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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 210/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 17.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Cupra Marittima (AP) alla Contrada San Michele n. 26 con l'Avv. Lorella Crosta del Foro di Ascoli Piceno elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cupra Marittima (AP) alla Via Garibaldi n. 18
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Amodeo del Foro di Ascoli Piceno elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.49
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cupra Marittima in data 28/09/2008 optando per il regime della separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 03.12.2015 omologato con decreto n. cronol. 8170/2015 del 15/12/2015 (RG n. 2674/2015)
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: , nato ad [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, come integrato in data 01.04.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Assegnare la casa coniugale, già di proprietà del padre della SI.ra , a quest'ultima che Parte_1 continuerà a viverci insieme al figlio;
- Disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre nella Parte_2 casa coniugale;
- Disporre che il figlio , senza costrizioni e nel rispetto degli impegni scolastici, di Parte_3 studio, sportivi e ludici e della volontà del minore di vedere il padre, potrà frequentarlo nei seguenti giorni: -un pomeriggio a settimana (dall'uscita da scuola alle 21.30);
-a settimane alterne, il fine settimana e precisamente il sabato dall'uscita di scuola sino alle ore
23,00 e la domenica dalle 10.00 fino alle 21.30;
-per le festività si osserverà l'alternanza annuale, Natale con un genitore e Santo Stefano con
l'altro, e così a seguire per il 31/12 per il 01/01 per Pasqua per Pasquetta per il 25/4 e il 01/05, il 02/06 il 15/8 e il 2/11;
-durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre, sempre se vorrà 8 giorni anche non consecutivi.
- Disporre, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore del figlio della somma Pt_2 Pt_2 di € 400,00 da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie secondo quanto stabilito del protocollo della Regione Marche;
L'assegno unico dispensato dall'INPS, per espresso consenso del SI. , sarà richiesto dalla SI.ra Pt_2
nella misura del 100% e sempre l'intero la stessa lo potrà incassare e trattenere” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno integrato le condizioni concordate come sopra indicato.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cupra Marittima in data
28.09.2008 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupra Marittima perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 17.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Cupra Marittima (AP) alla Contrada San Michele n. 26 con l'Avv. Lorella Crosta del Foro di Ascoli Piceno elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cupra Marittima (AP) alla Via Garibaldi n. 18
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Amodeo del Foro di Ascoli Piceno elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.49
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cupra Marittima in data 28/09/2008 optando per il regime della separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 03.12.2015 omologato con decreto n. cronol. 8170/2015 del 15/12/2015 (RG n. 2674/2015)
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: , nato ad [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, come integrato in data 01.04.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Assegnare la casa coniugale, già di proprietà del padre della SI.ra , a quest'ultima che Parte_1 continuerà a viverci insieme al figlio;
- Disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre nella Parte_2 casa coniugale;
- Disporre che il figlio , senza costrizioni e nel rispetto degli impegni scolastici, di Parte_3 studio, sportivi e ludici e della volontà del minore di vedere il padre, potrà frequentarlo nei seguenti giorni: -un pomeriggio a settimana (dall'uscita da scuola alle 21.30);
-a settimane alterne, il fine settimana e precisamente il sabato dall'uscita di scuola sino alle ore
23,00 e la domenica dalle 10.00 fino alle 21.30;
-per le festività si osserverà l'alternanza annuale, Natale con un genitore e Santo Stefano con
l'altro, e così a seguire per il 31/12 per il 01/01 per Pasqua per Pasquetta per il 25/4 e il 01/05, il 02/06 il 15/8 e il 2/11;
-durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre, sempre se vorrà 8 giorni anche non consecutivi.
- Disporre, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore del figlio della somma Pt_2 Pt_2 di € 400,00 da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie secondo quanto stabilito del protocollo della Regione Marche;
L'assegno unico dispensato dall'INPS, per espresso consenso del SI. , sarà richiesto dalla SI.ra Pt_2
nella misura del 100% e sempre l'intero la stessa lo potrà incassare e trattenere” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno integrato le condizioni concordate come sopra indicato.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cupra Marittima in data
28.09.2008 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupra Marittima perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3