienza dell'11.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha rilevato di non avere documentazione aggiornata ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. In seguito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Novara che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 20.4.2023 ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato.
Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023,
è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati
e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui.
Nel ricorso, tra le fonti a sostegno della richiesta di riconoscimento della protezione speciale, la difesa menziona il sito ministeriale 'viaggiaresicuri.it'. In tal senso, la Corte di Cassazione si è più volte espressa “sull'inidoneità, ai fini della prova della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione, delle informazioni contenute nel sito "viaggiare informati", in quanto esse sono destinate all'informazione turistica e rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e non descrivono l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese” e ha ribadito che “va considerato che il Ministero degli Esteri diffonde report di vario genere, alcuni dei quali destinati in modo specifico ai turisti” (Cass. Sez. 6-1, ordinanza del 24/09/2012 n.16202; Cassazione civile sez. I, ordinanza del 26/02/2020, n.5224; Cassazione civile, sez. I, ordinanza del
26/02/2020, n. 5225). Quanto riportato sul sito viaggiaresicuri.it, pertanto, rientra in tale categoria, contenendo informazioni per turisti e non descrivendo la condizione dei cittadini di quel luogo. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dal Ghana, rispetto al quale si riporta quanto di seguito.
A causa del deteriorarsi delle situazioni di conflitto e violenze nei Paesi della zona centrale del
Sahel, vale a dire Burkina Faso, dal 2019 si sono registrati aumenti di attacchi da parte Per_2 Per_3 di gruppi armati non statali nei quattro Paesi confinanti collocati sulla costa sul Golfo di Guinea, vale a dire , , Ghana e 1 Tra gennaio 2021 e luglio 2022 sono stati segnalati Per_4 Persona_5 Per_6
Per_ Per_ 1 GRANIT, Gulf of Guinea Multidimensional Monitoring and Early Warning Tool – Côte d'Ivoire – Ghana –
As of 31 July 2022, cfr. mappa p. 1, 157 incidenti nelle regioni settentrionali di , Ghana e lungo il confine Per_4 Per_6 Persona_5 con il Burkina Faso meridionale. Il Ghana è risultato il secondo Paese più colpito dopo il , Per_4 soprattutto nei primi mesi del 2022, mentre invece tra giugno e luglio 2022, si è registrato un periodo di calma e non sono stati segnalati incidenti di sicurezza.2 Nello stesso periodo di riferimento, ACLED segnala un totale di 86 incidenti rilevanti in Ghana, suddivisi in 13 battaglie, 54 sommosse e 19 episodi di violenza contro i civili, che hanno causato il decesso di 51 persone.3 Se si amplia la finestra temporale, fino all'01.02.2023, gli eventi totali registrati da ACLED salgono a 236, di cui 27 battaglie, 129 sommosse e 80 episodi di violenza contro i civili, con 157 decessi.4
In Ghana sono continuate, inoltre, le dispute tra i pastori Fulbe, nonché tra i pastori Fulbe e gli agricoltori, che a volte hanno portato ad episodi violenti. riporta la notizia riferita da CP_3 funzionari del Ministero della Sicurezza nazionale, secondo i quali il 3 settembre 2021, 31 uomini fossero stati arrestati in una scuola islamica a Diare, nella regione settentrionale, in quanto Per_7 sospettati di avere legami con gruppi terroristici in Burkina Faso e Dopo averli trasportati ad Per_2
RA, le autorità hanno rilasciato 29 dei 31 uomini. Uno dei due uomini rimasti in detenzione fino al loro rilascio in ottobre era un religioso islamico che ha fondato la scuola.5 Tale notizia trova conferma in fonti locali ghanesi.6
In preparazione ad eventuali attacchi di matrice jihadista, il Ghana ha preso notevoli precauzioni, in particolare, rafforzando in modo significativo la sua presenza militare nel nord del
Paese, ed intraprendendo sforzi per decentralizzare i servizi di sicurezza. I militari hanno altresì incoraggiato le persone a segnalare incidenti sospetti vicino alle loro case, con la campagna “See Something, Say Something” lanciata poco dopo l'ultimo attacco in Togo. La campagna ha incoraggiato le persone a telefonare ad una hotline antiterrorismo, nel caso avessero assistito a qualcosa di sospetto.7 Sebbene siano state prese numerose precauzioni, è stata evidenziata la facilità con cui i jihadisti riescono a muoversi verso il e dal Ghana, a causa dell'estrema porosità dei confini.8
Inoltre, benché al momento, secondo le fonti, il Ghana non risulti ancora colpito dalla violenza jihadista, in considerazione di quanto accaduto e di quanto sta accadendo nei Paesi limitrofi, la situazione resta monitorata e merita un'attenzione particolare.9 In Ghana permangono, inoltre, alcune zone caratterizzate da scontri interetnici e dispute in materia di amministrazione delle terre, spesso derivanti dalla mancanza di una chiara linea di https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Pays%20Cotiers%20-%20aper%C3%A7u- EN%20FINAL.pdf. 2 Gulf of Guinea Multidimensional Monitoring and Early Warning Tool Benin – Côte d'Ivoire – Ghana – Togo CP_4 As of 31 July 2022, p. 2, https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/Pays%20Cotiers%20-
%20aper%C3%A7u-EN%20FINAL.pdf. 3 ACLED, Dashboard, periodo di riferimento 1.1.2022-30.6.2022, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/53D8A5C2137679B28C9C5F0FC899639E. 4 ACLED, Dashboard, periodo di riferimento 1.1.2022-01.02.2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/EE71A74C053B45E9ABE59C1E18293184 5 2021 Country Report on Human Rights Practices: Ghana, 12 aprile 2022, pp. 26 – 27, CP_3 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_GHANA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. 6 Joy Family of suspected jihadist agent denies claims against him, demand his release, 3 ottobre 2021, CP_5 https://www.myjoyonline.com/family-of-suspected-jihadist-agent-denies-claims-against-him-demand-his-release/;
Inside National Security raid that led to arrest of EL 'terror-linked' Imam, 4 ottobre 2021, CP_6 https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Inside-National-Security-raid-that-led-to-arrest-of- EL-terror-linked-Imam-1371679; [Facebook], postato il 25 ottobre 2021, CP_7 https://www.facebook.com/watch/?v=4446778115368464. 7 ADF, Contre L' Le Ghana Exhorte Ses Citoyens À « Dire Quelque Chose S'ils Voient CP_8 CP_9 Quelque Chose », 14 giugno 2022, https://adf-magazine.com/fr/2022/06/dans-sa-lutte-contre-lextremisme-le-ghana- exhorte-ses-citoyens-a-dire-quelque-chose-sils-voient-quelque-chose/. 8 Le Monde, s'inquiète de l'extension de la menace terroriste aux Etats côtiers du golfe de Guinée, 30 maggio CP_10 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/30/le-ghana-s-inquiete-de-l-extension-de-la-menace-terroriste- aux-etats-cotiers-du-golfe-de-guinee_6128245_3212.html. 9 Jamestown Foundation, J. Moody, Jihadist Attack on Togo Highlights Threats to Neighboring Ghana, 29 luglio 2022, in Terrorism Monitor Volume: 20 Issue: 15, https://jamestown.org/program/jihadist-attack-on-togo-highlights-threats-to- neighboring-ghana/. successione, da rivendicazioni su terreni ed altre risorse naturali. Tali conflitti a volte durano anni o decenni, soprattutto nel nord del Ghana e, di tanto in tanto, degenerano in violenza. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), che ha citato nel suo ultimo report informazioni ricevute dal West Africa Center for Counter Extremism, le dispute sulla EF
(ruolo di capo tribù) e la violenza etnica sono state le maggiori fonti di insicurezza e instabilità nel
Paese. Secondo il Governo ha generalmente cercato di reprimere la violenza e di CP_3 incoraggiare il dialogo e la risoluzione pacifica di tali controversie.10 A Bakwu, Upper East Region, il 10.5.2022 si è verificato uno scontro armato in cui uomini armati non identificati hanno ucciso tre persone (alcune fonti stimano il numero delle vittime a cinque) nell'ambito di un conflitto per la posizione di leadership tradizionale locale (chief). Vi era stata una vittima in precedenza nel marzo
2022. Queste ultime tensioni hanno avuto origine nel dicembre 2021, quando ci furono sparatorie dopo i tentativi di eseguire i riti funebri finali per un capo morto decenni fa. Le parti in conflitto sono i gruppi etnici e che rivendicano entrambi la carica di capo a La disputa CP_11 Per_8 Pt_2 risale all'epoca coloniale e ha avuto una fase di escalation tra il 2007 e il 2012, quando circa 180 persone hanno perso la vita. Da gennaio 2022, a è in vigore il coprifuoco notturno e polizia e Pt_2 militari hanno aumentato la loro presenza nell'area. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I.
Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: estratto contro contributivo INPS da cui risulta ultimo lavoro dipendente del ricorrente concluso nell'agosto 2022 (doc. 4); attestato di lingua italiana (doc. 5); attestato corso da giardiniere rilasciato nel giungo 2021
(doc. 6). Non vi sono documenti ulteriori relativi alla situazione attuale del ricorrente.
Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, il Collegio non ritiene che la documentazione prodotta, peraltro non aggiornata, sia sufficiente a valutare con positività il percorso di integrazione del ricorrente e a legittimare l'accoglimento della domanda. Ne consegue, il rigetto della domanda di protezione speciale.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. Torino, 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Andrea Natale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10 2021 Country Report on Human Rights Practices: Ghana, 12 aprile 2022, pp. 26 – 27, CP_3 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_GHANA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. 11 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and
Migration, 16 maggio 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes- kw20-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3; Imposition of curfew on Bawku Controparte_12 municipality and its environs in the upper east region, 4 maggio 2022, https://www.mint.gov.gh/imposition-of-curfew- on-bawku-municipality-and-its-environs-in-the-upper-east-region-21/; All Africa, Ghana: Let the Guns Fall Silent in
, 23 settembre 2022, https://allafrica.com/stories/202209230139.html; Modern Ghana, Bawku: 5 arrested over Pt_2 killing of four persons in renewed gunfight, 11 maggio 2022, https://www.modernghana.com/news/1157113/bawku-5- arrested-over-killing-of-four-persons.html.