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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 02/07/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3255/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. ANNALISA FRANCIOSA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv.ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetto da “mielopatia disco-artrosi lombare, con scoliosi ed instabilità vertebrale con lombosciatalgia bilaterale, parestesie e claudicazio neurogena grave con difficoltà nella deambulazione, già operata diversi anni per stabilizzazione posteriore, discopatia lombare con stenosi foraminale e listesi di L4 su S1 ed ulteriori patologie come da certificazione medica”. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, la domanda è infondata e va respinta.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie- destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott. motivava il proprio Per_1 convincimento sulla base della copiosa documentazione agli atti, nonchè alla luce di un attento esame obiettivo, formulando la diagnosi di “Rigidità completa del capo in flesso-estensione, Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca, Sindrome depressiva endoreattiva media, Anchilosi rachide lombare” e ritenendo in conclusione la capacità lavorativa della ricorrente ridotta in misura pari all'89%, con decorrenza dal 10.03.2022 (data di presentazione domanda amministrativa).
Con ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente contestava le risultanze della CTU redatta dalla dott.ssa per aver la stessa trascurato la certificazione medica inviata a mezzo Per_1 pec in data 07/03/2024 e 20/03/2024 e consistente nel certificato del 4-3-23, nel referto della tac 10-1-2024, nei certificati medici del 16-1-24, 19-2-2024 e del 12-3-2024, da cui emergeva che a seguito di precedente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L4-S1 si rendeva necessario un secondo intervento per la rimozione di barre e viti che di fatto veniva eseguito nel corso del presente giudizio in data 3-6-2024. Al riguardo va innanzitutto rilevato da un punto di vista procedurale che il CTU, in data 23/02/2024, ha inviato alle parti la bozza dell'elaborato peritale, a mezzo PEC, e che non ha ricevuto osservazioni nei termini stabiliti.
In ogni modo, nel merito, si osserva che la patologia carico dell'apparato osteoarticolare risulta compiutamente valutata dal CTU anche quanto agli esiti dell'intervento di stabilizzazione e che di contro il successivo intervento di rimozione di viti e barre non appare evento in sé idoneo ad accordare alla parte un maggior grado di invalidità rispetto a quello riconosciuto.
Va poi rilevato che quanto alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente in corso di causa (cfr. scheda di dimissione con diagnosi di “insufficienza vertebrale post- chirurgica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, distiroidismo” ed intervento chirurgico praticato in data 03/06/2024 per revisione artrodesi lombare) l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità e non anche alla pensione di inabilità.
Il ricorso in opposizione ad ATP va in conclusione rigettato.
Quanto alle spese di lite, attesa la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le dichiara irripetibili per la presente fase;
quanto alla fase di ATP le spse sono compensate stante il parziale accoglimento. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta la sussistenza, in capo alla parte assistita, dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10/03/2022);
- compensa le spese di lite della fase di atp e dichiara irripetibili quelle della presente fase.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 02/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 02/07/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3255/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. ANNALISA FRANCIOSA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv.ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetto da “mielopatia disco-artrosi lombare, con scoliosi ed instabilità vertebrale con lombosciatalgia bilaterale, parestesie e claudicazio neurogena grave con difficoltà nella deambulazione, già operata diversi anni per stabilizzazione posteriore, discopatia lombare con stenosi foraminale e listesi di L4 su S1 ed ulteriori patologie come da certificazione medica”. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, la domanda è infondata e va respinta.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie- destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott. motivava il proprio Per_1 convincimento sulla base della copiosa documentazione agli atti, nonchè alla luce di un attento esame obiettivo, formulando la diagnosi di “Rigidità completa del capo in flesso-estensione, Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca, Sindrome depressiva endoreattiva media, Anchilosi rachide lombare” e ritenendo in conclusione la capacità lavorativa della ricorrente ridotta in misura pari all'89%, con decorrenza dal 10.03.2022 (data di presentazione domanda amministrativa).
Con ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente contestava le risultanze della CTU redatta dalla dott.ssa per aver la stessa trascurato la certificazione medica inviata a mezzo Per_1 pec in data 07/03/2024 e 20/03/2024 e consistente nel certificato del 4-3-23, nel referto della tac 10-1-2024, nei certificati medici del 16-1-24, 19-2-2024 e del 12-3-2024, da cui emergeva che a seguito di precedente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L4-S1 si rendeva necessario un secondo intervento per la rimozione di barre e viti che di fatto veniva eseguito nel corso del presente giudizio in data 3-6-2024. Al riguardo va innanzitutto rilevato da un punto di vista procedurale che il CTU, in data 23/02/2024, ha inviato alle parti la bozza dell'elaborato peritale, a mezzo PEC, e che non ha ricevuto osservazioni nei termini stabiliti.
In ogni modo, nel merito, si osserva che la patologia carico dell'apparato osteoarticolare risulta compiutamente valutata dal CTU anche quanto agli esiti dell'intervento di stabilizzazione e che di contro il successivo intervento di rimozione di viti e barre non appare evento in sé idoneo ad accordare alla parte un maggior grado di invalidità rispetto a quello riconosciuto.
Va poi rilevato che quanto alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente in corso di causa (cfr. scheda di dimissione con diagnosi di “insufficienza vertebrale post- chirurgica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, distiroidismo” ed intervento chirurgico praticato in data 03/06/2024 per revisione artrodesi lombare) l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità e non anche alla pensione di inabilità.
Il ricorso in opposizione ad ATP va in conclusione rigettato.
Quanto alle spese di lite, attesa la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le dichiara irripetibili per la presente fase;
quanto alla fase di ATP le spse sono compensate stante il parziale accoglimento. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta la sussistenza, in capo alla parte assistita, dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10/03/2022);
- compensa le spese di lite della fase di atp e dichiara irripetibili quelle della presente fase.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 02/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci