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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14112 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 65165/2022 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 65165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.04.1967, residente in [...], e Parte_2
(C.F. ) nato a [...]óbal (Venezuela) il 19.04.1962, residente in
[...] C.F._2
Varese (VA) alla Via Timavo n. 12, entrambi domiciliati in Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n.
157, presso e nello studio dell'Avvocato Laura Bisin (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione.
- Attori - nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._4
NG IO n. 6, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall'Avvocato Carlo Maria Albo (C.F.
), in via congiunta e disgiunta, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione e risposta.
- Convenuto -
* * *
Oggetto: risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da responsabilità professionale dell'avvocato.
1 Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare dell'11.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2022, gli attori Parte_1
e hanno chiesto accertarsi la responsabilità
[...] Parte_2 professionale del convenuto, avvocato per la negligente ed infedele esecuzione del CP_1 mandato conferitogli, relativo alla gestione delle somme transitate sul libretto postale nr. 49282739 ed, in particolare, per avere l'omessa rendicontazione, per aver privilegiato gli interessi di
[...]
e per avere indebitamente trattenute e/o distratto parte di tali somme;
per l'effetto, gli Per_1 attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da loro subito, pari ad € 5.721,52, e del danno non patrimoniale, pari a € 3.000,00 per ciascuno.
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto:
1) che essi attori, già conduttori dell'immobile sito in Roma, Via Decio Filipponi n.12, con scrittura privata del 20.10.2007, erano receduti dal contratto di locazione stipulato , Persona_2 proprietario dell'immobile, impegnandosi alla restituzione del bene, entro il mese di novembre
2007; con successiva scrittura privata integrativa del 20.11.2007, avevano riconosciuto l'esistenza di un loro debito, nei confronti del proprietario , per un ammontare complessivo di Persona_2
€ 7.748,00, comprensivo dei residui canoni di locazione sino al novembre 2007 e spese di registrazione, somma questa regolarmente versata tramite assegno non trasferibile;
2) che, nonostante tale pagamento, a distanza di nr. 6 mesi, in data 20.05.2008, il Persona_2 aveva escusso ed incassato la polizza fideiussoria rilasciata da (tratta su Banca Persona_1
Intesa San Paolo, per l'importo di € 5.250,00), a garanzia degli obblighi assunti da essi conduttori e derivanti dal contratto di locazione in questione;
3) che, allora, essi attori, unitamente al garante tutti e nr. 3 patrocinati Persona_1 dall'avvocato avevano convenuto in giudizio il e la CP_1 Persona_2 [...]
assumendo che l'escussione della garanzia non era stata legittima, in quanto non Controparte_2 esisteva alcun debito;
4) che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7525/2014, emessa in data 04.03.2014,: a) aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della con condanna in Controparte_2 solido alla restituzione, in favore della predetta della somma di € 5.200,00, oltre interessi CP_2 legali e spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge;
b), nel contempo, aveva accertato
2 l'illegittima escussione della garanzia da parte del , con condanna di quest'ultimo Persona_2 al pagamento, a favore degli attori, della somma di € 5.200,00, oltre interessi legali e spese di lite;
5) che, avverso la predetta sentenza, il aveva proposto appello (R.G. 5430/2014) Persona_2 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, giudizio in cui essi attori e lo si erano Persona_1 costituiti, tutti sempre con il patrocinio dell'avvocato CP_1
6) che, nelle more del giudizio d'appello, la aveva intrapreso una Controparte_2 procedura esecutiva nei confronti di volta al recupero della somma di € 5.200,00 ad Parte_3 essa spettante in forza della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi;
a fronte di tale azione esecutiva, aveva provveduto – nel proprio interesse ed in quello di essi attori - Parte_3 al pagamento della somma complessiva di € 8.500,00, in favore del predetto istituto di credito, a saldo e stralcio di ogni pretesa;
7) che, nel contempo, su incarico di essi attori, l'avvocato aveva promosso un CP_1 pignoramento presso terzi nei confronti del , volto al recupero delle somme Persona_2 liquidate con la sentenza n. 7525/2014 del Tribunale di Roma, con conseguente iscrizione a ruolo del procedimento R.G.E. n. 237/2016 (pendente presso il Tribunale di Civitavecchia);
8) che, con scrittura privata del 09.05.2016, essi attori e lo avevano stabilito come Persona_1 suddividersi l'eventuale ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. 237/2016, stabilendo che, a sarebbe spettata la somma di € 8.500,00, da cui detrarre i versamenti già effettuati da Parte_3 essi attori a titolo di acconto;
b) all'avvocato dichiaratosi antistatario, le somme CP_1 corrispondenti a quelle liquidate dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 7525/14, a titolo di compensi e spese anticipate, nonché quelle non ancora liquidate per il precetto e per il successivo pignoramento;
c) che l'avvocato avrebbe dovuto versare il ricavato della procedura CP_1 esecutiva, in favore dello fino all'importo di € 8.500,00; la ulteriore differenza, a Persona_1 favore di essi e Parte_1 Parte_2
9) che, a tale fine, era stato aperto il libretto postale n. 49282739, cointestato ad essa
[...] ed all'avvocato Parte_1 CP_1
10) che, dall'esame dell'estratto conto, era emerso che, sul libretto postale de quo, erano stati versati complessivi € 11.488,52, ma che, tuttavia, il saldo residuo risultava negativo. A fronte dell'importo in questione, transitato sul libretto postale in questione, essi attori non avevano mai ricevuto: a) né il rimborso degli anticipi corrisposti allo per l'instaurazione del Persona_1 giudizio avverso , pari alla somma di € 2.000,00 (da cui detrarsi € 650,00 Persona_2 riconosciuti allo per il disagio subito), per un residuo pari ad € 1.350,00; b) né la somma di € Per_1
1.383,00, pari alla quota loro spettante della condanna di € 2.075,00 disposta, ex art. 96, comma
III°, c.p.c., dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza nr. 3872/2019: ed, infatti, l'intero
3 importo era stato riscosso da senza che l'avvocato ne avesse mai Persona_1 CP_1 informato essi attori;
11) che, inoltre, dall'estratto conto del libretto postale in questione, risultavano prelievi ingiustificati da parte dell'avvocato per un importo complessivo pari ad € 2.988,52; CP_1
12) che la responsabilità del convenuto derivava dall'avere eseguito in modo CP_1 negligente ed infedele il mandato ricevuto (relativo all'incasso e gestione delle somme relative alla procedura esecutiva instaurata nei confronti del ) e, precisamente, per non avere Persona_2 mai reso il rendiconto sulle movimentazioni del libretto postale n. 49282739, per aver privilegiato gli interessi dello (il quale aveva incassato anche le somme liquidate ai sensi Persona_1 dell'art. 96, III° comma, c.p.c., dalla Corte di Appello di Roma con Sentenza n.3872/2019) nonché per l'appropriazione indebita della somma di € 2.988,52, giacente sul libretto postale in questione;
inoltre, le spese liquidate con la sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 3872/2019 (con cui era stato rigettato l'appello proposto dal ), pari ad € 4.150,00, oltre accessori di legge, Persona_2 in spregio di ogni principio deontologico, erano state direttamente incassate dall'Avv.
[...]
; CP_1
13) che, da tali condotte poste in essere dall'avvocato era derivato, a carico di essi CP_1 attori, un danno patrimoniale, complessivamente pari € 5.721,52 (corrispondente ad: - € 1.350,00, per gli anticipi mai restituiti;
- € 1.383,00, quale quota della condanna, ex art. 96, comma III°,
c.p.c., disposta a carico del;
- € 2.988,52, quali prelievi ingiustificati sul libretto Persona_2 postale); oltre a tale danno patrimoniale, essi attori avevano diritto altresì al risarcimento del danno non patrimoniale, stante la condotta illecita posta in essere dal convenuto, danno da riconoscersi nella misura di € 3.000,00 ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2023, si è costituito in giudizio l'avvocato deducendo: CP_1
1) che esso convenuto aveva correttamente adempiuto all'obbligo di rendicontazione, informando gli attori, come da comunicazioni e-mail intercorse tra loro e depositate in atti;
in ogni caso, il libretto postale era cointestato all'attrice la quale ben Parte_1 avrebbe potuto verificare ogni movimento inerente il libretto in questione;
2) che esso convenuto era carente di legittimazione passiva quanto alla pretesa domanda di restituzione dell' “anticipo” pari ad € 1.350,00, in quanto tale asserito credito - oltreché indimostrato per ammontare ed imputazione – era stato maturato, al più, nei confronti dello
[...]
Per_1
3) che esso avvocato era altresì carente di legittimazione passiva con riferimento CP_1 alla domanda di rifusione della somma corrispondente agli importi liquidati ex art. 96 III comma
4 c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma, in quanti le somme in questione erano state corrisposte direttamente da al creditore solidale inoltre, risultava Persona_2 Persona_1 documentalmente provato che l'attrice avesse rinunciato alla Parte_1 quota di sua competenza;
4) che gli asseriti “prelievi ingiustificati” erano stati effettuati a titolo di compensi professionali e spese di giustizia spettanti ad esso avvocato a ciò espressamente autorizzato con CP_1 scrittura privata del 09.05.2016, e per i quali aveva emesso regolare fattura;
5) che risultava del tutto infondata e priva di qualsivoglia elemento di prova anche l'ulteriore domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificata in € 3.000,00 per ciascuno degli attori;
6) che, di contro, esso aveva diritto ad ottenere dagli attori, in via riconvenzionale, CP_1 il pagamento della somma di € 9.501,03 (comprensiva di oneri di legge e spese), a titolo di saldo dei compensi per l'attività professionale prestata in favore degli attori. Invero, sin dall'inizio dell'attività processuale oggetto di causa, ad eccezione di una prima fattura di € 200,00 corrisposta nel 2015, nessun ulteriore importo era stato corrisposto dagli attori in favore di esso convenuto il quale (per oltre nr. 10 anni di causa) aveva agito in giudizio anticipandone i costi per rispetto dell'amicizia e della stima verso il compianto dott. ; nello specifico, esso convenuto Persona_1 aveva svolto la difesa degli attori e del dott. risultando vittorioso in sede di merito Persona_1
(per due gradi di giudizio) e di esecuzione;
aveva assistito le Parti in una esecuzione mobiliare ed una opposizione ex art. 615 cpc (peraltro fuori dal distretto di competenza avendo agito in executiviis davanti al Tribunale di Civitavecchia), oltre al ricorso cautelare (il primo procedimento giudiziario avviato) abbandonato per sopravvenuta perdita di interesse, avendo la pagato CP_2 dopo pochi giorni dalla ricezione della comunicazione di escussione del . A fronte Persona_2 di tale attività, aveva incassato, a titolo di corrispettivo per l'intera attività professionale profusa, la somma complessiva di € 11.866,58 comprensiva di IVA, CPA, (e spese per circa euro 900,00), come da fatture allegate (sub doc. 19) “e meglio riportate nel seguente prospetto riepilogativo (n.b. le fatture sono state emesse in base alla provenienza delle rimesse e quindi il primo risibile acconto di euro 200,00 al le altre alla perché costituite dalle somme riversate sul conto Parte_2 Pt_1 postale all'esito della procedura esecutiva di cui si è detto, e l'ultima perché pagata dal dott. Per_1
e corrispondente alle somme portate dalla sentenza della Corte di Appello ed incassate dallo stesso dott. )”: Per_1
Alla prima udienza di comparizione del 04.04.2023, sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183 c.p.c., concordemente richiesti dalle Parti.
5 Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento – all'udienza del 27.10.2024 - dell'interrogatorio formale del convenuto, avvocato CP_1 alla medesima udienza, confermata la precedente ordinanza istruttoria, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza cartolare dell'11.12.2024, entrambe le Parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;
quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione alle Parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.,
(termini decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento, con esclusione – nel relativo computo – del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Dunque, secondo la prospettazione degli attori, l'avvocato - incaricato di CP_1 gestire le somme giacenti sul libretto postale cointestato, avente n. 49282739 (e transitate dalla procedura esecutiva promossa nei confronti di ) nonché di effettuare i pagamenti Persona_3 come previsto da scrittura privata inter partes del 09.05.2016 - avrebbe eseguito tale mandato in modo negligente ed infedele, favorendo la posizione dello omettendo qualsivoglia Persona_1 rendicontazione ed appropriandosi indebitamente anche di parte della giacenza presente su tale libretto.
A causa di tale inadempimento professionale, sarebbe derivato, a carico degli attori, un danno patrimoniale, complessivamente pari € 5.721,52, corrispondente ad: - € 1.350,00, per gli anticipi mai restituiti;
- € 1.383,00, quale quota della condanna, ex art. 96, comma III°, c.p.c., disposta a carico del;
- € 2.988,52, quali prelievi ingiustificati sul libretto postale;
Persona_2 oltre a tale danno patrimoniale, risulterebbe configurabile un danno non patrimoniale, stante la condotta illecita posta in essere dal convenuto, danno da riconoscersi nella misura di € 3.000,00 ciascuno.
Invero, con la scrittura privata del 09.05.2016, gli attori Parte_1
e unitamente al dott. ed
[...] Parte_2 Persona_1 all'avvocato hanno stabilito espressamente che le somme ricavate dalla procedura CP_1 esecutiva R.G.E. 237/2016, promossa nei confronti di , sarebbero state ripartite nel Persona_2 seguente modo: “tutte le somme che saranno ricavate dalla suddetta procedura esecutiva sono di esclusiva competenza: quanto ad euro 8.500,00 del Sig. , somme dalle quali andranno Parte_3 detratti i rimborsi precedentemente eseguiti dai cedenti (n.d.r. gli odierni attori) prima d'ora e quelle che saranno corrisposte dopo la data odierna;
quanto invece alle somme imputabili a
6 compensi e spese anticipate liquidate dal Tribunale con la citata sentenza ed a titolo di compensi e spese per il precetto e per il successivo pignoramento nei termini che saranno liquidati dal Giudice competente, dell'avv. dichiarandolo antistatario”; dunque, con tale scrittura CP_1 privata, gli attori e Parte_1 Parte_2 hanno ceduto “pro solvendo a favore del Sig. – che accetta con la
[...] Parte_3 sottoscrizione del presente atto- la somma di euro 8.500,00 – da loro vantata nei confronti del Sig.
dalla quale andranno defalcate le somme che sono state versate prima d'ora e che Per_2 saranno versate a decorrere dalla data odierna, dai Sig.ri e a favore del Sig. Parte_2 Pt_1
in acconto al debito di cui in premessa”; al contempo, hanno espressamente autorizzato Per_1
“l'avv. ad incassare le somme che saranno eventualmente recuperate dalla procedura CP_1 esecutiva n.r.g. 237/16 (del Tribunale di Civitavecchia), ed a compensarle con il Suo credito per compensi e spese trattenendone il corrispondente importo, ed erogando la residua somma dovuta direttamente a favore del Sig. e la differenza a favore dei medesimi alle coordinate che Per_1 saranno da questi indicate” (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti, emerge poi che, sul libretto postale de quo, erano stati accreditati complessivi € 11.488,52 (cfr., lista movimenti del libretto postale, doc. 3 allegato alla citazione), di cui la somma di € 7.810,88, corrisponde a quanto liquidato con l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 17.05.2018, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. 237/2016 (doc. 21 della comparsa del convenuto).
A fronte degli accordi inter partes e della movimentazione sul libretto postale, occorre osservare, in primo luogo, come gli attori non abbiamo dimostrato di avere versato alcun anticipo in favore del dott. in relazione alla controversia insorta con il;
in Persona_1 Persona_3 particolare, la copia della distinta del bonifico in atti, datata 19.12.2012, risulta priva di qualsivoglia causale ed, in mancanza di ulteriori elementi a sostengo, non può essere ricondotta alla vicenda intercorsa con il;
inoltre, a fronte di un credito ceduto dagli attori, pari ad € Persona_3
8.500,00, risulta che lo ha potuto recuperare solamente la minor somma di € Persona_1
5.817,09 (cfr. i prelievi riconducibili a così come emergono dalla lista movimenti Persona_1 del libretto postale – ed, in particolare, un primo prelievo pari ad € 5.250,00, in data 21.09.2018, ed un successivo prelievo pari ad € 567,09, in data 20.02.2019); quindi, pur defalcando gli acconti asseritamente versati dagli attori (e, cioè, € 1.300,00), il credito residuo spettante allo
[...]
sarebbe stato comunque pari € 7.200,00, mentre lo stesso risulta avere recuperato la Per_1 minor somma di € 5.817,09.
7 Dunque, non risulta configurabile alcun inadempimento del convenuto nella gestione delle somme da versare in favore dello pari – in base agli accordi – all'importo di € Persona_1
8.500,00.
In secondo luogo, non trovano alcun riscontro documentale gli asseriti prelievi
“ingiustificati” effettuati da parte dell'avvocato (per un totale pari ad € 2.988,52), CP_1 in quanto quest'ultimo risulta avere semplicemente trattenuto, dalle somme accreditate sul libretto postale, gli importi dal medesimo fatturati per compensi professionali e spese in relazione all'attività giudiziale prestata – essendo stato a ciò espressamente autorizzato con la summenzionata scrittura privata - e, per la precisione, risulta aver effettuato:
- un prelievo di € 2.550,00 del 21.09.2018, corrispondente alla fattura n. 28 del 21.09.2018, emessa nei confronti dell'attrice pari ad € 2.547,00 (cfr., doc 19 Parte_1 allegato alla comparsa del convenuto), a lei inviata in pari data (cfr. doc. 13);
- un prelievo di € 2.350,00 del 20.02.2019, corrispondente alla fattura n. 3 del 20.02.2019, emessa nei confronti dell'attrice (cfr., sempre doc. 19). Parte_1
Con riferimento, infine, alla somma di € 4.150,00, liquidata, ex art. 96 comma 3, c.p.c., dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3872/2019, in favore delle due parti appellate (
[...]
e da Per_1 Parte_1 Parte_2 un lato;
e dall'altro lato) è sufficiente rilevare come tale somma non Controparte_2 risulti essere mai transitata sul libretto postale de quo (avente ad oggetto – per espresso accordo fra le Parti - unicamente le somme ricavate dalla procedura esecutiva R.G.E 237/2016, riguardante la sentenza di primo grado) e come, in ogni caso, la somma di € 2.075,00 (corrispondente alla metà di quella liquidata in sentenza, pari ad € 4.150,00) sia stata versata dall'appellante e soccombente direttamente in favore dell'appellato come da relativo bonifico Persona_2 Persona_1 bancario disposto in data 13.09.2019 (doc. 11 bis della comparsa dell'avvocato ; CP_1 del resto il risultava perfettamente legittimato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ad Persona_2 effettuare il pagamento per l'intero verso uno qualsiasi dei creditori in solido, mentre la questione della ripartizione interna delle quote atteneva ai rapporti tra gli odierni attori e Persona_1 peraltro, l'avvocato – non solo ha correttamente adempiuto al proprio obbligo CP_1 informativo nei confronti dei clienti (avendoli messi al corrente di quanto disposto. in loro favore, dalla Corte di Appello, mediante trasmissione via e-mail della copia della sentenza in questione;
cfr. doc. 14) - ma risulta essere stato espressamente autorizzato dall'attrice a versare, in favore Pt_1 di “l'intero risultato del contenzioso in oggetto” (cfr. mail del 19.07.2019, doc. 17). Persona_1
In definitiva, in base a tutti gli elementi fin qui esposti, il convenuto avvocato
[...]
risulta aver espletato diligentemente il mandato professionale a lui conferito, correttamente CP_1
8 informando gli attori in ordine ad ogni fase del lungo iter giudiziario, e provvedendo a gestire il libretto postale n. 49282739 nel rispetto delle indicazioni contenute nella scrittura privata inter partes del 09.05.2016.
Ne consegue che, per tali ragioni, la domanda proposta dagli attori non può certamente trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Da ultimo, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato
[...]
(avente ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali, in relazione all'attività CP_1 difensiva prestata in favore degli attori), si deve osservare che “le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all'avvocato a fronte delle prestazioni professionali da questi rese in favore del proprio cliente sono assoggettate al rito speciale previsto dagli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del
1942 e 14 del D.lgs. n.150 del 2011” (Cass. sez. 2, ord. n. 31431 del 06.12.2024); invero, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, fin dalla sentenza n. 4485 del 23.02.2018, hanno affermato che “A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,
649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”; peraltro, con successiva pronuncia, le Sezioni
Unite hanno chiarito, con riferimento al profilo della competenza, che “ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. SS.UU. sentenza n. 4247 del 19/02/2020).
Dunque, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi inammissibile, perché soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 del D.lgs. nr. 150/2011 che prevede la competenza collegiale, in unico grado.
A fronte della reciproca soccombenza (derivante dal rigetto della domanda principale e dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale), appare corretto, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
* * *
P.Q.M.
9 il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori e Parte_1
Parte_2
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, CP_1
3) dispone, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Roma, 29.09.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 65165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.04.1967, residente in [...], e Parte_2
(C.F. ) nato a [...]óbal (Venezuela) il 19.04.1962, residente in
[...] C.F._2
Varese (VA) alla Via Timavo n. 12, entrambi domiciliati in Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n.
157, presso e nello studio dell'Avvocato Laura Bisin (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione.
- Attori - nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._4
NG IO n. 6, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall'Avvocato Carlo Maria Albo (C.F.
), in via congiunta e disgiunta, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5 costituzione e risposta.
- Convenuto -
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Oggetto: risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da responsabilità professionale dell'avvocato.
1 Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare dell'11.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2022, gli attori Parte_1
e hanno chiesto accertarsi la responsabilità
[...] Parte_2 professionale del convenuto, avvocato per la negligente ed infedele esecuzione del CP_1 mandato conferitogli, relativo alla gestione delle somme transitate sul libretto postale nr. 49282739 ed, in particolare, per avere l'omessa rendicontazione, per aver privilegiato gli interessi di
[...]
e per avere indebitamente trattenute e/o distratto parte di tali somme;
per l'effetto, gli Per_1 attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da loro subito, pari ad € 5.721,52, e del danno non patrimoniale, pari a € 3.000,00 per ciascuno.
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto:
1) che essi attori, già conduttori dell'immobile sito in Roma, Via Decio Filipponi n.12, con scrittura privata del 20.10.2007, erano receduti dal contratto di locazione stipulato , Persona_2 proprietario dell'immobile, impegnandosi alla restituzione del bene, entro il mese di novembre
2007; con successiva scrittura privata integrativa del 20.11.2007, avevano riconosciuto l'esistenza di un loro debito, nei confronti del proprietario , per un ammontare complessivo di Persona_2
€ 7.748,00, comprensivo dei residui canoni di locazione sino al novembre 2007 e spese di registrazione, somma questa regolarmente versata tramite assegno non trasferibile;
2) che, nonostante tale pagamento, a distanza di nr. 6 mesi, in data 20.05.2008, il Persona_2 aveva escusso ed incassato la polizza fideiussoria rilasciata da (tratta su Banca Persona_1
Intesa San Paolo, per l'importo di € 5.250,00), a garanzia degli obblighi assunti da essi conduttori e derivanti dal contratto di locazione in questione;
3) che, allora, essi attori, unitamente al garante tutti e nr. 3 patrocinati Persona_1 dall'avvocato avevano convenuto in giudizio il e la CP_1 Persona_2 [...]
assumendo che l'escussione della garanzia non era stata legittima, in quanto non Controparte_2 esisteva alcun debito;
4) che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7525/2014, emessa in data 04.03.2014,: a) aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della con condanna in Controparte_2 solido alla restituzione, in favore della predetta della somma di € 5.200,00, oltre interessi CP_2 legali e spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge;
b), nel contempo, aveva accertato
2 l'illegittima escussione della garanzia da parte del , con condanna di quest'ultimo Persona_2 al pagamento, a favore degli attori, della somma di € 5.200,00, oltre interessi legali e spese di lite;
5) che, avverso la predetta sentenza, il aveva proposto appello (R.G. 5430/2014) Persona_2 dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, giudizio in cui essi attori e lo si erano Persona_1 costituiti, tutti sempre con il patrocinio dell'avvocato CP_1
6) che, nelle more del giudizio d'appello, la aveva intrapreso una Controparte_2 procedura esecutiva nei confronti di volta al recupero della somma di € 5.200,00 ad Parte_3 essa spettante in forza della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi;
a fronte di tale azione esecutiva, aveva provveduto – nel proprio interesse ed in quello di essi attori - Parte_3 al pagamento della somma complessiva di € 8.500,00, in favore del predetto istituto di credito, a saldo e stralcio di ogni pretesa;
7) che, nel contempo, su incarico di essi attori, l'avvocato aveva promosso un CP_1 pignoramento presso terzi nei confronti del , volto al recupero delle somme Persona_2 liquidate con la sentenza n. 7525/2014 del Tribunale di Roma, con conseguente iscrizione a ruolo del procedimento R.G.E. n. 237/2016 (pendente presso il Tribunale di Civitavecchia);
8) che, con scrittura privata del 09.05.2016, essi attori e lo avevano stabilito come Persona_1 suddividersi l'eventuale ricavato dalla procedura esecutiva R.G.E. 237/2016, stabilendo che, a sarebbe spettata la somma di € 8.500,00, da cui detrarre i versamenti già effettuati da Parte_3 essi attori a titolo di acconto;
b) all'avvocato dichiaratosi antistatario, le somme CP_1 corrispondenti a quelle liquidate dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 7525/14, a titolo di compensi e spese anticipate, nonché quelle non ancora liquidate per il precetto e per il successivo pignoramento;
c) che l'avvocato avrebbe dovuto versare il ricavato della procedura CP_1 esecutiva, in favore dello fino all'importo di € 8.500,00; la ulteriore differenza, a Persona_1 favore di essi e Parte_1 Parte_2
9) che, a tale fine, era stato aperto il libretto postale n. 49282739, cointestato ad essa
[...] ed all'avvocato Parte_1 CP_1
10) che, dall'esame dell'estratto conto, era emerso che, sul libretto postale de quo, erano stati versati complessivi € 11.488,52, ma che, tuttavia, il saldo residuo risultava negativo. A fronte dell'importo in questione, transitato sul libretto postale in questione, essi attori non avevano mai ricevuto: a) né il rimborso degli anticipi corrisposti allo per l'instaurazione del Persona_1 giudizio avverso , pari alla somma di € 2.000,00 (da cui detrarsi € 650,00 Persona_2 riconosciuti allo per il disagio subito), per un residuo pari ad € 1.350,00; b) né la somma di € Per_1
1.383,00, pari alla quota loro spettante della condanna di € 2.075,00 disposta, ex art. 96, comma
III°, c.p.c., dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza nr. 3872/2019: ed, infatti, l'intero
3 importo era stato riscosso da senza che l'avvocato ne avesse mai Persona_1 CP_1 informato essi attori;
11) che, inoltre, dall'estratto conto del libretto postale in questione, risultavano prelievi ingiustificati da parte dell'avvocato per un importo complessivo pari ad € 2.988,52; CP_1
12) che la responsabilità del convenuto derivava dall'avere eseguito in modo CP_1 negligente ed infedele il mandato ricevuto (relativo all'incasso e gestione delle somme relative alla procedura esecutiva instaurata nei confronti del ) e, precisamente, per non avere Persona_2 mai reso il rendiconto sulle movimentazioni del libretto postale n. 49282739, per aver privilegiato gli interessi dello (il quale aveva incassato anche le somme liquidate ai sensi Persona_1 dell'art. 96, III° comma, c.p.c., dalla Corte di Appello di Roma con Sentenza n.3872/2019) nonché per l'appropriazione indebita della somma di € 2.988,52, giacente sul libretto postale in questione;
inoltre, le spese liquidate con la sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 3872/2019 (con cui era stato rigettato l'appello proposto dal ), pari ad € 4.150,00, oltre accessori di legge, Persona_2 in spregio di ogni principio deontologico, erano state direttamente incassate dall'Avv.
[...]
; CP_1
13) che, da tali condotte poste in essere dall'avvocato era derivato, a carico di essi CP_1 attori, un danno patrimoniale, complessivamente pari € 5.721,52 (corrispondente ad: - € 1.350,00, per gli anticipi mai restituiti;
- € 1.383,00, quale quota della condanna, ex art. 96, comma III°,
c.p.c., disposta a carico del;
- € 2.988,52, quali prelievi ingiustificati sul libretto Persona_2 postale); oltre a tale danno patrimoniale, essi attori avevano diritto altresì al risarcimento del danno non patrimoniale, stante la condotta illecita posta in essere dal convenuto, danno da riconoscersi nella misura di € 3.000,00 ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2023, si è costituito in giudizio l'avvocato deducendo: CP_1
1) che esso convenuto aveva correttamente adempiuto all'obbligo di rendicontazione, informando gli attori, come da comunicazioni e-mail intercorse tra loro e depositate in atti;
in ogni caso, il libretto postale era cointestato all'attrice la quale ben Parte_1 avrebbe potuto verificare ogni movimento inerente il libretto in questione;
2) che esso convenuto era carente di legittimazione passiva quanto alla pretesa domanda di restituzione dell' “anticipo” pari ad € 1.350,00, in quanto tale asserito credito - oltreché indimostrato per ammontare ed imputazione – era stato maturato, al più, nei confronti dello
[...]
Per_1
3) che esso avvocato era altresì carente di legittimazione passiva con riferimento CP_1 alla domanda di rifusione della somma corrispondente agli importi liquidati ex art. 96 III comma
4 c.p.c. dalla Corte di Appello di Roma, in quanti le somme in questione erano state corrisposte direttamente da al creditore solidale inoltre, risultava Persona_2 Persona_1 documentalmente provato che l'attrice avesse rinunciato alla Parte_1 quota di sua competenza;
4) che gli asseriti “prelievi ingiustificati” erano stati effettuati a titolo di compensi professionali e spese di giustizia spettanti ad esso avvocato a ciò espressamente autorizzato con CP_1 scrittura privata del 09.05.2016, e per i quali aveva emesso regolare fattura;
5) che risultava del tutto infondata e priva di qualsivoglia elemento di prova anche l'ulteriore domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificata in € 3.000,00 per ciascuno degli attori;
6) che, di contro, esso aveva diritto ad ottenere dagli attori, in via riconvenzionale, CP_1 il pagamento della somma di € 9.501,03 (comprensiva di oneri di legge e spese), a titolo di saldo dei compensi per l'attività professionale prestata in favore degli attori. Invero, sin dall'inizio dell'attività processuale oggetto di causa, ad eccezione di una prima fattura di € 200,00 corrisposta nel 2015, nessun ulteriore importo era stato corrisposto dagli attori in favore di esso convenuto il quale (per oltre nr. 10 anni di causa) aveva agito in giudizio anticipandone i costi per rispetto dell'amicizia e della stima verso il compianto dott. ; nello specifico, esso convenuto Persona_1 aveva svolto la difesa degli attori e del dott. risultando vittorioso in sede di merito Persona_1
(per due gradi di giudizio) e di esecuzione;
aveva assistito le Parti in una esecuzione mobiliare ed una opposizione ex art. 615 cpc (peraltro fuori dal distretto di competenza avendo agito in executiviis davanti al Tribunale di Civitavecchia), oltre al ricorso cautelare (il primo procedimento giudiziario avviato) abbandonato per sopravvenuta perdita di interesse, avendo la pagato CP_2 dopo pochi giorni dalla ricezione della comunicazione di escussione del . A fronte Persona_2 di tale attività, aveva incassato, a titolo di corrispettivo per l'intera attività professionale profusa, la somma complessiva di € 11.866,58 comprensiva di IVA, CPA, (e spese per circa euro 900,00), come da fatture allegate (sub doc. 19) “e meglio riportate nel seguente prospetto riepilogativo (n.b. le fatture sono state emesse in base alla provenienza delle rimesse e quindi il primo risibile acconto di euro 200,00 al le altre alla perché costituite dalle somme riversate sul conto Parte_2 Pt_1 postale all'esito della procedura esecutiva di cui si è detto, e l'ultima perché pagata dal dott. Per_1
e corrispondente alle somme portate dalla sentenza della Corte di Appello ed incassate dallo stesso dott. )”: Per_1
Alla prima udienza di comparizione del 04.04.2023, sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183 c.p.c., concordemente richiesti dalle Parti.
5 Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento – all'udienza del 27.10.2024 - dell'interrogatorio formale del convenuto, avvocato CP_1 alla medesima udienza, confermata la precedente ordinanza istruttoria, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza cartolare dell'11.12.2024, entrambe le Parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;
quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione alle Parti dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.,
(termini decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento, con esclusione – nel relativo computo – del c.d. dies a quo) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Dunque, secondo la prospettazione degli attori, l'avvocato - incaricato di CP_1 gestire le somme giacenti sul libretto postale cointestato, avente n. 49282739 (e transitate dalla procedura esecutiva promossa nei confronti di ) nonché di effettuare i pagamenti Persona_3 come previsto da scrittura privata inter partes del 09.05.2016 - avrebbe eseguito tale mandato in modo negligente ed infedele, favorendo la posizione dello omettendo qualsivoglia Persona_1 rendicontazione ed appropriandosi indebitamente anche di parte della giacenza presente su tale libretto.
A causa di tale inadempimento professionale, sarebbe derivato, a carico degli attori, un danno patrimoniale, complessivamente pari € 5.721,52, corrispondente ad: - € 1.350,00, per gli anticipi mai restituiti;
- € 1.383,00, quale quota della condanna, ex art. 96, comma III°, c.p.c., disposta a carico del;
- € 2.988,52, quali prelievi ingiustificati sul libretto postale;
Persona_2 oltre a tale danno patrimoniale, risulterebbe configurabile un danno non patrimoniale, stante la condotta illecita posta in essere dal convenuto, danno da riconoscersi nella misura di € 3.000,00 ciascuno.
Invero, con la scrittura privata del 09.05.2016, gli attori Parte_1
e unitamente al dott. ed
[...] Parte_2 Persona_1 all'avvocato hanno stabilito espressamente che le somme ricavate dalla procedura CP_1 esecutiva R.G.E. 237/2016, promossa nei confronti di , sarebbero state ripartite nel Persona_2 seguente modo: “tutte le somme che saranno ricavate dalla suddetta procedura esecutiva sono di esclusiva competenza: quanto ad euro 8.500,00 del Sig. , somme dalle quali andranno Parte_3 detratti i rimborsi precedentemente eseguiti dai cedenti (n.d.r. gli odierni attori) prima d'ora e quelle che saranno corrisposte dopo la data odierna;
quanto invece alle somme imputabili a
6 compensi e spese anticipate liquidate dal Tribunale con la citata sentenza ed a titolo di compensi e spese per il precetto e per il successivo pignoramento nei termini che saranno liquidati dal Giudice competente, dell'avv. dichiarandolo antistatario”; dunque, con tale scrittura CP_1 privata, gli attori e Parte_1 Parte_2 hanno ceduto “pro solvendo a favore del Sig. – che accetta con la
[...] Parte_3 sottoscrizione del presente atto- la somma di euro 8.500,00 – da loro vantata nei confronti del Sig.
dalla quale andranno defalcate le somme che sono state versate prima d'ora e che Per_2 saranno versate a decorrere dalla data odierna, dai Sig.ri e a favore del Sig. Parte_2 Pt_1
in acconto al debito di cui in premessa”; al contempo, hanno espressamente autorizzato Per_1
“l'avv. ad incassare le somme che saranno eventualmente recuperate dalla procedura CP_1 esecutiva n.r.g. 237/16 (del Tribunale di Civitavecchia), ed a compensarle con il Suo credito per compensi e spese trattenendone il corrispondente importo, ed erogando la residua somma dovuta direttamente a favore del Sig. e la differenza a favore dei medesimi alle coordinate che Per_1 saranno da questi indicate” (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti, emerge poi che, sul libretto postale de quo, erano stati accreditati complessivi € 11.488,52 (cfr., lista movimenti del libretto postale, doc. 3 allegato alla citazione), di cui la somma di € 7.810,88, corrisponde a quanto liquidato con l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 17.05.2018, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. 237/2016 (doc. 21 della comparsa del convenuto).
A fronte degli accordi inter partes e della movimentazione sul libretto postale, occorre osservare, in primo luogo, come gli attori non abbiamo dimostrato di avere versato alcun anticipo in favore del dott. in relazione alla controversia insorta con il;
in Persona_1 Persona_3 particolare, la copia della distinta del bonifico in atti, datata 19.12.2012, risulta priva di qualsivoglia causale ed, in mancanza di ulteriori elementi a sostengo, non può essere ricondotta alla vicenda intercorsa con il;
inoltre, a fronte di un credito ceduto dagli attori, pari ad € Persona_3
8.500,00, risulta che lo ha potuto recuperare solamente la minor somma di € Persona_1
5.817,09 (cfr. i prelievi riconducibili a così come emergono dalla lista movimenti Persona_1 del libretto postale – ed, in particolare, un primo prelievo pari ad € 5.250,00, in data 21.09.2018, ed un successivo prelievo pari ad € 567,09, in data 20.02.2019); quindi, pur defalcando gli acconti asseritamente versati dagli attori (e, cioè, € 1.300,00), il credito residuo spettante allo
[...]
sarebbe stato comunque pari € 7.200,00, mentre lo stesso risulta avere recuperato la Per_1 minor somma di € 5.817,09.
7 Dunque, non risulta configurabile alcun inadempimento del convenuto nella gestione delle somme da versare in favore dello pari – in base agli accordi – all'importo di € Persona_1
8.500,00.
In secondo luogo, non trovano alcun riscontro documentale gli asseriti prelievi
“ingiustificati” effettuati da parte dell'avvocato (per un totale pari ad € 2.988,52), CP_1 in quanto quest'ultimo risulta avere semplicemente trattenuto, dalle somme accreditate sul libretto postale, gli importi dal medesimo fatturati per compensi professionali e spese in relazione all'attività giudiziale prestata – essendo stato a ciò espressamente autorizzato con la summenzionata scrittura privata - e, per la precisione, risulta aver effettuato:
- un prelievo di € 2.550,00 del 21.09.2018, corrispondente alla fattura n. 28 del 21.09.2018, emessa nei confronti dell'attrice pari ad € 2.547,00 (cfr., doc 19 Parte_1 allegato alla comparsa del convenuto), a lei inviata in pari data (cfr. doc. 13);
- un prelievo di € 2.350,00 del 20.02.2019, corrispondente alla fattura n. 3 del 20.02.2019, emessa nei confronti dell'attrice (cfr., sempre doc. 19). Parte_1
Con riferimento, infine, alla somma di € 4.150,00, liquidata, ex art. 96 comma 3, c.p.c., dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3872/2019, in favore delle due parti appellate (
[...]
e da Per_1 Parte_1 Parte_2 un lato;
e dall'altro lato) è sufficiente rilevare come tale somma non Controparte_2 risulti essere mai transitata sul libretto postale de quo (avente ad oggetto – per espresso accordo fra le Parti - unicamente le somme ricavate dalla procedura esecutiva R.G.E 237/2016, riguardante la sentenza di primo grado) e come, in ogni caso, la somma di € 2.075,00 (corrispondente alla metà di quella liquidata in sentenza, pari ad € 4.150,00) sia stata versata dall'appellante e soccombente direttamente in favore dell'appellato come da relativo bonifico Persona_2 Persona_1 bancario disposto in data 13.09.2019 (doc. 11 bis della comparsa dell'avvocato ; CP_1 del resto il risultava perfettamente legittimato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ad Persona_2 effettuare il pagamento per l'intero verso uno qualsiasi dei creditori in solido, mentre la questione della ripartizione interna delle quote atteneva ai rapporti tra gli odierni attori e Persona_1 peraltro, l'avvocato – non solo ha correttamente adempiuto al proprio obbligo CP_1 informativo nei confronti dei clienti (avendoli messi al corrente di quanto disposto. in loro favore, dalla Corte di Appello, mediante trasmissione via e-mail della copia della sentenza in questione;
cfr. doc. 14) - ma risulta essere stato espressamente autorizzato dall'attrice a versare, in favore Pt_1 di “l'intero risultato del contenzioso in oggetto” (cfr. mail del 19.07.2019, doc. 17). Persona_1
In definitiva, in base a tutti gli elementi fin qui esposti, il convenuto avvocato
[...]
risulta aver espletato diligentemente il mandato professionale a lui conferito, correttamente CP_1
8 informando gli attori in ordine ad ogni fase del lungo iter giudiziario, e provvedendo a gestire il libretto postale n. 49282739 nel rispetto delle indicazioni contenute nella scrittura privata inter partes del 09.05.2016.
Ne consegue che, per tali ragioni, la domanda proposta dagli attori non può certamente trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Da ultimo, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato
[...]
(avente ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali, in relazione all'attività CP_1 difensiva prestata in favore degli attori), si deve osservare che “le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all'avvocato a fronte delle prestazioni professionali da questi rese in favore del proprio cliente sono assoggettate al rito speciale previsto dagli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del
1942 e 14 del D.lgs. n.150 del 2011” (Cass. sez. 2, ord. n. 31431 del 06.12.2024); invero, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, fin dalla sentenza n. 4485 del 23.02.2018, hanno affermato che “A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,
649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”; peraltro, con successiva pronuncia, le Sezioni
Unite hanno chiarito, con riferimento al profilo della competenza, che “ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. SS.UU. sentenza n. 4247 del 19/02/2020).
Dunque, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi inammissibile, perché soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 del D.lgs. nr. 150/2011 che prevede la competenza collegiale, in unico grado.
A fronte della reciproca soccombenza (derivante dal rigetto della domanda principale e dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale), appare corretto, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
9 il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori e Parte_1
Parte_2
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, CP_1
3) dispone, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Roma, 29.09.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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