Art. 19.
Per l'anno finanziario 1969 le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per l'anno finanziario 1969 le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.