Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1594/24 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per procura allegata in via Parte_1
telematica al ricorso, dall'Avv. Riccardo Marmorato di Genova,
presso lo studio del quale, in Via Galta 36/4, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
; - convenuta contumace – Controparte_1
Conclusioni per la ricorrente: “a) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la società nel Parte_1 Controparte_1
periodo compreso tra il 8.7.2023/15.9.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
b)
accertare e dichiarare che la Sig.ra nel corso del Parte_1
rapporto di lavoro alle dipendenze delle società Controparte_1
nel periodo compreso tra il 8.7.2013/15.9.2023, ha svolto, in via prevalente, mansioni proprie del II livello del CCNL Servizi di
1
c) accertare e dichiarare che la sig.ra nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze delle società Tecno WE (retius Naval Clean S.r.l.s.,
ndr), nel periodo compreso tra il 8.7.2013/15.9.2023, ha svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal giudice adito;
d) accertare e dichiarare che la Sig.ra Pt_1
nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze delle
[...]
società nel periodo compreso tra il Controparte_1
8.7.2013/15.9.2023, non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, assegni famigliari, bonus D.l. 3/20, lavoro straordinario e/o notturno e/o domenicale, festività, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e TFR;
e) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di assunzione del 8.7.2023; f) accertare e dichiarare che la sig.ra non ha mai sottoscritto alcun contratto di Controparte_2
assunzione; g) accertare e dichiarare che la società CP_1
al momento dell'assunzione della sig.ra
[...] Controparte_2
non aveva redatto un valido documento di valutazione dei rischi;
e per l'effetto, in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo complessivo di € 1.364,66, Controparte_2
al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura
2 maggiore o minore meglio vista da giudice adito, dovuta a titolo di retribuzioni ordinarie, ratei di mensilità aggiuntive, bonus D.L.
3/2020, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e TFR,
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
sempre in via principale, anche ai sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2015 a convertire il rapporto di lavoro della sig.ra in un contratto a tempo indeterminato e, Parte_1
conseguentemente, condannare la a riammettere Controparte_1
in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonchè a corrispondere alla sig.ra il relativo risarcimento Parte_1
del danno nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto € 1.188,58
al lordo delle ritenute – 90% € 7,3612 x 173: 12 x 14 x 12: 13,5),
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con
vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto 55/2014, il tutto oltre c.p.a. ed Iva.”
Conclusioni per la convenuta: nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.3.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1
di avere lavorato, quantomeno dal 1.7.2023, alle dipendenze della resistente in forza di formale contratto di lavoro subordinato a termine, datato 8.7.2023 e con termine al 15.9.2023, come addetta
3 alla pulizia per la pulizia degli interni dei traghetti della GNV
in arrivo nel porto di Genova;
di avere prestato la propria attività lavorativa sempre nel porto di Genova;
di essere stata pagata solo per il mese di agosto 2023, come da busta paga allegata;
di avere impugnato il contratto a termine con lettera del 12.10.2023,
con la quale aveva chiesto anche le differenze retributive tutte;
sul presupposto, quindi, di essere rimasta creditrice di somme relative all'attività lavorativa prestata e della nullità del contratto a termine stipulato con la la Controparte_1
ricorrente ha concluso come in epigrafe.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la parte resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alle differenze retributive e la causa, senza necessità di alcuna attività
istruttoria, è stata discussa dal solo legale della ricorrente e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui di seguito.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr doc. 2 –
contratto di assunzione, doc. 3 – comunicazione e doc. 5 – CP_3
busta paga agosto 2023), emerge che tra essa e la CP_1
, nel periodo, quantomeno, tra il giorno 8.7.2023 ed il
[...]
4 giorno 15.9.2023, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, con le mansioni di addetta alle pulizie e regolato dal CCNL applicato, e luogo di lavoro le banchine della GNV del porto di Genova.
Il contratto prodotto (doc. 2) - seppure non sottoscritto, dalle parti - è chiaro nell'indicazione delle parti dello stesso,
dell'inquadramento della lavoratrice, del luogo di lavoro ed ha la veste formale di un contratto a tempo determinato.
Dalla dichiarazione (doc. 3), di provenienza datoriale, CP_3
emerge la corrispondente indicazione del contratto di lavoro che ha regolato i rapporti tra le parti.
L'unica busta paga prodotta, del mese di agosto 2023 (doc. 5), poi,
dà contezza ulteriore del rapporto intercorso tra le parti e della retribuzione percepite dalla ricorrente, per quel mese.
La ricorrente ha rinunciato, in corso di causa, alla domanda relativa alle differenze retributive lamentate per il pur breve periodo di lavoro svolto alle dipendenze della , limitando Controparte_1
la domanda alla declaratoria della nullità del contratto a termine,
con la conseguente trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato e il riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dalla norma che disciplina i contratti a tempo determinato
(cfr D. Lgs 81/2015).
Tale rapporto, sorto come rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù del contratto prodotto sub doc. 5 di parte ricorrente, si è
5 trasformato, secondo quanto previsto dalla suddetta normativa, in contratto a tempo indeterminato per le ragioni che seguono.
La ricorrente assume, quale prima ragione della nullità del contratto a termine, il fatto di avere iniziato a lavorare, quantomeno, il
1.7.2023 anziché il giorno 8.7.2023 come indicato, invece, nel contratto, nella dichiarazione e nella busta paga. CP_3
Tale fatto non può, però, dirsi provato in assenza di riscontri documentali o acquisiti mediante prova testimoniale.
Che il suddetto contratto sia nullo, risulta, peraltro, da altre circostanze.
Quanto alla mancata sottoscrizione dello stesso da parte della lavoratrice ed alla sua mancata consegna nel termine di 5 giorni previsto dall'art. 19, comma 4, del D. Lgs cit., il fatto che la ricorrente abbia, comunque, allegato al ricorso il contratto completo in ogni sua parte, seppure non firmato dalle parti, di per sé non è prova della mancata conoscenza da parte della lavoratrice,
né tantomeno della mancata consegna ad essa nel termine stabilito dalla norma al fine della valida apposizione del termine contrattuale, dovendo anzi ritenersi che la ricorrente fosse stata messa al corrente in un qualche momento dal datore di lavoro, del fatto che i loro rapporti fossero regolati da un contratto a termine.
Motivo di nullità del contratto è, invece, la mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 20, lett. d), del D. Lgs cit.
6 È pacificamente onere del datore di lavoro, infatti, provare di avere effettuato la valutazione dei rischi, cosa che, nel caso di specie,
non è avvenuta.
Da tutto quanto sin ora evidenziato ed in particolare della mancata prova che la datrice di lavoro abbia effettuato la valutazione dei rischi, deriva, a norna dell'art. 20, I, lett. d) e II comma, D.
Lgs. 81/2015, la nullità del contratto a termine tra la società
[...]
e CP_1 CP_2
A tale nullità consegue, a norma dell'art. 20, comma II, D. Lgs cit.,
la trasformazione del contratto a tempo determinato nullo, in contratto a tempo indeterminato.
Il D. Lgs 81/2015 disciplina in termini risarcitori gli effetti della violazione della normativa sul contratto a termine, prevedendo,
all'art. 28, nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità
omnicomprensiva, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo de TFR.
Ritiene questo giudice che, in considerazione del limitatissimo periodo di vigenza del contratto tra le parti (poco più di due mesi),
sia congruo determinare tale indennizzo nella misura minima di 2,5
mensilità della retribuzione globale di fatto percepita ai fini del
TFR, che la ricorrente ha indicato, senza contestazione alcuna da parte della resistente, in € 1.188,58.
7 La determinazione di tale somma, peraltro, ha origine dai dati ricavabili dall'unica busta paga ricevuta dalla ricorrente, a riprova della sua correttezza.
L'indennità viene determinata, quindi, in complessivi € 2.971,45,
che deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1594/2024 promossa da contro Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
inter partes, datato 8.7.2023 con scadenza al 15.9.2023;
- condanna la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di € 2.971,45, a titolo di indennità ai sensi
[...]
dell'art. 28 D. Lgs. 81/2015, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante Parte_2
pro-tempore, al pagamento in favore di , delle spese Parte_1
8 legali, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Genova, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
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