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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2018 vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
(C.F. ) e , nata a [...] il [...] e residente in CodiceFiscale_1 Parte_2
Salerno alla via Luigi Guercio n. 207, (C.F. ), entrambi elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati in Siderno alla via dei Colli n. 103, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo
ROMEO del Foro di Locri che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Pietro CAVAGLIA del Foro di Salerno, giusta procura in atti;
APPELLANTI E APPELLATI
CONTRO
c.f.: - nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3
in Stignano alla Via San Nicola n. 15, c.f.: - nato a Parte_3 C.F._4
Locri l'11/8/1978 e residente in [...]), e c.f.: Parte_4
- nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._5
quali eredi della defunta elettivamente domiciliati in Locri alla via Roma n. Persona_1
100/a, presso e nello studio dell'avv. Francesco Carnuccio che li rappresenta e difende -
congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Gaetano Carnà, giusta procura in atti
1 APPELLATI E APPELLANTI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 53/2018 pubbl. il 16/1/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.9.2009 il , quale possessore, oltre che Parte_1
comproprietario, dell'immobile sito in Stignano (RC) alla Via S. Nicola, identificato al catasto al foglio 4, particella 206, conveniva in giudizio la SI.ra , assumendo: Persona_1
-che sull'immobile in questione, confinante con quello della SI.ra quest'ultima, in forza di Per_1
un permesso di costruzione in sanatoria rilasciato dal Comune di Stignano il 27.05.2009., prot. 3285,
aveva effettuato lavori che esorbitavano dalla domanda di definizione degli illeciti edilizi presentati dalla in data 30.4.1986; Per_1
- che a seguito di ciò, il , nella persona del responsabile dell'area tecnica Parte_5
dell'Ente, Arch. aveva emesso l'ordinanza n° 13 del 7.9.2009 con la quale, Persona_2
“precisato che le opere edilizie rilevate consistono nella realizzazione di un vano a chiusura di una rampa di scale esistente …. e che le distanze dalla parete del vano dal confine di proprietà della ditta sono rispettivamente mt 2,54 e mt 2,99 “dichiarava i lavori abusivi perché in Parte_1
violazione delle disposizioni di legge e decretava l'immediata sospensione dei lavori eseguiti dalla
SI.ra Per_1
Chiedeva, pertanto, la demolizione di quanto illegittimamente costruito nonché il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto asserito dal ricorrente, chiedendo il rigetto delle Per_1
domande con il favore delle spese.
Nel corso della fase sommaria si costituiva in giudizio, ad adiuvandum della posizione del ricorrente
, con comparsa di intervento volontario con la quale si riportava in fatto Parte_1 Parte_2
ed in diritto alle difese e agli scritti del proprio germano.
2 Con ordinanza depositata il 29.1.2013, il Tribunale disponeva: “…. ordina alla resistente
[...]
di arretrare le opere realizzate sul confine con la proprietà come da Persona_1 Parte_1
relazione integrativa del consulente, Ing. depositata il 15 gennaio del 2013 che Persona_3
costituisce parte integrante della presente ordinanza”.
Contro tale ordinanza la SI.ra con atto depositato il 20.2.2013, avanzava reclamo ex art. 669 Per_1
terdecies c.p.c. che veniva respinto.
Con istanza di prosecuzione del giudizio di merito del 29.7.2013, notificata il 29.1.2014, la SI.ra chiedeva al Tribunale adito di fissare l'udienza per la prosecuzione del medesimo giudizio. Per_1
Si costituiva che contestava in toto ogni assunto avversario in quanto palesemente Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, precisando contestualmente che se modifica andava apportata al provvedimento n° 325/13 del Tribunale di Siderno, questa era relativa all'abbattimento del muro sottoscala con relativa finestrella.
Si costituiva in giudizio, altresì, , chiedendo che fosse dichiarato ed accertato che il muro Parte_2
posto alla base della scala con relativa finestrella era opera edilizia che risaliva al giugno 2009 e che conseguentemente andava demolita unitamente alle opere edilizie di cui alla richiamata ordinanza n°
325/2013.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 53/2018 pubbl. il
16/1/2018, il Tribunale di Locri confermava l'ordinanza del 29/1/13, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atti, rispettivamente notificati in data 11/7/18 e 16/7/18 proponevano appello e nonché eccependo l'erroneità della sentenza Parte_1 Parte_2 Persona_1
impugnata, per i motivi meglio esplicati nei detti atti, chiedendone la riforma.
Con ordinanza del 25/10/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 7/10/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione proposta dagli appellati , di improcedibilità Pt_1
dell'atto di appello di in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. Persona_1
sanziona la prescrizione dell'incidentalità della sua impugnazione in presenza dell'impugnazione principale dei . Pt_1
1.1) L'eccezione è infondata.
La norma di cui all'art. 333 c.p.c. mira a concentrare in un unico processo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, evitando una onerosa proliferazione di procedimenti e nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali;
le parti, a cui fa riferimento la norma,
legittimate a proporre impugnazione incidentale, sono sia coloro che sono stati convenuti dall'impugnante ex art. 330 del c.p.c. , sia i soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio ex art. 331
del c.p.c., nonché, infine, quelli cui l'impugnazione sia stata notificata ai sensi dell'art. 332 del c.p.c..
Pertanto, secondo quanto sostenuto in giurisprudenza, a seguito della riunione dei diversi procedimenti di gravame, l'impugnazione principale successiva si "converte" in incidentale, a condizione che sia stato rispettato il termine di decadenza previsto per quest'ultima (Cass. 13870/14).
Nel caso che ci occupa, l'appello proposto dai AN è stato notificato in data 11/7/18 mentre Pt_1
quello della in data 16/7/18, comunque entro il termine utile per proporre appello incidentale Per_1
autonomo, nel quale si converte.
2.) Passando ad esaminare l'eccezione di inammissibilità ex 342 c.p.c., dell'appello proposto da
, avanzata dagli appellati , vi è da dire che la suddetta eccezione non coglie Persona_1 Pt_1
nel segno.
2.1) Il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
4 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo
5 qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice
3.) Con il proposto gravame, , oggi i suoi eredi, lamenta l'erroneità della sentenza Persona_1
impugnata per:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, comma 2, cc - Omessa allegazione in ricorso del requisito dell'ultrannualità del possesso - Inammissibilità/improponibilità della domanda possessoria avanzata dal;
Parte_1
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, comma 1, cc - Inammissibilità dell'azione di manutenzione del possesso per carenza del requisito temporale dell'annualità dalla turbativa;
c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 105 cpc - Erronea qualificazione della posizione processuale dal terzo interventore - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, Parte_2
comma 1, cc - Inammissibilità della domanda possessoria avanzata da per carenza del Parte_2
requisito temporale dell'annualità dalla turbativa;
3.1) Il gravame, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente essendo strettamente connessi, è
infondato.
L'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. mira a mantenere la situazione possessoria invariata, ed ha, inoltre, funzione preventiva nei confronti di eventuali e nuove molestie.
Essa può essere esperita esclusivamente dal possessore, ed è esercitabile anche qualora sussista un semplice pericolo tale da rendere prevedibile una successiva molestia. L'azione di manutenzione è
esercitabile solo a tutela del possesso di beni immobili o di universalità di mobili, in modo da impedire che il suo esercizio divenga un ostacolo alla circolazione delle merci.
Essa suppone che il possesso duri da un anno in modo continuo e non interrotto e non sia stato
6 acquisito violentemente o clandestinamente. Va, tuttavia, sottolineato che tale tutela è prevista in ipotesi in cui il possesso sia stato conseguito in modo violento od occulto, ma da almeno un anno esso abbia acquisito caratteristiche di pacificità e pubblicità.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che la verifica della coincidenza del soggetto che
esercita l'azione con quello in cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in ordine al rapporto
giuridico dedotto in giudizio, non può essere condotto sulla base di elementi formali, ma impone
l'individuazione, attraverso l'interpretazione della domanda stessa, della qualità e del diritto fatto
valere (Cass. 4063/1993).
Nel caso che ci occupa, il possesso in capo al risulta non solo dalla prova per testi espletata, Pt_1
nel corso della quale è stato confermato che il era proprietario e possessore del bene almeno Pt_1
dal 2001, ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice anche, implicitamente, dalla posizione difensiva della nel corso della fase cautelare di primo grado, allorquando la stessa, Per_1
nell'eccepire di avere acquisito l'usucapione del possesso della servitù, ha di fatto ammesso che il si trovava, a sua volta, nel possesso del bene a tutela del quale ha esperito l'azione possessoria Pt_1
in questione.
Per quanto attiene al requisito temporale dell'annualità dalla turbativa, dalla CTU a firma dell'Ing.
espletata in primo grado, a cui la Corte, per linearità di argomentazioni, intende aderire, risulta Per_3
che “ le opere realizzate dalla el 2009 rappresentano nuovi elementi costruttivi posti in essere Per_1
in violazione della normativa in materia di distanze legali che, anche se rappresentano la
continuazione delle opere in precedenza realizzate, integrano una nuova fattispecie violativa delle
disposizioni normative rappresentando detti elementi delle aggiunte o modifiche o ampliamenti della
costruzione precedentemente iniziata andando ad assumere ulteriore autonomia lesiva”.
Pertanto, appare chiaro che i lavori inerenti le opere per cui è stata disposta la demolizione o l'arretramento siano cominciate nel 2009, seppur in continuazione a quelli iniziati negli anni 70 e sospesi nel 1979 da parte del , e che gli stessi integrino nuove ed autonome Parte_5
violazioni.
7 Il giudizio che ci occupa, essendo stato introitato il 10/9/2009, risulta tempestivo anche riguardo all'annualità dall'inizio dei lavori e quindi dalla turbativa.
Per quanto attiene all'intervento spiegato da , a norma dell'art. 105 c.p.c. secondo Parte_2
comma, si definisce intervento adesivo dipendente, la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale, senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (e, dunque, senza proporre domande ulteriori), manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, per il fine ultimo di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
La situazione che legittima tale tipo di intervento è l'interesse, il quale può qualificarsi come una situazione più sfumata del diritto soggettivo, tant'è che il terzo non esperisce una propria azione (a cui è connesso un diritto), ma si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già avanzata da taluna delle parti originarie.
Il terzo interveniente adesivo ha interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima.
Tale forma di intervento si considera come una sorta di strumento preventivo, per mezzo del quale il terzo, titolare del rapporto dipendente, cerca di allontanare gli effetti negativi del giudicato che potrebbe formarsi sul diritto principale tra le parti originarie.
La Suprema Corte, sull'argomento ha ritenuto che “il terzo deve presentarsi come titolare di un
rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o
da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di
cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è
necessario, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio
tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato” (Cass. 25145/14).
Nel caso in esame, si è costituita al fine di sostenere le difese del fratello essendo la Parte_2
stessa titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario
(comproprietaria e compossessore del bene).
8 Secondo la Cassazione, infatti, “in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del
giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche
condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore
delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27846 del 30 ottobre 2019).
Pertanto corretta, sul punto appare la decisione del primo giudice.
4.) Passando a esaminare l'appello proposto da e , gli stessi lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata statuizione sul capo della domanda con il quale si chiedeva l'abbattimento del muro sottoscala con la relativa finestrella, nonché' alla mancata valutazione delle risultanze delle prove testimoniali e documentali con riferimento all'art. 116 c.p.c;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 2043 c.c. sulla mancata statuizione del danno ingiusto in relazione alla accertata violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, nonché sulle spese sostenute per le consulenze tecniche di parte con riferimento all'art. 91 c.p.c., nonché sulla nota spesa con riferimento all'art. 75 disp. att. c.p.c.;
c) violazione dell'art. 112 c.p.c con riferimento all'art. 96 c.p.c. in relazione alle condotte abusive poste in essere dalla resistente, nonché' ingiustificate condotte processuali in relazione al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo.
4.1) Il gravame è infondato, per le argomentazioni che seguono.
Con il motivo di cui al capo a) si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, statuito in merito alla domanda di abbattimento del muro sottoscala con relativa finestrella.
Dalla documentazione in atti risulta che, con l'ordinanza del 29/1/13, testualmente richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al suddetto muro, non ritenendo fornita dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere, prova dell'inizio della detta molestia, ai fini dell'applicabilità dell'esperita azione ex art. 1170 c.c.
Pertanto, la questione è stata trattata dal Tribunale in maniera specifica.
9 In ogni caso, sul punto, il CTU Ing. ha ritenuto:” Datazione muro sottoscala tramite indagine Per_3
effettuata dal sottoscritto: nonostante l'impossibilità di osservare direttamente le muffe ed
efflorazioni, nonostante la dimenticanza dell'arch. di segnare il muro sottoscala, possiamo Per_4
affermare che questo esisteva all'epoca in cui è stato redatto l'elaborato per la concessione edilizia
in sanatoria 03/02/2009, si vedano le immagini tratte da Google Eart StreetView dalla 1 alla 4 e la
fig.4 e fig. 5 che seguono…”.
Per quanto attiene alla prova per testi, sul punto, i testimoni indicati dal ricorrente hanno riferito che prima del 2009 il sottoscala scala era vuoto, mentre i testi indicati dalla resistente hanno dichiarato che il muro sottoscala esisteva dal 1979, agganciando tale periodo ai ricordi in quanto da bambini si recavano a giocare nel detto sottoscala.
Inoltre, il muro sottoscala risulta presente nell'elaborato planimetrico relativo al fabbricato Per_1
presentato all'Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Calabria il 17/12/85, prot. 7774/B-85, prodotto in atti.
Alla luce delle risultanze processuali, correttamente, il primo giudice ha ritenuto non fornita la prova relativa alla data di costruzione del muro sottoscala, rigettando la relativa domanda.
Con il motivo di cui al punto b) si lamenta il mancato accoglimento della domanda relativa al risarcimento dei danni subiti nonché il mancato rimborso delle spese relative alle CTP.
Per quanto attiene al risarcimento del danno, la questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo.
E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013, Rv. 627242 - 01).
Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale",
10 privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi.
Nel caso che ci occupa, gli appellanti nessuna allegazione hanno effettuato circa il pregiudizio subito,
neppure mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Gli stessi, infatti hanno semplicemente dedotto che compete il risarcimento senza necessità di una
specifica attività probatoria posto che il danno è in re ipsa.
Per quanto riguarda il rimborso relativo alle spese sostenute dai AN per le perizie di parte, Pt_1
la Suprema Corte ha ritenuto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra
quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, purché ovviamente essa provi di averle
effettivamente sostenute ( Cass. Ord.n. 1135/23).
11 Nel caso in specie nessuna prova è stata fornita dell'effettivo esborso delle suddette somme.
Alla luce di quanto fin qui esposto, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con la liquidazione del risarcimento del danno in favore dei AN . Pt_1
5) Alla luce del rigetto di entrambi gli appelli proposti appare di giustizia compensare, integralmente,
tra le parti le spese di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha
12 proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché da Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 53/2018
[...] Parte_3 Parte_4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
Rigetta gli appelli;
conferma la sentenza n. 53/18;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello proposto da Controparte_1 [...]
e nonché di quello proposto da e . Pt_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2018 vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
(C.F. ) e , nata a [...] il [...] e residente in CodiceFiscale_1 Parte_2
Salerno alla via Luigi Guercio n. 207, (C.F. ), entrambi elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati in Siderno alla via dei Colli n. 103, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo
ROMEO del Foro di Locri che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Pietro CAVAGLIA del Foro di Salerno, giusta procura in atti;
APPELLANTI E APPELLATI
CONTRO
c.f.: - nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3
in Stignano alla Via San Nicola n. 15, c.f.: - nato a Parte_3 C.F._4
Locri l'11/8/1978 e residente in [...]), e c.f.: Parte_4
- nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._5
quali eredi della defunta elettivamente domiciliati in Locri alla via Roma n. Persona_1
100/a, presso e nello studio dell'avv. Francesco Carnuccio che li rappresenta e difende -
congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Gaetano Carnà, giusta procura in atti
1 APPELLATI E APPELLANTI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 53/2018 pubbl. il 16/1/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.9.2009 il , quale possessore, oltre che Parte_1
comproprietario, dell'immobile sito in Stignano (RC) alla Via S. Nicola, identificato al catasto al foglio 4, particella 206, conveniva in giudizio la SI.ra , assumendo: Persona_1
-che sull'immobile in questione, confinante con quello della SI.ra quest'ultima, in forza di Per_1
un permesso di costruzione in sanatoria rilasciato dal Comune di Stignano il 27.05.2009., prot. 3285,
aveva effettuato lavori che esorbitavano dalla domanda di definizione degli illeciti edilizi presentati dalla in data 30.4.1986; Per_1
- che a seguito di ciò, il , nella persona del responsabile dell'area tecnica Parte_5
dell'Ente, Arch. aveva emesso l'ordinanza n° 13 del 7.9.2009 con la quale, Persona_2
“precisato che le opere edilizie rilevate consistono nella realizzazione di un vano a chiusura di una rampa di scale esistente …. e che le distanze dalla parete del vano dal confine di proprietà della ditta sono rispettivamente mt 2,54 e mt 2,99 “dichiarava i lavori abusivi perché in Parte_1
violazione delle disposizioni di legge e decretava l'immediata sospensione dei lavori eseguiti dalla
SI.ra Per_1
Chiedeva, pertanto, la demolizione di quanto illegittimamente costruito nonché il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto asserito dal ricorrente, chiedendo il rigetto delle Per_1
domande con il favore delle spese.
Nel corso della fase sommaria si costituiva in giudizio, ad adiuvandum della posizione del ricorrente
, con comparsa di intervento volontario con la quale si riportava in fatto Parte_1 Parte_2
ed in diritto alle difese e agli scritti del proprio germano.
2 Con ordinanza depositata il 29.1.2013, il Tribunale disponeva: “…. ordina alla resistente
[...]
di arretrare le opere realizzate sul confine con la proprietà come da Persona_1 Parte_1
relazione integrativa del consulente, Ing. depositata il 15 gennaio del 2013 che Persona_3
costituisce parte integrante della presente ordinanza”.
Contro tale ordinanza la SI.ra con atto depositato il 20.2.2013, avanzava reclamo ex art. 669 Per_1
terdecies c.p.c. che veniva respinto.
Con istanza di prosecuzione del giudizio di merito del 29.7.2013, notificata il 29.1.2014, la SI.ra chiedeva al Tribunale adito di fissare l'udienza per la prosecuzione del medesimo giudizio. Per_1
Si costituiva che contestava in toto ogni assunto avversario in quanto palesemente Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, precisando contestualmente che se modifica andava apportata al provvedimento n° 325/13 del Tribunale di Siderno, questa era relativa all'abbattimento del muro sottoscala con relativa finestrella.
Si costituiva in giudizio, altresì, , chiedendo che fosse dichiarato ed accertato che il muro Parte_2
posto alla base della scala con relativa finestrella era opera edilizia che risaliva al giugno 2009 e che conseguentemente andava demolita unitamente alle opere edilizie di cui alla richiamata ordinanza n°
325/2013.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 53/2018 pubbl. il
16/1/2018, il Tribunale di Locri confermava l'ordinanza del 29/1/13, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atti, rispettivamente notificati in data 11/7/18 e 16/7/18 proponevano appello e nonché eccependo l'erroneità della sentenza Parte_1 Parte_2 Persona_1
impugnata, per i motivi meglio esplicati nei detti atti, chiedendone la riforma.
Con ordinanza del 25/10/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 7/10/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione proposta dagli appellati , di improcedibilità Pt_1
dell'atto di appello di in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. Persona_1
sanziona la prescrizione dell'incidentalità della sua impugnazione in presenza dell'impugnazione principale dei . Pt_1
1.1) L'eccezione è infondata.
La norma di cui all'art. 333 c.p.c. mira a concentrare in un unico processo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, evitando una onerosa proliferazione di procedimenti e nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali;
le parti, a cui fa riferimento la norma,
legittimate a proporre impugnazione incidentale, sono sia coloro che sono stati convenuti dall'impugnante ex art. 330 del c.p.c. , sia i soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio ex art. 331
del c.p.c., nonché, infine, quelli cui l'impugnazione sia stata notificata ai sensi dell'art. 332 del c.p.c..
Pertanto, secondo quanto sostenuto in giurisprudenza, a seguito della riunione dei diversi procedimenti di gravame, l'impugnazione principale successiva si "converte" in incidentale, a condizione che sia stato rispettato il termine di decadenza previsto per quest'ultima (Cass. 13870/14).
Nel caso che ci occupa, l'appello proposto dai AN è stato notificato in data 11/7/18 mentre Pt_1
quello della in data 16/7/18, comunque entro il termine utile per proporre appello incidentale Per_1
autonomo, nel quale si converte.
2.) Passando ad esaminare l'eccezione di inammissibilità ex 342 c.p.c., dell'appello proposto da
, avanzata dagli appellati , vi è da dire che la suddetta eccezione non coglie Persona_1 Pt_1
nel segno.
2.1) Il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
4 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo
5 qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice
3.) Con il proposto gravame, , oggi i suoi eredi, lamenta l'erroneità della sentenza Persona_1
impugnata per:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, comma 2, cc - Omessa allegazione in ricorso del requisito dell'ultrannualità del possesso - Inammissibilità/improponibilità della domanda possessoria avanzata dal;
Parte_1
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, comma 1, cc - Inammissibilità dell'azione di manutenzione del possesso per carenza del requisito temporale dell'annualità dalla turbativa;
c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 105 cpc - Erronea qualificazione della posizione processuale dal terzo interventore - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, Parte_2
comma 1, cc - Inammissibilità della domanda possessoria avanzata da per carenza del Parte_2
requisito temporale dell'annualità dalla turbativa;
3.1) Il gravame, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente essendo strettamente connessi, è
infondato.
L'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. mira a mantenere la situazione possessoria invariata, ed ha, inoltre, funzione preventiva nei confronti di eventuali e nuove molestie.
Essa può essere esperita esclusivamente dal possessore, ed è esercitabile anche qualora sussista un semplice pericolo tale da rendere prevedibile una successiva molestia. L'azione di manutenzione è
esercitabile solo a tutela del possesso di beni immobili o di universalità di mobili, in modo da impedire che il suo esercizio divenga un ostacolo alla circolazione delle merci.
Essa suppone che il possesso duri da un anno in modo continuo e non interrotto e non sia stato
6 acquisito violentemente o clandestinamente. Va, tuttavia, sottolineato che tale tutela è prevista in ipotesi in cui il possesso sia stato conseguito in modo violento od occulto, ma da almeno un anno esso abbia acquisito caratteristiche di pacificità e pubblicità.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che la verifica della coincidenza del soggetto che
esercita l'azione con quello in cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in ordine al rapporto
giuridico dedotto in giudizio, non può essere condotto sulla base di elementi formali, ma impone
l'individuazione, attraverso l'interpretazione della domanda stessa, della qualità e del diritto fatto
valere (Cass. 4063/1993).
Nel caso che ci occupa, il possesso in capo al risulta non solo dalla prova per testi espletata, Pt_1
nel corso della quale è stato confermato che il era proprietario e possessore del bene almeno Pt_1
dal 2001, ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice anche, implicitamente, dalla posizione difensiva della nel corso della fase cautelare di primo grado, allorquando la stessa, Per_1
nell'eccepire di avere acquisito l'usucapione del possesso della servitù, ha di fatto ammesso che il si trovava, a sua volta, nel possesso del bene a tutela del quale ha esperito l'azione possessoria Pt_1
in questione.
Per quanto attiene al requisito temporale dell'annualità dalla turbativa, dalla CTU a firma dell'Ing.
espletata in primo grado, a cui la Corte, per linearità di argomentazioni, intende aderire, risulta Per_3
che “ le opere realizzate dalla el 2009 rappresentano nuovi elementi costruttivi posti in essere Per_1
in violazione della normativa in materia di distanze legali che, anche se rappresentano la
continuazione delle opere in precedenza realizzate, integrano una nuova fattispecie violativa delle
disposizioni normative rappresentando detti elementi delle aggiunte o modifiche o ampliamenti della
costruzione precedentemente iniziata andando ad assumere ulteriore autonomia lesiva”.
Pertanto, appare chiaro che i lavori inerenti le opere per cui è stata disposta la demolizione o l'arretramento siano cominciate nel 2009, seppur in continuazione a quelli iniziati negli anni 70 e sospesi nel 1979 da parte del , e che gli stessi integrino nuove ed autonome Parte_5
violazioni.
7 Il giudizio che ci occupa, essendo stato introitato il 10/9/2009, risulta tempestivo anche riguardo all'annualità dall'inizio dei lavori e quindi dalla turbativa.
Per quanto attiene all'intervento spiegato da , a norma dell'art. 105 c.p.c. secondo Parte_2
comma, si definisce intervento adesivo dipendente, la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale, senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (e, dunque, senza proporre domande ulteriori), manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, per il fine ultimo di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
La situazione che legittima tale tipo di intervento è l'interesse, il quale può qualificarsi come una situazione più sfumata del diritto soggettivo, tant'è che il terzo non esperisce una propria azione (a cui è connesso un diritto), ma si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già avanzata da taluna delle parti originarie.
Il terzo interveniente adesivo ha interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima.
Tale forma di intervento si considera come una sorta di strumento preventivo, per mezzo del quale il terzo, titolare del rapporto dipendente, cerca di allontanare gli effetti negativi del giudicato che potrebbe formarsi sul diritto principale tra le parti originarie.
La Suprema Corte, sull'argomento ha ritenuto che “il terzo deve presentarsi come titolare di un
rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o
da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di
cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è
necessario, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio
tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato” (Cass. 25145/14).
Nel caso in esame, si è costituita al fine di sostenere le difese del fratello essendo la Parte_2
stessa titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario
(comproprietaria e compossessore del bene).
8 Secondo la Cassazione, infatti, “in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del
giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche
condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore
delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27846 del 30 ottobre 2019).
Pertanto corretta, sul punto appare la decisione del primo giudice.
4.) Passando a esaminare l'appello proposto da e , gli stessi lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata statuizione sul capo della domanda con il quale si chiedeva l'abbattimento del muro sottoscala con la relativa finestrella, nonché' alla mancata valutazione delle risultanze delle prove testimoniali e documentali con riferimento all'art. 116 c.p.c;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 2043 c.c. sulla mancata statuizione del danno ingiusto in relazione alla accertata violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, nonché sulle spese sostenute per le consulenze tecniche di parte con riferimento all'art. 91 c.p.c., nonché sulla nota spesa con riferimento all'art. 75 disp. att. c.p.c.;
c) violazione dell'art. 112 c.p.c con riferimento all'art. 96 c.p.c. in relazione alle condotte abusive poste in essere dalla resistente, nonché' ingiustificate condotte processuali in relazione al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo.
4.1) Il gravame è infondato, per le argomentazioni che seguono.
Con il motivo di cui al capo a) si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, statuito in merito alla domanda di abbattimento del muro sottoscala con relativa finestrella.
Dalla documentazione in atti risulta che, con l'ordinanza del 29/1/13, testualmente richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al suddetto muro, non ritenendo fornita dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere, prova dell'inizio della detta molestia, ai fini dell'applicabilità dell'esperita azione ex art. 1170 c.c.
Pertanto, la questione è stata trattata dal Tribunale in maniera specifica.
9 In ogni caso, sul punto, il CTU Ing. ha ritenuto:” Datazione muro sottoscala tramite indagine Per_3
effettuata dal sottoscritto: nonostante l'impossibilità di osservare direttamente le muffe ed
efflorazioni, nonostante la dimenticanza dell'arch. di segnare il muro sottoscala, possiamo Per_4
affermare che questo esisteva all'epoca in cui è stato redatto l'elaborato per la concessione edilizia
in sanatoria 03/02/2009, si vedano le immagini tratte da Google Eart StreetView dalla 1 alla 4 e la
fig.4 e fig. 5 che seguono…”.
Per quanto attiene alla prova per testi, sul punto, i testimoni indicati dal ricorrente hanno riferito che prima del 2009 il sottoscala scala era vuoto, mentre i testi indicati dalla resistente hanno dichiarato che il muro sottoscala esisteva dal 1979, agganciando tale periodo ai ricordi in quanto da bambini si recavano a giocare nel detto sottoscala.
Inoltre, il muro sottoscala risulta presente nell'elaborato planimetrico relativo al fabbricato Per_1
presentato all'Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Calabria il 17/12/85, prot. 7774/B-85, prodotto in atti.
Alla luce delle risultanze processuali, correttamente, il primo giudice ha ritenuto non fornita la prova relativa alla data di costruzione del muro sottoscala, rigettando la relativa domanda.
Con il motivo di cui al punto b) si lamenta il mancato accoglimento della domanda relativa al risarcimento dei danni subiti nonché il mancato rimborso delle spese relative alle CTP.
Per quanto attiene al risarcimento del danno, la questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo.
E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013, Rv. 627242 - 01).
Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale",
10 privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi.
Nel caso che ci occupa, gli appellanti nessuna allegazione hanno effettuato circa il pregiudizio subito,
neppure mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Gli stessi, infatti hanno semplicemente dedotto che compete il risarcimento senza necessità di una
specifica attività probatoria posto che il danno è in re ipsa.
Per quanto riguarda il rimborso relativo alle spese sostenute dai AN per le perizie di parte, Pt_1
la Suprema Corte ha ritenuto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra
quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, purché ovviamente essa provi di averle
effettivamente sostenute ( Cass. Ord.n. 1135/23).
11 Nel caso in specie nessuna prova è stata fornita dell'effettivo esborso delle suddette somme.
Alla luce di quanto fin qui esposto, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con la liquidazione del risarcimento del danno in favore dei AN . Pt_1
5) Alla luce del rigetto di entrambi gli appelli proposti appare di giustizia compensare, integralmente,
tra le parti le spese di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha
12 proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché da Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 53/2018
[...] Parte_3 Parte_4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
Rigetta gli appelli;
conferma la sentenza n. 53/18;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello proposto da Controparte_1 [...]
e nonché di quello proposto da e . Pt_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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