Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2024, proposto dai sig.ri RI Di EM, IO NG TE, ZO Di SE, NT Di ZO, IL Di EM, CH NT IA, OL IA, IV ON, RI RA LD, ON LO, OL LO, EP NI, CO NT NI e LB NI, rappresentati e difesi dagli avvocati CH Coromano, Assunta Pistilli e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise e il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
del Comune di Mafalda, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 2946 del 30.05.2024 del Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità agricola e Gestione fito-sanitaria - Coordinamento Area Seconda - della Regione Molise, avente oggetto: “ Regolamento UE n. 2115/21 art. 71 PSP 2023/2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione in data 2.12.2022. Complemento dello sviluppo rurale per la Regione Molise (SCR) 20232027 (DGR57 del 08.03.2023). SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali di montagna. Bando Pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno per l’annualità 2024 ”;
- del bando allegato alla suddetta Determinazione avente oggetto: “ SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (art. 71 Reg. UE 2115/2021). Bando attuativo per la presentazione delle domande – anno 2024 ”;
- della Delibera di Giunta della Regione Molise n. 57 del 08.03.2023, avente ad oggetto “ Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR Versione 1. Approvazione percorso Comitato di monitoraggio ” e dei relativi allegati (in particolare, l’allegato A denominato “ Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) ”; e l’allegato 2 denominato “ Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie mancati redditi e costi aggiuntivi per gli impegni assunti conformemente agli artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 ”), nella parte in cui il Comune di Bonefro è stato escluso dal novero dei Comuni montani ammessi al beneficio di cui alla misura SRB01 “ sostegno zone con svantaggi naturali Montagna ”;
- di tutti gli atti istruttori con i quali la Regione Molise ha individuato, rispetto ai Comuni di Campodipietra, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Montemitro, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Pietracatella, Provvidenti, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, Sant'Elia a Pianisi, Toro e Tufara, le zone montane ai sensi dell’articolo 32 del reg. 1305/2013;
- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le istanze, di istruttoria e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, avanzate dalla parte ricorrente in data 5.09.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
i) l’odierna impugnativa si inscrive nell’ambito di un più ampio contenzioso, avente ad oggetto le determinazioni regionali che hanno inserito il Comune di Bonefro nell’elenco dei Comuni molisani classificati come non montani né parzialmente montani, i cui territori non sono pertanto ammissibili agli indennizzi previsti a sostegno delle zone comunque svantaggiate: contenzioso attivato dai titolari di alcune aziende agricole così esclusi dalle misure di sostegno erogate in attuazione della programmazione europea di Politica Agricola Comune (P.A.C.);
ii) l’oggetto del relativo contendere verte sull’indagine condotta dall’Amministrazione regionale ai fini dell’accertamento della sussistenza delle caratteristiche delineate dall’art. 32 del Reg. UE 1305/2013 per la qualificazione dei territori di competenza quali “zone montane”; e, in particolare, attiene qui alla legittimità del bando approvato in relazione all’annualità 2024 avente ad oggetto la misura “ SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (art. 71 Reg. UE 2115/2021). Bando attuativo per la presentazione delle domande – anno 2024 ”;
iii) con la seconda parte del ricorso in esame (motivi IV e V) i ricorrenti si sono inoltre doluti -tra le altre cose- del fatto che l’art. 7 del bando relativo al 2024 avrebbe illegittimamente previsto una particolare causa di esclusione dalla procedura per gli imprenditori che avessero contestualmente attivato una domanda di sostegno nell’ambito degli interventi SRA01 e SRA09 (agricoltura integrata e/o biologica);
iv) le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, oltre ad allegare la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del contributo, che dall’accoglimento del gravame avrebbero potuto ricevere un pregiudizio;
v) con l’ordinanza n. 97 del 6.09.2024 è stata accolta “ la domanda cautelare ai fini dell’accantonamento, da parte dell’Amministrazione, di una somma corrispondente al contributo che spetterebbe ai ricorrenti ove posti in condizione di presentare le loro istanze per conseguirlo ”: tanto alla luce della considerazione “ che la sopra citata misura SRB01 appare speculare alla precedente sottomisura 13.1 del PSR 2014-2020 adottata nella precedente programmazione regionale pluriennale, e che, pertanto, l’attuale giudizio sembra inserirsi senza apprezzabile soluzione di continuità nel quadro del precedente contenzioso già più volte approdato dinanzi alla Giurisdizione amministrativa ” (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 97 del 6.09.2024);
vi) con la memoria del 1°.09.2025 la difesa erariale ha evidenziato, “ In relazione al secondo motivo di ricorso, ... che l’Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 7039 del 12.12.2024 (All. I), ha stabilito di «annullare la lettera g) del comma 2 dell’art. 7 e il comma 7 dell’art. 13 del bando attuativo dell’intervento SRB01, annualità 2024, approvato con determinazione dirigenziale n. 2946 del 30.05.2024» in tal guisa ottemperando alle sentenze brevi del T.A.R. per il Molise n. 284 del 12.9.2024, n. 304 del 26.9.2024 e n. 343 del 8.11.2024 ” (cfr. la memoria della resistente difesa del 1°.09.2025 a pag. 4);
vii) la difesa di parte ricorrente, dal canto suo, tenuto conto di quanto disposto da questo Tribunale con le ordinanze nn. 6 e 7 del 15.01.2024 nei paralleli giudizi nn. 201/2021 e 177/2022 R.G., nonché con l’ordinanza n. 100 del 28.03.2024 nel giudizio n. 141/2023 R.G., il 5.09.2025 ha depositato:
- un’istanza istruttoria, volta all’acquisizione in giudizio degli atti istruttori tramite i quali l’Amministrazione regionale ha proceduto all’elaborazione dell’elenco dei comuni montani;
- un’istanza, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami tramite la modalità della pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione;
viii) all’udienza pubblica dell’8.10.2025, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che con la determina dirigenziale regionale n. 7039 del 12.12.2024, in ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale nn. 284, 304 e 343 del 2024, l’Amministrazione ha annullato la clausola del bando 2024 che escludeva la compatibilità dell’intervento SRB01 con gli interventi SRA01 e SRA29 ( ex artt. 7, comma 2, lett. g) e 13, comma 7 del bando stesso);
Ritenuto, sotto questo profilo, che la pretesa dei ricorrenti avanzata con la seconda parte del loro ricorso (motivi IV e V) risulta già pienamente soddisfatta (cfr. all. n. 1 alla produzione della difesa erariale del 25.07.2025), onde il Collegio può immediatamente dichiarare, per questa parte dell’impugnativa, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, venendo all’aspetto dell’integrità del contraddittorio, che, a mente dell’art. 12 del bando impugnato, “ La dotazione finanziaria del presente bando è pari 3,5 milioni di euro”, e, inoltre, che, “laddove il valore dei premi richiesti dovesse superare la dotazione finanziaria del bando, si procederà ad una riduzione lineare del premio per tutti gli ammessi pro-quota. ” (cfr. rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo);
Considerato quindi, alla stregua della formulazione del citato art. 12, che, poiché l’avviso pubblico fissa un plafond massimo disponibile delle risorse per i contributi di cui si tratta, un eventuale accoglimento dell’odierno gravame determinerebbe, con il conseguente aumento della platea dei beneficiari della contribuzione, una verosimile riduzione lineare dei premi delle ditte a questa ammesse;
Ritenuta pertanto necessaria, alla luce di quanto appena esposto, l’integrazione del contraddittorio processuale, ai sensi dell’art. 49 cod.proc.amm., nei confronti di tutte le ditte ammesse al beneficio economico cui la controversia si riferisce, le quali, potendo risentire un pregiudizio diretto, in termini di possibile riduzione del finanziamento loro concesso, in caso di accoglimento del ricorso, rivestono nel presente giudizio la posizione di controinteressati;
Valutato che la molteplicità dei beneficiari della misura (la cui consistenza numerica può ragionevolmente presumersi non inferiore a quella già misurata, in relazione alle annualità precedenti del bando, negli analoghi giudizi nn. r.g. 201/2021 e 177/2022) rende opportuno ammettere all’uopo la notifica del ricorso in forma semplificata ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 41, comma 4, cod.proc.amm., sicché parte ricorrente va autorizzata alla notifica della presente impugnativa mediante pubblici proclami, e questo, come da essa richiesto, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale;
Osservato, infatti, che la notevole consistenza del numero dei soggetti nei cui riguardi va integrato il contraddittorio denota con chiarezza le difficoltà e la particolare onerosità delle modalità tradizionali di notifica, dovendosi perciò concludere -in conformità a quanto già disposto nei precedenti giudizi sopra citati- che la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale può essere considerata, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod.proc.amm. (che richiama l’art. 151 cod.proc.civ.), il mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di pubblicità connesse alla occorrente integrazione del contraddittorio;
Ritenuto congruo assegnare alle parti costituite, ai fini di quest’ultima operazione, i seguenti termini:
- il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se precedente, dalla notifica del presente provvedimento, per la trasmissione da parte della Regione Molise, ai ricorrenti, dei nominativi degli imprenditori controinteressati;
- l’ulteriore termine, perentorio, di 20 giorni, decorrente dalla ricezione dell’elenco completo dei citati nominativi, per la trasmissione da parte dei ricorrenti, alla stessa Regione, della loro istanza, corredata dei testi del ricorso e del presente provvedimento, diretta alla pubblicazione, sul sito web istituzionale della medesima Amministrazione, di un apposito avviso contenente: y) gli estremi del relativo ricorso e degli atti impugnati; yy) la sommaria enunciazione dei motivi del ricorso; yyy) l’indicazione dei soggetti controinteressati;
- l’ulteriore termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione di tale istanza di pubblicazione da parte della Regione, affinché questa provveda all’inserzione dell’avviso testé detto sul proprio sito istituzionale, mediante link di collegamento da inserire nella prima pagina della relativa sezione “ Pubblicazioni Albo on line dal 01.11.2017” dell’Albo Pretorio on line di cui allo stesso sito: e l’Amministrazione dovrà relazionare al Tribunale, nei quindici giorni successivi, sul corretto espletamento dei descritti incombenti;
Reputata meritevole di accoglimento anche l’istanza istruttoria formulata dalla difesa di parte ricorrente ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., istanza il cui orizzonte, tuttavia, presentandosi notevolmente ampio, siccome diretto “ all’acquisizione in giudizio degli atti istruttori tramite i quali l’Amministrazione regionale ha proceduto all’individuazione dell’elenco dei comuni montani, parzialmente montani, svantaggiati e parzialmente svantaggiati ”, deve essere circoscritto a quanto necessario allo stato attuale del giudizio;
Considerato, pertanto, che l’istruttoria processuale può essere concentrata, per lo meno allo stato, sulle prescrizioni di seguito indicate:
a) la Regione Molise dovrà trasmettere copia di tutte le specifiche risultanze istruttorie sulla cui base sia stata preventivamente accertata, per i singoli Comuni di appartenenza delle imprese dei ricorrenti, la carenza dei requisiti di montanità di cui all’art. 32 Reg. U.E. n. 1305/2013;
b) la stessa Amministrazione, inoltre, dovrà fornire una relazione di analitici chiarimenti, a firma del competente Capo Dipartimento, tesa a far comprendere:
- sulla base di quali specifici atti ed elementi istruttori sia stata riesaminata, dalla Regione, la natura dei Comuni d’appartenenza delle imprese dei ricorrenti, i quali, mentre nell’ambito del pregresso, nutrito contenzioso tra le parti erano stati, a quanto risulta, uniformemente considerati come Comuni “ parzialmente montani ”, sono stati qualificati ora non più come montani, neppure parzialmente, ma solo come “ parzialmente svantaggiati ”;
- su quale fondamento l’Amministrazione, ai fini del procedimento oggetto di causa, abbia ammesso alla misura compensativa SRB01 - prevista per i comuni “ montani ” - anche altri Comuni pur non qualificati come tali, bensì come “ totalmente svantaggiati ”;
Soggiunto che la Regione dovrà trasmettere gli elementi documentali e la relazione di chiarimenti che precedono nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno, infine, invitare l’Avvocatura Distrettuale dello Stato a dedurre, nel prosieguo del presente giudizio, circa il possibile conflitto di interessi correlati alla sua difesa congiunta della Regione Molise e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla luce della produzione documentale di parte ricorrente del 28 luglio 2025 (all. n. 13);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere sui motivi IV e V.
Per il resto, riservata al definitivo ogni questione in rito e nel merito, il Tribunale, provvedendo sulle istanze della parte ricorrente del 5.09.2025, così dispone:
- ordina l’integrazione del contraddittorio processuale, che la parte ricorrente dovrà effettuare, con la debita collaborazione regionale, nei termini e secondo le modalità prescritte in motivazione;
- ordina alla Regione Molise di adempiere agli incombenti istruttori di cui in motivazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Rinvia per la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 27 maggio 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
UI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LL | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO