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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/07/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3675/2016
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3675/2016, assunta in decisione all'udienza del 13.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Livorno, n. 131, presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIURATRABOCCHETTA, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito;
- attore/opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21, presso lo studio legale dell'avv. Luigi SINISI, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura generale alle liti depositata con la comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Fontevivo, n. 21/N, presso lo studio legale degli Avv.ti Raffaele ZURLO, c.f.: , ed C.F._4 CP_3
1 c.f.: dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti C.F._5 depositata con la comparsa di intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c.;
- terzo interveniente -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_4 P.IVA_3
- terzo chiamato in causa/contumace -
* * * * * * *
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
Il sig. ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza del Parte_1
14.09.2016 di rigetto dell'istanza di sospensione proposta con il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data 29.08.2016 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 104/1998 R.G.E. del Tribunale di Potenza.
L'esecuzione era stata attivata dalla sulla base del decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 957/1997 emesso dal Pretore di Potenza il 29.12.1997 in danno dell'odierno attore, nella veste di debitore principale, e del sig. , in qualità di garante, CP_6 per il mancato pagamento di rate relative al contratto di mutuo chirografario stipulato il
15.05.1989 con (poi a seguito di fusione). Controparte_7 Controparte_5
L'opposizione all'esecuzione è stata proposta contro la in qualità di CP_1 mandataria di titolare del credito a seguito del succedersi di cessioni Controparte_8 di posizioni debitorie in sofferenza.
L'odierno attore ha sostenuto di aver restituito le somme a titolo di capitale ed interessi rispetto al piano di ammortamento del mutuo, indicando i pagamenti effettuati a partire del 1989 fino al 2000.
Ha contestato, ad ogni modo, la presenza di tassi di interesse usurari in quanto pattuiti nel contratto di mutuo al 18,50% e, quindi, in misura maggiore rispetto ai limiti previsti dalla
Legge n. 108/1996.
Di conseguenza, ha chiesto di dichiarare la natura usuraria della clausola del contratto di mutuo relativa al pagamento degli interessi per usura sopravvenuta e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di Lire 7.000.747 (Euro 3.615,58).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2016, si è costituita in giudizio la che, dopo aver ripercorso le varie operazioni di cessioni di CP_1 credito e di modifiche societarie succedutesi, ha segnalato l'ulteriore cessione, avvenuta
2 in data 18.10.2016, tra e nella quale è rientrata anche Controparte_8 Controparte_2 la posizione debitoria del sig. . Parte_1
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della in quanto citata in CP_1 proprio e non in qualità di mandataria di mentre l'attore avrebbe Controparte_8 dovuto indirizzare direttamente a quest'ultima, titolare del credito, le richieste di accertamento e di condanna alla restituzione delle somme versate - a suo dire - illegittimamente.
Ha rilevato anche l'inammissibilità dell'opposizione giacché le eccezioni proposte dal sig. riguarderebbero la formazione del titolo giudiziale, quindi Parte_1 presentabili soltanto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 957/1997 emesso dal
Pretore di Potenza.
In merito alle doglianze sull'usura sopraggiunta degli interessi applicati con il contratto di mutuo, la convenuta ha evidenziato che sia la stipula che l'estinzione del finanziamento in questione siano avvenute prima dell'entrata in vigore della Legge n. 108/1996, vista la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento alla data del 23.05.1992, così da escludere l'applicazione della normativa richiamata.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. del 21.12.2016, si è costituita in giudizio giustificando l'interesse ad essere parte in causa a seguito della Controparte_2 cessione dei crediti in blocco stipulata il 19.10.2016 con nella quale Controparte_8
è rientrata anche la posizione debitoria del sig. in relazione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 957/1997.
Ha precisato che, trattandosi di operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e non di cessione di contratti, l'eventuale condanna alla restituzione di somme in favore dell'odierno attore riguarderebbe soltanto la società cedente, trattandosi di questione strettamente legata alle vicende contrattuali.
Ad ogni modo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree risultando inammissibili le argomentazioni difensive riguardanti fatti anteriori alla fase di formazione del titolo giudiziale ed ha ribadito l'irretroattività della normativa di cui alla Legge n. 108/1996 rispetto a rapporti contrattuali esauriti prima della sua entrata in vigore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2017, a seguito di richiesta da parte dell'attore, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di quale Controparte_4 titolare del rapporto contrattuale relativo al finanziamento oggetto di controversia e, quindi, soggetto eventualmente obbligato alla restituzione delle somme versate dal sig.
a titolo di interessi in caso di accertamento della usurarietà degli stessi. Parte_1
3 Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, non si è costituita in giudizio. Controparte_4
All'udienza del 19.12.2018, su richiesta delle parti costituite, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
L'odierna parte attrice ha precisato di dover estendere la domanda nei confronti di in quanto cessionaria di per quanto concerne le Controparte_2 Controparte_8 vicende relative al credito ceduto, fatta salva la richiesta di restituzione delle somme versate illegittimamente per il pagamento degli interessi da indirizzare nei confronti del titolare del rapporto giuridico, vale a dire verso Controparte_9 oltre a ribadire le conclusioni già articolate in comparsa di
[...] costituzione, ha insistito per il difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
Inoltre, ha contestato le conclusioni rassegnate, in via subordinata, dall'intervenuta in merito alla condanna alla restituzione delle somme riscosse Controparte_2 esclusivamente in suo danno in quanto mandataria di Controparte_8
All'udienza del 18.09.2019, ritenuta non necessaria la nomina di C.T.U. contabile richiesta dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La difesa del sig. ha richiamato le motivazioni poste a base della Parte_1 domanda ed ha chiesto di accertare l'estinzione del debito, di condannare CP_1 in qualità di mandataria di alla restituzione della somma di Lire Controparte_8
7.000.746 (Euro 3.615,58), oltre interessi e rivalutazione, di annullare il decreto ingiuntivo n. 957/97 emesso dalla Pretura di Potenza, di dichiarare la nullità ed inefficacia di tutti gli atti del processo esecutivo immobiliare n. 104/98 R.G.E. instaurato presso il
Tribunale di Potenza.
La convenuta si è riportata a tutte le argomentazioni difensive esposte in CP_1 atti ed ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, sia per la precisazione della domanda da parte dell'attore a seguito dell'intervento in giudizio di sia Controparte_2 per le motivazioni sottese alla chiamata in causa di Controparte_4
Ha rilevato, inoltre, le contraddizioni dell'attore espresse con il deposito della memoria conclusionale per aver nuovamente riformulato le richieste di condanna alla restituzione delle presunte somme indebitamente versate.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è infondata e va rigettata per le ragioni Parte_1 di seguito esposte.
1 - Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva presentata da secondo cui l'attore avrebbe dovuto proporre la CP_1 domanda nei confronti di e non verso la mandataria. Controparte_8
La doglianza non è fondata in quanto la citazione in giudizio è stata fatta nei confronti di nella veste di mandataria di quindi non in proprio. CP_1 Controparte_8
Quanto alla ulteriore cessione dei crediti verso la società non è in Controparte_2 discussione tra le parti che quest'ultimo trasferimento sia avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione per cui non è ravvisabile un errore da parte dell'attore nell'individuare la legittimazione passiva in capo a CP_1
Altrettanto pacifica è la legittimazione processuale di in virtù della Controparte_2 documentata cessione del credito.
2 - Come ben chiaro, l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei motivi dedotti e dei fatti allegati al momento della sua proposizione. Il giudizio presenta una struttura bifasica e la fase di merito, meramente eventuale, non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti già esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario.
Infatti, “per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento
(eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.
U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.
26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass.
07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541)”
(Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10.03.2023).
Ebbene, nel presente giudizio di merito il sig. ha chiesto di accertare la somma Pt_1 complessivamente pagata rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo e di
5 condannare la quale mandataria di alla restituzione CP_1 Controparte_8 dell'importo indebitamente incassato pari Lire 7.000.746 (€ 3.615,58).
Successivamente, come riportato in premessa, dopo la costituzione in giudizio di CP_1
l'attore ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] CP_4 per estendere a quest'ultima la richiesta di condanna alla restituzione della somma
[...] di Lire 7.000.746 (€ 3.615,58), in quanto titolare del rapporto contrattuale relativo al mutuo, tenendo distinta la predetta domanda rispetto alle vicende riguardanti la cessione del credito oggetto di procedura esecutiva.
Ed invero, in sede di deposito delle comparse conclusionali, la difesa del sig. Parte_1
[...
ha nuovamente chiesto la condanna alla restituzione della somma nei confronti di in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_8
Fatta questa ricostruzione dei vari passaggi difensivi avvenuti in corso di causa, va rilevato, tuttavia, che in sede cautelare l'opposizione all'esecuzione si è articolata soltanto su motivazioni riguardanti l'estinzione del credito per pagamento delle somme dovute e sulla natura usuraria del tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo chirografario con la . Controparte_7
Il sig. , infatti, si è limitato ad indicare le somme versate nel corso degli anni per un Pt_1 totale di Lire 17.000.746, ma si è espressamente riservato di agire in separato giudizio per la restituzione della somma di Lire 7.000.746.
Dunque, la richiesta di condanna alla restituzione si configura come domanda nuova, non prospettata nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione con il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data 29.08.2016 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 104/1998 R.G.E. del Tribunale di Potenza e che, soprattutto, non riguarda strettamente le vicende del credito ceduto per il quale è stato azionato il titolo esecutivo.
Rispetto alla fase cautelare, la domanda di restituzione amplia i termini della controversia in quanto interessa il rapporto contrattuale sotteso al mutuo e non direttamente il credito ceduto, tanto è vero che proprio l'opponente, quantomeno al momento della precisazione della domanda con il deposito della memoria n. 1 ai sensi del VI comma dell'art. 183
c.p.c., ha indirizzato la richiesta nei confronti di in quanto titolare del Controparte_4 rapporto stesso.
Pertanto, va considerata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di Lire 7.000.746 (€ 3.615,58).
6 3 - In merito alla richiesta dell'attore di accertamento della sussistenza della natura usuraria del tasso di interesse del 18,50% annuo applicato al contratto di mutuo chirografario del 15.05.1989 e della conseguente nullità delle relative clausole contrattuali, è di palmare evidenza che si tratta di domanda inammissibile trattandosi di motivi che riguardano la formazione del titolo esecutivo e, quindi, proponibile semmai in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si evidenzia che, con l'ordinanza del 14.09.2016, il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 104/1998 R.G.E. del
Tribunale di Potenza precisando che le doglianze dedotte nel ricorso, riguardanti la natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo del 15.05.1989 ed i pagamenti effettuati, avrebbero dovuto integrare motivi per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tutto ciò, ovviamente, perché la cognizione del Giudice dell'Esecuzione è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo o alla presenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo medesimo.
In effetti, vanno considerati inammissibili in questo giudizio le motivazioni dell'opposizione circa la presenza di tassi usurari nel contratto di mutuo, tenuto conto del consolidarsi del titolo esecutivo fondato sul decreto ingiuntivo, non opposto dal sig. . Pt_1
Come è ben noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo giudiziale, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Non è possibile, in sostanza, procedere all'accertamento ed alla valutazione di fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
7 Nel presente giudizio il sig. ha fondato la linea difensiva sulla natura Parte_1 usuraria dei tassi di interesse previsti dal contratto di mutuo al fine di chiedere l'accertamento della nullità delle relative condizioni contrattuali e, quindi, giustificare la richiesta di restituzione di somme versate.
La difesa, in sostanza, non si è concretizzata nella dimostrazione della presenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, capaci di incidere sul titolo medesimo, bensì su argomentazioni che l'attore avrebbe dovuto esporre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche il richiamo ai versamenti effettuati riguarda, almeno in parte, la fase precedente all'emissione del decreto ingiuntivo n. 957/1997.
Rispetto ai pagamenti effettuati in periodo successivo, invece, il sig. ha ritenuto di Pt_1 insistere per la restituzione delle somme anziché chiedere l'accertamento della sussistenza di acconti versati dopo la formazione del titolo.
Si deve concludere, quindi, per l'inammissibilità dei motivi di opposizione sulla sussistenza di interessi usurari.
Tanto più che nemmeno risultano fondate le argomentazioni sul punto, non trovando applicazione per la vicenda in questione la disciplina prevista dalla Legge n. 108/1996 e dai successivi decreti ministeriali.
Va esclusa, infatti, la presenza di interessi usurari al momento della pattuizione delle condizioni contrattuali in mancanza di una norma in base alla quale accertare tale illegittimità.
Per giunta, anche le scadenze delle rate del piano di ammortamento sono collocate tra il
1989 ed il 1992, quindi decisamente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 108/96, tanto da escludere anche la tematica relativa alle ipotesi di interessi usurari sopravvenuti, non avendo alcun rilievo la circostanza che il sig. abbia effettuato pagamenti nel Pt_1 periodo luglio-agosto del 2000.
Resta fermo, comunque, l'orientamento della Cassazione che esclude la configurabilità dell'usura sopravvenuta stabilendo che “…Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il
8 tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.10.2017, n. 24675).
Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, si deve concludere per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. . Pt_1
4 - Non avendo fornito alcuna dimostrazione dei danni causati dalla domanda attorea, non può essere accolta la richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa di CP_1
5 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti di in qualità di mandataria Parte_1 CP_1 di nonché nei confronti di e di ogni Controparte_8 Controparte_2 Controparte_4 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_4
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal sig. ; Parte_1
- Condanna il sig. al pagamento in favore di in qualità di mandataria Pt_1 CP_1 di delle spese di giudizio liquidate in € 2.540,00 per compenso Controparte_8 professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Condanna il sig. al pagamento in favore di delle spese di giudizio Pt_1 Controparte_2 liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 04/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3675/2016, assunta in decisione all'udienza del 13.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato il [...] a [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Livorno, n. 131, presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIURATRABOCCHETTA, c.f.: , dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito;
- attore/opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21, presso lo studio legale dell'avv. Luigi SINISI, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura generale alle liti depositata con la comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Fontevivo, n. 21/N, presso lo studio legale degli Avv.ti Raffaele ZURLO, c.f.: , ed C.F._4 CP_3
1 c.f.: dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti C.F._5 depositata con la comparsa di intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c.;
- terzo interveniente -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_4 P.IVA_3
- terzo chiamato in causa/contumace -
* * * * * * *
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
Il sig. ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza del Parte_1
14.09.2016 di rigetto dell'istanza di sospensione proposta con il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data 29.08.2016 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 104/1998 R.G.E. del Tribunale di Potenza.
L'esecuzione era stata attivata dalla sulla base del decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 957/1997 emesso dal Pretore di Potenza il 29.12.1997 in danno dell'odierno attore, nella veste di debitore principale, e del sig. , in qualità di garante, CP_6 per il mancato pagamento di rate relative al contratto di mutuo chirografario stipulato il
15.05.1989 con (poi a seguito di fusione). Controparte_7 Controparte_5
L'opposizione all'esecuzione è stata proposta contro la in qualità di CP_1 mandataria di titolare del credito a seguito del succedersi di cessioni Controparte_8 di posizioni debitorie in sofferenza.
L'odierno attore ha sostenuto di aver restituito le somme a titolo di capitale ed interessi rispetto al piano di ammortamento del mutuo, indicando i pagamenti effettuati a partire del 1989 fino al 2000.
Ha contestato, ad ogni modo, la presenza di tassi di interesse usurari in quanto pattuiti nel contratto di mutuo al 18,50% e, quindi, in misura maggiore rispetto ai limiti previsti dalla
Legge n. 108/1996.
Di conseguenza, ha chiesto di dichiarare la natura usuraria della clausola del contratto di mutuo relativa al pagamento degli interessi per usura sopravvenuta e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di Lire 7.000.747 (Euro 3.615,58).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2016, si è costituita in giudizio la che, dopo aver ripercorso le varie operazioni di cessioni di CP_1 credito e di modifiche societarie succedutesi, ha segnalato l'ulteriore cessione, avvenuta
2 in data 18.10.2016, tra e nella quale è rientrata anche Controparte_8 Controparte_2 la posizione debitoria del sig. . Parte_1
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della in quanto citata in CP_1 proprio e non in qualità di mandataria di mentre l'attore avrebbe Controparte_8 dovuto indirizzare direttamente a quest'ultima, titolare del credito, le richieste di accertamento e di condanna alla restituzione delle somme versate - a suo dire - illegittimamente.
Ha rilevato anche l'inammissibilità dell'opposizione giacché le eccezioni proposte dal sig. riguarderebbero la formazione del titolo giudiziale, quindi Parte_1 presentabili soltanto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 957/1997 emesso dal
Pretore di Potenza.
In merito alle doglianze sull'usura sopraggiunta degli interessi applicati con il contratto di mutuo, la convenuta ha evidenziato che sia la stipula che l'estinzione del finanziamento in questione siano avvenute prima dell'entrata in vigore della Legge n. 108/1996, vista la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento alla data del 23.05.1992, così da escludere l'applicazione della normativa richiamata.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. del 21.12.2016, si è costituita in giudizio giustificando l'interesse ad essere parte in causa a seguito della Controparte_2 cessione dei crediti in blocco stipulata il 19.10.2016 con nella quale Controparte_8
è rientrata anche la posizione debitoria del sig. in relazione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 957/1997.
Ha precisato che, trattandosi di operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e non di cessione di contratti, l'eventuale condanna alla restituzione di somme in favore dell'odierno attore riguarderebbe soltanto la società cedente, trattandosi di questione strettamente legata alle vicende contrattuali.
Ad ogni modo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree risultando inammissibili le argomentazioni difensive riguardanti fatti anteriori alla fase di formazione del titolo giudiziale ed ha ribadito l'irretroattività della normativa di cui alla Legge n. 108/1996 rispetto a rapporti contrattuali esauriti prima della sua entrata in vigore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2017, a seguito di richiesta da parte dell'attore, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di quale Controparte_4 titolare del rapporto contrattuale relativo al finanziamento oggetto di controversia e, quindi, soggetto eventualmente obbligato alla restituzione delle somme versate dal sig.
a titolo di interessi in caso di accertamento della usurarietà degli stessi. Parte_1
3 Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, non si è costituita in giudizio. Controparte_4
All'udienza del 19.12.2018, su richiesta delle parti costituite, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
L'odierna parte attrice ha precisato di dover estendere la domanda nei confronti di in quanto cessionaria di per quanto concerne le Controparte_2 Controparte_8 vicende relative al credito ceduto, fatta salva la richiesta di restituzione delle somme versate illegittimamente per il pagamento degli interessi da indirizzare nei confronti del titolare del rapporto giuridico, vale a dire verso Controparte_9 oltre a ribadire le conclusioni già articolate in comparsa di
[...] costituzione, ha insistito per il difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
Inoltre, ha contestato le conclusioni rassegnate, in via subordinata, dall'intervenuta in merito alla condanna alla restituzione delle somme riscosse Controparte_2 esclusivamente in suo danno in quanto mandataria di Controparte_8
All'udienza del 18.09.2019, ritenuta non necessaria la nomina di C.T.U. contabile richiesta dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La difesa del sig. ha richiamato le motivazioni poste a base della Parte_1 domanda ed ha chiesto di accertare l'estinzione del debito, di condannare CP_1 in qualità di mandataria di alla restituzione della somma di Lire Controparte_8
7.000.746 (Euro 3.615,58), oltre interessi e rivalutazione, di annullare il decreto ingiuntivo n. 957/97 emesso dalla Pretura di Potenza, di dichiarare la nullità ed inefficacia di tutti gli atti del processo esecutivo immobiliare n. 104/98 R.G.E. instaurato presso il
Tribunale di Potenza.
La convenuta si è riportata a tutte le argomentazioni difensive esposte in CP_1 atti ed ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, sia per la precisazione della domanda da parte dell'attore a seguito dell'intervento in giudizio di sia Controparte_2 per le motivazioni sottese alla chiamata in causa di Controparte_4
Ha rilevato, inoltre, le contraddizioni dell'attore espresse con il deposito della memoria conclusionale per aver nuovamente riformulato le richieste di condanna alla restituzione delle presunte somme indebitamente versate.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è infondata e va rigettata per le ragioni Parte_1 di seguito esposte.
1 - Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva presentata da secondo cui l'attore avrebbe dovuto proporre la CP_1 domanda nei confronti di e non verso la mandataria. Controparte_8
La doglianza non è fondata in quanto la citazione in giudizio è stata fatta nei confronti di nella veste di mandataria di quindi non in proprio. CP_1 Controparte_8
Quanto alla ulteriore cessione dei crediti verso la società non è in Controparte_2 discussione tra le parti che quest'ultimo trasferimento sia avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione per cui non è ravvisabile un errore da parte dell'attore nell'individuare la legittimazione passiva in capo a CP_1
Altrettanto pacifica è la legittimazione processuale di in virtù della Controparte_2 documentata cessione del credito.
2 - Come ben chiaro, l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei motivi dedotti e dei fatti allegati al momento della sua proposizione. Il giudizio presenta una struttura bifasica e la fase di merito, meramente eventuale, non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti già esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario.
Infatti, “per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento
(eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.
U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.
26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass.
07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541)”
(Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10.03.2023).
Ebbene, nel presente giudizio di merito il sig. ha chiesto di accertare la somma Pt_1 complessivamente pagata rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo e di
5 condannare la quale mandataria di alla restituzione CP_1 Controparte_8 dell'importo indebitamente incassato pari Lire 7.000.746 (€ 3.615,58).
Successivamente, come riportato in premessa, dopo la costituzione in giudizio di CP_1
l'attore ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] CP_4 per estendere a quest'ultima la richiesta di condanna alla restituzione della somma
[...] di Lire 7.000.746 (€ 3.615,58), in quanto titolare del rapporto contrattuale relativo al mutuo, tenendo distinta la predetta domanda rispetto alle vicende riguardanti la cessione del credito oggetto di procedura esecutiva.
Ed invero, in sede di deposito delle comparse conclusionali, la difesa del sig. Parte_1
[...
ha nuovamente chiesto la condanna alla restituzione della somma nei confronti di in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_8
Fatta questa ricostruzione dei vari passaggi difensivi avvenuti in corso di causa, va rilevato, tuttavia, che in sede cautelare l'opposizione all'esecuzione si è articolata soltanto su motivazioni riguardanti l'estinzione del credito per pagamento delle somme dovute e sulla natura usuraria del tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo chirografario con la . Controparte_7
Il sig. , infatti, si è limitato ad indicare le somme versate nel corso degli anni per un Pt_1 totale di Lire 17.000.746, ma si è espressamente riservato di agire in separato giudizio per la restituzione della somma di Lire 7.000.746.
Dunque, la richiesta di condanna alla restituzione si configura come domanda nuova, non prospettata nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione con il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data 29.08.2016 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 104/1998 R.G.E. del Tribunale di Potenza e che, soprattutto, non riguarda strettamente le vicende del credito ceduto per il quale è stato azionato il titolo esecutivo.
Rispetto alla fase cautelare, la domanda di restituzione amplia i termini della controversia in quanto interessa il rapporto contrattuale sotteso al mutuo e non direttamente il credito ceduto, tanto è vero che proprio l'opponente, quantomeno al momento della precisazione della domanda con il deposito della memoria n. 1 ai sensi del VI comma dell'art. 183
c.p.c., ha indirizzato la richiesta nei confronti di in quanto titolare del Controparte_4 rapporto stesso.
Pertanto, va considerata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di Lire 7.000.746 (€ 3.615,58).
6 3 - In merito alla richiesta dell'attore di accertamento della sussistenza della natura usuraria del tasso di interesse del 18,50% annuo applicato al contratto di mutuo chirografario del 15.05.1989 e della conseguente nullità delle relative clausole contrattuali, è di palmare evidenza che si tratta di domanda inammissibile trattandosi di motivi che riguardano la formazione del titolo esecutivo e, quindi, proponibile semmai in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si evidenzia che, con l'ordinanza del 14.09.2016, il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 104/1998 R.G.E. del
Tribunale di Potenza precisando che le doglianze dedotte nel ricorso, riguardanti la natura usuraria degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo del 15.05.1989 ed i pagamenti effettuati, avrebbero dovuto integrare motivi per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tutto ciò, ovviamente, perché la cognizione del Giudice dell'Esecuzione è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo o alla presenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo medesimo.
In effetti, vanno considerati inammissibili in questo giudizio le motivazioni dell'opposizione circa la presenza di tassi usurari nel contratto di mutuo, tenuto conto del consolidarsi del titolo esecutivo fondato sul decreto ingiuntivo, non opposto dal sig. . Pt_1
Come è ben noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo giudiziale, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Non è possibile, in sostanza, procedere all'accertamento ed alla valutazione di fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
7 Nel presente giudizio il sig. ha fondato la linea difensiva sulla natura Parte_1 usuraria dei tassi di interesse previsti dal contratto di mutuo al fine di chiedere l'accertamento della nullità delle relative condizioni contrattuali e, quindi, giustificare la richiesta di restituzione di somme versate.
La difesa, in sostanza, non si è concretizzata nella dimostrazione della presenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, capaci di incidere sul titolo medesimo, bensì su argomentazioni che l'attore avrebbe dovuto esporre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche il richiamo ai versamenti effettuati riguarda, almeno in parte, la fase precedente all'emissione del decreto ingiuntivo n. 957/1997.
Rispetto ai pagamenti effettuati in periodo successivo, invece, il sig. ha ritenuto di Pt_1 insistere per la restituzione delle somme anziché chiedere l'accertamento della sussistenza di acconti versati dopo la formazione del titolo.
Si deve concludere, quindi, per l'inammissibilità dei motivi di opposizione sulla sussistenza di interessi usurari.
Tanto più che nemmeno risultano fondate le argomentazioni sul punto, non trovando applicazione per la vicenda in questione la disciplina prevista dalla Legge n. 108/1996 e dai successivi decreti ministeriali.
Va esclusa, infatti, la presenza di interessi usurari al momento della pattuizione delle condizioni contrattuali in mancanza di una norma in base alla quale accertare tale illegittimità.
Per giunta, anche le scadenze delle rate del piano di ammortamento sono collocate tra il
1989 ed il 1992, quindi decisamente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 108/96, tanto da escludere anche la tematica relativa alle ipotesi di interessi usurari sopravvenuti, non avendo alcun rilievo la circostanza che il sig. abbia effettuato pagamenti nel Pt_1 periodo luglio-agosto del 2000.
Resta fermo, comunque, l'orientamento della Cassazione che esclude la configurabilità dell'usura sopravvenuta stabilendo che “…Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il
8 tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.10.2017, n. 24675).
Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, si deve concludere per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. . Pt_1
4 - Non avendo fornito alcuna dimostrazione dei danni causati dalla domanda attorea, non può essere accolta la richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa di CP_1
5 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti di in qualità di mandataria Parte_1 CP_1 di nonché nei confronti di e di ogni Controparte_8 Controparte_2 Controparte_4 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_4
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal sig. ; Parte_1
- Condanna il sig. al pagamento in favore di in qualità di mandataria Pt_1 CP_1 di delle spese di giudizio liquidate in € 2.540,00 per compenso Controparte_8 professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Condanna il sig. al pagamento in favore di delle spese di giudizio Pt_1 Controparte_2 liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 04/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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