Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 253/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 253/2020 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
22.05.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
soggetta a direzione e coordinamento di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
p. Iva: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristina BROCCIO, del foro di Agrigento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Emanuele
AMATO, in Messina (Viale San martino n. 146); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_2 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 in proprio e n.q. di eredi di (deceduta in data 5.9.2015); Persona_1
APPELLATI–CONTUMACI
avente ad oggetto: pagamento somme (indennizzo contrattuale).
Appello avverso l'ordinanza n. rep. 358/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 27.2.2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
- Accogliere il gravame e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi di polizza e dell'art. 1892 C.C., non dovuto l'importo di € 42.302,56, oltre interessi legali, statuito nel provvedimento di primo grado, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.534,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre euro 550,00 per spese, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio. - Condannare i SI.ri e alla restituzione, nei Controparte_2 Controparte_3 confronti della , delle somme già ricevute in esecuzione della sentenza del primo grado. - Dichiarare Parte_1 non dovuta la prestazione assicurativa del contratto di assicurazione Creditor Protection Mutui n. 2067730/1000 del 10.03.2010 per invalidità del contratto ai sensi dell'art. 1892 C.C. e/o per violazione delle condizioni contrattuali tra cui la clausola di esclusione di cui all'art. 7. - In subordine, ridurre la prestazione assicurativa, ai sensi dell'art. 1893, 2 comma, C.C., in misura inferiore rispetto a quella liquidata nel provvedimento del primo grado, anche attraverso la nomina di una C.t.u. tecnico/attuariale. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento di 1 e 2 grado - Salvo ogni altro diritto …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato, in modalità telematica (a mezzo pec) presso il costituito procuratore di prime cure – quale domiciliatario – in data 28.3.2020, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio davanti a
[...] questa Corte e , in proprio e n.q. di eredi di Controparte_2 Controparte_3
, interponendo gravame avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Persona_1
Barcellona Pozzo di Gotto il 27.02.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 405/2017 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., ritualmente notificato, e Controparte_2 CP_3
, n.q. di eredi di convenivano in giudizio la compagnia
[...] Persona_1
Assicuratrice davanti al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto Parte_1 deducendo che:
− la loro dante causa, stipulava con la succitata compagnia Persona_1 assicuratrice: 1) contratto di assicurazione per il caso morte e invalidità totale permanente da infortunio o malattia – denominato Creditor Protection mutui – n. 2067730/1000, sottoscritto in data in data 10.3.2010;
2) polizza vita collettiva caso morte – cd. Creditor Express Dynamic 2 – n. 9108060 -1954, sottoscritta in data 23.12.2013;
− le succitate polizze, associate l'una ad un contratto di mutuo e l'altra ad un prestito personale, prevedevano, in caso di morte o invalidità totale e permanente causata da un infortunio o una malattia, il pagamento di un risarcimento/indennizzo, pari: nel primo caso, all'importo residuo del mutuo;
nel secondo, all'importo del prestito personale ancora dovuto alla data del sinistro;
− venuta a mancare in data 5.9.2015 la prefata , i di lei figli, quali unici eredi, Per_1 comunicavano alla Compagnia l'avvenuto decesso della propria madre e chiedevano l'apertura del sinistro avente per oggetto la liquidazione degli importi corrispondenti alle quote residue del mutuo e del prestito, previsti per il caso di decesso dell'assicurato;
− la Compagnia, dopo aver istruito l'istanza, non accogliendola, comunicava che la liquidazione non poteva aver luogo per la presenza di patologie rilevanti che l'assicurata non aveva dichiarato al momento della sottoscrizione;
− gli eredi , contestando tale comunicazione, insistevano nella richiesta di liquidazione. CP_2
Sulla base di tali premesse, le parti attrici chiedevano la condanna della Parte_1
(in solido con la mutuante e finanziatrice , rispettivamente in persona
[...] Parte_1 dei propri legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle quote residue del mutuo e del prestito alla data del decesso dell'assicurata nonché al risarcimento per i danni subìti dai ricorrenti (da liquidarsi anche in via equitativa), avanzando le seguenti conclusioni:
"... 1) Riconoscere e dichiarare l'efficacia delle polizze assicurative "copertura assicurativa creditor protection mutui privati" n. 2067730/1000 e vita collettiva "Credit Express Dynamic 2" n. 9108060/1954, sottoscritte il 10/03/2010 e il 23/12/2013 dalla SI.ra con la per il tramite di funzionari e/o Persona_1 Parte_1 dipendenti di in accoglimento di tutto quanto domandato, eccepito e richiesto al superiore capo I) del Parte_1 presente atto;
2) Conseguentemente condannare la e la in persona dei Parte_1 Parte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuna in ragione della relativa responsabilità, alla liquidazione in favore dei ricorrenti, in proprio e/o quali eredi legittimi della SI.ra , Persona_1 delle quote residue del mutuo e del prestito alla data del decesso dell'assicurato (del 5/09/2015), pari ad euro 42.669,3 (quarantaduemilaseicentosessantanove e trentotto) per la polizza "copertura assicurativa creditor protection mutui privati" n. 2067730/1000, ed euro 7.705,60 (settemilasettecentocinque e sessanta) per la polizza vita collettiva "Credit Express Dynamic 2" n. 9108060/1954, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, ovvero in subordine compensativi e/o al tasso legale, dalla data di denuncia del sinistro del 12/10/2015 sino al soddisfo, ovvero in ulteriore subordine disporre la liquidazione di tale ultima polizza a definitiva estinzione del predetto finanziamento, in accoglimento di tutto quanto domandato, eccepito e richiesto al superiore capo II.A) del presente atto;
3) Condannare, altresì, la e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in Parte_1 Parte_1 solido tra loro ovvero ciascuna in ragione della relativa responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni ricorrenti, in proprio e/o quali eredi legittimi della SI.ra , a qualsiasi titolo Persona_1 e/o ragione, anche per perdita di chances, da liquidarsi anche in via equitativa, in dipendenza della illegittima condotta delle convenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, ovvero in subordine compensativi e/o al tasso legale, dalla data di denuncia del sinistro del 12/10/2015 sino al soddisfo, in accoglimento di tutto quanto domandato, eccepito e richiesto al superiore capo II.B) del presente atto;
4) Condannare, inoltre, la e la Parte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuna in ragione Parte_1 della relativa responsabilità, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, nonché al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il procedimento di mediazione (sino alla fase della proposta) per complessivi euro 862,13 oltre euro 11,60 per rilascio di copie conformi ed al pagamento dei compensi ivi liquidati in euro 1.900,00 oltre accessori, rinviando al prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito per l'ulteriore condanna delle controparti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 91 C.P.C., in combinato disposto con le disposizioni di cui al D.L.vo 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, in accoglimento di tutto quanto dedotto, domandato ed eccepito al superiore capo IV.A) del presente atto;
5) Condannare, infine, la e la in Parte_1 Parte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ovvero ciascuna in ragione della relativa responsabilità, al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma, C.P.C. nonché all'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 96, terzo comma, C.P.C., ricorrendone i presupposti, in accoglimento di quanto dedotto, domandato ed eccepito al superiore capo IV.B) del presente atto ...".
Si costituiva in giudizio la Compagnia Assicuratrice per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“… dichiarare, preliminarmente, inammissibile il rito ex art. 702 bis C.P.C., proposto dai ricorrenti, per evidente e manifesta mancanza dei presupposti di legge, dovendosi procedere con le forme ed i modi del rito ordinario;
ritenere e dichiarare, nel merito, inammissibili le domande dei ricorrenti per i motivi di cui in narrativa;
Per l'effetto, rigettare tutte le richieste avverse per come formulate nell'atto introduttivo, ai sensi delle condizioni contrattuali della polizza per cui è quaestio e dell'art. 1892 C.C. applicabile nella fattispecie;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di controparte, preliminarmente, modificare gli importi richiesti per come indicato nel piano di ammortamento, nel merito, ridurre le prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 1893, 2 comma, C.C. … ”
Istruita la lite mediante espletamento di CTU, il Tribunale adito così statuiva:
“… - Accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della dichiarando compensate le spese Parte_1 tra parte ricorrente e parte resistente per le causali di cui in parte motiva;
- Accoglie la domanda proposta da
[...]
e anche n.q. nei confronti di per le causali e nei limiti di Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la detta compagnia al pagamento dell'indennizzo dovuto in relazione alla polizza pari ad € 42.302,56 oltre interessi come in parte motiva”; - Condanna la alla refusione Parte_1 delle spese processuali sostenute che si liquidano in euro 5.534,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA CPA come per legge, oltre euro 550,00 per spese;
- Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico della soccombente ...". Parte_1
*
L'assicuratrice, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto lamentava:
1. Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art. 702 bis C.P.C.
Con il primo motivo di gravame l'odierna appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta la richiesta dell'appellante circa il mutamento nelle forme ordinarie del rito adito.
Evidenzia come il rito di cui all'art. 702 bis C.P.C., con cui è stato introdotto il presente giudizio, è un procedimento alternativo al rito ordinario che permette di risolvere rapidamente procedimenti di facile definizione attraverso un giudizio sommario, non richiedente un'istruzione approfondita e/o definibile allo stato degli atti;
ed in specifico:
“… appare evidente che la fattispecie per cui oggi è procedimento sia, inconfutabilmente, riconducibile a quelle particolarmente complesse la cui definizione, non determinabile allo stato degli atti, necessitava di una indagine dettagliata nei modi e nelle forme del rito ordinario …”.
2. Omessa e/o erronea valutazione di tutte le risultanze processuali in riferimento ai punti n.
2, 3 e 4 delle statuizioni relative al contratto di assicurazione Creditor Protection Mutui n. 2067730/1000 del 10.3.2010.
Con il superiore gravame l'odierna parte appellante critica l'erronea statuizione resa dal Tribunale adito, chiedendone la riforma in parte qua, laddove ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo che:
“… – sebbene dalla consulenza tecnica espletata – le cui risultanze appaiono condivisibili, in quanto analiticamente motivate e fondate sulla disamina della intera documentazione clinica della contraente – si evinca: a) una situazione clinica della de cuius (titolare delle polizze assicurative) contraddistinta da patologie afferenti l'apparato respiratorio quali: broncopneumopatia cronico ostruttiva (di qui BPCO) ed enfisema bolloso;
b) il ricovero ospedaliero inerente le dette malattie dell'apparato respiratorio, per la sottoposizione ad intervento chirurgico in data 14.06.2007, di resezione di bolla enfisematosa polmonare;
(cfr. capitoli denominati “primo blocco di documentazione medica” e
“secondo blocco di documentazione medica” relazione di Ctu a firma del dott. , nondimeno dal complesso dalle Per_2 indagini peritali svolte e dalla documentazione sanitaria esaminata dal perito, non emerge che la dichiarazione di buono stato di salute – seppur limitatamente alla polizza stipulata in data 10.03.2010 – sia stata resa in contrasto con le clausole contrattuali ivi contenute, né tantomeno con il precetto di cui all'art. 1892 C.C. in considerazione: a) della irrilevanza della patologia relativa alla poliposi delle corde vocali, stante la estraneità al novero delle patologie elencate nella polizza, come, peraltro, emerso dalla Ctu (cfr. polizza del 10.03.2010; pag. 23 relazione di Ctu a firma del dott. si da escludere, per ciò solo, una dichiarazione qualificabile come inesattezza o reticenza;
Persona_3 b) della carenza, in relazione alla BPCO, del requisito della gravità e della entità tale da imporre un trattamento regolare e continuato, desumibile alla luce delle risultanze della CTU, sì da escludere, ancor prima che condotta sorretta dai requisiti soggettivi del dolo o della colpa grave, la stessa qualificabilità della dichiarazione come inesattezza o reticenza;
ritenuto, infatti, che benché il consulente abbia premesso la generale natura della BPCO definendola quale “condizione patologica caratterizzata dalla ostruzione/limitazione cronica al flusso delle vie aeree non completamente reversibile”, nonché “Malattia di importanza crescente per la salute pubblica mondiale” (cfr. pagg. 13-15 relazione di CTU a firma del dott. , e malgrado la fosse già nel 2007 destinataria Per_4 Per_1 di diagnosi di BPCO, nondimeno, dalla documentazione clinica esaminata dal perito dell'ufficio e posta a sostegno delle conclusioni cui è pervenuto, è emersa la presenza di referti diagnostici tali da evidenziare una stadiazione della detta patologia non già in termini di gravità, quanto piuttosto di “alterazione funzionale di tipo ostruttivo con FEV1 del 55% (moderata)” (cfr. pagg. 18-19 relazione di CTU a firma del dott. …"; Per_4
ed in proposito deduce come il primo Giudice non abbia adeguatamente considerato che la
BPCO (broncopneumopatia cronico ostruttiva) –patologia di tipo progressivo e ad esito irreversibile, trattabile ma non guaribile, considerata una delle cause principali di mortalità – sia annoverata in medicina tra le malattie gravi dell'apparato respiratorio, indipendentemente dalla sua stadiazione, rendendosi, pertanto, incompatibile con la dichiarazione di buona salute sottoscritta nella fattispecie;
nello specifico, evidenzia altresì come, sebbene al momento della stipula della polizza vita del
10.3.2010 non vi fosse certezza della gravità delle manifestazioni della BPCO, risultasse però ugualmente certo, incontestato e documentato che la era consapevole di esserne Per_1 affetta già dal 2007, in quanto detta patologia le era già stata diagnosticata. La conoscenza preesistente di tale patologia, insieme alla diagnosi ufficiale risalente al 2007, avrebbe dovuto costituire – unitamente a quella degli interventi chirurgici ai quali la donna era stata sottoposta nel 2007 (per enfisema bolloso) e prima ancora tra il 1997-1998 (per una neoplasia maligna in altro distretto corporeo) – un fattore determinante nel processo di valutazione del rischio da parte della compagnia assicuratrice, che sempre deve essere posta nelle condizioni di conoscere e valutare opportunamente tali informazioni per poter prendere decisioni adeguate;
ed invero:
“… l'odierna appellante se avesse ricevuto le corrette informazioni sullo stato di salute della contraente non avrebbe mai prestato il consenso contrattuale o, a tutto voler concedere, avrebbe applicato un premio assicurativo di maggiore importo, con riduzione della durata di vigenza del contratto…”;
e, richiamando specifica giurisprudenza sul punto, precisa, altresì, che:
“... ai fini di una dichiarazione inesatta e/o reticente, a nulla rileva se, al momento della stipula della polizza assicurativa, la patologia sofferta e diagnosticata sia in uno stadio moderato o grave, e/o se il contraente presenti postumi o meno della malattia avuta anni prima (nel caso del carcinoma al collo), in quanto, da un lato, la clausola contrattuale non limitava l'informativa al momento temporale della stipula dell'atto, richiedendo sia l'esistenza di patologie in corso che pregresse e, dall'altro lato, l'esistenza stessa di patologie, i ricoveri, gli interventi e gli accertamenti eseguiti imponevano all'assicurata, in quanto richiesti, di dichiararne l'esistenza e di rispondere con correttezza e veridicità al modulo sanitario, ai fini della valutazione del rischio assicurativo...”;
in particolare – continua – in fase di stipula della polizza, la era stata informata Per_1 dell'importanza della veridicità delle dichiarazioni riguardanti il proprio stato di salute e per questo motivo era stata invitata, come di consueto per tali tipi di contratto, a sottoscrivere dichiarazioni attestanti l'assenza di qualsiasi malattia (o condizione morbosa) che richiedesse un trattamento medico regolare e continuativo e/o che fosse contenuta in elenco esemplificativo di alcune tipologie di malattie, come le neoplasie maligne e le malattie dell'apparato respiratorio - tra le quali erano ricomprese le patologie di cui l'assicurata soffriva – nonché l'assenza di ricoveri in case di cura o ospedali per tali malattie;
ritiene, pertanto, che il Giudice di prime cure, tenuto conto della tipologia di contratto stipulato e dell'insieme delle circostanze contrattuali e delle condizioni assicurative, avrebbe dovuto più opportunamente valutare il comportamento tenuto dall'assicurata al fine di verificare l'esistenza, in quel contesto, di buona fede o meno in capo alla stessa quanto alle dichiarazioni inesatte e/o reticenti rese, nonché l'importanza da attribuire alla dichiarazione di buona salute;
rileva, ancora, che con le succitate dichiarazioni mendaci l'assicurata aveva violato le condizioni contrattuali previste nell'art. 7 della citata polizza, contenente la clausola di esclusione della copertura assicurativa, donde l'esclusione del diritto alla prestazione assicurativa nell'ipotesi in cui la patologia che ha causato il decesso si sia verificata prima della data di decorrenza della copertura assicurativa, come avvenuto nel caso specifico;
evidenzia, altresì, come l'ordinanza impugnata ometta ogni valutazione in merito alla violazione dei principi di cooperazione ed informazione di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C., che la legge pone a carico dell'assicurato, nonché alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 C.C.
3. Violazione e/o falsa applicazione dei principi processualcivilistici in tema di valutazione della prova, omessa motivazione in riferimento ai punti n. 2, 3 e 4 delle statuizioni relative al contratto di assicurazione Creditor Protection Mutui n. 2067730/1000 del 10.3.2010.
La società appellante si duole della omessa motivazione, sub specie d'omessa pronuncia e/o valutazione degli elementi di prova forniti dall'odierna appellante in primo grado in tema;
ed invero:
“… Nella fattispecie, nulla è stato argomentato ed, indi, motivato sul punto relativo alla funzione delle polizze vita, alla sottoscrizione delle dichiarazioni di buona salute da parte del contraente, all'influenza delle stesse sul consenso dell'assicuratore, alla violazione delle condizioni contrattuali, tra cui la causa di esclusione di cui all'art. 7, espressamente citata a seguito delle risultanze istruttorie, ai principi di collaborazione ed informazione, alias buona fede e correttezza alla base dei rapporti tra le parti...”;
in particolare, lamenta come nell'ordinanza impugnata non sia dato ricavare il ragionamento logico seguito dal primo Giudice per giungere a una valutazione negativa delle allegazioni documentali prodotte dalla compagnia assicuratrice.
E l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, nonché dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Le parti appellate benché regolarmente citate non si costituiva, restando, pertanto, contumaci per questo secondo grado di giudizio.
*
Differito ex officio il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 22.2.2021
(per carico di ruolo ed esigenze organizzative dell'Ufficio) a quella del 16.1.2023 – che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. – la Corte (previa surroga del consigliere relatore), rilevato che non sussistessero i presupposti per la pronuncia di ordinanza ex art. 348 ter C.P.C., rinviava per il prosieguo all'udienza di trattazione del 22.5.2023.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 24.7.2024). Si dà atto, in proposito, che con lo scritto conclusionale depositato in modalità telematica in data
15.7.2023 la difesa della sola parte costituita insisteva nei petita tutti ut supra in premessa richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la rituale notificazione dell'atto di gravame e la mancata loro costituzione in giudizio, occorre, preliminarmente, far luogo alla declaratoria della contumacia delle parti convenute in epigrafe.
Venendo al merito della vicenda sub iudice, ritiene questa Corte che il presente gravame sia parzialmente fondato e pertanto, nei sensi che appresso si specificheranno, sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, ritiene la Corte di dover ricorrere, nel caso di specie, all'applicazione del principio della “ragion più liquida”, ben consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare, come le SS.UU. hanno avuto modo di chiarire, in ossequio al suddetto principio processuale – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una o più questioni pregiudiziali (Cass. Civ., SS.UU., 8/5/2014, n. 9936). Ed invero, il principio de quo, imponendo un approccio di verifica delle soluzioni prospettabili sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che quello della coerenza logico-sistematica e pienezza della motivazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 C.P.C., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 28/5/2014, n. 12002).
Le censure di parte appellante si appuntano, in particolare, sul lacunoso e non persuasivo profilo valutativo delle prove, sostenendo la non condivisibilità dell'ordinanza impugnata, alla luce del quadro clinico della contraente assicurata, della sottoscrizione di dichiarazioni scientemente inesatte e reticenti, della violazione conseguente delle condizioni contrattuali della polizza vita, donde l'operatività della clausola di esclusione di cui all'art. 7 del contratto assicurativo, degli artt. 1892 e 1893 C.C. e degli inviolabili principi di buona fede e correttezza posti alla base dei rapporti giuridici.
Sul punto, occorre precisare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia oggettivamente e non soggettivamente inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave dal contraente la polizza;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Cass. Civ., sentenza del 30.11.2011, n. 25582, conforme a numerosi precedenti).
In linea con tale costante orientamento, la successiva sentenza della Sez. III del 10.6.2015, n.
12086, ha affermato, in tema di annullabilità del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte, ex art. 1892 C.C., che:
«… non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni
…».
Quanto, poi, al punto specifico della reticenza, è stato affermato che il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell'art. 1892 C.C., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato.
In particolare, è stato anche affermato che l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 C.C. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate dalla mancata allegazione di qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario integrativo (Cass. Civ., n.
16284/2015; antea, già la n. 14069/2010).
Ed ancora, l'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente “tutti” gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C., non può essere dall'assicurato taciuta l'esistenza di una patologia preesistente, anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico (ex multis, Cass. Civ., Sez III: 22/7/2024, n. 20128, confermativa della n. 19520/2017).
Ciò posto, alla luce dei principi della suindicata giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in esame deve considerarsi effettivamente fondata l'eccezione d'inoperatività della polizza, sollevata già in prime cure dall'odierna appellante, per avere l'assicurata , all'atto Per_1 della stipula del contratto, reso con grave negligenza una dichiarazione reticente, relativamente a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 1892 C.C. Il punto nodale che il Giudice di prime cure era chiamato a risolvere consisteva nello stabilire se alla data del 10.3.2011, nella quale fu sottoscritta la polizza assicurativa in esame, la Per_1 fosse o meno consapevole di essere affetta da enfisema e BPCO, nonché di essere affetta da talune delle patologie indicate nella polizza nello spazio riservato alle dichiarazioni dell'assicurato. Infatti, in data 10.3.2010, nel compilare il questionario (finalizzato a valutare la percentuale di rischio nel caso concreto e relativo a domande sullo stato di salute, con l'avvertimento che "le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione") per la valutazione dell'opportunità o meno della sua stipula e dell'adeguatezza del premio da fissare in contratto, nella parte relativa alle "dichiarazioni di buono stato di salute", la dichiarava: Per_1
1) di essere in buono stato di salute e di non essere afflitta da stati patologici gravi;
2) di non aver mai sofferto delle malattie espressamente indicate in questionario;
3) di non essere mai stata ricoverata in case di cura ed ospedali per le malattie ivi indicate.
Orbene, ad avviso di questa Corte il giudizio di compatibilità di tali dichiarazioni con una ignoranza in buona fede al riguardo da parte della va escluso. Per_1
Esse, infatti, erano (e sono) chiaramente in contrasto con la documentazione medica allegata agli atti, nonché con le stesse conclusioni cui è pervenuto sul punto il nominato CTU (dott.
nella sua relazione depositata in data 8.6.2018, là dove (a p. 21) è dato leggere Persona_3 quanto appresso:
“… Quindi riassumendo, considerando i due blocchi di documentazione medica, la paziente SI.ra è stata Per_1 affetta da poliposi recidivante delle corde vocali in età giovanile e trattata chirurgicamente, carcinoma occulto del collo operato e radio trattato unitamente ad una linfoadenectomia sottomandibolare nel 1997-1998, broncopneumopatia cronico ostruttiva, già nel 2007 o addirittura nel 2006 da quanto emerge indirettamente dal referto TC torace del 23.5.2007 …”.
Di conseguenza, non si può ragionevolmente sostenere che l'assicurata, nel marzo 2010, non potesse né dovesse essere a conoscenza delle suddette sue non ottimali condizioni di salute, avendone vissuto in prima persona la superiore storia clinica (includente diversi interventi chirurgici) e, in particolare, avendo ricevuto le superiori diagnosi circa tre anni prima per le patologie sofferte di cui sopra.
Dunque, va constatato come, quanto meno, la stessa si sia resa protagonista d'una inequivocabile reticenza riguardo al suo stato di salute, non avendo ella indicato – ovvero, rispondendo negativamente in tema – né le patologie attuali né quelle pregresse di cui era affetta. E ciò nonostante il modulo del questionario informativo da compilare fosse redatto in termini semplici, chiari e specifici, e contenesse l'avvertenza che eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti avrebbero potuto compromettere il diritto alla prestazione.
La pronuncia impugnata dimostra, dunque, di non aver adeguatamente considerato i criteri dettati dalla Corte di legittimità per conseguire una corretta applicazione della norma, che impone un adeguato scrutinio del complessivo contegno tenuto dall'assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione, riportando la situazione ex ante. Il Tribunale, in particolare, ha trascurato la rilevanza del questionario sottoposto alla contraente, le cui mancate risposte sono da valutarsi unitamente agli esiti di pregressi ricoveri, indagini e analisi mediche e alle eventuali cure intraprese, da presumersi ben conosciuti dall'assicurata al tempo della stipula del contratto. Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurata in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuta nello stipulare la polizza "vita", il Giudice a quo, infatti, avrebbe dovuto porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte della stessa in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro (positivo o negativo) circa il suo eventuale collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute e quindi la sua riferibilità a vicende sopravvenute o risalenti. A ciò si aggiunga che la diligenza richiesta (soprattutto in merito alle dichiarazioni sul buono stato di salute) va individuata secondo un criterio oggettivo e non soggettivo, nel senso che, ove il soggetto assicurato non sia (come nel caso di specie) ex se latore di conoscenze qualificate da un punto di vista medico-legale e dipenda, pertanto, ai fini della propria conoscenza della sua effettiva personale condizione da ciò che i sanitari gli riferiscano, egli è tenuto ad accertarsi puntualmente al riguardo ed ove abbia deficit di conoscenze (o di comprensione) sul proprio stato di salute, non può omettere di riferirne in sede precontrattuale.
Nel caso che ci occupa, consta che per l'assicurata – che ha poi stipulato una ulteriore polizza nel 2013, continuando nell'occasione ad omettere informazioni su patologie però ormai così ingravescenti (di guisa che il primo Giudice ha rettamente riconosciuto la non operatività della garanzia così convenuta) – alla data del marzo del 2010 è presente una corposa documentazione medica che attesta l'esistenza della serie di patologie di cui s'è detto già a partire dal 2006-2007
e questo è il periodo in cui è stata diagnosticata per la prima volta la broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO).
Nonostante l'intensità di questa malattia fosse inizialmente quasi insignificante, è noto che si tratta di una patologia che si cronicizza con esito involutivo e, pertanto, era compito della persona assicurata dichiararne la presenza – anche se in uno stato di apparente perdurante quiescenza – all'atto della stipula della polizza che ne occupa. Vero è che la potrebbe essere stata indotta in errore, riguardo alla gravità e Per_1
l'importanza della patologia in questione, dal fatto che questa è rimasta stabile per un lungo periodo, così come del resto affermato dallo stesso professionista officiato in prime cure (e per questo non esser stata da costei riferita), o dal mancato approfondimento con lei da parte dei sanitari che l'avevano in cura delle prospettive cui nel tempo la paziente sarebbe andata incontro.
Tuttavia, questa inferenza non è sufficiente a superare il problema della particolare diligenza richiesta all'assicurato a pro' della compagnia assicuratrice dalla legge: sarebbe stato infatti possibile dimostrare che non c'era stata ignoranza ingiustificabile o trascuratezza grave, da parte dell'assicurata al riguardo, se fosse stata allegata ovvero offerta qualche prova sulla rilevata stabilità del relativo quadro clinico o, ancora meglio, una prova di esclusione a quel tempo della coscienza di latenza in stadio di gravità della malattia da parte dei medici che avevano in cura l'assicurata. E tuttavia non esiste alcuna prova in tal senso. Nemmeno il certificato più recente, che è del 2015 e indica un aggravamento della paziente a partire dal 2014 (peraltro, senza menzionare lo stato del periodo precedente) e, provenendo dal medico di base, dovrebbe presumersi esser stato redatto con piena coscienza della sua anamnesi da parte del sanitario curante (a meno che esso ignorasse di tali pregressi), può essere interpretato nel senso sopra ipotizzato: che vi fosse stabilità della malattia negli anni immediatamente precedenti e che questa fosse rimasta, al marzo del 2010, nello stadio del tempo della sua prima emersione non è possibile arguire, avendo la relazione di c.t.u. chiarito l'esistenza di due TAC (quelle del 2011 e del 2012) che - come evidenziato dallo stesso consulente tecnico - attestavano invece l'avvenuto aggravamento della malattia già in un periodo precedente. E se già nel 2011 fu necessario tal genere d'approfondimento strumentale – che non è di prima elezione – ciò implica, invece, che la condizione della fosse già mutata (e, Per_1 verosimilmente, involuta) prima di detta epoca. Non si trascuri poi di considerare che la stessa era indicata come fumatrice (ossia, era latrice di rischio specifico e rilevante per la sua salute) e, proprio per il suo passato di ricoveri
“ospedalieri”, da presumere avvezza a interloquire con specialisti e interessata ad acquisire ogni elemento utile a consentirle il periodico monitoraggio dell'andamento della sua condizione. A fronte di ciò, la lacunosità dei dati offerti al riguardo non soccorre a dimostrare piena diligenza e trasparenza da parte di costei verso l'assicuratrice (né all'atto della stipula di polizza né successivamente, mentre questa era in corso d'esecuzione), anche perché in virtù del principio di prossimità della prova sarebbe spettato all'assicurata fornire adeguata documentazione o altra fonte di riscontro quanto alla sua serenità al riguardo nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2010 (ovvero, nella transizione agli anni successivi).
Si vuol rilevare, in altri termini, che tanto avrebbe potuto corroborare la tesi (assunta dal C.T.U. e poi recepita dal primo Giudice) per cui la paziente poteva effettivamente non aver contezza d'esser latrice d'alcuna patologia rilevante, o perché asintomatica o perché sintomatica ma magari tranquillizzata dai medici e, quindi, si considerava sostanzialmente in condizione di normalità. In assenza, ripetesi, di elementi di sorta che possano dimostrare che la sia stata Per_1 indotta a trascurare il dato diagnostico del 2007 – di cui certamente fu al corrente – a causa di un giudizio medico-legale successivo particolarmente rassicurante, devesi opinare che essa invece avrebbe dovuto riferire diligentemente e trasparentemente la presenza della superiore patologia. L'omissione nel riferirne, indipendentemente dal grado di gravità conosciuto (o conoscibile, secondo il principio di ragionevolezza per cui la coscienza d'una patologia siffatta avrebbe dovuto indurla a cautela nel seguirne il corso a venire) non è, dunque, giustificabile alla luce del grado di diligenza particolarmente elevato richiesto dalla succitata giurisprudenza di legittimità.
Se questa omissione fosse stata giustificata da particolari circostanze soggettive del caso concreto, tanto avrebbe dovuto essere dimostrato, ma purtroppo ciò non è avvenuto.
Né è revocabile in dubbio che se la compagnia convenuta fosse stata a conoscenza delle reali condizioni di salute dell'assicurata avrebbe potuto negare il suo consenso o, comunque, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, atteso che, nel caso in cui l'assicurata avesse risposto affermativamente alle domande del questionario medico, indicando la patologia da cui era afflitta, l'assicuratrice avrebbe potuto, quanto meno, richiederle accertamenti sanitari o esami clinici e, dunque, effettuare approfondimenti e valutazioni che le avrebbero consentito di esprimere ben consapevolmente il proprio consenso assumendone il rischio specifico.
Peraltro, nelle stesse condizioni contrattuali (art. 2.2) si legge che: "… Relativamente alla modalità (A) sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, nel caso in cui l'Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico (modalità B). La Compagnia, relativamente alla modalità (B) compilazione Questionario Medico, e (C) Rapporto Visita Medica, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell'ammissione alla Copertura Assicurativa …"; per cui l'assicurata era stata resa edotta del fatto che avrebbe potuto non sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute e provvedere alla compilazione del Questionario Medico.
La ratio dell'art. 1892 C.C., infatti, è quella di far sì che l'assicuratore esprima il proprio consenso al contratto solo all'esito di una effettiva, reale e complessiva valutazione del rischio assicurativo assunto, verifica resa impossibile nel caso in cui l'assicurato non fornisca gli elementi richiesti;
per cui ciò che conta è soltanto l'inesattezza della dichiarazione nel momento in cui l'assicuratore è chiamato a valutare in modo corretto il rischio contrattuale.
Ne discende che la reticenza o la falsità della dichiarazione del tempo ha avuto un'efficacia decisiva nella determinazione della volontà della società di assicurazione la quale, ove correttamente informata, ben avrebbe potuto decidere di stipulare, ovverosia di non stipulare la polizza, di stipularla a condizioni regolamentari e/o economiche diverse, ovvero ancora di sottoporre la richiedente la copertura assicurativa ad accertamenti diagnostici specifici sul relativo stato di salute. Tutt'altro che irrilevante, poi, è che il modulo di adesione in parola non si limitava a prevedere una generica dichiarazione di essere in buono stato di salute, o un generico riferimento all'assenza di gravi malattie, ma aveva inteso delimitare in maniera specifica le informazioni da ritenersi fondamentali per l'assicurazione.
Quanto, poi, alla consapevolezza del valore determinante delle dichiarazioni false o reticenti rese, mette conto evidenziare che il succitato art.
2.2 delle condizioni generali di polizza (v. produzione in atti) subordinava l'ammissione alla copertura assicurativa all'assolvimento degli oneri documentali relativi allo stato di salute, in funzione della valutazione del rischio, effettuata, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese dalla contraente alla compagnia e riportate sul modulo di adesione, risultando espressamente prevista la possibilità che fosse sufficiente la dichiarazione su detto modulo, laddove negativa.
Ciò posto, non si può dubitare che le dichiarazioni sul “buono stato di salute” (con la affermazione di "non aver mai sofferto di alcuna delle malattie gravi" ivi indicate e di "non essere mai stato ricoverato in casa di cura ed ospedali per le suddette malattie"), siano state, a fronte del ben diverso quadro che si evince dalla documentazione clinica versata in atti, oggettivamente rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore
Va, altresì, precisato che, l'annullamento del contratto di assicurazione per reticenze dolose o gravemente colpose dell'assicurato può anche essere fatto valere dall'assicuratore in via di eccezione nell'ambito del procedimento attivato dall'assicurato allo scopo di ottenere l'indennizzo conseguente all'occorrenza del sinistro (Cass. Civ. n. 16406/2010; Cass. Civ., n. 12831/2014). E, infatti, alla stregua della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale (Cass. n.
11905 del 19/6/2020):
«… in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancor di più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio …»;
nel caso di specie: dal momento che l'inesattezza delle dichiarazioni rese dalla è emersa e giunta a Per_1 conoscenza dell'assicuratore soltanto a seguito dell'evento assicurato (morte), la Compagnia assicuratrice non era obbligata a chiedere l'annullamento del contratto, potendo opporre in via di eccezione la non operatività della polizza, così come è poi accaduto. Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento integrale del presente gravame, con assorbimento degli ulteriori motivi sollevati sotto gli altri profili - di rito e/o di merito - nonché di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed allegazione retro illustrate.
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La sentenza gravata merita, pertanto, in parte qua di essere interamente riformata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado dai e e la Controparte_2 Controparte_3 condanna a rimborsare a l'importo, oltre interessi di legge, già versato Parte_1 da tale compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado.
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L'accoglimento dell'appello ut supra impone altresì di rivedere il regime delle spese processuali di primo e secondo grado, in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo. Ciò posto, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
spese liquidate nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40
poi dimidiato fino ad euro € 4.379,20; secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
poi dimidiato fino ad euro € 5.744,82.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
I. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022)…»;
II. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento…”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite. Le spese di C. T. U. di primo grado (già liquidate in atti) si pongono poi definitivamente a carico delle parti soccombenti (oggi appellate).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 253/2020 R.G. sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. rep.
358/2020, emessa dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto in data 27.2.2020 nel procedimento già iscritto al n. 405/2017 RGAC;
appello proposto da:
soggetta a direzione e coordinamento di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore; nei confronti di:
; Controparte_2
; Controparte_3 in proprio e n.q. di eredi di;
Persona_1 così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2) accoglie l'appello nei sensi in motivazione specificati e per l'effetto così provvede:
2.1) rigetta la domanda proposta da e , in proprio e Controparte_2 Controparte_3
n.q. di eredi di , con ricorso in data 8.3.2017 nel procedimento Persona_1 già iscritto al n. 405/2017 RGAC davanti al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, relativamente alla polizza stipulata in data 10.3.2010 da e Persona_1 condanna i medesimi in solido alla restituzione, in favore di delle Parte_1 somme già ricevute in esecuzione dell'impugnata pronuncia, oltre interessi dal dì del pagamento al soddisfo;
2.2) condanna ancora in solido le parti ricorrenti alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite di prime cure, che liquida in complessivi euro 4.379,20 per onorario
[...] oltre accessori come per legge, ponendo altresì a carico delle medesime in solido le spese di c.t.u.;
2.3) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
3) condanna ancora e in solido alla rifusione in Controparte_2 Controparte_3 favore della parte appellante delle spese di lite del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.744,82 per onorario oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 6.12.2024 Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa . Persona_5
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)