Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1998, n. 498
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1999