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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 15/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 10886 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DE CESARE CORRADO e DE CESARE GIANLUCA;
Ricorrente
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. C. Guarnieri e M. De Pasquale
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 6.10.2023 (R.G. n. 10886-2023), e il il 17.11.2023 ( R.G. n. 12842-2023) – successivamente riuniti- parte ricorrente in epigrafe indicata, già titolare di preesistenza lavorativa CP_1 nella misura del 9% per malattia professionale, deduceva sia la sottostima della valutazione dei postumi fatta dall'Istituto, che la sopravvenienza di altra patologa di origine professionale ( sindrome del tunnel carpale); CP_ quindi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro l' e ne chiedeva la condanna all'elevazione della percentuale del danno biologico , inutilmente richiesta in sede amministrativa
Il resistente si costituiva, invocando il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
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La domanda è fondata e deve essere accolta. CP_ La posizione difensiva assunta dall' nella parte in cui ha ritenuto di non procedere all'aumento della quantificazione dei postumi in favore del ricorrente, è stata smentita dalla CTU espletata nel corso del giudizio.
Il CTU ha infatti affermato che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente ha determinato una lesione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 13%_
Si ritiene di condividere i risultati cui è giunto il consulente nella sua relazione tecnica, posto che la relazione suddetta appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali che la rendono immune da censure di carattere tecnico o logico.
1 CP_ La domanda va quindi accolta con conseguente condanna dell' al pagamento della rendita per i postumi da malattia professionale nella misura accertata del 13%
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da in data 6.10.2023 nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 CP_
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale per malattia professionale in misura del 13% , oltre interessi legali;
CP_
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
3) Pone i costi di ctu definitivamente carico dell' CP_1
Così deciso in Bari, in data 15/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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