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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11483 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 19458/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19458 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 50946/2019 e 50962/2019 R.G.C., trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 dicembre 2024
TRA
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Andrea Nervi, Miriam Zulli e
LO LL, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale TO sito in Roma, via
Sallustiana n. 26
- attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. LO Vitali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre
n. 1;
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3
DO DI e LB AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Cassino alla Via Zamosch, n. 41;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Edoardo Patini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36, presso lo studio dell'Avv. Licia D'Aguanno;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DO DI e LB AN elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del primo sito in Cassino alla Via Zamosch, n. 41;
- convenuti
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Controparte_5
Viale Altiero NE n. 30;
residente in [...], S.S. 155 Colletraino n. 60/2; Controparte_6
- convenuti contumaci
E
in persona del suo procuratore speciale, giusta procura speciale presente Controparte_7 in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea Nervi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4;
- chiamata in causa nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza dell'11 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , società di diritto tedesco, Controparte_2 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Controparte_3 CP_3 [...]
, , e al fine di Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 sentir “I. Nel merito, accertare che è creditrice dei seguenti importi: verso CP_8 [...]
. della complessiva somma di euro 160.000/00, … per le causali di cui in Controparte_9 narrativa, oltre interessi, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
verso
2 . della complessiva somma di euro 2.060.818,24, …, oltre interessi, ovvero la diversa CP_9 somma che verrà accertata in corso di causa, di cui euro 860,344,27 non oggetto di cessione;
verso
.degli importi dovuti da in relazione ai crediti Controparte_10 CP_3 derivanti dal rapporto di factoring, fino a concorrenza della complessiva somma di euro
330.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 27 settembre 2013; nonché, verso … degli importi dovuti da in relazione ai CP_4 Controparte_11 CP_3 crediti derivanti dal rapporto di factoring, fino a concorrenza della complessiva somma di euro
250.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 8 ottobre 2008; verso il
Sig. importi dovuti da in relazione ai crediti derivanti dai rapporti Parte_2 CP_3
“bancari”, fino a concorrenza della complessiva somma di euro 800.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché il Sig.
[...]
degli importi dovuti da in relazione ai crediti derivanti dai rapporti Parte_3 CP_3
“bancari”, fino a concorrenza della complessiva somma di euro 1.500.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché, per l'effetto condannare: a pagare a a complessiva somma di euro 160.000/00 Controparte_3 CP_8
…, per le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 o convenzionali, qualora pattuiti, dal momento in cui le somme sono divenute esigibili al saldo, nonché per le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
nonché a pagare a a complessiva somma di euro 2.060.818,24 CP_3 CP_8
…per le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 o convenzionali, laddove pattuiti, dal momento in cui le somme sono divenute esigibili al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
nonché; a pagare a in solido con Controparte_12 CP_8 CP_3
e in relazione ai crediti derivanti dal rapporto di factoring, che ammontano complessivamente ad euro 560.297,77, oltre interessi legali di mora, l'importo dovuto da fino a concorrenza CP_3 della complessiva somma di euro 330.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 27 settembre 2013; nonché a pagare a in Controparte_5 CP_8 solido con e in relazione ai crediti derivanti dai rapporti di factoring, che ammontano CP_3 ad euro 560.297,77, oltre interessi legali di mora, l'importo dovuto da fino a CP_3 concorrenza della complessiva somma di euro 250.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 8 ottobre 2008; il Sig. a pagare a in solido con Parte_1 CP_8 CP_3
e in relazione ai crediti derivanti dai rapporti “bancari”, che ammontano complessivamente
[...]
3 ad euro 1.500.520,47, oltre interessi convenzionalmente pattuiti, l'importo dovuto da CP_3 fino a concorrenza della complessiva somma di euro 800.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché il Sig. a pagare a Controparte_6 CP_8 in solido con e in relazione ai crediti derivanti dai rapporti “bancari”, che CP_3 ammontano ad euro 1.500.520,47, oltre interessi convenzionalmente pattuiti, l'importo dovuto da fino a concorrenza della complessiva somma di euro 1.500.000,00, in virtù della CP_3 fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché II. In via preliminare/ingiuntiva: emettere verso … ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il Controparte_3 pagamento di euro 160.000/00 (centosessantamila/00) in relazione ai crediti oggetto di cessione per i quali non è stato ancora effettuato il pagamento, oltre interessi legali di mora ex d.lgs.
231/2002, dal momento in cui le somme sono divenute esigibili al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento di euro
860.344,27 … verso e verso i garanti e fino a concorrenza Pt_4 Pt_1 CP_6 dell'importo da ciascuno di essi garantito, in relazione al credito derivante dal mancato pagamento del mutuo ipotecario nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
III. rigettare ogni contraria domanda, istanza, eccezione;
con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attrice di essere creditrice di per aver acquistato, mediante contratto di CP_3 factoring, la posizione creditoria che vantava nei confronti della Controparte_7 medesima;
che la cessione dei crediti era stata espressamente accettata da in data 1 CP_3 ottobre 2008 e che tale accettazione, in mancanza di comunicazioni in senso contrario da parte della debitrice ceduta, dovesse intendersi tacitamente rinnovata anche per i crediti derivanti dalla concessione del 2013; che i crediti della nei confronti della erano Controparte_7 CP_3 in parte relativi a fatture emesse per vetture demo (per euro 373.739,37,) e, per altra parte, relativi a ricambi (per euro 186.558,40), per un totale di euro 560.297,77, oltre interessi;
che tali crediti erano stati garantiti da fideiussioni bancarie, una rilasciata da BNL in data 8 ottobre 2008 fino alla concorrenza di euro 250.000,00 e un'altra rilasciata da in data 27 Controparte_4 settembre 2013 fino alla concorrenza di euro 330.000,00; di essere creditrice verso di CP_3 ulteriori somme, in particolare: di euro 371.102,70, oltre interessi convenzionali, per affidamenti su contratto di conto corrente di corrispondenza;
di euro 269.073,50, oltre interessi convenzionali, dovuti in forza di un contratto di finanziamento stock usato, nonché di ulteriori euro 860.344,27, oltre interessi convenzionali, in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario. Riferiva che in relazione ai debiti della fossero state rilasciate fideiussioni da parte di e CP_3 Parte_1
4 e che il contratto di mutuo fosse stato garantito anche da ipoteca sugli Controparte_6 immobili di proprietà di e Ricci Auto s.r.l.; che la debenza di tutte le Persona_1 Parte_5 somme indicate fosse stata riconosciuta da con scrittura privata del 14 maggio 2014; che in CP_3 data 6.2.2014, era stata costituita la società con la quale CP_3 Controparte_3 CP_3 aveva stipulato contratto di affitto di azienda;
che la stessa , in data 28.1.2015, al fine di CP_3 ripianare la propria esposizione debitoria verso , aveva ceduto pro solvendo alla Controparte_2 medesima i crediti derivanti dal contratto di affitto di azienda stipulato con Controparte_3
L'attrice deduceva poi: che il pagamento dei canoni di affitto da parte di
[...] Controparte_3 si era interrotto nel 2016; di avere quindi comunicato a , con PEC del 21.3.2018, l'avvenuta CP_3 risoluzione di diritto del contratto di cessione pro solvendo del credito e del contratto di mutuo e di avere altresì dichiarato decaduta dal beneficio del termine in relazione a tutti i rapporti tra CP_3 loro intercorsi.
Con successive PEC del 22.3.2018 e del 28.3.2018, aveva intimato a di CP_3 Controparte_2 non escutere le fideiussioni rilasciate dalla BNL e dalla e aveva Controparte_4 proposto al Tribunale ricorso ex art. 700 c.p.c. ottenendo pronuncia inibitoria confermata, all'esito del procedimento di reclamo al Collegio.
Nel presente giudizio di merito, (ora ) chiedeva Controparte_2 Controparte_1 la condanna di al pagamento in proprio favore di euro 160.000,00; la Controparte_3 condanna di al pagamento di euro 2.060.818,24, di cui euro 860.344,27 a titolo di CP_3 restituzione del mutuo, non essendo stato tale ultimo credito oggetto di cessione;
la condanna della al pagamento dei crediti vantati verso e derivanti dal contratto Controparte_4 CP_3 di factoring intercorso con fino alla concorrenza dell'importo garantito Controparte_7 dalla fideiussione, pari a euro 330.000,00; la condanna della al Controparte_5 pagamento dei crediti vantati verso e derivanti dal contratto di factoring intercorso con CP_3
fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a Controparte_7 euro 250.000,00; la condanna di al pagamento dei crediti vantati verso e Parte_1 CP_3 derivanti dai rapporti bancari con la stessa, fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a euro 800.000,00; la condanna di al pagamento dei crediti Controparte_6 vantati verso e derivanti dai rapporti bancari con la stessa, fino alla concorrenza CP_3 dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a euro 1.500.000,00.
Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
deducendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di , CP_3 Controparte_2 sul presupposto che essa non fosse cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di concessione stipulato tra e TM e che, in ogni caso, la cessione non le fosse opponibile. Eccepiva, CP_3
5 inoltre, il difetto di interesse ad agire di , non avendo essa provato l'esigibilità Controparte_2 del credito e l'insolvenza del debitore ceduto. Si doleva ancora della violazione, da parte della società attrice, dell'obbligo di buona fede, affermando che la medesima avesse già incassato l'importo di 160.000,00 euro richiesto a cosicché il suo credito residuo fosse Controparte_3 inferiore alla pretesa avanzata. Chiedeva, poi, di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
sul presupposto che essa avesse contribuito, mediante le proprie condotte, alla Controparte_7 causazione del pregiudizio subito da parte sua. Chiedeva, infine, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice e dell'eventuale terza chiamata al risarcimento dei danni, che quantificava in euro 2.000.000,00.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per e con le ragioni meglio esposte in narrativa;
Controparte_2
In via preliminare: previo accertamento di insussistenza del presupposto processuale di cui all'art.
100 c.p.c., dichiarare la società priva di interesse ad agire e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare la domanda attrice. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società …. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la Controparte_7 nullità della dedotta cessione al factoring tra TM e er i motivi meglio esposti in narrativa e CP_8 per l'effetto rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via riconvenzionale, accertata la condotta antigiuridica anche in concorso, di TM nonché gli CP_8 ingenti danni ed i gravi pregiudizi subiti e subendi, condannare le dedotte società, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni, nessuno escluso, per la somma di € 2.000.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare TM, anche in solido CP_8 tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 3 c, cpc. In via meramente subordinata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale dell'avversa domanda, ridurre l'importo delle somme richiesto per quanto di ragione. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi anche in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio eccependo che gli importi pretesi dalla società Controparte_3 attrice in forza della cessione dei crediti pro solvendo operata da fossero eccedenti CP_3 quanto effettivamente dovuto da parte sua in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda essendo stata l'entità dei canoni rideterminata nel marzo 2014; in tale prospettiva, l'interruzione dei pagamenti in favore dell'odierna attrice sarebbe stata giustificata dalla intervenuta ridefinizione del canone di affitto. Eccepiva, poi, la nullità del contratto di affitto di azienda stipulato con CP_3
per difetto di causa e impossibilità dell'oggetto.
[...]
6 Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertata la nullità dell'atto di affitto di azienda 20 febbraio 2014 a rogito Notaio rep. 338.629 per difetto di causa o per carenza o Per_2 impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c.; o, in subordine, accertato che ha corrisposto a i canoni di affitto in misura Controparte_3 Controparte_2 largamente esuberante quelli dovuti ai sensi di contratto di affitto, così come modificato dalla scrittura privata 4 marzo 2014; respingere la domanda di in Controparte_13 quanto infondata in fatto e in diritto;
respingere, a causa della manifesta insussistenza del diritto azionato, la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da
Con vittoria di spese …”. CP_8
Si costituiva la , chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata Controparte_4 dall'attrice nei suoi confronti ed eccependo la violazione da parte della medesima degli obblighi di correttezza e buona fede, atteso che sarebbe stata taciuta da parte sua alla la sostanziale CP_4 incapienza della la quale non avrebbe mai potuto estinguere i debiti già contratti né, CP_3 tanto meno, quelli futuri. Ha comunque dedotto, data la natura accessoria della garanzia prestata in favore di , la propria legittimazione a sollevare le eccezioni che la debitrice principale CP_3 avrebbe potuto sollevare al creditore, in particolare l'eccezione fondata sulla contrarietà a buona fede della mancata reazione di all'inadempimento di Controparte_2 Controparte_3 perché, così facendo, aveva continuato, di fatto, a far gravare su e, di riflesso, sulla CP_2 CP_3 banca garante, il debito per la cui estinzione era stata fatta la cessione pro solvendo dei canoni di affitto di azienda.
Conclusivamente, chiedeva al Tribunale “accertata e dichiarata la fondatezza di tutti i fatti e di tutti
i rilievi ascritti all'attrice ed alla sua dante causa, TM, nella parte motiva del presente atto, ed accertata a mero titolo riassuntivo: 1) la violazione dell'obbligo della TM di acquisire la speciale autorizzazione ex art. 1956 c.c. nel corso di validità della prima fideiussione;
2) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede contrattuale, nella fase di rinnovo dell'originaria fideiussione;
3) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di concessione, in danno dapprima della sola banca (di intesa con la Golden e G.A.) e poi in danno della stessa e di riflesso della respingere la domanda siccome infondata in fatto ed CP_3 CP_4 in diritto. … Vittoria delle spese di lite”.
e non si costituivano in giudizio e ne era Controparte_5 Controparte_6 dichiarata la contumacia.
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava nei confronti di CP_3 [...]
diverso giudizio (iscritto al n. 50946/2019 R.G.A.C., al quale era riunito anche il CP_2 procedimento iscritto al n. 50962/2019 di identico contenuto), al fine di ottenere pronuncia di
7 accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del 28.1.2015, sia per mutuo consenso, sia sul presupposto che fosse venuto meno il contratto di affitto di azienda dal quale sarebbero derivati i crediti ceduti;
chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno subìto in conseguenza delle condotte di che quantificava in euro 250.000,00. Controparte_2
Concludeva, pertanto, come segue: “In via principale, per i motivi ut supra esposti, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del 28.01.2015; in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del
28.01.2015 per l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda di cui all'art. 5 della scrittura di cessione del credito;
in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della parte convenuta per violazione dei principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi, nessuno escluso, dalla che si CP_3 quantificano nella misura di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto (pec del 21.03.2018) al saldo. Con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Nel procedimento in questione, si costituiva chiedendo la Controparte_1 riunione dei procedimenti e formulando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale di rito, in via gradata: (i) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum;
(ii) accertare e dichiarare l'assenza di interesse ad agire di parte attrice ex art. 100 c.p.c.;
(iii) accertare e dichiarare la continenza con la causa rubricata sub r.g. 19458/2019 …; II. nel merito: (i) rigettare sia la domanda di accertamento della risoluzione dell'atto di cessione del credito, sia la domanda di accertamento della violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte di , perché infondate in fatto e in diritto e, in ongi caso, rigettare la richiesta di CP_14 condanna di al pagamento di euro 250.000,00 perché assolutamente non dimostrata;
III. CP_14 in ogni caso, con vittoria di spese…”.
All'udienza del 16 gennaio 2020 era disposta la riunione dei procedimenti e autorizzata la chiamata in causa di Controparte_7
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'avvenuta cessione a dei crediti vantati verso , e in ogni Controparte_1 CP_3 caso deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata da quest'ultima.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano i rispettivi scritti conclusivi nei termini assegnati.
8 *********
Va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
sollevata da sul presupposto che l'attrice non fosse cessionaria Controparte_1 CP_3 dei crediti derivanti dal contratto di concessione stipulato tra e : è infatti CP_3 Controparte_7 documentalmente provata l'intervenuta stipulazione del contratto di factoring tra quest'ultima e l'attrice, con conseguente cessione dei crediti vantati dalla prima nei confronti di , maturati CP_3 verso la concessionaria a fronte delle forniture effettuate;
la cessione risulta regolarmente comunicata a ed accettata espressamente da quest'ultima in data 1.10.2008. CP_3
Si rileva, altresì, che il contratto di factoring non recava riferimenti a una specifica concessione di vendita e, pertanto, il suo oggetto deve ritenersi esteso anche ai crediti derivanti dalla successiva concessione stipulata tra e in data 1.10.2013. CP_2 CP_3
Quanto all'opponibilità della cessione dei crediti alla debitrice ceduta, si osserva che la debitrice ceduta ha espressamente riconosciuto (e accettato) la stessa, all'atto sottoscrizione della scrittura recante la data del 13.5.2014: l'accettazione della cessione, infatti, è equiparata in ogni caso, in forza dell'art. 1264 c.c., alla notificazione della stessa al debitore ceduto, ai fini della sua efficacia nei confronti di quest'ultimo.
Parimenti infondata si reputa l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'attrice, sollevata dai convenuti e sul presupposto della mancanza di prova dell'esigibilità del credito CP_3 Parte_1
e dell'insolvenza del debitore ceduto: è noto, infatti, che la sussistenza delle condizioni dell'azione, tra le quali rientra l'interesse ad agire, debba essere valutata sulla base della prospettazione fornita dall'attore, onerato, appunto, di indicare l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (in questi termini, ex multis, Cass.,
Sez. II, n. 12733/2024). Pertanto, l'indagine sulla sua esistenza deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo la stessa escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass., Sez. II, n.
23037/2023).
Ritiene il Giudice che, nel caso di specie, la società attrice abbia compiutamente indicato l'utilità conseguibile attraverso il provvedimento giudiziale richiesto, atteso che dalla citazione si evince chiaramente la prospettazione dell'esistenza di pretese creditorie, nei confronti dei convenuti, mentre la valutazione della loro fondatezza è questione da valutare nel merito.
9 Ancora da respingere, per le medesime considerazioni, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata atteso che la domanda risarcitoria, Controparte_7 proposta da in via riconvenzionale, è stata formulata anche nei suoi confronti, sulla base di CP_3 una prospettata nullità o inopponibilità della cessione dei crediti tra le medesima e
[...]
. CP_2
Nel merito, le domande formulate dall'attrice si ritengono fondate e meritano accoglimento.
La OY Kreditbank ha agito nei confronti della per il credito vantato nei suoi confronti, CP_3 per complessivi euro 2.060.818,22, relativo: per euro 860.344,27, al debito restitutorio residuo del mutuo ipotecario;
per euro 371.102,70 al saldo debitorio degli affidamenti su contratto di conto corrente di corrispondenza, oltre interessi convenzionali, per euro 269.073,50 al contratto di finanziamento stock usato, oltre interessi convenzionali, per euro 560.297,77, al corrispettivo delle forniture ricevute e non pagate ai sensi del contratto di concessione stipulato con TM (questo importo scaturiva dalla somma delle fatture relative a vetture demo, per euro 373.739,37, nonché dagli estratti conto relativi a ricambi e varie, per euro 186.558,40, oltre interessi); tale ultimo credito era stato ceduto all'attrice dalla . CP_2 CP_7
La Golden aveva invero operato, in funzione solutoria, cessione in favore dell'attrice del proprio credito nei confronti della affittuaria dell'azienda la domanda di condanna è Controparte_3 stata però proposta dall'attrice nei confronti della sul presupposto dell'intervenuta CP_3 risoluzione di tale ultimo contratto.
Osserva il giudicante che l'accertamento dell'intervenuta risoluzione (nel marzo 2018) del contratto di cessione dei crediti è stato oggetto di domanda proposta dalla stessa nel contesto del CP_3 procedimento riunito iscritto al n. 50946/2019 R.G.C., la quale ha argomentato nel senso che esso si fosse risolto sia per il fatto che fosse collegato al contratto di affitto di azienda stipulato dalla con la - che la convenuta ha assunto a sua volta si fosse risolto - che, CP_3 Controparte_3 comunque, per mutuo consenso.
Ritiene il giudicante che la concorde volontà delle parti di ritenere sciolto il vincolo contrattuale tra loro costituito al marzo 2018 sia dirimente ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra loro, ben potendo quest'ultima essere conseguenza del mutuo consenso.
L'effetto risolutivo, data la natura del contratto, non può che avere efficacia retroattiva, cosicché
l'attrice debba ritenersi legittimata a rivolgere la pretesa di pagamento nei soli confronti della debitrice con riferimento all'ammontare complessivo del credito residuo. CP_3
10 Va quindi accolta la domanda, proposta dall'attrice, di condanna di al pagamento CP_3 dell'importo di euro 2.060.818,22, dovutale da parte della medesima per i titoli sopra in sintesi esposti.
Mentre va respinta la domanda proposta dall'attrice nei confronti della essendo Controparte_3 venuto meno, in virtù della risoluzione del contratto di cessione dei crediti, il titolo in forza del quale l'attrice avrebbe potuto rivolgere la pretesa nei suoi confronti.
Quanto alla pretesa avanzata da parte dell'attrice nei confronti dei garanti, deve premettersi che la e la hanno prestato fideiussione in favore Controparte_4 Controparte_5 della in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti della medesima da Controparte_7 parte della fino alla concorrenza della somma rispettivamente di euro 330.000,00 la CP_3 prima di euro 250.000,00 la seconda;
mentre e hanno prestato Parte_1 Controparte_6 garanzie, rispettivamente fino alla concorrenza della somma di euro 800.000,00 e di euro
1.500.000,00, in relazione a qualsivoglia obbligazione contratta dalla nei confronti CP_3 dell'attrice; nel sottoscrivere tali ultime garanzie, il e il hanno anche Pt_1 CP_6 espressamente rinunciato ad opporre alla creditrice qualsivoglia eccezione relativamente ai rapporti garantiti.
L'attrice, nel formulare la domanda di condanna dei garanti e in solido con la Pt_1 CP_6
, al pagamento del debito nei suoi confronti ha circoscritto la stessa all'esposizione debitoria CP_3 maturata dalla società con il mutuo e con gli altri rapporti 'bancari', per euro 1.500.520,47 (e comunque nei confronti di ciascuno nei limiti dell'importo garantito).
La sussistenza dei diversi titoli in forza dei quali l'attrice ha agito nei confronti dei garanti è stata provata documentalmente dall'attrice.
Nel costituirsi in giudizio la sola ha chiesto l'accertamento del suo Controparte_4 diritto alla liberazione dall'obbligazione di garanzia, in forza del disposto dell'art. 1956 c.c..
L'eccezione non può però trovare accoglimento non avendo neppure compiutamente allegato la parte istante la sussistenza del presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma invocata: la garanzia per cui è causa era infatti stata prestata dalla nei confronti della CP_4 Controparte_7
(e può essere legittimamente escussa dalla cessionaria essendo stata ceduta unitamente alla posizione creditoria) in relazione ai debiti maturati dalla concessionaria, ceduti all'attrice con il contratto di factoring (pari all'ammontare complessivo di euro 560.297,77); cosicché la parte che ha sollevato l'eccezione avrebbe dovuto specificamente allegare e provare che l'attrice avesse fatto credito alla , in data successiva alla concessione della garanzia da parte sua, pur conoscendo CP_3 che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
mentre la ha dedotto sul punto in modo del tutto generico. CP_4
11 Ne discende che le domande formulate nei confronti dei fideiussori debbano essere accolte, per ciascuno di essi nei limiti delle domande formulate dall'attrice e degli importi massimi per i quali le garanzie erano state prestate.
Sono invece da respingere le domande riconvenzionali proposte dalla Golden di condanna di e al risarcimento del danno, quantificato nella misura di Controparte_2 Controparte_7 euro 2.000.000,00, che le sarebbe derivato dal compimento da parte loro di condotte illecite: si ritiene infatti che la convenuta non abbia neppure compiutamente allegato gli illeciti posti in essere in suo pregiudizio da parte dell'attrice né provato in alcun modo il danno asseritamente subito, cosicché la pretesa risulti infondata sia nell'an che nel quantum.
Quanto alle pretese avanzate dalla nell'ambito del procedimento riunito, si è già detto CP_3 dell'accoglimento, per le ragioni esposte, della domanda di accertamento della risoluzione del contratto di cessione dei crediti intercorso con la . Controparte_2
Non si reputa invece fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla nei confronti della CP_3 [...]
sul presupposto della violazione da parte di quest'ultima dei doveri di buona fede e CP_2 correttezza sulla medesima incombenti: segnatamente, l'attrice ha lamentato la circostanza che la nonostante fosse ben a conoscenza del mancato pagamento dei canoni da parte della CP_2
(oggetto di cessione del credito) le avesse comunicato la morosità della Controparte_3 medesima soltanto dopo oltre un anno, quando il debito maturato dalla debitrice ceduta era già divenuto ingente (in quanto di ammontare pari ad euro 104.000,00), omettendo così di salvaguardare il suo interesse a tutelare i suoi diritti nei confronti dell'affittuaria; la pretesa è però del tutto infondata, per la ragione assorbente di ogni altra, che è stata fondata su presupposto di fatto smentito dalla produzione documentale della , con la quale quest'ultima ha Controparte_2 comprovato di avere inviato alla debitrice ceduta plurimi solleciti, a partire dal mese di giugno del
2016, inviando gli stessi per conoscenza anche all'attrice, cosicché quest'ultima non potesse che essere pienamente informata della situazione debitoria della medesima.
Quanto alle spese, si provvede in ordine ad esse secondo il principio della soccombenza, nei termini che seguono: è quindi disposta condanna delle parti convenute nel procedimento iscritto al n.
19458/2019, , , e Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 [...]
e – quest'ultima anche quale parte attrice nel procedimento riunito, CP_6 CP_3 soccombente in via prevalente in esso - in solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti dell'attrice, che si liquidano nella misura complessiva di euro 1.713, per spese vive ed euro
46.646,40 (euro 5.989,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria, euro 10.417,00 per la fase decisoria, operato l'aumento nella misura del 60% ex art. 4 comma 2 DM 55/2014), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per
12 legge;
si dispone altresì condanna della al pagamento delle spese del procedimento CP_3 nei confronti della chiamata che si liquidano nella misura di euro Controparte_7
18.977,00 (euro 2.995,00 per la fase di studio, euro 1.976,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria, euro 5.209,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
si dispone, infine, condanna l'attrice nel procedimento iscritto al n. 19458/2019 al pagamento nei confronti della delle spese del procedimento, Controparte_3 che si liquidano nella misura complessiva di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro
4.253, per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %; IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande della parte attrice nel procedimento iscritto al n.
19458/2019, condanna al pagamento in favore della CP_3 Controparte_1 della somma di euro 2.060.818,22, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in solido con Pt_1
e quanto alla somma di euro 1.500.520,47 e per ciascuno dei garanti nei
[...] Controparte_6 limiti dell'importo garantito, rispettivamente di euro 800.000 per il e di euro 1.500.000 per il Pt_1
e, quanto alla somma di euro 560.297,77, in solido con la CP_6 Controparte_4
(fino alla concorrenza dell'importo di euro 250.000) e con
[...] Controparte_5
(fino alla concorrenza dell'importo di euro 330.000);
- respinge la domanda formulata dall'attrice nel procedimento n. 19458/2019 R.G.C. nei confronti di Controparte_3
- respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti dell'attrice; CP_3
- accoglie la domanda proposta da nel fascicolo riunito n. 50946/2019 R.G.A.C., di CP_3 accertamento dell'intervenuta risoluzione alla data del 21 marzo 2018 del contratto di cessione di credito del 28 gennaio 2015 intercorso tra la medesima e la;
Controparte_2
- respinge le ulteriori domande formulate dalla nel procedimento riunito;
CP_3
- condanna le parti convenute nel procedimento iscritto al n. 19458/2019, Controparte_5
, e e –
[...] Controparte_4 Parte_1 Controparte_6 CP_3 quest'ultima anche quale parte attrice nel procedimento riunito - in solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti della che si liquidano nella misura Controparte_1 complessiva di euro 1.713, per spese vive ed euro 46.646,40, oltre spese forfettarie nella misura del
13 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna la al pagamento delle spese del CP_3 procedimento nei confronti della chiamata che si liquidano nella misura Controparte_7 di euro 18.977,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'attrice al pagamento nei confronti della Controparte_1 [...] delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura complessiva di euro 11.268, CP_3 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %; IVA e CPA come per legge.
Roma, il 31 luglio 2025
Il Giudice
AU CE
Sentenza redatta con la collaborazione del lberto Cinque CP_15
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19458 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 50946/2019 e 50962/2019 R.G.C., trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 dicembre 2024
TRA
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Andrea Nervi, Miriam Zulli e
LO LL, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale TO sito in Roma, via
Sallustiana n. 26
- attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. LO Vitali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre
n. 1;
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3
DO DI e LB AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Cassino alla Via Zamosch, n. 41;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Edoardo Patini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36, presso lo studio dell'Avv. Licia D'Aguanno;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DO DI e LB AN elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del primo sito in Cassino alla Via Zamosch, n. 41;
- convenuti
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Controparte_5
Viale Altiero NE n. 30;
residente in [...], S.S. 155 Colletraino n. 60/2; Controparte_6
- convenuti contumaci
E
in persona del suo procuratore speciale, giusta procura speciale presente Controparte_7 in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea Nervi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4;
- chiamata in causa nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza dell'11 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , società di diritto tedesco, Controparte_2 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Controparte_3 CP_3 [...]
, , e al fine di Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 sentir “I. Nel merito, accertare che è creditrice dei seguenti importi: verso CP_8 [...]
. della complessiva somma di euro 160.000/00, … per le causali di cui in Controparte_9 narrativa, oltre interessi, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
verso
2 . della complessiva somma di euro 2.060.818,24, …, oltre interessi, ovvero la diversa CP_9 somma che verrà accertata in corso di causa, di cui euro 860,344,27 non oggetto di cessione;
verso
.degli importi dovuti da in relazione ai crediti Controparte_10 CP_3 derivanti dal rapporto di factoring, fino a concorrenza della complessiva somma di euro
330.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 27 settembre 2013; nonché, verso … degli importi dovuti da in relazione ai CP_4 Controparte_11 CP_3 crediti derivanti dal rapporto di factoring, fino a concorrenza della complessiva somma di euro
250.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 8 ottobre 2008; verso il
Sig. importi dovuti da in relazione ai crediti derivanti dai rapporti Parte_2 CP_3
“bancari”, fino a concorrenza della complessiva somma di euro 800.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché il Sig.
[...]
degli importi dovuti da in relazione ai crediti derivanti dai rapporti Parte_3 CP_3
“bancari”, fino a concorrenza della complessiva somma di euro 1.500.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché, per l'effetto condannare: a pagare a a complessiva somma di euro 160.000/00 Controparte_3 CP_8
…, per le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 o convenzionali, qualora pattuiti, dal momento in cui le somme sono divenute esigibili al saldo, nonché per le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
nonché a pagare a a complessiva somma di euro 2.060.818,24 CP_3 CP_8
…per le causali di cui in narrativa, ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 o convenzionali, laddove pattuiti, dal momento in cui le somme sono divenute esigibili al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
nonché; a pagare a in solido con Controparte_12 CP_8 CP_3
e in relazione ai crediti derivanti dal rapporto di factoring, che ammontano complessivamente ad euro 560.297,77, oltre interessi legali di mora, l'importo dovuto da fino a concorrenza CP_3 della complessiva somma di euro 330.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 27 settembre 2013; nonché a pagare a in Controparte_5 CP_8 solido con e in relazione ai crediti derivanti dai rapporti di factoring, che ammontano CP_3 ad euro 560.297,77, oltre interessi legali di mora, l'importo dovuto da fino a CP_3 concorrenza della complessiva somma di euro 250.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 8 ottobre 2008; il Sig. a pagare a in solido con Parte_1 CP_8 CP_3
e in relazione ai crediti derivanti dai rapporti “bancari”, che ammontano complessivamente
[...]
3 ad euro 1.500.520,47, oltre interessi convenzionalmente pattuiti, l'importo dovuto da CP_3 fino a concorrenza della complessiva somma di euro 800.000,00, in virtù della fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché il Sig. a pagare a Controparte_6 CP_8 in solido con e in relazione ai crediti derivanti dai rapporti “bancari”, che CP_3 ammontano ad euro 1.500.520,47, oltre interessi convenzionalmente pattuiti, l'importo dovuto da fino a concorrenza della complessiva somma di euro 1.500.000,00, in virtù della CP_3 fideiussione solidale da questi rilasciata in data 18 febbraio 2011; nonché II. In via preliminare/ingiuntiva: emettere verso … ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il Controparte_3 pagamento di euro 160.000/00 (centosessantamila/00) in relazione ai crediti oggetto di cessione per i quali non è stato ancora effettuato il pagamento, oltre interessi legali di mora ex d.lgs.
231/2002, dal momento in cui le somme sono divenute esigibili al saldo, nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento di euro
860.344,27 … verso e verso i garanti e fino a concorrenza Pt_4 Pt_1 CP_6 dell'importo da ciascuno di essi garantito, in relazione al credito derivante dal mancato pagamento del mutuo ipotecario nonché le ulteriori spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi in conformità all'aggiornata tabella delle tariffe forensi;
III. rigettare ogni contraria domanda, istanza, eccezione;
con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attrice di essere creditrice di per aver acquistato, mediante contratto di CP_3 factoring, la posizione creditoria che vantava nei confronti della Controparte_7 medesima;
che la cessione dei crediti era stata espressamente accettata da in data 1 CP_3 ottobre 2008 e che tale accettazione, in mancanza di comunicazioni in senso contrario da parte della debitrice ceduta, dovesse intendersi tacitamente rinnovata anche per i crediti derivanti dalla concessione del 2013; che i crediti della nei confronti della erano Controparte_7 CP_3 in parte relativi a fatture emesse per vetture demo (per euro 373.739,37,) e, per altra parte, relativi a ricambi (per euro 186.558,40), per un totale di euro 560.297,77, oltre interessi;
che tali crediti erano stati garantiti da fideiussioni bancarie, una rilasciata da BNL in data 8 ottobre 2008 fino alla concorrenza di euro 250.000,00 e un'altra rilasciata da in data 27 Controparte_4 settembre 2013 fino alla concorrenza di euro 330.000,00; di essere creditrice verso di CP_3 ulteriori somme, in particolare: di euro 371.102,70, oltre interessi convenzionali, per affidamenti su contratto di conto corrente di corrispondenza;
di euro 269.073,50, oltre interessi convenzionali, dovuti in forza di un contratto di finanziamento stock usato, nonché di ulteriori euro 860.344,27, oltre interessi convenzionali, in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario. Riferiva che in relazione ai debiti della fossero state rilasciate fideiussioni da parte di e CP_3 Parte_1
4 e che il contratto di mutuo fosse stato garantito anche da ipoteca sugli Controparte_6 immobili di proprietà di e Ricci Auto s.r.l.; che la debenza di tutte le Persona_1 Parte_5 somme indicate fosse stata riconosciuta da con scrittura privata del 14 maggio 2014; che in CP_3 data 6.2.2014, era stata costituita la società con la quale CP_3 Controparte_3 CP_3 aveva stipulato contratto di affitto di azienda;
che la stessa , in data 28.1.2015, al fine di CP_3 ripianare la propria esposizione debitoria verso , aveva ceduto pro solvendo alla Controparte_2 medesima i crediti derivanti dal contratto di affitto di azienda stipulato con Controparte_3
L'attrice deduceva poi: che il pagamento dei canoni di affitto da parte di
[...] Controparte_3 si era interrotto nel 2016; di avere quindi comunicato a , con PEC del 21.3.2018, l'avvenuta CP_3 risoluzione di diritto del contratto di cessione pro solvendo del credito e del contratto di mutuo e di avere altresì dichiarato decaduta dal beneficio del termine in relazione a tutti i rapporti tra CP_3 loro intercorsi.
Con successive PEC del 22.3.2018 e del 28.3.2018, aveva intimato a di CP_3 Controparte_2 non escutere le fideiussioni rilasciate dalla BNL e dalla e aveva Controparte_4 proposto al Tribunale ricorso ex art. 700 c.p.c. ottenendo pronuncia inibitoria confermata, all'esito del procedimento di reclamo al Collegio.
Nel presente giudizio di merito, (ora ) chiedeva Controparte_2 Controparte_1 la condanna di al pagamento in proprio favore di euro 160.000,00; la Controparte_3 condanna di al pagamento di euro 2.060.818,24, di cui euro 860.344,27 a titolo di CP_3 restituzione del mutuo, non essendo stato tale ultimo credito oggetto di cessione;
la condanna della al pagamento dei crediti vantati verso e derivanti dal contratto Controparte_4 CP_3 di factoring intercorso con fino alla concorrenza dell'importo garantito Controparte_7 dalla fideiussione, pari a euro 330.000,00; la condanna della al Controparte_5 pagamento dei crediti vantati verso e derivanti dal contratto di factoring intercorso con CP_3
fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a Controparte_7 euro 250.000,00; la condanna di al pagamento dei crediti vantati verso e Parte_1 CP_3 derivanti dai rapporti bancari con la stessa, fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a euro 800.000,00; la condanna di al pagamento dei crediti Controparte_6 vantati verso e derivanti dai rapporti bancari con la stessa, fino alla concorrenza CP_3 dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a euro 1.500.000,00.
Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
deducendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di , CP_3 Controparte_2 sul presupposto che essa non fosse cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di concessione stipulato tra e TM e che, in ogni caso, la cessione non le fosse opponibile. Eccepiva, CP_3
5 inoltre, il difetto di interesse ad agire di , non avendo essa provato l'esigibilità Controparte_2 del credito e l'insolvenza del debitore ceduto. Si doleva ancora della violazione, da parte della società attrice, dell'obbligo di buona fede, affermando che la medesima avesse già incassato l'importo di 160.000,00 euro richiesto a cosicché il suo credito residuo fosse Controparte_3 inferiore alla pretesa avanzata. Chiedeva, poi, di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
sul presupposto che essa avesse contribuito, mediante le proprie condotte, alla Controparte_7 causazione del pregiudizio subito da parte sua. Chiedeva, infine, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice e dell'eventuale terza chiamata al risarcimento dei danni, che quantificava in euro 2.000.000,00.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per e con le ragioni meglio esposte in narrativa;
Controparte_2
In via preliminare: previo accertamento di insussistenza del presupposto processuale di cui all'art.
100 c.p.c., dichiarare la società priva di interesse ad agire e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare la domanda attrice. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società …. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la Controparte_7 nullità della dedotta cessione al factoring tra TM e er i motivi meglio esposti in narrativa e CP_8 per l'effetto rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via riconvenzionale, accertata la condotta antigiuridica anche in concorso, di TM nonché gli CP_8 ingenti danni ed i gravi pregiudizi subiti e subendi, condannare le dedotte società, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni, nessuno escluso, per la somma di € 2.000.000,00 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare TM, anche in solido CP_8 tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 3 c, cpc. In via meramente subordinata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale dell'avversa domanda, ridurre l'importo delle somme richiesto per quanto di ragione. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi anche in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio eccependo che gli importi pretesi dalla società Controparte_3 attrice in forza della cessione dei crediti pro solvendo operata da fossero eccedenti CP_3 quanto effettivamente dovuto da parte sua in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda essendo stata l'entità dei canoni rideterminata nel marzo 2014; in tale prospettiva, l'interruzione dei pagamenti in favore dell'odierna attrice sarebbe stata giustificata dalla intervenuta ridefinizione del canone di affitto. Eccepiva, poi, la nullità del contratto di affitto di azienda stipulato con CP_3
per difetto di causa e impossibilità dell'oggetto.
[...]
6 Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertata la nullità dell'atto di affitto di azienda 20 febbraio 2014 a rogito Notaio rep. 338.629 per difetto di causa o per carenza o Per_2 impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c.; o, in subordine, accertato che ha corrisposto a i canoni di affitto in misura Controparte_3 Controparte_2 largamente esuberante quelli dovuti ai sensi di contratto di affitto, così come modificato dalla scrittura privata 4 marzo 2014; respingere la domanda di in Controparte_13 quanto infondata in fatto e in diritto;
respingere, a causa della manifesta insussistenza del diritto azionato, la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da
Con vittoria di spese …”. CP_8
Si costituiva la , chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata Controparte_4 dall'attrice nei suoi confronti ed eccependo la violazione da parte della medesima degli obblighi di correttezza e buona fede, atteso che sarebbe stata taciuta da parte sua alla la sostanziale CP_4 incapienza della la quale non avrebbe mai potuto estinguere i debiti già contratti né, CP_3 tanto meno, quelli futuri. Ha comunque dedotto, data la natura accessoria della garanzia prestata in favore di , la propria legittimazione a sollevare le eccezioni che la debitrice principale CP_3 avrebbe potuto sollevare al creditore, in particolare l'eccezione fondata sulla contrarietà a buona fede della mancata reazione di all'inadempimento di Controparte_2 Controparte_3 perché, così facendo, aveva continuato, di fatto, a far gravare su e, di riflesso, sulla CP_2 CP_3 banca garante, il debito per la cui estinzione era stata fatta la cessione pro solvendo dei canoni di affitto di azienda.
Conclusivamente, chiedeva al Tribunale “accertata e dichiarata la fondatezza di tutti i fatti e di tutti
i rilievi ascritti all'attrice ed alla sua dante causa, TM, nella parte motiva del presente atto, ed accertata a mero titolo riassuntivo: 1) la violazione dell'obbligo della TM di acquisire la speciale autorizzazione ex art. 1956 c.c. nel corso di validità della prima fideiussione;
2) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede contrattuale, nella fase di rinnovo dell'originaria fideiussione;
3) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di concessione, in danno dapprima della sola banca (di intesa con la Golden e G.A.) e poi in danno della stessa e di riflesso della respingere la domanda siccome infondata in fatto ed CP_3 CP_4 in diritto. … Vittoria delle spese di lite”.
e non si costituivano in giudizio e ne era Controparte_5 Controparte_6 dichiarata la contumacia.
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava nei confronti di CP_3 [...]
diverso giudizio (iscritto al n. 50946/2019 R.G.A.C., al quale era riunito anche il CP_2 procedimento iscritto al n. 50962/2019 di identico contenuto), al fine di ottenere pronuncia di
7 accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del 28.1.2015, sia per mutuo consenso, sia sul presupposto che fosse venuto meno il contratto di affitto di azienda dal quale sarebbero derivati i crediti ceduti;
chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno subìto in conseguenza delle condotte di che quantificava in euro 250.000,00. Controparte_2
Concludeva, pertanto, come segue: “In via principale, per i motivi ut supra esposti, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del 28.01.2015; in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del
28.01.2015 per l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda di cui all'art. 5 della scrittura di cessione del credito;
in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della parte convenuta per violazione dei principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi, nessuno escluso, dalla che si CP_3 quantificano nella misura di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto (pec del 21.03.2018) al saldo. Con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Nel procedimento in questione, si costituiva chiedendo la Controparte_1 riunione dei procedimenti e formulando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale di rito, in via gradata: (i) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum;
(ii) accertare e dichiarare l'assenza di interesse ad agire di parte attrice ex art. 100 c.p.c.;
(iii) accertare e dichiarare la continenza con la causa rubricata sub r.g. 19458/2019 …; II. nel merito: (i) rigettare sia la domanda di accertamento della risoluzione dell'atto di cessione del credito, sia la domanda di accertamento della violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte di , perché infondate in fatto e in diritto e, in ongi caso, rigettare la richiesta di CP_14 condanna di al pagamento di euro 250.000,00 perché assolutamente non dimostrata;
III. CP_14 in ogni caso, con vittoria di spese…”.
All'udienza del 16 gennaio 2020 era disposta la riunione dei procedimenti e autorizzata la chiamata in causa di Controparte_7
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'avvenuta cessione a dei crediti vantati verso , e in ogni Controparte_1 CP_3 caso deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata da quest'ultima.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano i rispettivi scritti conclusivi nei termini assegnati.
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Va disattesa, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
sollevata da sul presupposto che l'attrice non fosse cessionaria Controparte_1 CP_3 dei crediti derivanti dal contratto di concessione stipulato tra e : è infatti CP_3 Controparte_7 documentalmente provata l'intervenuta stipulazione del contratto di factoring tra quest'ultima e l'attrice, con conseguente cessione dei crediti vantati dalla prima nei confronti di , maturati CP_3 verso la concessionaria a fronte delle forniture effettuate;
la cessione risulta regolarmente comunicata a ed accettata espressamente da quest'ultima in data 1.10.2008. CP_3
Si rileva, altresì, che il contratto di factoring non recava riferimenti a una specifica concessione di vendita e, pertanto, il suo oggetto deve ritenersi esteso anche ai crediti derivanti dalla successiva concessione stipulata tra e in data 1.10.2013. CP_2 CP_3
Quanto all'opponibilità della cessione dei crediti alla debitrice ceduta, si osserva che la debitrice ceduta ha espressamente riconosciuto (e accettato) la stessa, all'atto sottoscrizione della scrittura recante la data del 13.5.2014: l'accettazione della cessione, infatti, è equiparata in ogni caso, in forza dell'art. 1264 c.c., alla notificazione della stessa al debitore ceduto, ai fini della sua efficacia nei confronti di quest'ultimo.
Parimenti infondata si reputa l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'attrice, sollevata dai convenuti e sul presupposto della mancanza di prova dell'esigibilità del credito CP_3 Parte_1
e dell'insolvenza del debitore ceduto: è noto, infatti, che la sussistenza delle condizioni dell'azione, tra le quali rientra l'interesse ad agire, debba essere valutata sulla base della prospettazione fornita dall'attore, onerato, appunto, di indicare l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (in questi termini, ex multis, Cass.,
Sez. II, n. 12733/2024). Pertanto, l'indagine sulla sua esistenza deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo la stessa escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass., Sez. II, n.
23037/2023).
Ritiene il Giudice che, nel caso di specie, la società attrice abbia compiutamente indicato l'utilità conseguibile attraverso il provvedimento giudiziale richiesto, atteso che dalla citazione si evince chiaramente la prospettazione dell'esistenza di pretese creditorie, nei confronti dei convenuti, mentre la valutazione della loro fondatezza è questione da valutare nel merito.
9 Ancora da respingere, per le medesime considerazioni, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata atteso che la domanda risarcitoria, Controparte_7 proposta da in via riconvenzionale, è stata formulata anche nei suoi confronti, sulla base di CP_3 una prospettata nullità o inopponibilità della cessione dei crediti tra le medesima e
[...]
. CP_2
Nel merito, le domande formulate dall'attrice si ritengono fondate e meritano accoglimento.
La OY Kreditbank ha agito nei confronti della per il credito vantato nei suoi confronti, CP_3 per complessivi euro 2.060.818,22, relativo: per euro 860.344,27, al debito restitutorio residuo del mutuo ipotecario;
per euro 371.102,70 al saldo debitorio degli affidamenti su contratto di conto corrente di corrispondenza, oltre interessi convenzionali, per euro 269.073,50 al contratto di finanziamento stock usato, oltre interessi convenzionali, per euro 560.297,77, al corrispettivo delle forniture ricevute e non pagate ai sensi del contratto di concessione stipulato con TM (questo importo scaturiva dalla somma delle fatture relative a vetture demo, per euro 373.739,37, nonché dagli estratti conto relativi a ricambi e varie, per euro 186.558,40, oltre interessi); tale ultimo credito era stato ceduto all'attrice dalla . CP_2 CP_7
La Golden aveva invero operato, in funzione solutoria, cessione in favore dell'attrice del proprio credito nei confronti della affittuaria dell'azienda la domanda di condanna è Controparte_3 stata però proposta dall'attrice nei confronti della sul presupposto dell'intervenuta CP_3 risoluzione di tale ultimo contratto.
Osserva il giudicante che l'accertamento dell'intervenuta risoluzione (nel marzo 2018) del contratto di cessione dei crediti è stato oggetto di domanda proposta dalla stessa nel contesto del CP_3 procedimento riunito iscritto al n. 50946/2019 R.G.C., la quale ha argomentato nel senso che esso si fosse risolto sia per il fatto che fosse collegato al contratto di affitto di azienda stipulato dalla con la - che la convenuta ha assunto a sua volta si fosse risolto - che, CP_3 Controparte_3 comunque, per mutuo consenso.
Ritiene il giudicante che la concorde volontà delle parti di ritenere sciolto il vincolo contrattuale tra loro costituito al marzo 2018 sia dirimente ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra loro, ben potendo quest'ultima essere conseguenza del mutuo consenso.
L'effetto risolutivo, data la natura del contratto, non può che avere efficacia retroattiva, cosicché
l'attrice debba ritenersi legittimata a rivolgere la pretesa di pagamento nei soli confronti della debitrice con riferimento all'ammontare complessivo del credito residuo. CP_3
10 Va quindi accolta la domanda, proposta dall'attrice, di condanna di al pagamento CP_3 dell'importo di euro 2.060.818,22, dovutale da parte della medesima per i titoli sopra in sintesi esposti.
Mentre va respinta la domanda proposta dall'attrice nei confronti della essendo Controparte_3 venuto meno, in virtù della risoluzione del contratto di cessione dei crediti, il titolo in forza del quale l'attrice avrebbe potuto rivolgere la pretesa nei suoi confronti.
Quanto alla pretesa avanzata da parte dell'attrice nei confronti dei garanti, deve premettersi che la e la hanno prestato fideiussione in favore Controparte_4 Controparte_5 della in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti della medesima da Controparte_7 parte della fino alla concorrenza della somma rispettivamente di euro 330.000,00 la CP_3 prima di euro 250.000,00 la seconda;
mentre e hanno prestato Parte_1 Controparte_6 garanzie, rispettivamente fino alla concorrenza della somma di euro 800.000,00 e di euro
1.500.000,00, in relazione a qualsivoglia obbligazione contratta dalla nei confronti CP_3 dell'attrice; nel sottoscrivere tali ultime garanzie, il e il hanno anche Pt_1 CP_6 espressamente rinunciato ad opporre alla creditrice qualsivoglia eccezione relativamente ai rapporti garantiti.
L'attrice, nel formulare la domanda di condanna dei garanti e in solido con la Pt_1 CP_6
, al pagamento del debito nei suoi confronti ha circoscritto la stessa all'esposizione debitoria CP_3 maturata dalla società con il mutuo e con gli altri rapporti 'bancari', per euro 1.500.520,47 (e comunque nei confronti di ciascuno nei limiti dell'importo garantito).
La sussistenza dei diversi titoli in forza dei quali l'attrice ha agito nei confronti dei garanti è stata provata documentalmente dall'attrice.
Nel costituirsi in giudizio la sola ha chiesto l'accertamento del suo Controparte_4 diritto alla liberazione dall'obbligazione di garanzia, in forza del disposto dell'art. 1956 c.c..
L'eccezione non può però trovare accoglimento non avendo neppure compiutamente allegato la parte istante la sussistenza del presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma invocata: la garanzia per cui è causa era infatti stata prestata dalla nei confronti della CP_4 Controparte_7
(e può essere legittimamente escussa dalla cessionaria essendo stata ceduta unitamente alla posizione creditoria) in relazione ai debiti maturati dalla concessionaria, ceduti all'attrice con il contratto di factoring (pari all'ammontare complessivo di euro 560.297,77); cosicché la parte che ha sollevato l'eccezione avrebbe dovuto specificamente allegare e provare che l'attrice avesse fatto credito alla , in data successiva alla concessione della garanzia da parte sua, pur conoscendo CP_3 che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
mentre la ha dedotto sul punto in modo del tutto generico. CP_4
11 Ne discende che le domande formulate nei confronti dei fideiussori debbano essere accolte, per ciascuno di essi nei limiti delle domande formulate dall'attrice e degli importi massimi per i quali le garanzie erano state prestate.
Sono invece da respingere le domande riconvenzionali proposte dalla Golden di condanna di e al risarcimento del danno, quantificato nella misura di Controparte_2 Controparte_7 euro 2.000.000,00, che le sarebbe derivato dal compimento da parte loro di condotte illecite: si ritiene infatti che la convenuta non abbia neppure compiutamente allegato gli illeciti posti in essere in suo pregiudizio da parte dell'attrice né provato in alcun modo il danno asseritamente subito, cosicché la pretesa risulti infondata sia nell'an che nel quantum.
Quanto alle pretese avanzate dalla nell'ambito del procedimento riunito, si è già detto CP_3 dell'accoglimento, per le ragioni esposte, della domanda di accertamento della risoluzione del contratto di cessione dei crediti intercorso con la . Controparte_2
Non si reputa invece fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla nei confronti della CP_3 [...]
sul presupposto della violazione da parte di quest'ultima dei doveri di buona fede e CP_2 correttezza sulla medesima incombenti: segnatamente, l'attrice ha lamentato la circostanza che la nonostante fosse ben a conoscenza del mancato pagamento dei canoni da parte della CP_2
(oggetto di cessione del credito) le avesse comunicato la morosità della Controparte_3 medesima soltanto dopo oltre un anno, quando il debito maturato dalla debitrice ceduta era già divenuto ingente (in quanto di ammontare pari ad euro 104.000,00), omettendo così di salvaguardare il suo interesse a tutelare i suoi diritti nei confronti dell'affittuaria; la pretesa è però del tutto infondata, per la ragione assorbente di ogni altra, che è stata fondata su presupposto di fatto smentito dalla produzione documentale della , con la quale quest'ultima ha Controparte_2 comprovato di avere inviato alla debitrice ceduta plurimi solleciti, a partire dal mese di giugno del
2016, inviando gli stessi per conoscenza anche all'attrice, cosicché quest'ultima non potesse che essere pienamente informata della situazione debitoria della medesima.
Quanto alle spese, si provvede in ordine ad esse secondo il principio della soccombenza, nei termini che seguono: è quindi disposta condanna delle parti convenute nel procedimento iscritto al n.
19458/2019, , , e Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 [...]
e – quest'ultima anche quale parte attrice nel procedimento riunito, CP_6 CP_3 soccombente in via prevalente in esso - in solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti dell'attrice, che si liquidano nella misura complessiva di euro 1.713, per spese vive ed euro
46.646,40 (euro 5.989,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria, euro 10.417,00 per la fase decisoria, operato l'aumento nella misura del 60% ex art. 4 comma 2 DM 55/2014), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per
12 legge;
si dispone altresì condanna della al pagamento delle spese del procedimento CP_3 nei confronti della chiamata che si liquidano nella misura di euro Controparte_7
18.977,00 (euro 2.995,00 per la fase di studio, euro 1.976,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria, euro 5.209,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
si dispone, infine, condanna l'attrice nel procedimento iscritto al n. 19458/2019 al pagamento nei confronti della delle spese del procedimento, Controparte_3 che si liquidano nella misura complessiva di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro
4.253, per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %; IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande della parte attrice nel procedimento iscritto al n.
19458/2019, condanna al pagamento in favore della CP_3 Controparte_1 della somma di euro 2.060.818,22, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in solido con Pt_1
e quanto alla somma di euro 1.500.520,47 e per ciascuno dei garanti nei
[...] Controparte_6 limiti dell'importo garantito, rispettivamente di euro 800.000 per il e di euro 1.500.000 per il Pt_1
e, quanto alla somma di euro 560.297,77, in solido con la CP_6 Controparte_4
(fino alla concorrenza dell'importo di euro 250.000) e con
[...] Controparte_5
(fino alla concorrenza dell'importo di euro 330.000);
- respinge la domanda formulata dall'attrice nel procedimento n. 19458/2019 R.G.C. nei confronti di Controparte_3
- respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti dell'attrice; CP_3
- accoglie la domanda proposta da nel fascicolo riunito n. 50946/2019 R.G.A.C., di CP_3 accertamento dell'intervenuta risoluzione alla data del 21 marzo 2018 del contratto di cessione di credito del 28 gennaio 2015 intercorso tra la medesima e la;
Controparte_2
- respinge le ulteriori domande formulate dalla nel procedimento riunito;
CP_3
- condanna le parti convenute nel procedimento iscritto al n. 19458/2019, Controparte_5
, e e –
[...] Controparte_4 Parte_1 Controparte_6 CP_3 quest'ultima anche quale parte attrice nel procedimento riunito - in solido tra loro, al pagamento delle spese nei confronti della che si liquidano nella misura Controparte_1 complessiva di euro 1.713, per spese vive ed euro 46.646,40, oltre spese forfettarie nella misura del
13 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna la al pagamento delle spese del CP_3 procedimento nei confronti della chiamata che si liquidano nella misura Controparte_7 di euro 18.977,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'attrice al pagamento nei confronti della Controparte_1 [...] delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura complessiva di euro 11.268, CP_3 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %; IVA e CPA come per legge.
Roma, il 31 luglio 2025
Il Giudice
AU CE
Sentenza redatta con la collaborazione del lberto Cinque CP_15
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