Sentenza 18 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01204/2025REG.PROV.COLL.
N. 05311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5311 del 2022, proposto da Comune di NO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Maria Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Hotel Banqueting & Marketing – H.B.M – S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola ed Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (sezione seconda) n. 99/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hotel Banqueting & Marketing – H.B.M – S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Emanuele Boscolo e Gennaro Rocco Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di NO di LI chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per la LI, sez. II, n. 99 del 18/01/2020 che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposta da Hotel Banqueting & Marketing (H.B.M) s.r.l. avverso: a) il provvedimento prot. n. 13103 del 14 aprile 2020 di diniego di accertamento di conformità dei lavori relativi a un “Centro turistico-alberghiero” e di rigetto dell’istanza di variante semplificata, con indizione della conferenza di servizi, finalizzata al rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di completamento; b) la nota SUAP prot. n. 3154 del 2 febbraio 2021, recante la “ notifica accertamento di inottemperanza ” all’ordinanza di demolizione n. 43 del 27 aprile 2015.
2. I provvedimenti impugnati attengono alla realizzazione di un centro turistico-alberghiero, oggetto di un accordo di programma, sottoscritto in data 30 gennaio 2001, tra il Comune di NO e la Regione LI, e di una convenzione attuativa, sottoscritta in data 21 novembre 2001 tra il Comune e la PO NO s.r.l. (dante causa di BM, odierna appellata) e successivamente rimodulata in data 5 giugno 2007.
2.1. L’accordo di programma e la convenzione prevedevano una variante alla destinazione urbanistica dell’area- trasformandola da agricola a turistico recettiva- la cui efficacia era risolutivamente condizionata all’inizio e all’ultimazione dei lavori entro le date indicate nel permesso di costruire.
2.2. Nell’anno 2008 BM subentrava, a seguito della cessione del terreno oggetto dell’intervento, a PO NO nella realizzazione del progetto e otteneva il rilascio del permesso di costruire n. 76 del 24 settembre 2008 (con cui veniva semplicemente modificata l’intestazione del permesso di costruire n. 64/2007, già rilasciato alla dante causa).
2.3. Il Comune accordava, poi, alla società: i) una variante in corso d’opera con permesso di costruire n. 2 del 19 gennaio 2011; ii) la proroga del termine di conclusione dei lavori fino al 29 marzo 2013 (nota prot. n. 21760 del 16 settembre 2011).
2.4. Successivamente, il Comune respingeva le ulteriori istanze di proroga (nota prot. n. 6557 del 27.2.2015) e la richiesta di permesso di costruire per le opere di completamento (nota prot. 21248 del 25.06.2015), adottando l’ordinanza di demolizione n. 43/2015 del 27 aprile 2015.
2.5. HMB impugnava i provvedimenti sopra indicati con due distinti ricorsi al T.a.r. per la LI che, previa riunione, li respingeva con sentenza n. 468/2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3887/2017.
2.6. In data 26 ottobre 2017 BM presentava un’istanza di accertamento di conformità delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, e, in data 5 dicembre 2019, un’istanza di variante semplificata con indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, preordinata al rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di completamento.
2.7. Con provvedimento prot. n. 13103 del 14.4.2020 il Comune respingeva entrambe le istanze per difetto del requisito della doppia conformità delle opere, a seguito dell’intervenuta decadenza dell’accordo di programma in variante al PRG, e perché l’intervento in questione non rientra tra quelli suscettibili di autorizzazione con il procedimento di cui all’art. 8 d.P.R. 160/2010.
2.8. Con ricorso di primo grado BM impugnava il provvedimento sopra indicato per i seguenti motivi:
I) violazione ed erronea applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6.6.2001 n. 380, la violazione degli art. 3 e 10-bis, della legge 7.8.1990 n. 241 - violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità - eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta;
II) violazione ed erronea applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, erronea applicazione dell’art. 47.1 delle NTA al UG/p vigente, in relazione all’art. 9 della legge della Regione LI 27.07.2001 n. 20 ed ai principi contenuti nel D.R.A.G. della LI approvato con d.G.R. n. 1328 del 3.8.2007 - violazione dei principi di buon andamento e imparzialità - eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta;
III) violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 7.9.2010 n. 160, recante il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, anche in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 2332 dell’11.12.2018, violazione degli art. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 - violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità - eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta;
IV) violazione ed omessa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 – incompetenza -violazione degli art. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 - violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità - eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
2.9. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione per illegittimità derivata dal diniego di sanatoria e per il seguente autonomo motivo: violazione ed erronea applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 36, T.U.E.D.- eccesso di potere per difetto di presupposti, carente e/o omessa istruttoria, erronea motivazione, ingiustizia manifesta.
3. Il T.a.r. adito accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo sussistente il requisito della doppia conformità in quanto:
a) le attività edilizie sono iniziate e si sono protratte, perlomeno fino alla scadenza dei titoli edilizi, su un’area che aveva la necessaria tipizzazione turistico- recettiva e, quindi, erano illo tempore conformi ai vigenti strumenti urbanistici;
b) quanto all’ulteriore conformità, il P.U.G. ha espressamente riconosciuto agli impianti produttivi, realizzati e/o in fase di realizzazione in variante al previgente P.R.G. (al di fuori delle zone “D”), la natura di particolari “contesti urbani”, sull’evidente rilievo che non è più materialmente possibile – a causa delle intervenute trasformazioni – riconoscere alle predette aree il carattere della pura ruralità, propria delle stesse secondo il previgente P.R.G.
4. Il Comune di NO ha interposto appello, notificato in data 15 giugno 2022, articolando cinque autonomi motivi:
I.- Error in iudicando: violazione ed erronea applicazione dell’art. 36, d.P.R. 380/2001. Travisamento dei fatti. Contrasto con precedente giudicato. Difetto di motivazione.
II.- Error in iudicando: violazione ed erronea applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 36, d.P.R. 380/2001 e del UG comunale. Travisamento dei fatti. Contrasto con precedente giudicato. Difetto di motivazione.
III.- Error in iudicando: Violazione dell’art. 31, d.P.R. 380/2001. Travisamento dei fatti. Erroneità autonoma e derivata della statuizione di accoglimento dei motivi aggiunti
IV.- Error in iudicando: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990, dell’art. 21 octies, l. 241/1990 e dei principi in tema di provvedimenti vincolati. Violazione dei limiti della giurisdizione di legittimità.
V.- Violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di cui al punto 1 della memoria I° grado del Comune di NO 22.4.2021.
5. Si è costituita in giudizio l’appellata BM che ha resistito al gravame, riproponendo ex art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado in quanto assorbiti.
5.1. La medesima società ha depositato, inoltre, la nota del Comune datata 20 dicembre 2024 con cui, in ottemperanza della sentenza impugnata, è stata accolta l’istanza di accertamento di conformità con la precisazione che “ la presente comunicazione non costituisce in alcun modo attestazione di avvenuta firma del titolo abilitativo in sanatoria da parte del Dirigente, e che lo stesso provvedimento sarà sub iudice al ricorso presso il Consiglio di Stato da parte del Comune di NO della sentenza del T.A.R. BARI n.99 del 18.1.2022 e che, pertanto, la firma stessa è subordinata agli adempimenti suddetti ”.
6. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie difese. BM ha chiesto, altresì, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell’avvenuto rilascio del titolo edilizio.
7. All’udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, formulata da BM nella memoria del 3 gennaio 2025, poiché con il provvedimento del 20 dicembre 2024 il Comune non ha inteso riconoscere in via definitiva alla ricorrente la spettanza del bene della vita, ma si è limitato ad eseguire la sentenza del T.a.r., precisando che l’istanza di sanatoria è stata accolta “ sub iudice ” e in attesa della definizione del ricorso al Consiglio di Stato.
9. Premesso quanto sopra, l’appello è fondato.
10. Con istanza prot. 25668 del 26 ottobre 2017 l’appellata ha chiesto la sanatoria delle “ opere di tamponamento esterne realizzate dopo la scadenza dei termini di cui alla proroga del permesso di costruire ” n. 2/2011, ossia dopo il 31 marzo 2013.
11. Le opere in questione sono oggetto dell’ordinanza di demolizione n.43/2015, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 3887 del 3 agosto 2017, passata in giudicato.
12. Come definitivamente accertato dalla sentenza sopra indicata, le opere eseguite successivamente alla scadenza-prorogata- del permesso di costruire non erano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, essendo ormai venuta meno la disciplina di favore prevista dall’accordo di programma e dalla convenzione attuativa.
13. Sia l’accordo di programma sottoscritto in data 30 gennaio 2001 tra il Comune di NO e la Regione LI (punto n. 6) sia la convenzione attuativa, sottoscritta in data 21 novembre 2001 tra il Comune e la PO NO (dante causa di BM) e successivamente rimodulata in data 5 giugno 2007 (punto 5), sancivano che l’accordo di programma si sarebbe risolto “di pieno diritto” e l’area interessata dall’intervento avrebbe riacquistato l’originaria destinazione in caso di mancato avvio e di mancata conclusione dei lavori entro le date stabilite dai permessi di costruire.
14. Sulla base delle chiare previsioni contenute nell’accordo di programma e nella relativa convenzione attuativa, la sentenza n. 3887 del 2017 ha concluso che “ Nel momento in cui i lavori non sono stati effettivamente completati nel termine previsto dal permesso, l’effetto di ripristino previsto dalle convenzioni nei termini ampiamente illustrati si è verificato, e il terreno è ritornato alla sua destinazione originaria, che l’edificazione non consente. In proposito, va osservato che le convenzioni stesse qualificano tale effetto come automatico, del resto in conformità al modo in cui opera una clausola risolutiva espressa, cui la clausola in esame è assimilabile ” (punto 17 della motivazione).
15. Si tratta di un profilo che, come correttamente eccepito dal Comune, la sentenza di primo grado non ha tenuto in considerazione, limitandosi ad osservare che la pronuncia del 2017 non riguardava la normativa urbanistica ed edilizia. Tale capo della sentenza del Ta.r. (sub 7.1) risulta espressamente impugnato a pag. 7 dell’appello, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata (memoria BM del 3 gennaio 2025).
16. Le opere di tamponamento esterne oggetto dell’istanza di sanatoria, in quanto realizzate successivamente alla scadenza del permesso di costruire, non erano, quindi, conformi alla disciplina urbanistica vigente: a quella data, la variante di destinazione contenuta nell’accordo di programma del 2001 era venuta meno a seguito della risoluzione dell’accordo stesso e l’area era tornata all’originaria destinazione prevista dal PRG (“ zona agricola normale E1 e parte rispetto stradale ”: cfr. sent. 3887 del 2017).
17. L’avvenuta risoluzione dell’accordo a far data dal 31 marzo 2013 (termine di scadenza del p.d.c. 2/11 come prorogato) esclude che il contenuto del medesimo, ivi inclusa la variante di destinazione urbanistica, sia stato recepito nel piano urbanistico generale (UG) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 18.3.2014.
18. L’art. 47.1 delle NTA al UG/p- nel sancire che rientrano nel “ CPF.CP/447 – Contesto produttivo esistente ”, gli “ insediamenti produttivi realizzati e/o in fase di realizzazione in attuazione di procedimenti complessi quali ‘accordi di programma’ (ai sensi delle ll.rr. 34/94 e 8/98) ”, sparsi sul territorio comunale e localizzati al di fuori delle aree tipizzate “D” dal PRG-si riferisce agli interventi realizzati o in fase di realizzazione sulla base di accordi ancora validi ed efficaci al momento dell’approvazione dello strumento urbanistico, che abbiano determinato una legittima trasformazione del territorio.
19. La citata disposizione non può, invece, essere intesa nel senso di legittimare interventi che, pur avviati sulla base di un accordo di programma con natura di variante urbanistica, siano stati abusivamente proseguiti, come accertato con sentenza passata in giudicato, allorché l’accordo si era ormai risolto di diritto per avvenuta inosservanza del termine e l’area era nuovamente divenuta non edificabile.
20. Il richiamo a “ insediamenti produttivi… in fase di realizzazione in attuazione di procedimenti complessi ” è, quindi, volta a consentire il completamento di interventi fondati su strumenti di pianificazione ancora efficaci: un accordo di programma risolto è ormai definitivamente inattuato e non più suscettibile di attuazione.
21. Non si rinviene nella disciplina del UG una disposizione volta a recepire il contenuto di accordi di programma definitivamente risolti né, peraltro, può essere assegnata allo strumento urbanistico un’impropria funzione di sanatoria o di condono extra ordinem in contrasto con la disciplina dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
22. A sostegno dell’interpretazione che assegna all’art. 47.1 NTA del UG la funzione di recepimento di tutti gli accordi di programma-efficaci o inefficaci, esistenti o risolti - non depone nemmeno la controdeduzione tecnica, richiamata dal T.a.r., all’osservazione n. 50, presentata da BM nel corso del procedimento di formazione del UG e recepita dal Consiglio comunale con delibera n. 11 del 18 aprile 2012 (ove si osserva che “ Le attività produttive esistenti, realizzate in attuazione di procedimenti complessi, sono già riconosciute e conseguentemente disciplinate nel UG dall’art. 47.1 delle NTA “CPF.CP/447,Contesto produttivo esistente/447 ”).
23. All’epoca di presentazione e recepimento dell’osservazione, infatti, i termini prorogati del p.d.c. n. 2/2011 non erano ancora scaduti e, conseguentemente, l’accordo di programma, in quanto ancora valido ed efficace, rientrava nell’ambito della previsione dell’art. 47.1 NTA.
24. L’accordo in questione è stato risolto successivamente alla presentazione dell’osservazione di cui sopra e prima dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, sicché le opere realizzate in epoca successiva alla risoluzione non possono rientrare tra le “ attività produttive esistenti, realizzate in attuazione di procedimenti complessi ”.
25. Le opere oggetto dell’istanza di sanatoria non sono conformi alla disciplina urbanistica vigente all’epoca di realizzazione atteso che:
a) non riguardano un insediamento già realizzato;
b) non afferiscono ad un insediamento ancora in fase di realizzazione perché il p.d.c. era decaduto irrimediabilmente e non erano stati rilasciati ulteriori titoli edilizi. Il diniego di nuovo permesso di costruire per le opere di completamento (diniego n.21248 del 25 giugno 2015) è stato riconosciuto legittimo dalla sentenza n. 38887 del 2017 sul rilievo che le opere non erano compatibili con la disciplina urbanistico edilizia del momento (punto 16 della motivazione);
c) non si tratta di un ampliamento di intervento già concluso, come previsto dall’art. 47.2 NTA;
d) non si tratta di un intervento legittimo perché la variante al PRG- ancora vigente nella fase di formazione del UG- era ormai decaduta al momento dell’approvazione definitiva, come sopra chiarito.
26. Il giudice di primo grado, nell’affermare che la realizzazione dell’opera è iniziata in vigenza di una “ tipizzazione urbanistica confacente, che ne consentiva la costruzione, in attuazione del sopra ricordato accordo di programma ”, non ha tenuto conto né della sopravvenuta inefficacia del mutamento di destinazione urbanistica prevista dall’accordo di programma né del giudicato di cui alla sentenza n. 3887 del 2017, che ha sancito la legittimità delle ordinanze di demolizione n. 12/2015 e 43/2015 per le opere realizzate dopo la scadenza del titolo edilizio e del diniego di permesso di costruire n.21248/2015 per le opere di completamento, in ragione della contrarietà con la disciplina urbanistica ed edilizia del momento.
27. Gli interventi oggetto dell’istanza di sanatoria non sono, inoltre, conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell’istanza medesima poiché l’art. 47.1 NTA non ha recepito il contenuto dell’accordo di programma del 2001 né ha sanato le opere successive alla scadenza del p.d.c.
28. D’altra parte, la stessa appellata ha avanzato l’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010, precisando che “ l’impianto non è stato completato per l’operatività di una clausola risolutiva espressa contenuta in convenzione urbanistica ” e che “ la tipizzazione della zona in turistico alberghiera è decaduta ”. Ha chiesto, quindi, una variante allo strumento urbanistico finalizzata a superare “ l’aspetto ermeneutico delle norme su esposte (n.d.r. l’art. 47.1 NTA) ” e a conferire “ senza alcun dubbio, alla zona interessata alla costruzione dell’impianto la destinazione definitiva in Turistico-Alberghiero, con la conseguente fase di rilascio del permesso a costruire per il completamento della struttu ra” (doc. 26 produzione primo grado BM).
29. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, relativi all’insussistenza del vizio di illegittimità derivata dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, del difetto di motivazione per la natura vincolata del diniego di sanatoria, di omessa pronuncia del T.ar. sull’eccezione preliminare di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 43/2015 per la natura non provvedimentale dello stesso.
30. L’esame di tali censure non riveste alcuna utilità per l’appellante, tenuto conto della fondatezza del motivo, di natura assorbente, relativo alla legittimità del diniego di sanatoria per mancanza della doppia conformità delle opere.
31. Si impone, per contro, l’esame dei motivi di ricorso di primo grado sub n.ri 3 e 4, riproposti dall’appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
31.1. Con essi BM censura il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo nella parte in cui ha negato l’indizione della conferenza di servizi, sia per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 160/2010 (punti 2 e 4 della motivazione della nota prot. 13103 del 14.04.2020) sia per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 34 TUE (punto 3 della motivazione).
31.2. Deduce, in particolare, che il provvedimento impugnato: a) è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione perché non si è espresso, ai sensi dell’art. 8 comma 2, d.P.R. 160/2010, sulla conformità, allo stato degli atti, del progetto presentato con l’art. 47.1 delle NTA al UG/p; b) ha esaminato la domanda presentata dalla ricorrente alla stregua di una nuova localizzazione, cioè di un impianto produttivo da realizzare ex novo , senza neppure motivare in ordine all’asserita individuazione nel UG di aree da destinare agli insediamenti di tipo turistico-alberghiero; c) è affetto da incompetenza perché il responsabile del procedimento ha rigettato tout court la proposta della ricorrente intesa ad attivare il procedimento ex art. 34 TUE.
31.3. Del pari illegittima sarebbe, inoltre, la nota della Sezione urbanistica della Regione LI, prot. n. 8507 del 26.9.2019 che ha ritenuto non preclusa all’amministrazione comunale la possibilità di adottare una variante al UG , non essendo necessaria alcuna variante.
32. Le censure sono prive di fondamento.
33. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) la procedura ex art. 8 d.P.R. 160/2010 riguarda l’insediamento di nuovi impianti produttivi e non la sanatoria di quelli abusivamente realizzati. Essa, inoltre, ha natura eccezionale rispetto alla procedura ordinaria di variante e può essere utilizzata solo qualora non risultino disponibili o non risultino disponibili in maniera sufficiente nel P.R.G. aree destinate ad insediamenti produttivi, circostanza non provata da BM;
b) l’intervento richiede una variante allo strumento urbanistico poiché in contrasto con l’art. 47.1 NTA del UG che consente solo interventi conservativi su impianti già realizzati e interventi di completamento (ma non di ampliamento) di impianti in fase di legittima realizzazione;
c) il SUAP non è competente alla convocazione della conferenza di servizi ex art. 34 TUE né il Sindaco nella nota prot. 15722 del 13 maggio 2019 (indirizzata alla Regione e non al SUAP) ha dato disposizioni in ordine all’indizione della conferenza di servizi o alla riattivazione dell’accordo di programma, limitandosi ad esprimere una valutazione positiva, di valenza meramente politica, alla realizzazione dell’accordo di programma.
34. Ne discende che correttamente l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza della società, rilevando che: i) l’intervento non rientra tra quelli assentiti ai sensi della DGR 2332/2018 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010); ii) l’intervento è in contrasto con la destinazione agricola del contesto di UG e richiede una variante strutturale che non è conseguibile con il procedimento ex art. 8 d.P.R. 160/2010 in quanto il UG dispone di aree per la realizzazione di insediamenti produttivi (aree di cui la ricorrente contesta, ma non prova, l’inidoneità); iii) la richiesta di adozione di un provvedimento di variante non può ritenersi attuativa dell’atto con cui il Sindaco ha espresso un mero gradimento su un’istanza di riattivazione dell’accordo di programma, non rientrando nella competenza del responsabile del procedimento avviare il procedimento per l’accordo di programma.
35. In ogni caso, l’assenza dei presupposti per l’accertamento di conformità delle opere di tamponamento esterne è ostativa al completamento dell’intervento anche ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 160/2010.
36. Per tali ragioni i motivi riproposti ex art. 101 c.p.a. devono essere respinti.
37. L’appello deve, quindi, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata devono essere respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado (r.g. n. 769 del 2020).
38. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado (r. g. n. 769 del 2020).
Respinge i motivi riproposti dall’appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
Condanna Hotel Banqueting & Marketing (H.B.M) s.r.l. al pagamento a favore del Comune di NO delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO