Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte 1
C.F. 1rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Repetti (C.F. ) del foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 16121 Genova, Via
XX Settembre 10/8, come da mandato apposto in calce al presente ricorso e depositato nel fascicolo telematico di parte.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso (c.f.: PEC: C.F. 2
t), dall'avv. Cinzia Lolli (c.f. Email 1
), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: C.F. 3 C.F. 4 dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.:
), in virtù di mandato C.F. 5 generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Notaio inPersona 1
Fiumicino
Motivazione
Sostiene il ricorrente l'insussistenza dell'indebito posto che fra assegno di invalidità e rendita CP_2 non vi sarebbe incumulabilità poiché differenti sarebbero le patologie alla base della due diverse prestazioni.
L' CP costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l'art 3 della legge
29 dicembre 1990 n. 407 in base al quale le prestazioni a favore degli invalidi civili sarebbero incumulabili con prestazione per prestazioni concesse a seguito di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole.
Avendo il ricorrente fatto opzione nel 2022, per il periodo precedente (2013-2019) la duplicazione delle prestazioni avrebbe ingenerato l'indebito qui impugnato.
Successivamente alla discussione delle difese, la causa può venire decisa non necessitando di istruttoria.
L'art. 1, comma 43 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità o assegno ordinario d'invalidità e, contemporaneamente uno CP_2 per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili. Infatti, quando l'inabilità è causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale la pensione sarà corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente lo ammontare della rendita (art.2, comma 6 L.222/84; art.1, comma 43 L.335/95).
Tuttavia per consolidata giurisprudenza, l' incumulabilità di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 1, comma 43, si verifica unicamente in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità. ( Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, n.2519, Cass. 04 novembre 2016 n. 22475; 25 maggio 2017 n. 13187).
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' CP vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall' CP_2 il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera.
Dunque, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, la rendita percepita dall'assicurato a carico dell' CP 2 non è cumulabile con l'assegno di invalidità ordinario a carico dell' CP 1 nell'eventualità di "situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità.
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall CP 2 ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' CP (cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n.
24199; 14 marzo 2006, n. 5494; 09 settembre 2008 n. 22872; 25 maggio 2017 n. 13187
Cassazione 20827/2019, 13187/2017,6048/2018 ).
La diversa conclusione cui arriva la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. 6, 23
maggio 2022, n. 16594 si riferisce a situazione differente ovvero alla ipotesi in cui il beneficiario sia percettore di pensione di invalidità di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984 e rendita CP_2 in cui essendo l'evento indennizzato il medesimo, per و
inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, si introduce un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nel caso oggi in esame, invece, la prestazione che viene erogata dall' CP_2 ha quale inconfutabile presupposto una menomazione dell'integrità psicofisica del signor Pt_1 pari al 17% consistente in “una significativa limitazione dell'anca" (doc 2). Mentre
l'invalidità CP è stata concessa per diversa patologia di tipo neurologico (doc 3).
Essendo pertanto le patologie differenti, non vige il principio di divieto di cumulo.
L'indebito non ha quindi fondamento e nulla è dovuto dal ricorrente all' CP per il recupero comunicato dall'Istituto con missiva 5 maggio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Giudice
definendo il giudizio,
1. dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP per il recupero dell'indebito di cui al provvedimento di accertamento n. 68995293638-2 datato 5 maggio
2023;
2. Condanna 1 CP , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 24/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI