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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2024
PROMOSSA DA
Parte_1
, elettivamente domiciliata in Linera – Santa Venerina, via Petrarca n. 3-5,
[...] presso lo studio dell'avv. Ivan Siragusa che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
nata a [...] [...] (C.F. ; Parte_3 Pt_1 C.F._3
pagina 1 di 9 , nato a [...] [...] (C.F. ; Parte_4 Pt_1 C.F._4
nata a [...] [...] (C.F. , tutti rappresentati e Parte_5 Pt_1 C.F._5 difesi giusta procura in atti dall'avv. Dario Seminara e dell'avv. Lisa Gagliano
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 bis, c.p.c. pubblicata in data 12.10.2024 nel proc. n. 2590/22 R.G., il
Tribunale di Catania accoglieva la domanda di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale proposta, iure proprio, da , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rispettivamente padre, madre e fratelli di , deceduto
[...] Parte_5 Persona_1 all'età di anni 6 dopo essere stato ricoverato presso l Parte_1
, liquidando il risarcimento secondo il sistema “a punti” di cui alle Tabelle del
[...]
Tribunale di Milano del 2024, mentre rigettava la domanda di risarcimento, proposta iure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
In estrema sintesi il primo giudice, sulla base della CTU eseguita nell'ambito del proc. ex art. 696 bis
c.p.c. introdotto dai ricorrenti, riteneva esistenti gravi profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari che avevano preso in cura in occasione dei due accessi dallo stesso Persona_1 effettuati presso il pronto soccorso della struttura convenuta in data 10.6.2019, rispettivamente alle ore
3.56 e, dopo la dimissione intervenuta alle ore 5.47, alle ore 15.27 dello stesso giorno a seguito del quale, alle successive h. 21.15, il bambino sarebbe deceduto.
In particolare il Tribunale, condiviso l'assunto dei CCTTUU secondo cui è Persona_1
pagina 2 di 9 deceduto a causa di una “chetoacidosi diabetica” che, siccome non trattata adeguatamente, evolveva in shock ipovolemico, riteneva che al primo accesso, durante il quale il bambino riferiva di accusare dolori addominali e vomito, dopo l'effettuazione del combur test rapido sulle urine da cui risultava un eccesso di chetoni ed un elevato valore di glicemia (139 mg/dl), i sanitari del pronto soccorso
“ignorando totalmente la presenza di corpi chetonici nelle urine, senza né aver effettuato un prelievo per esami ematochimici e nemmeno la misurazione della pressione arteriosa, dopo solo due ore dall'ingresso in PS dimettevano il piccolo paziente prescrivendo reidratazione orale” ed evidenziava che, l'esecuzione degli esami al sangue “avrebbe portato all'individuazione della chetoacidosi ed alla valutazione dello stato di disidratazione del piccolo, e quindi al suo trattamento”.
Anche le cure somministrate a in occasione del secondo accesso al pronto Persona_1 soccorso intervenuto dopo meno di dieci ore dalla precedente, inopinata, dimissione con prescrizione di terapia idratante a domicilio (atteso che il bambino avrebbe dovuto piuttosto, sì come opinato dai
CCTTUU, essere trattenuto in osservazione) si appalesavano frutto, ad avviso del primo giudice, di comportamento gravemente imperito, atteso che le deteriorate condizioni in cui versava Persona_1
– accertate attraverso esame del sangue effettuato alle ore 16.51 da cui risultava un “quadro
[...] emogasanalitico (che) mostrava una condizione di severa acidosi, iperlatticemia, iperglicemia, iposodiemia, ipercalcemia, ed aumento dell'ematocrito” e che avrebbe reso necessario un “trattamento intensivo urgente al fine di ripristinare i normali valori di pH, nonché l'individuazione e la correzione della causa sottostante' –, non venivano adeguatamente comprese dai sanitari che lo ebbero in carico, atteso che gli praticarono una terapia idratante assolutamente insufficiente (atteso che quella adeguata avrebbe dovuto essere 'di circa 400 ml nelle prime due ore, seguita da una terapia di mantenimento di circa 80 ml/h' mentre dal foglio di terapia risultava 'un trattamento reidratante all'ingresso pari a 70 ml/h, seguita alle ore 17.30 da un bolo di soluzione fisiologica di 10 ml/kg (200 ml) in 20 minuti, per poi proseguire con 100 ml/h di soluzione fisiologica ridotta dopo mezz'ora a 50 ml/h”), inidonea a scongiurarne il decesso intervenuto dopo poche ore.
In sintesi quindi, secondo il Tribunale, l'insieme delle censurabili condotte tenute dai sanitari della struttura convenuta aveva portato “al decesso il piccolo quando invece, una condotta Persona_1 adeguata e aggressiva ab initio avrebbe consentito molto verosimilmente la sopravvivenza del piccolo paziente, essendo la chetoacidosi diabetica una entità nosologica ben nota ed ormai perfettamente trattabile con una possibilità di sopravvivenza superiore al 99%'.
Il primo giudice dipoi, alle pp. da 8 a 11 della sentenza appellata, prendeva in esame le difese pagina 3 di 9 dell convenuta ritenendole inconducenti. Parte_6
In particolare il Tribunale, all'assunto della convenuta secondo cui, da quanto emerso nella CTP eseguita nel procedimento penale n. 7615/2019 nessuno dei profili di imperizia evidenziati dalla CTU effettuata nell'ambito del proc, ex art. 696 bis, c.p.c. sussisteva, rispondeva che la suddetta CTP era stata richiamata in maniera incompleta, ossia facendo riferimento alle sole valutazioni espresse in ordine al primo degli accessi al pronto soccorso di , atteso che con riferimento Persona_1 ad uno dei medici che si era occupato del bambino in occasione del secondo accesso (tale dott.
, anche i CTP del P.M. avevano ritenuto sussistenti profili di colpa non dissimili da quelli Per_2 individuati dai CCTTUU nominati in sede civile.
Aggiungeva che, in ogni caso, la CTP eseguita in sede penale si appalesava insufficiente e meno approfondita di quella eseguita in sede civile, atteso che la stessa non conteneva alcuna specifica valutazione in ordine ai valori di glicemia (“'la presenza di una glicemia elevata stride con la chetoacidosi consecutiva a digiuno prolungato […] nel cui caso sarebbe più verosimile aspettarsi una ipoglicemia. La presenza, al contrario, di iperglicemia è fortemente sospetta per una “incapacità” delle cellule di assorbire il glucosio ematico. Per questo motivo, la causa più probabile nel caso in questione appare essere la chetoacidosi diabetica'; cfr. pagg.14-15 della relazione), e concludeva evidenziando che: “le censure esplicite riportate nella relazione dei C.T.P. del P.M. riguardo al trattamento reidratante ('…idratandolo in modo più concreto e correggendo con soluzioni elettrolitiche l'eventuale disionemia') sono perfettamente in linea con i risultati offerenti dai C.T.U. nella relazione depositata nell'ambito del procedimento di A.T.P., così come coerenti sono le conclusioni dei C.T.P. in sede penale con quelle offerte dai C.T.U. nella presente sede civile, secondo cui 'ragionando in termini controfattuali, va detto che in presenza di una condotta adeguata ed
“aggressiva” ab initio, il bambino avrebbe avuto buone possibilità di salvezza, non potendosi in tal senso esprimere valori percentualistici precisi”.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale il primo giudice, dopo avere chiarito che intendeva adottare le ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano, evidenziava, per ciascuno dei congiunti della vittima primaria, i cinque parametri rilevanti ai fini della liquidazione (età della vittima;
età del congiunto rimasto in vita;
convivenza; sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare, qualità ed intensità del rapporto affettivo), con i punti i relazione ad ognuno riconosciuti, moltiplicandoli per il valore del punto.
Avverso la detta sentenza l Parte_1
pagina 4 di 9 proponeva appello affidandolo a due motivi.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendone il rigetto.
Rigettata con ordinanza del 14.5.2025 l'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione all'udienza del 19.11.2025.
Alla detta udienza, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante, dopo avere continuato ad affermare in chiave meramente assertiva – come già fatto in primo grado –, che alla luce della CTP eseguita in sede penale sarebbe da escludere la sussistenza di profili di responsabilità per il decesso di , insinuava Persona_1 che “la sussistenza e comorbilità di altre patologie a carico del minore, soggetto già debilitato e fragile, ha generato delle complicanze da cui il drammatico exitus”, ed insisteva, ricopiando le conclusioni della CTP penale “nel sostenere che la causa e i mezzi del decesso di Persona_3
devono essere ricondotte all'arresto irreversibile delle funzioni vitali, consecutivo a shock
[...] ipovolemico con esito fatale e/o ad un'aritmia maligna instauratasi su un quadro di disionemia e di acidosi metabolica, da gastroenterocolite acuta di grado severo” in relazione al quale “la condotta professionale del personale medico deve essere considerata adeguata” (v. 6 dell'atto di appello).
Aggiungeva che: “la terapia somministrata al minore è quella prevista dai protocolli medici e il personale sanitario ha correttamente adempiuto al rapporto contrattuale” e che “Al fine di acclarare la totale assenza di responsabilità in capo all'azienda è stato pure evidenziato che l'acidosi metabolica
è causata dall'iperproduzione di acidi che si accumulano nel sangue o dall'eccessiva perdita di bicarbonati.
Esistono due tipi di acidosi: Acidosi lattica che è conseguenza dell'accumulo di acido lattico nell'organismo, determinato da abitudini malsane o da un metabolismo ridotto, o da entrambi.
L'Acidosi diabetica che si manifesta quando delle sostanze note (per esempio i chetoni o acidi) si accumulano nel nostro organismo.
Nel caso in esame, non è stata in alcun modo accertata la chetoacidosi diabetica a cui farebbe riferimento parte avversa, piuttosto le analisi evidenziano iperlatticemia, con una più aderente diagnosi di acidosi lattica” (v. 6 dell'atto di appello).
In definitiva si doleva del fatto che “le operazioni peritali espletate dal CTU non hanno minimamente attenzionato e risposto ai seguenti questiti:
pagina 5 di 9 1) Le patologie preesistenti e la fragilità del piccolo de cuius in che termini e percentuali possano aver inciso nell'arresto cardiaco intervenuto;
2) Le condizioni di salute del de cuius e le modalità di aggravamento che hanno condotto al decesso, in che termini di certezza o probabilità possono essere ricondotte all'operato dei sanitari;
3) In relazione a quanto dedotto dal CTU e fatto proprio dal Tribunale, in quali termini e con quale certezza si può concludere che il decesso del minore sia stato conseguenza dell'operato dei sanitari, ovvero in quale misura l'evento morte si sarebbe verificato ugualmente e con quale probabilità si sarebbe potuto parlare di perdita di chance”.
Ritiene la Corte che il motivo di appello si appalesi infondato ed ai limiti della inammissibilità.
Invero:
1) la circostanza secondo cui la vittima soffriva di altre, non meglio specificate, patologie che avrebbero generato le complicanze esitate nella sua morte, non trova nessun sia pur minimo riscontro in atti, atteso che piuttosto l'autopsia eseguita dai CCTTPP nominati in sede penale ha escluso che il bambino soffrisse di miocardite, mentre lo stesso ricorrere di aritmie cardiache maligne è stata indicata, sempre dai CCTTPP del P.M., come mera possibilità, e ciò fermo restando che gli stessi CCTTPP hanno tenuto fermo che il contesto di squilibrio elettrolitico in cui le ipotetiche aritmie si sarebbero forse manifestate era comunque stato determinato dalla mancata adozione, da parte dei sanitari del pronto soccorso, di condotte adeguatamente aggressive volte a contrastarlo mediante la somministrazione di soluzioni elettrolitiche, così in definitiva confermando, all'opposto di quanto sostenuto dall'appellante, la sussistenza di ampi profili di responsabilità in capo alla struttura convenuta;
2) premesso che il Tribunale faceva proprio l'accertamento della CTU eseguita in sede civile (a sua volta basato sull'esame dei dati della glicemia contenuti in cartella clinica) secondo cui il piccolo era deceduto a seguito di shock ipovolemico (si legge alle pp. 24 e 25 della Persona_1
CTU che : “La severa disidratazione e la severa acidosi (ph 7.15) portarono all'istaurarsi di un quadro di shock ipovolemico con ipoperfusione d'organo (lattati 10,5 mmol/L) che evolvette fino al decesso del piccolo ) innescatosi in soggetto affetto da chetoacidosi diabetica, e Persona_1 premesso altresì che la mera presenza di acido lattico di per sé non esclude, a fronte della registrata iperglicemia, che l'acidosi metabolica accertata con gli esami al sangue delle ore 16.51 fosse di tipo diabetico e non lattico, anche a volere ragionare nei termini proposti dall'appellante, nessuna conseguenza sussisterebbe in punto di trattamento a cui il piccolo avrebbe Persona_1
pagina 6 di 9 dovuto essere sottoposto, atteso che quale che ne fosse stata la causa (la chetoacidosi diabetica ovvero la gastroenterite acuta), comunque al bambino è stata somministrata una cura reidratante tardiva e insufficiente, mentre quella indicata gli avrebbe, con elevatissima probabilità, salvato la vita.
Piuttosto va osservato come a fronte dell'affermazione del primo giudice secondo cui, anche la tante volte richiamata CTP eseguita in sede penale aveva concluso per l'esistenza di profili di responsabilità sia pure soltanto a carico di un singolo medico operante nella struttura convenuta (ampiamente sufficiente per radicare la responsabilità, in sede civile e contrattuale, della stessa) opinando per la necessità dell'adozione di condotte di tipo sostanzialmente analogo a quelle indicate dai CCTTUU nominati in sede civile, nessuna critica sia stata mossa dall'appellante, collocandosi conseguentemente il motivo di gravame articolato ignorando il detto, penetrante, argomento, ai limiti della inammissibilità.
Anche il secondo motivo di gravame si appalesa infondato.
Come detto il primo giudice, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dopo avere sinteticamente richiamato l'evoluzione giurisprudenziale sul punto con la necessità, secondo quanto chiarito dalla S.C., di adottare un sistema di liquidazione “a punti”, ha affermato che intendeva fare applicazione delle Tabelle adottate nel 2022 dal Tribunale di Milano (sì come aggiornate nel 2024), ed ha proceduto alla liquidazione dando atto, specificamente, dei punti riconosciuti a ciascuno degli attori in relazione alle voci contemplate nelle dette tabelle.
A fronte di ciò l'appellante ha denunciato che male avrebbe fatto il Tribunale ad applicare la tabella, “a punti”, del Tribunale di Milano perché solo quella del Tribunale di Roma “appare fedele all'impostazione abbracciata dalla Cassazione, mentre quella milanese finisce per attribuire al giudice una libertà valutativa non coerente con le indicazioni della Suprema Corte” (v. p. 9 dell'appello).
Si tratta di una tesi che il collegio non può in alcun modo condividere atteso che, come è del tutto evidente, la tabella “a punti” del Tribunale di Milano (non dissimile nella struttura da quella del
Tribunale di Roma) regola adeguatamente l'esercizio del potere di liquidazione del giudice, come del resto la stessa S.C. non ha mancato di osservare avallandone pacificamente l'utilizzo (v. Cass., sez. III,
16 dicembre 2022, n. 37009 già citata dal Tribunale ed anche Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n.
13701) e come peraltro, nel caso concreto, è dato ravvisare, avuto riguardo alla esaustiva motivazione adottata dal primo giudice il quale ha dato conto dei punti riconosciuti ai singoli attori in ragione di ciascuno dei parametri di cui consta la tabella, in ragione del quale la denunciata “Abnorme e discrezionale quantificazione del danno risarcibile” (che costituisce il titolo del motivo di appello in pagina 7 di 9 esame), è radicalmente da escludere.
L'appello va quindi nel suo complesso rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori degli appellati distrattari che ne hanno fatto rituale richiesta, secondo le regole già indicate dal primo giudice
(segnatamente Cass., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10367, secondo cui “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”), e quindi con riduzione del 30% del compenso fissato nel medio di tariffa
(scaglione da € 260.001 a 520.000) ed aumento del 30% per ciascuna delle altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1548/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania ex art. 702 ter c.p.c.,
[...] pubblicata in data 12.10.2024 nel proc. n. 2590/2022: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in favore dei procuratori distrattari degli appellati, in complessivi € 30.983,26 oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
pagina 8 di 9
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2024
PROMOSSA DA
Parte_1
, elettivamente domiciliata in Linera – Santa Venerina, via Petrarca n. 3-5,
[...] presso lo studio dell'avv. Ivan Siragusa che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
nata a [...] [...] (C.F. ; Parte_3 Pt_1 C.F._3
pagina 1 di 9 , nato a [...] [...] (C.F. ; Parte_4 Pt_1 C.F._4
nata a [...] [...] (C.F. , tutti rappresentati e Parte_5 Pt_1 C.F._5 difesi giusta procura in atti dall'avv. Dario Seminara e dell'avv. Lisa Gagliano
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 bis, c.p.c. pubblicata in data 12.10.2024 nel proc. n. 2590/22 R.G., il
Tribunale di Catania accoglieva la domanda di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale proposta, iure proprio, da , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rispettivamente padre, madre e fratelli di , deceduto
[...] Parte_5 Persona_1 all'età di anni 6 dopo essere stato ricoverato presso l Parte_1
, liquidando il risarcimento secondo il sistema “a punti” di cui alle Tabelle del
[...]
Tribunale di Milano del 2024, mentre rigettava la domanda di risarcimento, proposta iure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
In estrema sintesi il primo giudice, sulla base della CTU eseguita nell'ambito del proc. ex art. 696 bis
c.p.c. introdotto dai ricorrenti, riteneva esistenti gravi profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari che avevano preso in cura in occasione dei due accessi dallo stesso Persona_1 effettuati presso il pronto soccorso della struttura convenuta in data 10.6.2019, rispettivamente alle ore
3.56 e, dopo la dimissione intervenuta alle ore 5.47, alle ore 15.27 dello stesso giorno a seguito del quale, alle successive h. 21.15, il bambino sarebbe deceduto.
In particolare il Tribunale, condiviso l'assunto dei CCTTUU secondo cui è Persona_1
pagina 2 di 9 deceduto a causa di una “chetoacidosi diabetica” che, siccome non trattata adeguatamente, evolveva in shock ipovolemico, riteneva che al primo accesso, durante il quale il bambino riferiva di accusare dolori addominali e vomito, dopo l'effettuazione del combur test rapido sulle urine da cui risultava un eccesso di chetoni ed un elevato valore di glicemia (139 mg/dl), i sanitari del pronto soccorso
“ignorando totalmente la presenza di corpi chetonici nelle urine, senza né aver effettuato un prelievo per esami ematochimici e nemmeno la misurazione della pressione arteriosa, dopo solo due ore dall'ingresso in PS dimettevano il piccolo paziente prescrivendo reidratazione orale” ed evidenziava che, l'esecuzione degli esami al sangue “avrebbe portato all'individuazione della chetoacidosi ed alla valutazione dello stato di disidratazione del piccolo, e quindi al suo trattamento”.
Anche le cure somministrate a in occasione del secondo accesso al pronto Persona_1 soccorso intervenuto dopo meno di dieci ore dalla precedente, inopinata, dimissione con prescrizione di terapia idratante a domicilio (atteso che il bambino avrebbe dovuto piuttosto, sì come opinato dai
CCTTUU, essere trattenuto in osservazione) si appalesavano frutto, ad avviso del primo giudice, di comportamento gravemente imperito, atteso che le deteriorate condizioni in cui versava Persona_1
– accertate attraverso esame del sangue effettuato alle ore 16.51 da cui risultava un “quadro
[...] emogasanalitico (che) mostrava una condizione di severa acidosi, iperlatticemia, iperglicemia, iposodiemia, ipercalcemia, ed aumento dell'ematocrito” e che avrebbe reso necessario un “trattamento intensivo urgente al fine di ripristinare i normali valori di pH, nonché l'individuazione e la correzione della causa sottostante' –, non venivano adeguatamente comprese dai sanitari che lo ebbero in carico, atteso che gli praticarono una terapia idratante assolutamente insufficiente (atteso che quella adeguata avrebbe dovuto essere 'di circa 400 ml nelle prime due ore, seguita da una terapia di mantenimento di circa 80 ml/h' mentre dal foglio di terapia risultava 'un trattamento reidratante all'ingresso pari a 70 ml/h, seguita alle ore 17.30 da un bolo di soluzione fisiologica di 10 ml/kg (200 ml) in 20 minuti, per poi proseguire con 100 ml/h di soluzione fisiologica ridotta dopo mezz'ora a 50 ml/h”), inidonea a scongiurarne il decesso intervenuto dopo poche ore.
In sintesi quindi, secondo il Tribunale, l'insieme delle censurabili condotte tenute dai sanitari della struttura convenuta aveva portato “al decesso il piccolo quando invece, una condotta Persona_1 adeguata e aggressiva ab initio avrebbe consentito molto verosimilmente la sopravvivenza del piccolo paziente, essendo la chetoacidosi diabetica una entità nosologica ben nota ed ormai perfettamente trattabile con una possibilità di sopravvivenza superiore al 99%'.
Il primo giudice dipoi, alle pp. da 8 a 11 della sentenza appellata, prendeva in esame le difese pagina 3 di 9 dell convenuta ritenendole inconducenti. Parte_6
In particolare il Tribunale, all'assunto della convenuta secondo cui, da quanto emerso nella CTP eseguita nel procedimento penale n. 7615/2019 nessuno dei profili di imperizia evidenziati dalla CTU effettuata nell'ambito del proc, ex art. 696 bis, c.p.c. sussisteva, rispondeva che la suddetta CTP era stata richiamata in maniera incompleta, ossia facendo riferimento alle sole valutazioni espresse in ordine al primo degli accessi al pronto soccorso di , atteso che con riferimento Persona_1 ad uno dei medici che si era occupato del bambino in occasione del secondo accesso (tale dott.
, anche i CTP del P.M. avevano ritenuto sussistenti profili di colpa non dissimili da quelli Per_2 individuati dai CCTTUU nominati in sede civile.
Aggiungeva che, in ogni caso, la CTP eseguita in sede penale si appalesava insufficiente e meno approfondita di quella eseguita in sede civile, atteso che la stessa non conteneva alcuna specifica valutazione in ordine ai valori di glicemia (“'la presenza di una glicemia elevata stride con la chetoacidosi consecutiva a digiuno prolungato […] nel cui caso sarebbe più verosimile aspettarsi una ipoglicemia. La presenza, al contrario, di iperglicemia è fortemente sospetta per una “incapacità” delle cellule di assorbire il glucosio ematico. Per questo motivo, la causa più probabile nel caso in questione appare essere la chetoacidosi diabetica'; cfr. pagg.14-15 della relazione), e concludeva evidenziando che: “le censure esplicite riportate nella relazione dei C.T.P. del P.M. riguardo al trattamento reidratante ('…idratandolo in modo più concreto e correggendo con soluzioni elettrolitiche l'eventuale disionemia') sono perfettamente in linea con i risultati offerenti dai C.T.U. nella relazione depositata nell'ambito del procedimento di A.T.P., così come coerenti sono le conclusioni dei C.T.P. in sede penale con quelle offerte dai C.T.U. nella presente sede civile, secondo cui 'ragionando in termini controfattuali, va detto che in presenza di una condotta adeguata ed
“aggressiva” ab initio, il bambino avrebbe avuto buone possibilità di salvezza, non potendosi in tal senso esprimere valori percentualistici precisi”.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale il primo giudice, dopo avere chiarito che intendeva adottare le ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano, evidenziava, per ciascuno dei congiunti della vittima primaria, i cinque parametri rilevanti ai fini della liquidazione (età della vittima;
età del congiunto rimasto in vita;
convivenza; sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare, qualità ed intensità del rapporto affettivo), con i punti i relazione ad ognuno riconosciuti, moltiplicandoli per il valore del punto.
Avverso la detta sentenza l Parte_1
pagina 4 di 9 proponeva appello affidandolo a due motivi.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendone il rigetto.
Rigettata con ordinanza del 14.5.2025 l'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione all'udienza del 19.11.2025.
Alla detta udienza, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante, dopo avere continuato ad affermare in chiave meramente assertiva – come già fatto in primo grado –, che alla luce della CTP eseguita in sede penale sarebbe da escludere la sussistenza di profili di responsabilità per il decesso di , insinuava Persona_1 che “la sussistenza e comorbilità di altre patologie a carico del minore, soggetto già debilitato e fragile, ha generato delle complicanze da cui il drammatico exitus”, ed insisteva, ricopiando le conclusioni della CTP penale “nel sostenere che la causa e i mezzi del decesso di Persona_3
devono essere ricondotte all'arresto irreversibile delle funzioni vitali, consecutivo a shock
[...] ipovolemico con esito fatale e/o ad un'aritmia maligna instauratasi su un quadro di disionemia e di acidosi metabolica, da gastroenterocolite acuta di grado severo” in relazione al quale “la condotta professionale del personale medico deve essere considerata adeguata” (v. 6 dell'atto di appello).
Aggiungeva che: “la terapia somministrata al minore è quella prevista dai protocolli medici e il personale sanitario ha correttamente adempiuto al rapporto contrattuale” e che “Al fine di acclarare la totale assenza di responsabilità in capo all'azienda è stato pure evidenziato che l'acidosi metabolica
è causata dall'iperproduzione di acidi che si accumulano nel sangue o dall'eccessiva perdita di bicarbonati.
Esistono due tipi di acidosi: Acidosi lattica che è conseguenza dell'accumulo di acido lattico nell'organismo, determinato da abitudini malsane o da un metabolismo ridotto, o da entrambi.
L'Acidosi diabetica che si manifesta quando delle sostanze note (per esempio i chetoni o acidi) si accumulano nel nostro organismo.
Nel caso in esame, non è stata in alcun modo accertata la chetoacidosi diabetica a cui farebbe riferimento parte avversa, piuttosto le analisi evidenziano iperlatticemia, con una più aderente diagnosi di acidosi lattica” (v. 6 dell'atto di appello).
In definitiva si doleva del fatto che “le operazioni peritali espletate dal CTU non hanno minimamente attenzionato e risposto ai seguenti questiti:
pagina 5 di 9 1) Le patologie preesistenti e la fragilità del piccolo de cuius in che termini e percentuali possano aver inciso nell'arresto cardiaco intervenuto;
2) Le condizioni di salute del de cuius e le modalità di aggravamento che hanno condotto al decesso, in che termini di certezza o probabilità possono essere ricondotte all'operato dei sanitari;
3) In relazione a quanto dedotto dal CTU e fatto proprio dal Tribunale, in quali termini e con quale certezza si può concludere che il decesso del minore sia stato conseguenza dell'operato dei sanitari, ovvero in quale misura l'evento morte si sarebbe verificato ugualmente e con quale probabilità si sarebbe potuto parlare di perdita di chance”.
Ritiene la Corte che il motivo di appello si appalesi infondato ed ai limiti della inammissibilità.
Invero:
1) la circostanza secondo cui la vittima soffriva di altre, non meglio specificate, patologie che avrebbero generato le complicanze esitate nella sua morte, non trova nessun sia pur minimo riscontro in atti, atteso che piuttosto l'autopsia eseguita dai CCTTPP nominati in sede penale ha escluso che il bambino soffrisse di miocardite, mentre lo stesso ricorrere di aritmie cardiache maligne è stata indicata, sempre dai CCTTPP del P.M., come mera possibilità, e ciò fermo restando che gli stessi CCTTPP hanno tenuto fermo che il contesto di squilibrio elettrolitico in cui le ipotetiche aritmie si sarebbero forse manifestate era comunque stato determinato dalla mancata adozione, da parte dei sanitari del pronto soccorso, di condotte adeguatamente aggressive volte a contrastarlo mediante la somministrazione di soluzioni elettrolitiche, così in definitiva confermando, all'opposto di quanto sostenuto dall'appellante, la sussistenza di ampi profili di responsabilità in capo alla struttura convenuta;
2) premesso che il Tribunale faceva proprio l'accertamento della CTU eseguita in sede civile (a sua volta basato sull'esame dei dati della glicemia contenuti in cartella clinica) secondo cui il piccolo era deceduto a seguito di shock ipovolemico (si legge alle pp. 24 e 25 della Persona_1
CTU che : “La severa disidratazione e la severa acidosi (ph 7.15) portarono all'istaurarsi di un quadro di shock ipovolemico con ipoperfusione d'organo (lattati 10,5 mmol/L) che evolvette fino al decesso del piccolo ) innescatosi in soggetto affetto da chetoacidosi diabetica, e Persona_1 premesso altresì che la mera presenza di acido lattico di per sé non esclude, a fronte della registrata iperglicemia, che l'acidosi metabolica accertata con gli esami al sangue delle ore 16.51 fosse di tipo diabetico e non lattico, anche a volere ragionare nei termini proposti dall'appellante, nessuna conseguenza sussisterebbe in punto di trattamento a cui il piccolo avrebbe Persona_1
pagina 6 di 9 dovuto essere sottoposto, atteso che quale che ne fosse stata la causa (la chetoacidosi diabetica ovvero la gastroenterite acuta), comunque al bambino è stata somministrata una cura reidratante tardiva e insufficiente, mentre quella indicata gli avrebbe, con elevatissima probabilità, salvato la vita.
Piuttosto va osservato come a fronte dell'affermazione del primo giudice secondo cui, anche la tante volte richiamata CTP eseguita in sede penale aveva concluso per l'esistenza di profili di responsabilità sia pure soltanto a carico di un singolo medico operante nella struttura convenuta (ampiamente sufficiente per radicare la responsabilità, in sede civile e contrattuale, della stessa) opinando per la necessità dell'adozione di condotte di tipo sostanzialmente analogo a quelle indicate dai CCTTUU nominati in sede civile, nessuna critica sia stata mossa dall'appellante, collocandosi conseguentemente il motivo di gravame articolato ignorando il detto, penetrante, argomento, ai limiti della inammissibilità.
Anche il secondo motivo di gravame si appalesa infondato.
Come detto il primo giudice, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dopo avere sinteticamente richiamato l'evoluzione giurisprudenziale sul punto con la necessità, secondo quanto chiarito dalla S.C., di adottare un sistema di liquidazione “a punti”, ha affermato che intendeva fare applicazione delle Tabelle adottate nel 2022 dal Tribunale di Milano (sì come aggiornate nel 2024), ed ha proceduto alla liquidazione dando atto, specificamente, dei punti riconosciuti a ciascuno degli attori in relazione alle voci contemplate nelle dette tabelle.
A fronte di ciò l'appellante ha denunciato che male avrebbe fatto il Tribunale ad applicare la tabella, “a punti”, del Tribunale di Milano perché solo quella del Tribunale di Roma “appare fedele all'impostazione abbracciata dalla Cassazione, mentre quella milanese finisce per attribuire al giudice una libertà valutativa non coerente con le indicazioni della Suprema Corte” (v. p. 9 dell'appello).
Si tratta di una tesi che il collegio non può in alcun modo condividere atteso che, come è del tutto evidente, la tabella “a punti” del Tribunale di Milano (non dissimile nella struttura da quella del
Tribunale di Roma) regola adeguatamente l'esercizio del potere di liquidazione del giudice, come del resto la stessa S.C. non ha mancato di osservare avallandone pacificamente l'utilizzo (v. Cass., sez. III,
16 dicembre 2022, n. 37009 già citata dal Tribunale ed anche Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n.
13701) e come peraltro, nel caso concreto, è dato ravvisare, avuto riguardo alla esaustiva motivazione adottata dal primo giudice il quale ha dato conto dei punti riconosciuti ai singoli attori in ragione di ciascuno dei parametri di cui consta la tabella, in ragione del quale la denunciata “Abnorme e discrezionale quantificazione del danno risarcibile” (che costituisce il titolo del motivo di appello in pagina 7 di 9 esame), è radicalmente da escludere.
L'appello va quindi nel suo complesso rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori degli appellati distrattari che ne hanno fatto rituale richiesta, secondo le regole già indicate dal primo giudice
(segnatamente Cass., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10367, secondo cui “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”), e quindi con riduzione del 30% del compenso fissato nel medio di tariffa
(scaglione da € 260.001 a 520.000) ed aumento del 30% per ciascuna delle altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1548/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania ex art. 702 ter c.p.c.,
[...] pubblicata in data 12.10.2024 nel proc. n. 2590/2022: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in favore dei procuratori distrattari degli appellati, in complessivi € 30.983,26 oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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