Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11005/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Squarise Stefano Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Beis Stefania CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
CONCLUSIONI
Per le parti:
“1) è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima in Carmignano di NT (PD) via Roma n.33 scala D int.
7. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni del minore, salvo casi di comprovata urgenza. I genitori si impegnano a non esprimere davanti al figlio considerazioni o valutazioni che possano sminuire l'altra figura genitoriale e a comunicare in maniera pagina 1 di 6
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: A) per i primi sei mesi dal deposito del presente ricorso, fino a quando, come predetto, il sig. non reperirà un alloggio idoneo ad ospitare anche CP_1
il figlio per il pernotto: -una volta alla settimana dal pomeriggio sino all'ora di cena (20.00) con accompagnamento presso l'abitazione della madre;
la giornata verrà concordata tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre.
In ogni caso il sig. potrà effettuare almeno 3 videochiamate alla settimana al figlio in orario da CP_1
concordarsi tra i genitori;
B) decorsi sei mesi dal deposito del presente ricorso, quando il sig. CP_1
avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare anche il figlio per il pernotto: -una volta alla settimana dal pomeriggio sino all'ora di cena (20.00) con accompagnamento presso l'abitazione della madre;
la giornata verrò concordata tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
-a fine settimana alternati dalle 9.00 del sabato alla sino all'ora di cena (20.00) della domenica con accompagnamento presso l'abitazione della madre;
In ogni caso il sig. potrà effettuare almeno 3 videochiamate alla CP_1
settimana al figlio in orario da concordarsi tra i genitori. Qualora il sig. non potesse tenere con CP_1
sé il figlio per improcrastinabili motivi di lavoro o di salute, potrà recuperare le visite perse, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni, in qualsiasi giorno della settimana e non necessariamente e solo durante i giorni festivi o durante il fine settimana. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazione del figlio, il genitore che ne è al corrente deve avvertire immediatamente l'altro. trascorrerà con il padre 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie secondo Per_1
accordo tra i genitori alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Il minore passerà la vigilia (fino al mattino del Natale) con un genitore e il giorno di Natale con l'altro.
Considerato che entrambi i genitori svolgono un lavoro che può richiedere la presenza nei giorni festivi potranno accordarsi di anno in anno, entro novembre, per periodi diversi. Inoltre il bambino trascorrerà con il padre tre giorni non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis, sempre fatto salvo diverso accordo fra i genitori. Tutte le altre festività e vacanze scolastiche (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) verranno alternate con ciascun genitore, sempre tenuta in debita considerazione gli impegni lavorativi di entrambi, (se trascorrerà con la madre una festività, passerà con il padre Per_1
quella successiva e così via), alternandole altresì di anno in anno, fatto salvo diverso accordo fra i genitori. Nel periodo estivo trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore quindici giorni, Per_1
pagina 2 di 6 suddivisi in due settimane anche non consecutive, da comunicarsi tra loro entro il 31/05 di ogni anno;
il periodo indicato deve intendersi riferito alle 24 ore del giorno prescelto. Il genitore che non rispetterà il termine per la comunicazione perderà la prelazione. Ciascun genitore potrà portare il figlio in villeggiatura durante le settimane di propria competenza comunicando all'altro il luogo ove si recherà e consentendo una videochiamata giornaliera con il figlio. Ogni genitore deve garantire che abbia abbigliamento adeguato ed effetti personali per la durata della frequentazione con l'altro Per_1
genitore. Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti lavati e stirati e gli altri effetti personali che hanno portato con sé e con i compiti svolti. Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
Per_1
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico. Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze con funzione normativa e stimolando la sua autonomia. Nei Per_1
periodi di vacanza il carico di lavoro (compiti) dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore. Per comunicazioni, password, ecc. ci si richiama a quando disposto dalla circolare del MIUR n. 5336 del
02/09/2015. Entrambi i genitori si impegnano a permettere e garantire la frequentazione delle attività per le quali esprimerà la propria preferenza, cercando sempre di ascoltare i suoi desideri ed Per_1 impegnandosi a stimolare e consentire lo svolgimento di un'attività sportiva (attualmente il calcio).
Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento del figlio e sulle riunioni previste per i genitori.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento per il figlio CP_1 Pt_1 minore € 200,00 (duecento//00) mensili da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno Per_1
venti (20) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori provvederanno per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche, riguardanti il figlio, preventivamente concordate, laddove ciò sia richiesto, e sulla base di idonea documentazione, ove possibile, secondo il Protocollo di Intesa del gennaio 2017, come in seguito riportato per estratto: - per spese straordinarie mediche, che non richiederanno il preventivo accordo dei genitori, si intenderanno: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure pagina 3 di 6 dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
-che richiederanno il preventivo accordo dei genitori:
a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- per spese straordinarie scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) rette della scuola, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
per spese straordinarie extrascolastiche che non richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) baby sitter in caso di malattia del bambino quando non sia possibile per i genitori accudirlo direttamente;
b) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiederanno il preventivo accordo dei genitori:
a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter (oltre il caso di malattia)
Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via WhatsApp (o email) dal genitore che le propone all'altro e la mancata risposta via WhatsApp (o email) entro quindici (15 giorni) equivarrà ad approvazione. Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro il mese successivo alla comunicazione e, ove possibile, alla trasmissione della documentazione della relativa spesa.
4) L'Assegno Unico Universale AUU verrà percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali saranno Pt_1
a carico del genitore che avrà sostenuto la spesa ed in ogni caso dovranno essere ripartite al 50%.
5) Entrambi i genitori si danno il consenso al rilascio del passaporto per il figlio o ogni altro documento valido per l'espatrio.
6) Spese compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 4 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi degli artt. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24.9.2024, e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento CP_1
del figlio minore nato il [...] alle condizioni riportate in epigrafe, allegando che: Per_1
- le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale in data 21.09.2016 è nato Per_1
- venute meno le condizioni per una serena convivenza a causa di insanabili contrasti e divergenze di carattere, la coppia si è separata e, pertanto, vive con la madre presso la nuova abitazione ed Per_1
attuale residenza di Carmignano di NT (PD) ove frequenterà la scuola elementare locale;
- il padre, , anche se risulta tuttora residente a [...], di fatto CP_1
non vi abita più ed è attualmente in attesa di reperire una nuova stabile abitazione;
- entrambi i genitori svolgono attività di operatori socio-sanitari quali dipendenti della “Fondazione San
Marco Servizi Alla Persona” operando in strutture per anziani del padovano, Villa Breda a Campo San
Martino Conti Lorenzo, Crai Piazzola sul NTra Tumiati, con uno stipendio mensile sostanzialmente equivalente di circa € 1.300,00;
- nel 2024 ha dichiarato redditi da lavoro per complessivi € 19.919,10 lordi (mentre CP_1
ha percepito € 19.934,00 lordi;
Parte_1
- è proprietaria di un appartamento sito in Carmignano di NT (PD) via Roma n.33 Parte_1
scala D int.7, con annesso garage, per l'acquisto del qual è stato acceso in data 20/09/2023 un contratto di mutuo presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, che prevede il pagamento di 360 rate mensili per l'importo cadauna di €. 427,20, nonché di un'autovettura tg. DS178CP;
- ha in corso un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura che si estinguerà nel CP_1 mese di agosto 2026 che prevede il pagamento di una rata mensile di circa € 250,00;
- da quando la coppia si è divisa, versa a un assegno di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario mensile di € 200,00 per il figlio e l'assegno unico, che ammonta ad € 220,00 mensili Per_1
circa, su accordo delle parti, viene integralmente percepito . Parte_1
Con le note depositate per l'udienza del 5.11.2024, le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe.
Le condizioni concordate tra le parti sono prive di profili d'illegittimità, conformi all'interesse del figlio minore a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, va preso atto delle stesse.
pagina 5 di 6 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti relative alla regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio minore come riportati in epigrafe;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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