Ordinanza cautelare 8 gennaio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6784 del 2025, proposto da
IA HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
di Azienda Agricola di Lorenzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
La ricorrente ha presentato richiesta di ingresso per i flussi del 2020 -lavoro stagionale- per il tramite del datore di lavoro ditta Di Lorenzo RI.
Con il nulla osta rilasciato dalla rappresentanza diplomatica nel paese di provenienza, giungeva in Italia e veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ma, a quella data non si presentava il datore di lavoro.
In data 21 marzo 2025, la ricorrente, per il tramite del suo procuratore, presentava richiesta di appuntamento alla Prefettura di Caserta per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’amministrazione rimaneva silente e di qui la proposizione del ricorso in esame avverso l’inerzia della Prefettura di Caserta.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rilevato che la comunicazione di ingresso nel territorio nazionale è avvenuta ampiamente dopo la scadenza del visto – avente validità dal 10.01.2022 al 10.12.2022 – senza fornire al riguardo alcun idoneo motivo giustificativo, in violazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 35 del D.P.R. 394/1999, il quale espressamente prevede che entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero debba recarsi presso il competente Sportello Unico per l’Immigrazione.
Pertanto, sulla scorta della precitata motivazione, è stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta ex art. 10 bis della legge 241/1990 in data 29.12.2025, rappresentando l’impossibilità di accogliere l’istanza, non sussistendone i requisiti previsti dalla normativa.
Ritiene quindi l’Amministrazione che, nel caso di specie, non potrebbe ravvedersi alcuna inerzia nell’azione amministrativa.
Le deduzioni difensive della Prefettura non possono essere condivise.
Come di recente affermato anche dal Consiglio di Stato, infatti, la determinazione temporale di cui di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 35 del d.P.R. n. 394 del 1999, sebbene relativa alla presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contatto di soggiorno “ non può restare senza effetti ai fini della disciplina, anche sotto il profilo temporale, della connessa attività amministrativa, che deve quindi svolgersi entro cadenze stringenti al fine di evitare che lo straniero permanga sul territorio nazionale senza che siano divenuti pienamente operativi gli impegni scaturenti dal suddetto contratto ” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4717 del 2024 cit.).
Nel caso di specie, la mera comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno non è equiparabile ad un provvedimento che definisca in maniera espressa il procedimento, trattandosi di una mera comunicazione che non riveste carattere provvedimentale.
Ciò posto, in accoglimento del ricorso, la Prefettura di Caserta dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza con provvedimento espresso.
Per il caso di perdurante inerzia, va nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione.
Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un dirigente delegato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite, avuto anche riguardo alla mancata allegazione di un concreto specifico pregiudizio patito dal ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l'obbligo del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Caserta di provvedere sull’istanza del ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
-In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d'ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione alla presente sentenza, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EL, Presidente
AN AN, Consigliere, Estensore
Mara UZ, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN AN | IN EL |
IL SEGRETARIO