CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1171 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da avv. Tommaso Tonetto (C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso da sé medesimo e da avv. Giancarlo Tonetto (C.F. ) C.F._2
appellante incidentale rappresentato e difeso da sé medesimo contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 216/2024 del Tribunale di Venezia emessa e
1 depositata in data 23.01.2024.
Conclusioni dell'avv. Tommaso Tonetto:
“Nel merito: rigettarsi la domanda attorea per le ragioni esposte nell'atto d'appello ed in quelli dimessi nella precedente fase processuale.
Con vittoria di spese anche per la precedente fase processuale”.
Conclusioni dell'avv. Giancarlo Tonetto:
“Nel merito: rigettarsi la domanda attorea per le ragioni esposte nell'atto d'appello ed in quelli dimessi nella precedente fase processuale.
Con vittoria di spese anche per la precedente fase processuale”.
Conclusioni dell' : Controparte_1
“- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l , Controparte_1
assumendo di vantare nei confronti dell'avv. Giancarlo Tonetto un credito di €
4.087.201,27 conveniva in giudizio quest'ultimo ed il di lui figlio avv. Tommaso Tonetto, chiedendo in via principale che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato il 23.06.2016, con il quale l'avv. Giancarlo Tonetto aveva trasferito all'avv. Tommaso Tonetto la proprietà dell'immobile sito in Mestre (Ve), viale Garibaldi, n. 73, al prezzo di €200.000,00, di cui €134.925,93 “pagati prima d'ora e di essi parte venditrice da quietanza, salvo il buon fine dell'incasso dell'assegno bancario tratto in data odierna” ed €65.074,07 “soddisfatti mediante accollo a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2016 dell'eguale quota residua di mutuo di originari euro 150.000”,
e domandando in via subordinata la condanna dell'acquirente al risarcimento del danno subito dall'amministrazione finanziaria ex art. 2043 c.c.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di
2 revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell' Controparte_1 dell'atto di compravendita stipulato in data 23.06.2016, condannando i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. Tommaso Tonetto ha interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'amministrazione finanziaria, malgrado l'immobile oggetto della vendita risulti impignorabile ex art. 76, primo comma del D.P.R. 602/1973 D.P.R.
602/1973 da parte dell'agente della riscossione, essendo l'unica casa di abitazione del debitore.
Egli si duole dell'accoglimento della domanda revocatoria nonostante l'evidente mancanza di strumentalità della stessa rispetto all'azione esecutiva e la conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto sussistente l'eventus damni, sebbene l'immobile in questione, all'epoca della stipula dell'atto dispositivo impugnato, risultasse già sottoposto ad ipoteca, costituita a garanzia del mutuo erogato nel 2006 dalla all'avv. Giancarlo Controparte_2
Tonetto per l'acquisto del bene.
2.3 Con il terzo motivo contesta la sentenza laddove non ha considerato che il contratto di compravendita è stato concluso in adempimento di un contratto preliminare stipulato in data 07.05.2015, che è stato trascritto ed è pertanto opponibile al creditore.
2.4 Con il quarto motivo lamenta che il tribunale non abbia rilevato l'operatività dell'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., dal momento che la compravendita è stata stipulata per adempiere un debito scaduto.
2.5 Con il quinto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto
3 sussistente l'elemento psicologico dell'azione revocatoria in capo all'acquirente.
Al riguardo deduce che il proprio genitore si era trovato nell'impossibilità di far fronte al pagamento della rate del mutuo ipotecario contratto nel 2006 e che pertanto l'avv.
Tommaso Tonetto, per evitare che la banca escutesse l'ipoteca ed avviasse la procedura esecutiva sull'immobile in questione, intendendo acquistarlo per destinarlo a propria abitazione, aveva convenuto nel 2013 con la banca, quando l' non Controparte_1 aveva alcun credito insoluto nei confronti dell'avv. Giancarlo Tonetto, il pagamento delle rate di mutuo scadute e di quelle a scadere, ed a ciò aveva provveduto fino alla rata di maggio 2016, l'ultima precedente alla stipula della compravendita immobiliare, con la quale si era accollato il debito derivante dalla rate non ancora maturate a quella data, fino all'estinzione dello stesso.
2.6 Con il sesto motivo si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che i crediti vantati dall' siano in massima parte anteriori sia alla compravendita Controparte_1
oggetto della domanda revocatoria, che al contratto preliminare che l'ha preceduta.
2.7 Con il settimo motivo deduce che il prezzo pattuito è congruo rispetto al valore dell'immobile compravenduto.
3. Si è costituito l'avv. Giancarlo Tonetto, il quale ha aderito ai motivi di censura formulati dall'avv. Tommaso Tonetto.
4. Si è costituita l , chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 76, primo comma del D.P.R. 602/1973 D.P.R. 602/1973 fa divieto all'agente della riscossione di dar corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Da tale previsione l'appellante fa discendere la carenza del pregiudizio e del correlato interesse ad agire in capo all'attrice, poiché la finalità dell'azione revocatoria è la
4 restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito e nel caso in esame è evidente la mancanza di strumentalità della stessa rispetto all'azione esecutiva.
In realtà l'interesse del creditore ad agire per far accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria deriva dal fatto che la sentenza di accoglimento sarebbe opponibile anche all'eventuale sub-acquirente a titolo gratuito ed a quello a titolo oneroso in mala fede o, se in buona fede, che abbia trascritto l'atto di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale.
In proposito si osserva che ai sensi dell'articolo 2901 comma 3 c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. In sostanza, qualora l'acquisto sia avvenuta successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione, l'azione revocatoria si estende al terzo sub-acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede dello stesso.
Nel caso invece in cui l'acquisto e la sua trascrizione siano avvenuti precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, si avranno effetti diversi: negli atti a titolo oneroso, l'acquisto del sub-acquirente è revocabile ove si provi la sua mala fede, mentre negli atti a titolo gratuito, la revocatoria si estende anche al sub-acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
È inoltre pacifico che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente, che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
Sussiste dunque un concreto interesse giuridico dell'agente della riscossione alla proposizione della domanda revocatoria nei confronti di un atto dispositivo avente ad oggetto un bene impignorabile, che cesserebbe di essere tale qualora venisse alienato ad un terzo sub-acquirente, divenendo così assoggettabile all'azione esecutiva.
Inoltre, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe al creditore di promuovere nei confronti del terzo sub-alienante l'azione diretta ad ottenere da quest'ultimo la restituzione del valore del bene alienato e di risarcimento dell'ulteriore
5 danno subito, qualora la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria non risultasse opponibile al terzo sub-acquirente.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come
"eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (v. ex multis Cass. n. 5815 del
27/02/2023).
L'azione revocatoria opera, infatti, a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, in quanto determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso.
Pertanto, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (cfr. Cass. n. 16793 del 13/08/2015; Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass. n. 20671 del 08/08/2018).
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione.
6 Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata.
7. Gli altri motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
In primo luogo è del tutto irrilevante che il contratto preliminare, in esecuzione del quale è stato concluso il contratto di compravendita impugnato, sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Quanto all'assunto che la compravendita sarebbe stata effettuata in adempimento di un debito scaduto ed in quanto tale non sarebbe suscettibile di revocatoria ex art. 2901 comma
3 c.c., l'appellante sembra voler far riferimento sia alla circostanza che il denaro da essa ricavato sarebbe stato utilizzato per pagare le rate di mutuo scadute ed a scadere, che al vincolo obbligatorio scaturente dal preliminare.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l'esenzione prevista da tale norma trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c..
Ora, è vero che l'esenzione è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli;
in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (cfr. Cass. n.
7747 del 19/04/2016; Cass. n. 14420 del 07/06/2013).
Ne consegue che, in tal caso, con la esclusione del carattere di volontarietà dell'atto di disposizione - richiesto per la revoca - irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus damni, quale ipotetico pregiudizio, e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, in tal caso, neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore, in quanto entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della par condicio creditorum, valevole per la revocatoria
7 fallimentare, non c'è ragione per preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca. In altri termini, il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale (v. Cass. n. 11051 del 13/05/2009).
E' stato altresì chiarito che il principio della irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma 3, trova applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti. Anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v.
n. 13435 del 20/07/2004).
Nel caso in esame, come poc'anzi indicato, il prezzo della compravendita è stato pattuito in €200.000,00, di cui €134.925,93 “pagati prima d'ora e di essi parte venditrice da quietanza, salvo il buon fine dell'incasso dell'assegno bancario tratto in data odierna” ed
€65.074,07 da pagarsi mediante l'accollo del debito residuo derivante dal mutuo di originari €150.000,00 concesso da all'avv. Giancarlo Controparte_2
Tonetto.
Inoltre la somma di €134.925,93 è stata versata mediante due assegni bancari non trasferibili, di cui il primo di €5.000,00 era stato consegnato in occasione della stipula del preliminare ed il secondo di €129.925,93 in occasione della stipula del definitivo.
Poiché è stato lo stesso avv. Tommaso Tonetto ad allegare di aver provveduto, in forza di un accordo intervento con la banca nel 2013, a pagare con denaro proprio le rate del mutuo fino a quella relativa al mese di maggio 2016, l'ultima precedente alla stipula della compravendita immobiliare, risulta provato che solo una parte del prezzo è stato destinato all'estinzione del mutuo, giacché, secondo la stessa prospettazione di parte, la somma di
€129.925,93 non è stata impiegata per tale finalità.
8 Inoltre, è del tutto evidente che l'accollo è relativo ad un debito che non era ancora scaduto al momento in cui l'acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate non ancora maturate di un mutuo del 2006 di durata quindicinnale e dovendo in ogni caso considerarsi che nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei comporta che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v. Cass. n. 4232 del 10/02/2023).
Non è quindi configurabile, sotto questo profilo, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto dall'art. 2901 comma terzo c.c.
Neppure la circostanza che l'atto dispositivo sia stato posto in essere in adempimento dell'obbligo nascente dal preliminare integra la fattispecie di esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista da tale norma.
Infatti, pur dovendosi ritenere pacificamente che la stipulazione di un negozio definitivo costituisca l'esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi (e, come tale, non soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c., trattandosi di atto compiuto in adempimento di un'obbligazione e cioè di un atto dovuto), la regola dell'irrevocabilità del negozio definitivo deve invece essere esclusa per l'ipotesi in cui venga provato il carattere fraudolento del negozio preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto (cfr. Cass.
16/04/2008 n. 9970).
Né occorre che tale prova, quella cioè del carattere fraudolento del negozio preliminare, debba essere fornita nell'ambito di un'apposita domanda, in qualche modo rinvenibile nell'azione proposta dall'interessato, volta ad ottenere la pronuncia d'inefficacia del negozio stesso.
Invero, il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto di vendita successivamente stipulato ed è in riferimento a quest'ultimo contratto che va, quindi, accertata la sussistenza del presupposto soggettivo.
Se dunque, nel caso in cui la vendita si compia attraverso lo strumento del contratto preliminare è con riferimento a tale contratto che va valutata la sussistenza del requisito
9 soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.,, perché è in questo momento che si consuma la libera scelta delle parti (v. Cass. n. 15215 del 12/06/2018, secondo cui:
“Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto
l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti”), è da rilevare che alla data della stipula del preliminare erano per la maggior parte già sorti i crediti tributari a tutela dei quali è stato attivato il rimedio revocatorio.
Costituisce, infatti, ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (v. Cass. n.
30737 del 26/11/2019).
Il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di tale principio, dal momento che i crediti fiscali in questione sono per la maggior parte riferibili ad anni di imposta anteriori alla data di stipula del preliminare.
Peraltro risulta ex actis che anche numerosi avvisi di accertamento sono stati notificati all'avv. Giancarlo Tonetto anteriormente a tale data.
Va a questo punto considerato che, quando l'atto di disposizione del debitore è successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in
10 essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale. Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito
(Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 23326/2018).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020; Cass.
n. 16221/2019).
Ora, non è vi dubbio che al momento della stipula del preliminare l'avv. Tommaso Tonetto non poteva non essere consapevole degli ingenti debiti che il genitore aveva maturato verso il fisco, non solo in ragione dello stretto legame di parentela esistente tra i contraenti, ma anche perché gli stessi esercitavano la professione legale in forma associata.
A ciò si aggiunga l'anomalia rappresentata dal fatto che l'alienante ha rinunziato espressamente al diritto di ipoteca legale, malgrado il pagamento del prezzo sia avvenuto in parte mediante accollo del debito residuo derivante dal mutuo ipotecario, con effetto meramente interno tra i contraenti stessi, e che pur dopo il trasferimento della proprietà dell'immobile ha continuato a vivere in esso insieme all'acquirente.
Alla luce di tale grave quadro indiziario, la valutazione operata dal tribunale, che ha ritenuto provata in via presuntiva la sussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente, si sottrae a censura.
8. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
11 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. Giancarlo Tonetto e l'avv. Tommaso Tonetto, in solido tra loro, a rifondere all le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in €15.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1171 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da avv. Tommaso Tonetto (C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso da sé medesimo e da avv. Giancarlo Tonetto (C.F. ) C.F._2
appellante incidentale rappresentato e difeso da sé medesimo contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 216/2024 del Tribunale di Venezia emessa e
1 depositata in data 23.01.2024.
Conclusioni dell'avv. Tommaso Tonetto:
“Nel merito: rigettarsi la domanda attorea per le ragioni esposte nell'atto d'appello ed in quelli dimessi nella precedente fase processuale.
Con vittoria di spese anche per la precedente fase processuale”.
Conclusioni dell'avv. Giancarlo Tonetto:
“Nel merito: rigettarsi la domanda attorea per le ragioni esposte nell'atto d'appello ed in quelli dimessi nella precedente fase processuale.
Con vittoria di spese anche per la precedente fase processuale”.
Conclusioni dell' : Controparte_1
“- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l , Controparte_1
assumendo di vantare nei confronti dell'avv. Giancarlo Tonetto un credito di €
4.087.201,27 conveniva in giudizio quest'ultimo ed il di lui figlio avv. Tommaso Tonetto, chiedendo in via principale che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato il 23.06.2016, con il quale l'avv. Giancarlo Tonetto aveva trasferito all'avv. Tommaso Tonetto la proprietà dell'immobile sito in Mestre (Ve), viale Garibaldi, n. 73, al prezzo di €200.000,00, di cui €134.925,93 “pagati prima d'ora e di essi parte venditrice da quietanza, salvo il buon fine dell'incasso dell'assegno bancario tratto in data odierna” ed €65.074,07 “soddisfatti mediante accollo a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2016 dell'eguale quota residua di mutuo di originari euro 150.000”,
e domandando in via subordinata la condanna dell'acquirente al risarcimento del danno subito dall'amministrazione finanziaria ex art. 2043 c.c.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di
2 revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti dell' Controparte_1 dell'atto di compravendita stipulato in data 23.06.2016, condannando i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. Tommaso Tonetto ha interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'amministrazione finanziaria, malgrado l'immobile oggetto della vendita risulti impignorabile ex art. 76, primo comma del D.P.R. 602/1973 D.P.R.
602/1973 da parte dell'agente della riscossione, essendo l'unica casa di abitazione del debitore.
Egli si duole dell'accoglimento della domanda revocatoria nonostante l'evidente mancanza di strumentalità della stessa rispetto all'azione esecutiva e la conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'attrice.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto sussistente l'eventus damni, sebbene l'immobile in questione, all'epoca della stipula dell'atto dispositivo impugnato, risultasse già sottoposto ad ipoteca, costituita a garanzia del mutuo erogato nel 2006 dalla all'avv. Giancarlo Controparte_2
Tonetto per l'acquisto del bene.
2.3 Con il terzo motivo contesta la sentenza laddove non ha considerato che il contratto di compravendita è stato concluso in adempimento di un contratto preliminare stipulato in data 07.05.2015, che è stato trascritto ed è pertanto opponibile al creditore.
2.4 Con il quarto motivo lamenta che il tribunale non abbia rilevato l'operatività dell'esenzione prevista dalla norma di cui all'art. 2901 comma 3 c.c., dal momento che la compravendita è stata stipulata per adempiere un debito scaduto.
2.5 Con il quinto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto
3 sussistente l'elemento psicologico dell'azione revocatoria in capo all'acquirente.
Al riguardo deduce che il proprio genitore si era trovato nell'impossibilità di far fronte al pagamento della rate del mutuo ipotecario contratto nel 2006 e che pertanto l'avv.
Tommaso Tonetto, per evitare che la banca escutesse l'ipoteca ed avviasse la procedura esecutiva sull'immobile in questione, intendendo acquistarlo per destinarlo a propria abitazione, aveva convenuto nel 2013 con la banca, quando l' non Controparte_1 aveva alcun credito insoluto nei confronti dell'avv. Giancarlo Tonetto, il pagamento delle rate di mutuo scadute e di quelle a scadere, ed a ciò aveva provveduto fino alla rata di maggio 2016, l'ultima precedente alla stipula della compravendita immobiliare, con la quale si era accollato il debito derivante dalla rate non ancora maturate a quella data, fino all'estinzione dello stesso.
2.6 Con il sesto motivo si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che i crediti vantati dall' siano in massima parte anteriori sia alla compravendita Controparte_1
oggetto della domanda revocatoria, che al contratto preliminare che l'ha preceduta.
2.7 Con il settimo motivo deduce che il prezzo pattuito è congruo rispetto al valore dell'immobile compravenduto.
3. Si è costituito l'avv. Giancarlo Tonetto, il quale ha aderito ai motivi di censura formulati dall'avv. Tommaso Tonetto.
4. Si è costituita l , chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 76, primo comma del D.P.R. 602/1973 D.P.R. 602/1973 fa divieto all'agente della riscossione di dar corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Da tale previsione l'appellante fa discendere la carenza del pregiudizio e del correlato interesse ad agire in capo all'attrice, poiché la finalità dell'azione revocatoria è la
4 restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito e nel caso in esame è evidente la mancanza di strumentalità della stessa rispetto all'azione esecutiva.
In realtà l'interesse del creditore ad agire per far accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria deriva dal fatto che la sentenza di accoglimento sarebbe opponibile anche all'eventuale sub-acquirente a titolo gratuito ed a quello a titolo oneroso in mala fede o, se in buona fede, che abbia trascritto l'atto di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale.
In proposito si osserva che ai sensi dell'articolo 2901 comma 3 c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. In sostanza, qualora l'acquisto sia avvenuta successivamente alla trascrizione della domanda di revocazione, l'azione revocatoria si estende al terzo sub-acquirente indipendentemente dalla buona o mala fede dello stesso.
Nel caso invece in cui l'acquisto e la sua trascrizione siano avvenuti precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione, si avranno effetti diversi: negli atti a titolo oneroso, l'acquisto del sub-acquirente è revocabile ove si provi la sua mala fede, mentre negli atti a titolo gratuito, la revocatoria si estende anche al sub-acquirente, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.
È inoltre pacifico che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore il fatto del terzo acquirente, che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore.
Sussiste dunque un concreto interesse giuridico dell'agente della riscossione alla proposizione della domanda revocatoria nei confronti di un atto dispositivo avente ad oggetto un bene impignorabile, che cesserebbe di essere tale qualora venisse alienato ad un terzo sub-acquirente, divenendo così assoggettabile all'azione esecutiva.
Inoltre, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe al creditore di promuovere nei confronti del terzo sub-alienante l'azione diretta ad ottenere da quest'ultimo la restituzione del valore del bene alienato e di risarcimento dell'ulteriore
5 danno subito, qualora la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria non risultasse opponibile al terzo sub-acquirente.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come
"eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (v. ex multis Cass. n. 5815 del
27/02/2023).
L'azione revocatoria opera, infatti, a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, in quanto determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso.
Pertanto, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario (cfr. Cass. n. 16793 del 13/08/2015; Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass. n. 20671 del 08/08/2018).
Solo se si accertasse l'impossibilità a priori del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e, con ciò, l'utilità pratica dell'azione da questi proposta, dovrebbe escludersi, prima ancora che la sussistenza del requisito del pregiudizio del trasferimento per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 cod. civ., l'interesse di questi a proporre tale azione.
6 Ma nel caso di specie tale eventualità non si è avverata, non essendo mai stato prospettato che il compendio immobiliare ipotecato sia stato sottoposto ad esecuzione forzata.
7. Gli altri motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
In primo luogo è del tutto irrilevante che il contratto preliminare, in esecuzione del quale è stato concluso il contratto di compravendita impugnato, sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Quanto all'assunto che la compravendita sarebbe stata effettuata in adempimento di un debito scaduto ed in quanto tale non sarebbe suscettibile di revocatoria ex art. 2901 comma
3 c.c., l'appellante sembra voler far riferimento sia alla circostanza che il denaro da essa ricavato sarebbe stato utilizzato per pagare le rate di mutuo scadute ed a scadere, che al vincolo obbligatorio scaturente dal preliminare.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l'esenzione prevista da tale norma trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c..
Ora, è vero che l'esenzione è stata estesa, dalla giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli;
in questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (cfr. Cass. n.
7747 del 19/04/2016; Cass. n. 14420 del 07/06/2013).
Ne consegue che, in tal caso, con la esclusione del carattere di volontarietà dell'atto di disposizione - richiesto per la revoca - irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus damni, quale ipotetico pregiudizio, e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, in tal caso, neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore, in quanto entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della par condicio creditorum, valevole per la revocatoria
7 fallimentare, non c'è ragione per preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca. In altri termini, il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale (v. Cass. n. 11051 del 13/05/2009).
E' stato altresì chiarito che il principio della irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma 3, trova applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti. Anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v.
n. 13435 del 20/07/2004).
Nel caso in esame, come poc'anzi indicato, il prezzo della compravendita è stato pattuito in €200.000,00, di cui €134.925,93 “pagati prima d'ora e di essi parte venditrice da quietanza, salvo il buon fine dell'incasso dell'assegno bancario tratto in data odierna” ed
€65.074,07 da pagarsi mediante l'accollo del debito residuo derivante dal mutuo di originari €150.000,00 concesso da all'avv. Giancarlo Controparte_2
Tonetto.
Inoltre la somma di €134.925,93 è stata versata mediante due assegni bancari non trasferibili, di cui il primo di €5.000,00 era stato consegnato in occasione della stipula del preliminare ed il secondo di €129.925,93 in occasione della stipula del definitivo.
Poiché è stato lo stesso avv. Tommaso Tonetto ad allegare di aver provveduto, in forza di un accordo intervento con la banca nel 2013, a pagare con denaro proprio le rate del mutuo fino a quella relativa al mese di maggio 2016, l'ultima precedente alla stipula della compravendita immobiliare, risulta provato che solo una parte del prezzo è stato destinato all'estinzione del mutuo, giacché, secondo la stessa prospettazione di parte, la somma di
€129.925,93 non è stata impiegata per tale finalità.
8 Inoltre, è del tutto evidente che l'accollo è relativo ad un debito che non era ancora scaduto al momento in cui l'acquirente l'ha assunto e per il quale non si erano quindi verificati gli effetti della costituzione in mora, avendo esso ad oggetto il pagamento delle rate non ancora maturate di un mutuo del 2006 di durata quindicinnale e dovendo in ogni caso considerarsi che nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei comporta che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v. Cass. n. 4232 del 10/02/2023).
Non è quindi configurabile, sotto questo profilo, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto dall'art. 2901 comma terzo c.c.
Neppure la circostanza che l'atto dispositivo sia stato posto in essere in adempimento dell'obbligo nascente dal preliminare integra la fattispecie di esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista da tale norma.
Infatti, pur dovendosi ritenere pacificamente che la stipulazione di un negozio definitivo costituisca l'esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi (e, come tale, non soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3 c.c., trattandosi di atto compiuto in adempimento di un'obbligazione e cioè di un atto dovuto), la regola dell'irrevocabilità del negozio definitivo deve invece essere esclusa per l'ipotesi in cui venga provato il carattere fraudolento del negozio preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto (cfr. Cass.
16/04/2008 n. 9970).
Né occorre che tale prova, quella cioè del carattere fraudolento del negozio preliminare, debba essere fornita nell'ambito di un'apposita domanda, in qualche modo rinvenibile nell'azione proposta dall'interessato, volta ad ottenere la pronuncia d'inefficacia del negozio stesso.
Invero, il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto di vendita successivamente stipulato ed è in riferimento a quest'ultimo contratto che va, quindi, accertata la sussistenza del presupposto soggettivo.
Se dunque, nel caso in cui la vendita si compia attraverso lo strumento del contratto preliminare è con riferimento a tale contratto che va valutata la sussistenza del requisito
9 soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.,, perché è in questo momento che si consuma la libera scelta delle parti (v. Cass. n. 15215 del 12/06/2018, secondo cui:
“Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto
l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti”), è da rilevare che alla data della stipula del preliminare erano per la maggior parte già sorti i crediti tributari a tutela dei quali è stato attivato il rimedio revocatorio.
Costituisce, infatti, ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (v. Cass. n.
30737 del 26/11/2019).
Il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di tale principio, dal momento che i crediti fiscali in questione sono per la maggior parte riferibili ad anni di imposta anteriori alla data di stipula del preliminare.
Peraltro risulta ex actis che anche numerosi avvisi di accertamento sono stati notificati all'avv. Giancarlo Tonetto anteriormente a tale data.
Va a questo punto considerato che, quando l'atto di disposizione del debitore è successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in
10 essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale. Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito
(Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 23326/2018).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020; Cass.
n. 16221/2019).
Ora, non è vi dubbio che al momento della stipula del preliminare l'avv. Tommaso Tonetto non poteva non essere consapevole degli ingenti debiti che il genitore aveva maturato verso il fisco, non solo in ragione dello stretto legame di parentela esistente tra i contraenti, ma anche perché gli stessi esercitavano la professione legale in forma associata.
A ciò si aggiunga l'anomalia rappresentata dal fatto che l'alienante ha rinunziato espressamente al diritto di ipoteca legale, malgrado il pagamento del prezzo sia avvenuto in parte mediante accollo del debito residuo derivante dal mutuo ipotecario, con effetto meramente interno tra i contraenti stessi, e che pur dopo il trasferimento della proprietà dell'immobile ha continuato a vivere in esso insieme all'acquirente.
Alla luce di tale grave quadro indiziario, la valutazione operata dal tribunale, che ha ritenuto provata in via presuntiva la sussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente, si sottrae a censura.
8. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
11 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. Giancarlo Tonetto e l'avv. Tommaso Tonetto, in solido tra loro, a rifondere all le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in €15.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
12