Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1405/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENZONI Parte_1 C.F._1
MAURA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENZONI MAURA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati
RICORRONO
All'On.le Tribunale adito affinchè Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Sig.ra e , alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
la casa coniugale, di proprietà del Sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Pt_1
pagina 1 di 3
le parti si rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti l'espatrio; le parti acconsentono fin da ora alla trattazione scritta della presente procedura di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.07.2024, Parte_1
e proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] CP_1
concordatario celebrato in Cermenate (CO) il 21.03.2013, dalla cui unione non erano nati figli, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Como nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 19.07.2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 13.11.2024.
Con note scritte del 25.07.2024 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 05.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in Cermenate (CO) il 21.03.2013, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, Parte 1, N. 2;
pagina 2 di 3 2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3