Art. 17. 1. All' articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960 , dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".
2. All' articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957 , dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".
2. All' articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957 , dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".