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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5986/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
DOMINIQUE FEOLA, elettivamente domiciliato in via Durini, 5, Milano, presso il difensore avv. MARIA DOMINIQUE FEOLA;
-attore-
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-convenuto contumace -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.1.2025;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.3.2023, ha convenuto Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di: 1) accertare e dichiarare che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto concluso tra l'attore e il convenuto nel mese di settembre
2020, avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di condizionamento presso l'abitazione dell'attore, si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., atteso il perdurare dell'inadempimento della oltre il termine assegnato Parte_2 con la diffida inviata il 15.10.2020; 2) accertare e dichiarare che, per effetto della pronunciata risoluzione, l'impresa convenuta è obbligata alla restituzione della somma di € 2.000,00 versata dall'attrice a titolo di acconto, oltre interessi dal dì dell'avvenuto versamento sino all'effettivo soddisfo e, quindi, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi in favore del Prof. 3) condannare l'opposta al Parte_1
risarcimento del danno procurato per l'inadempimento contrattuale al Prof. Parte_1
nella misura di € 3.000,00 o in quella da accertarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, la ditta individuale
[...]
non si è costituita, di talché ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_2
Quindi, istruita la causa a mezzo prove orali e produzioni documentali, è stata assunta in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
***
I fatti costitutivi delle domande dell'attore sono provati.
Attraverso la produzione del contratto sottoscritto dalle parti nel mese di settembre 2020 mediante approvazione da parte dell'attore del preventivo predisposto dalla ditta convenuta
(doc. 2 citazione), ha provato di aver concluso con la Parte_1 [...]
un contratto avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di fornire e Controparte_2
installare una macchina URC 80 EC 040 per condizionamento e ventilazione, oltre agli accessori e alle opere murarie, presso l'abitazione sita in via dell'Orso 18, a Milano, di proprietà dell'attore (committente) a fronte del prezzo di complessivi € 6.500,00 oltre IVA
(doc 2).
L'attore ha corrisposto in favore della ditta convenuta, a mezzo bonifico bancario in data
28.09.2020, la somma di € 2.000,00 a titolo di “acconto macchine per impianti vmc e condizionamento”.
L'attore ha allegato l'inesatto adempimento della convenuta, deducendo, in particolare, che l'impresa ha inizialmente fornito un prodotto diverso da quello convenuto e specificamente indicato nell'offerta del 23 settembre 2020, che la stessa non ha ultimato i lavori, sebbene il committente avesse regolarmente prestato fede all'accordo, iniziando a versare l'acconto pattuito;
ha dedotto che la ha realizzato fori e danneggiato mobilio e pareti (tra cui, in Pt_2 particolare, la volta medievale in mattoni all'ingresso dell'abitazione) in violazione degli accordi presi che limitavano al minimo gli interventi e, dopo aver rimosso (in data 14 ottobre
2020) la macchina vmc inizialmente portata in cantiere per l'installazione – sebbene diversa
2 da quella pattuita ed indicata nel preventivo e tale da richiedere modalità di installazione differenti rispetto a quelle inizialmente previste – ha abbandonato il cantiere con motivazioni pretestuose, non corrispondendo al vero che i lavori in questione richiedessero un permesso comunale o autorizzazioni del e che nemmeno corrisponde al vero che vi siano CP_3
state lamentele di sorta da parte del . CP_3
L'attore ha contestato la circostanza, dedotta dalla che, all'epoca dei fatti, la macchina Pt_2 scelta e oggetto del preventivo non fosse più in produzione.
In data 15 ottobre 2020, il ha inviato al Palumbo, a mezzo raccomandata anticipata a Pt_1 mano, una diffida ad adempiere, intimando che, decorso il termine di 15 giorni concesso per il completamento dei lavori, il contratto si sarebbe risolto (doc 5).
Inutilmente decorso il termine per il completamento dei lavori, il contratto deve, dunque, ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., stante il grave inadempimento della ditta convenuta.
Mette conto rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.
1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (recte difformità o vizi). Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difforme o irregolare, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (ex multis Cass. 8 gennaio 2024, n. 421; Cass.
9 marzo 2023, n. 7041).
Tali principi, pur se espressamente enunciati in relazione all'applicazione della disciplina normativa in materia di appalto, possono trovare applicazione anche in tema di contratto d'opera, al quale si ritiene potersi ricondurre il contratto stipulato tra le parti del presente giudizio;
ciò in ragione delle evidenti analogie tra la disciplina relativa ai vizi e difetti dell'opera in entrambi i tipi contrattuali sopra richiamati.
3 Pertanto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, oppure la risoluzione del contratto in base alla stessa norma.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegato inadempimento da parte della ditta convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato e del mancato completamento dell'opera – essendo stato allegato che la convenuta non ha nemmeno installato (o meglio, ha installato e poi rimosso, prima di abbandonare il cantiere) la macchina per il condizionamento inizialmente fornita, parte convenuta non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento, né, in ogni caso, dell'avvenuto completamento dell'opera.
Invero, sotto il profilo dell'onere della prova, come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U.,
30/10/2001, n. 13533).
L'odierna convenuta, sulla quale gravava dunque il relativo onere probatorio, non si è costituita e non ha provato il proprio esatto adempimento, con conseguente fondatezza della
4 domanda attorea tesa ad ottenere la pronuncia giudiziale della risoluzione dei succitati contratti, ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Peraltro, deve rilevarsi che il convenuto, ritualmente intimato a comparire per rispondere all'interrogatorio formale sui capitoli nn. 2, 5 e 8 – 13 della memoria n. 2 di parte attrice, non si è presentato.
Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L., 31/12/2009, n.
28293).
In conseguenza della risoluzione per inadempimento dei contratti, l'appaltatrice convenuta è tenuta a restituire agli attori – a titolo appunto restitutorio e non già risarcitorio, come erroneamente domandato in ricorso – la somma di euro 2.000,00, pari alla somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo. Su tale credito restitutorio l'attore ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del versamento di ciascuna somma sino al saldo.
Su tale ultimo punto e con specifico riguardo alla prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo di euro 2.000,00, deve precisarsi che, pur non essendo versato in atti il bonifico di pagamento di tale importo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché dallo stesso tenore dell'accordo tra le stesse intercorso – nel quale era prevista la corresponsione di un acconto ancora maggiore di quello che il assume di avere versato – emergono diversi Pt_1 indizi idonei a confortare l'allegata dazione dell'importo in questione.
Con riguardo, invece, ai danni oggetto della domanda risarcitoria, l'attore ha allegato che l'intervento della Vimar nell'appartamento di via dell'Orso 18 ha cagionato a Parte_1 numerosi ed ulteriori danni, consistenti nel danneggiamento delle pareti e delle volte ad opera delle maestranze presenti sul cantiere, come agevolmente ricavabile dal materiale fotografico agli atti del presente giudizio.
L'attore ha quantificato, in via equitativa, gli allegati danni nella somma di euro 3.000,00.
5 Il ha fornito la prova dell'esistenza e dell'entità del danneggiamento della volta Pt_1
medioevale e dei muri del proprio appartamento – avendo prodotto documentazione fotografica relativa ai luoghi e ai danni occorsi a seguito dei lavori.
Le circostanze allegate dall'attore hanno poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso all'udienza del 22.4.2024. Testimone_1
Per quanto attiene, invece, all'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, che l'attore chiede liquidarsi in via equitativa, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.” (Cass. Sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018).
Analogamente, si è affermato che “Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.” (Cass.
Sez. 3, 29/04/2022, n. 13515).
È stato inoltre precisato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. (Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9339).
6 Orbene, nell'ipotesi che ci occupa non può non tenersi conto del fatto che: - oggetto del contratto tra le parti erano lavori relativamente semplici e di importo tutto sommato esiguo;
- del pari i danni imputabili all'inidoneo operato della convenuta sono sussistenti, ma CP_2 anche in questo caso di modesta entità, pur se rilevanti avuto riguardo all'importo complessivo delle opere oggetto del contratto;
- l'espletamento di una CTU per stimare la congruità dell'importo richiesto a titolo di risarcimento degli esigui danni allegati e provati sarebbe certamente diseconomica, proprio in ragione della tenuità degli stessi.
Ciò posto e rammentato che nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse. (Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20889), la scrivente, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., tenuto conto dell'entità materiale del danno e degli elementi probatori e dei dati di fatto forniti, liquida il danno in complessivi euro 2.000,00.
Pertanto, a seguito della risoluzione del contratto tra le parti, la convenuta va condannata a restituire agli attori la somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento di ciascuna somma fino sino al saldo, e a risarcire in favore dell'attore l'importo di ulteriori euro 2.000,00 per i danni cagionati alle pareti, alle volte e al mobilio.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 14.3.2023 da nei confronti di , nella Parte_1 Controparte_1 contumacia del convenuto, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti ex art. 1454 c.c. per inadempimento della ditta convenuta;
2) condanna la ditta convenuta a restituire all'attore l'importo complessivo di euro 2.000,00 maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento sino al saldo;
7 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 2.000,00;
4) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano 19.06.2025
La Giudice
Paola Condorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
DOMINIQUE FEOLA, elettivamente domiciliato in via Durini, 5, Milano, presso il difensore avv. MARIA DOMINIQUE FEOLA;
-attore-
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-convenuto contumace -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.1.2025;
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.3.2023, ha convenuto Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di: 1) accertare e dichiarare che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto concluso tra l'attore e il convenuto nel mese di settembre
2020, avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di condizionamento presso l'abitazione dell'attore, si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., atteso il perdurare dell'inadempimento della oltre il termine assegnato Parte_2 con la diffida inviata il 15.10.2020; 2) accertare e dichiarare che, per effetto della pronunciata risoluzione, l'impresa convenuta è obbligata alla restituzione della somma di € 2.000,00 versata dall'attrice a titolo di acconto, oltre interessi dal dì dell'avvenuto versamento sino all'effettivo soddisfo e, quindi, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi in favore del Prof. 3) condannare l'opposta al Parte_1
risarcimento del danno procurato per l'inadempimento contrattuale al Prof. Parte_1
nella misura di € 3.000,00 o in quella da accertarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, la ditta individuale
[...]
non si è costituita, di talché ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_2
Quindi, istruita la causa a mezzo prove orali e produzioni documentali, è stata assunta in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c..
***
I fatti costitutivi delle domande dell'attore sono provati.
Attraverso la produzione del contratto sottoscritto dalle parti nel mese di settembre 2020 mediante approvazione da parte dell'attore del preventivo predisposto dalla ditta convenuta
(doc. 2 citazione), ha provato di aver concluso con la Parte_1 [...]
un contratto avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di fornire e Controparte_2
installare una macchina URC 80 EC 040 per condizionamento e ventilazione, oltre agli accessori e alle opere murarie, presso l'abitazione sita in via dell'Orso 18, a Milano, di proprietà dell'attore (committente) a fronte del prezzo di complessivi € 6.500,00 oltre IVA
(doc 2).
L'attore ha corrisposto in favore della ditta convenuta, a mezzo bonifico bancario in data
28.09.2020, la somma di € 2.000,00 a titolo di “acconto macchine per impianti vmc e condizionamento”.
L'attore ha allegato l'inesatto adempimento della convenuta, deducendo, in particolare, che l'impresa ha inizialmente fornito un prodotto diverso da quello convenuto e specificamente indicato nell'offerta del 23 settembre 2020, che la stessa non ha ultimato i lavori, sebbene il committente avesse regolarmente prestato fede all'accordo, iniziando a versare l'acconto pattuito;
ha dedotto che la ha realizzato fori e danneggiato mobilio e pareti (tra cui, in Pt_2 particolare, la volta medievale in mattoni all'ingresso dell'abitazione) in violazione degli accordi presi che limitavano al minimo gli interventi e, dopo aver rimosso (in data 14 ottobre
2020) la macchina vmc inizialmente portata in cantiere per l'installazione – sebbene diversa
2 da quella pattuita ed indicata nel preventivo e tale da richiedere modalità di installazione differenti rispetto a quelle inizialmente previste – ha abbandonato il cantiere con motivazioni pretestuose, non corrispondendo al vero che i lavori in questione richiedessero un permesso comunale o autorizzazioni del e che nemmeno corrisponde al vero che vi siano CP_3
state lamentele di sorta da parte del . CP_3
L'attore ha contestato la circostanza, dedotta dalla che, all'epoca dei fatti, la macchina Pt_2 scelta e oggetto del preventivo non fosse più in produzione.
In data 15 ottobre 2020, il ha inviato al Palumbo, a mezzo raccomandata anticipata a Pt_1 mano, una diffida ad adempiere, intimando che, decorso il termine di 15 giorni concesso per il completamento dei lavori, il contratto si sarebbe risolto (doc 5).
Inutilmente decorso il termine per il completamento dei lavori, il contratto deve, dunque, ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., stante il grave inadempimento della ditta convenuta.
Mette conto rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.
1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (recte difformità o vizi). Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difforme o irregolare, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (ex multis Cass. 8 gennaio 2024, n. 421; Cass.
9 marzo 2023, n. 7041).
Tali principi, pur se espressamente enunciati in relazione all'applicazione della disciplina normativa in materia di appalto, possono trovare applicazione anche in tema di contratto d'opera, al quale si ritiene potersi ricondurre il contratto stipulato tra le parti del presente giudizio;
ciò in ragione delle evidenti analogie tra la disciplina relativa ai vizi e difetti dell'opera in entrambi i tipi contrattuali sopra richiamati.
3 Pertanto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453, primo comma, oppure la risoluzione del contratto in base alla stessa norma.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegato inadempimento da parte della ditta convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato e del mancato completamento dell'opera – essendo stato allegato che la convenuta non ha nemmeno installato (o meglio, ha installato e poi rimosso, prima di abbandonare il cantiere) la macchina per il condizionamento inizialmente fornita, parte convenuta non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento, né, in ogni caso, dell'avvenuto completamento dell'opera.
Invero, sotto il profilo dell'onere della prova, come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U.,
30/10/2001, n. 13533).
L'odierna convenuta, sulla quale gravava dunque il relativo onere probatorio, non si è costituita e non ha provato il proprio esatto adempimento, con conseguente fondatezza della
4 domanda attorea tesa ad ottenere la pronuncia giudiziale della risoluzione dei succitati contratti, ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Peraltro, deve rilevarsi che il convenuto, ritualmente intimato a comparire per rispondere all'interrogatorio formale sui capitoli nn. 2, 5 e 8 – 13 della memoria n. 2 di parte attrice, non si è presentato.
Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per
l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L., 31/12/2009, n.
28293).
In conseguenza della risoluzione per inadempimento dei contratti, l'appaltatrice convenuta è tenuta a restituire agli attori – a titolo appunto restitutorio e non già risarcitorio, come erroneamente domandato in ricorso – la somma di euro 2.000,00, pari alla somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo. Su tale credito restitutorio l'attore ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del versamento di ciascuna somma sino al saldo.
Su tale ultimo punto e con specifico riguardo alla prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo di euro 2.000,00, deve precisarsi che, pur non essendo versato in atti il bonifico di pagamento di tale importo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché dallo stesso tenore dell'accordo tra le stesse intercorso – nel quale era prevista la corresponsione di un acconto ancora maggiore di quello che il assume di avere versato – emergono diversi Pt_1 indizi idonei a confortare l'allegata dazione dell'importo in questione.
Con riguardo, invece, ai danni oggetto della domanda risarcitoria, l'attore ha allegato che l'intervento della Vimar nell'appartamento di via dell'Orso 18 ha cagionato a Parte_1 numerosi ed ulteriori danni, consistenti nel danneggiamento delle pareti e delle volte ad opera delle maestranze presenti sul cantiere, come agevolmente ricavabile dal materiale fotografico agli atti del presente giudizio.
L'attore ha quantificato, in via equitativa, gli allegati danni nella somma di euro 3.000,00.
5 Il ha fornito la prova dell'esistenza e dell'entità del danneggiamento della volta Pt_1
medioevale e dei muri del proprio appartamento – avendo prodotto documentazione fotografica relativa ai luoghi e ai danni occorsi a seguito dei lavori.
Le circostanze allegate dall'attore hanno poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso all'udienza del 22.4.2024. Testimone_1
Per quanto attiene, invece, all'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, che l'attore chiede liquidarsi in via equitativa, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.” (Cass. Sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018).
Analogamente, si è affermato che “Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.” (Cass.
Sez. 3, 29/04/2022, n. 13515).
È stato inoltre precisato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. (Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9339).
6 Orbene, nell'ipotesi che ci occupa non può non tenersi conto del fatto che: - oggetto del contratto tra le parti erano lavori relativamente semplici e di importo tutto sommato esiguo;
- del pari i danni imputabili all'inidoneo operato della convenuta sono sussistenti, ma CP_2 anche in questo caso di modesta entità, pur se rilevanti avuto riguardo all'importo complessivo delle opere oggetto del contratto;
- l'espletamento di una CTU per stimare la congruità dell'importo richiesto a titolo di risarcimento degli esigui danni allegati e provati sarebbe certamente diseconomica, proprio in ragione della tenuità degli stessi.
Ciò posto e rammentato che nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse. (Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20889), la scrivente, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., tenuto conto dell'entità materiale del danno e degli elementi probatori e dei dati di fatto forniti, liquida il danno in complessivi euro 2.000,00.
Pertanto, a seguito della risoluzione del contratto tra le parti, la convenuta va condannata a restituire agli attori la somma di euro 2.000,00, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento di ciascuna somma fino sino al saldo, e a risarcire in favore dell'attore l'importo di ulteriori euro 2.000,00 per i danni cagionati alle pareti, alle volte e al mobilio.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 14.3.2023 da nei confronti di , nella Parte_1 Controparte_1 contumacia del convenuto, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti ex art. 1454 c.c. per inadempimento della ditta convenuta;
2) condanna la ditta convenuta a restituire all'attore l'importo complessivo di euro 2.000,00 maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del versamento sino al saldo;
7 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 2.000,00;
4) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano 19.06.2025
La Giudice
Paola Condorelli
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