CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Elena Gelato Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 12.07.2024 e vertente
T R A
n. 589/2011 Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del curatore dott. , rappresentato e P.IVA_1 Parte_3
difeso dall'Avv. Luca Giraldi
APPELLANTE
E
C.F. ), in proprio e quale erede della Controparte_1 CodiceFiscale_1
Sig.ra (C.F. ), rappresentata e difesa Persona_1 CodiceFiscale_2
dagli Avv. Federico Rossi
APPELLATO
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, il Parte_4
conveniva dinanzi il Tribunale di Roma la Sig.ra per
[...] Persona_1
“accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 L.F., della dazione di danaro indicata in
narrativa, effettuata dalla società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di €
25.000,00, trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto nei due anni antecedenti il fallimento e/o
dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condannare la
medesima al pagamento in favore del Fallimento n. Pt_4 Parte_4
, della predetta somma di € 25.000,00, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.
[...]
1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione
o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di
giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio il Sig. in proprio e quale erede della Sig.ra Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte avversa. Persona_1
Con sentenza n. 18135/2021 del 22/11/2021 il Tribunale di Roma respingeva le domande attoree, compensando le spese di giudizio.
2. Con atto di citazione in appello il Parte_5
impugnava la richiamata sentenza così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi
dell'art. 64 l.f., della dazione di danaro indicata in narrativa, effettuata dalla società fallita in favore
della parte convenuta per l'ammontare di € 25.000,00 trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto
nei due anni antecedenti il fallimento e/o dichiarare l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art.
2033 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la medesima
al pagamento in favore del , Parte_6
della predetta somma di € 25.000,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e
rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla
data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto del proposto appello.
3. L'appellante eccepisce prioritariamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 64
l.f. e dell'art. 2697 c.c. per aver il Tribunale ritenuto che il fallimento non avrebbe fornito la prova della natura gratuita dell'intervenuto pagamento.
Va premesso in fatto che la defunta Sig.ra coniuge dell'odierno Persona_1
appellato aveva investito propri risparmi in quello che si sarebbe rivelato, CP_1
come accertato da sentenza penale passata in giudicato, un circuito fraudolento di intermediazione finanziaria;
i capitali degli investitori confluivano nella European
Investments Management (EIM) e nelle società satelliti all'uopo costituite, tra le quali la appellante oi fallita, al fine della gestione e compravendita Parte_2
(nella maggior parte dei casi fittizia) di strumenti finanziari. Senonché, per far fronte alle difficoltà di restituzione delle somme e nascondere la frode finanziaria in atto, la società
proponeva ai clienti investitori di aderire allo scudo fiscale ter per mezzo della
(E.G.P.) al fine di recuperare il capitale investito. A Controparte_2
seguito di richiesta, in data 12.03.2010 la Sig.ra otteneva un parziale rimborso Persona_1
dei capitali dati in gestione alla E.G.P. S.A., pari alla somma di € 25.000,00. Tale rimborso veniva effettuato a mezzo bonifico dalla società che Parte_2
coadiuvava l'attività illecita del gruppo, recante quale causale il conto “crest 0OOAV”,
agganciato al portafoglio di investimento gestito dalla E.G.P. S.A.. In data 12.01.2011, il
Tribunale di Bordeaux dichiarava il fallimento della società francese E.G.P. S.A..
Successivamente in data 11.11.2011, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della
Con società satellite del gruppo facente capo dapprima alla Parte_2
e, successivamente, alla E.G.P. S.A.. Da ciò scaturiva il presente giudizio proposto dal appellante alla restituzione della somma di € 25.000,00 in quanto Parte_1 Pt_7
pagamento ritenuto a titolo gratuito, quindi inefficace ai sensi dell'art. 64 L.F.; giudizio definito con la sentenza oggetto di impugnazione.
La Corte ritiene l'appello infondato.
pagina 3 di 6 Secondo l'appellante il pagamento avrebbe natura gratuita non sussistendo tra la disponente e la beneficiaria alcun rapporto Parte_2 Persona_1
obbligatorio; la fallita avrebbe pagato un debito altrui, nello specifico della società
; la fallita da tale gratuito pagamento non avrebbe tratto Controparte_2
alcun vantaggio patrimoniale né alcun vantaggio compensativo.
Come chiarito nella impugnata sentenza, è stato acclarato con sentenza penale irrevocabile che vi fosse un sodalizio criminale - costituito da medesimi amministratori e soci di diverse società tra le quali la appellante la Parte_2 [...]
- che operava con commistione gestionale per la (illecita ed abusiva) Controparte_4
attività di raccolta del risparmio e di (il più delle volte fittizio) investimento finanziario nei confronti di un esteso numero di clienti;
è stato acclarato che gli effettuati versamenti di capitale, inclusi i rimborsi richiesti dai clienti, provenivano indistintamente da una delle società appartenente al sodalizio criminale, come accaduto anche per il versamento oggetto di causa, effettuato a “parziale rimborso delle somme date in gestione alla Européene
de Gestion Privé S.A., […] bonificate dalla ndicando quale causale il conto Parte_2
'crest 000AV'”, connesso al portafoglio di investimento gestito dalla E.G.P. S.A..
La Suprema Corte ha chiarito che, al fine di cogliere appieno se un depauperamento delle risorse patrimoniali del disponente si sia verificato in mancanza di un corrispettivo occorre aver riguardo non alla causa tipica del negozio individuata in astratto, ma al suo scopo pratico ed alla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, compiendo la verifica della giustificazione causale nell'ambito dell'intera operazione economica compiuta dalle parti. Molteplici rapporti tra loro collegati possono coesistere e convergere in un complesso rapporto negoziale plurilaterale teso a realizzare un risultato, oneroso o gratuito, che a volte può essere addirittura antitetico a quello astratto dei singoli negozi utilizzati, sicché solo la prospettiva più ampia che persegue la verifica della causa concreta consente di apprezzare la complessità della fattispecie verificatasi. Cass., Sez. U., 6538 /2010; Cass. 1195/2020; Cass. 23140/2020; Cass. 20886/2024;
Cass. 12357/2025
pagina 4 di 6 La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta sottesa all'intera operazione da parte del solvens, costituita dalla sintesi dell'interesse che lo stesso è diretto a realizzare;
causa evincibile dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti, dal legame tra gli stessi, etc..
Nella specie, come detto, appare accertato in atti (e tra essi la sentenza penale di condanna n. 617/2012 del Tribunale di Roma), e non contestato dall'appellante (cui incombe l'onere probatorio), che la e la GP fossero società facenti capo al sodalizio Parte_2
criminale capeggiato dal e dai suoi sodali e che le stesse fossero utilizzate l'una CP_5
per le fittizie operazioni di investimento e per i versamenti di capitale e l'altra per le operazioni di rimpatrio dei capitali esteri “da scudo fiscale”, nonché che le diverse società
agissero in interdipendenza per compiere plurime operazioni riferibili al medesimo rapporto, dal chiaro connotato fraudolento, instaurato con l'investitore. Appare
comprovato che le operazioni intervenute, tra cui quella oggetto di causa, fossero effettuate con sostanziale commistione gestionale e fossero quindi volte a soddisfare l'interesse del gruppo di continuare a gestire i rapporti con i clienti anche attraverso il parziale rimborso delle somme investite.
Corretta e condivisibile pertanto appare la impugnata sentenza del Tribunale che ha fatto esatta applicazione dei principi richiamati dalla Cassazione, apprezzando la fattispecie in esame in una prospettiva di sistema, valorizzando il collegamento tra le diverse società
del sodalizio ed i comuni interessi, così escludendo che il versamento in favore della sig.ra possa ritenersi sine causa. Persona_1
4. Va rigettata anche la rinnovata eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. per avere il Tribunale escluso la ripetizione del pagamento d'indebito.
L'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. contempla l'ipotesi di indebito oggettivo e si fonda su due presupposti: l'avvenuta esecuzione di una prestazione ed il suo carattere non dovuto. La ripetizione si potrà ottenere quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, qualora cioè l'arricchimento non sia pagina 5 di 6 conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
E' evidente, per quanto sopra specificato, che nella specie va esclusa l'applicabilità
dell'azione generale di arricchimento avendo il pagamento comunque una giustificazione ed una causa, essendo stato effettuato solo in apparenza quale adempimento dell'obbligo altrui essendo realtà diretto al raggiungimento di interessi comuni.
5. Per gli stessi motivi va confermata la sentenza nella parte in cui ha rigettato anche la azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata dall'appellante; azione che si fonda sempre sull'arricchimento ingiustificato, ossia senza causa.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore del sig. delle spese Controparte_1
di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA
come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 6 di 6