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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2275/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2275/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 12.03.2025
tra
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv.to Stefano Maione, Pt_2
), in virtù di procura in atti, preso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Forzati , in C.F._2
virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
nonché
(P. IVA ), non costituita Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_3
del Tribunale di Napoli n.3627/2022, pubblicata in data 11.04.2022, con la quale,
a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il d.i. n.
8255/2018, era stata condannata al pagamento della somma di € 54.962,06 oltre interessi al tasso legale, nonché alla restituzione delle attrezzature ed al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
, titolare della non si costituiva, restando contumace Controparte_2 CP_2
anche in grado di appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12.03.2025, ai sensi dell'art.309
c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la
2 causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50
del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla
Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto devono restare a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 12/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2275/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 12.03.2025
tra
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv.to Stefano Maione, Pt_2
), in virtù di procura in atti, preso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Forzati , in C.F._2
virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
nonché
(P. IVA ), non costituita Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_3
del Tribunale di Napoli n.3627/2022, pubblicata in data 11.04.2022, con la quale,
a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il d.i. n.
8255/2018, era stata condannata al pagamento della somma di € 54.962,06 oltre interessi al tasso legale, nonché alla restituzione delle attrezzature ed al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto.
, titolare della non si costituiva, restando contumace Controparte_2 CP_2
anche in grado di appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12.03.2025, ai sensi dell'art.309
c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la
2 causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50
del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla
Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto devono restare a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 12/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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