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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/02/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 784/2019 + 897/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritta al n. 784/2019 e 897/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnate in decisione con ordinanza del 6.10.2023, comunicata in pari data, previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Carruba e Lorenzo Lorenzon, ed elett.te dom.to presso il loro studio, sito in Gorizia, alla via A. Perco n. 20.
- ATTORE OPPONENTE
E
c.f. e P.I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Gorizia, al Corso
Italia n. 206, presso lo studio dell'Avv. FRAUSIN SAMANTHA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_1
(C.F. ), quali soci illimitatamente
[...] C.F._3
responsabili della società elett.te Controparte_1
dom.ti in Trieste, alla via Cecilia de Rittmeyer n. 20, presso lo studio dell'avv.
Daniele Coslovich, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_2 C.F._4
Trieste, alla via Cecilia de Rittmeyer n. 20, presso lo studio dell'avv. Daniele
Coslovich, che lo rappresenta e difende in virtù di procura IN ATTI
CONVENUTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n.
213/2019 e domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale
Conclusioni: La difesa di ha così concluso: “in via preliminare, Parte_1
confermare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di Gorizia, R.G. 543/2019.
In via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ai soci e e Controparte_1 Controparte_1
confermare la legittimazione passiva degli stessi.
Nel merito, accerti e dichiari per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui alla presente opposizione: 1) l'entità e il valore delle opere eseguite direttamente da all'interno del contratto di appalto-l'esistenza dei vizi, delle Parte_1 difformità e delle manchevolezze sulle opere dell' immobile, tra cui quelli indicati da pag. 7 a pag. 12 dell' atto di citazione in opposizione, e degli altri vizi, difformità e manchevolezze che risulteranno in corso di causa, 2)
l'inadempimento contrattuale della Controparte_3
, e/o del TR direttore dei
[...] Controparte_2
lavori e progettista e - l'imputabilità e quindi la responsabilità dell' impresa e/o del Controparte_3
TR quale progettista e direttore lavori eseguiti con Controparte_2
vizi, difetti, difformità e manchevolezze, anche in solido tra loro o nella quota
- 2 -
parte corrispondente alla rispettiva responsabilità di ciascuno, ex artt. 1667,
1668,1669 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. come risulterà all'esito della causa, e per l'effetto: a) dichiari nullo, annulli e comunque revochi il decreto ingiuntivo n.
213/2019 del Tribunale di Gorizia, R.G. 543/2019 e/o b) accerti e dichiari che nulla deve alla Parte_1 Controparte_3
o, in subordine, che l'importo dovuto da è pari
[...] Parte_1 ad una somma comunque inferiore ad € 27.044,16 (€ 26.004,00 più Iva al
4%), secondo quanto il giudice riterrà di giustizia.
In via riconvenzionale:
I)condanni, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui alle presente opposizione, l'impresa Controparte_3
, in persona dell'amministratore sig. , e i soci
[...] Controparte_1
solidalmente ed illimitatamente responsabili Controparte_3 CP
e/o il TR quale progettista e direttore dei
[...] Controparte_2
lavori, ad eliminare i vizi, le difformità, e le manchevolezze mediante rifusione all'attore di tutti i costi necessari alla eliminazione dei vizi delle difformità e delle manchevolezze nelle opere tra cui quelli indicati da pag. 7 a pag. 12 del presente atto di citazione in opposizione, per l'importo di €
70.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo, o quel diverso importo maggiore o minore di giustizia che risulterà all'esito della causa, anche in via solidale tra loro, o nella quota parte corrispondente alla rispettiva responsabilità imputata a ciascuno all'esito della causa, ex artt.
1667, 1668, 1669 e/o ex art. 2043 c.c., e per l'ipotesi denegata in cui _1
risulti debitore nei confronti della
[...] Controparte_3
, operarsi la compensazione con le somme che
[...]
eventualmente risultassero dovute alla Controparte_3
, comunque in importo inferiore ad € 27.044,16 (€
[...]
26.004,00 più Iva al 4%);
II) in via riconvenzionale subordinata, condanni, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui alle presente opposizione, l'impresa
[...]
[...]
[...]
[...]
, in persona dell'amministratore, Controparte_4
e i soci illimitatamente responsabili e/o il TR , quale Controparte_2
progettista e direttore dei lavori, ad eliminare i vizi, le difformità e le manchevolezze mediante proporzionale diminuzione del prezzo delle opere eseguite sia da parte dell'appaltatore che da parte del progettista e direttore dei lavori, con condanna dell'appaltatrice e dei soci illimitatamente responsabili, in solido, alla restituzione di quanto ricevuto a pagamento dal signor in eccedenza rispetto al prezzo delle opere eseguite e con Parte_1
condanna del TR alla restituzione di quanto ricevuto a Controparte_2 pagamento dal signor in eccedenza rispetto al prezzo dell' opera Parte_1 eseguita e per l'ipotesi denegata in cui risulti debitore nei Parte_1
confronti della Controparte_3
, operarsi la compensazione con le somme che eventualmente
[...]
risultassero dovute alla Controparte_3
, comunque in importo inferiore ad € 27.044,16 (€ 26.004,00 più Iva
[...]
al 4%);
III)condanni inoltre ed in ogni caso l'impresa Controparte_3
e i soci illimitatamente responsabili, in solido, e/o il TR
[...] P_
, quale progettista e direttore dei lavori, a risarcire tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore opponente per non avere goduto dell'abitazione eseguita a regola d'arte e per l'occupazione futura dell'immobile nei giorni in cui verranno eseguiti i lavori di ripristino, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, in misura non inferiore ad €
6.000,00, o quel diverso importo maggiore o minore di giustizia che risulterà all'esito della causa, anche in via equitativa, anche in via solidale tra loro, o nella quota parte corrispondente alla rispettiva responsabilità imputata a ciascuno all'esito della causa, ex artt. 1667, 1668,1669 e/o ex art. 2043 c.c.
In via istruttoria, l'attore ha reiterato le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c.
La società opposta a chiesto: Controparte_3
- 4 -
1) in via preliminare di merito, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1667 cod. civ. e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di
Gorizia, revocando l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività;
2) in via ulteriormente preliminare, accertato e dichiarato che la presente opposizione risulta infondata per i motivi esplicitati e che non ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. revocare l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di
Gorizia, senza versamento di alcuna cauzione;
3) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, rigettare le stesse per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui alla comparsa dichiarando che nulla risulta dovuto ovvero riducendo le somme eventualmente accertate come dovute dalla ditta
UM in compensazione rispetto alla maggior somma comunque dovuta dal sig. alla ditta medesima e pari ad euro 34.089,81 (oltre i.v.a), così come _1
quantificata in esito alla CTU disposta;
4) in via riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento dell'ulteriore _1
somma di euro 18.008,90 (iva esclusa), oltre a quella già ingiunta, ed oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo, atteso peraltro quanto evidenziato nella CTU disposta ove si legge come “per quanto attiene il porticato il computo estimativo riporta un importo pari ad euro 18.008,90 e si conferma l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste nel computo trasmesso, a mezzo email in data 10.11.2020, dal TR di cui CP_5 Org_1
la committenza non poteva non essere a conoscenza e nel computo redatto per la realizzazione del portico”; CTU che inoltre quantifica la somma ancora dovuta alla ditta in euro 34.089,81 (oltre i.v.a), a fronte di lavori CP
effettivamente realizzati dall'appaltatrice per euro 176.669,10.-;
5) in ogni caso, condannare parte attrice opponente alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
- 5 -
La difesa di e , quali soci illimitatamente Controparte_3 CP responsabili della società ha così concluso: Controparte_3
1) in via pregiudiziale di rito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo ai soci e;
Controparte_1 Controparte_1
2) in via preliminare di merito, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1667 cod. civ. e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di
Gorizia, revocando l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività;
3) in via ulteriormente preliminare di merito, accertare e dichiarare che la presente opposizione risulta infondata e che non ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c revocare l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di Gorizia;
4) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto dichiarando che nulla risulta dovuto dai soci e CP
; Controparte_1
5) in ogni caso, condannare parte attrice opponente alle spese e compensi del presente giudizio per ciascun socio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
La difesa del geom. ha chiesto: Controparte_2
1) in via preliminare di merito, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1667 cod. civ., art. 1669 cod. civ.;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, rigettare le stesse per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui alla comparsa dichiarando che nulla risulta dovuto neppure a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. tanto sotto il profilo del danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale;
3) in ogni caso, condannare parte attrice alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n.
213/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della sola società in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., dell'importo di € 27.044,16, quale corrispettivo residuo dovuto in virtù del contratto di appalto stipulato il 15.9.2016, avente ad oggetto la demolizione del fabbricato esistente e successiva realizzazione, con ampliamento, di un nuovo fabbricato sito in Gorizia, allo Stradone della
Mainizza n. 90, al corrispettivo pattuito di € 164.149,61, convenendo, altresì, in giudizio e , quali soci illimitatamente responsabili Controparte_3 CP
della società appaltatrice.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'esistenza di una pluralità di vizi e difetti dell'opera, elencati alle pagine 6 e ss. dell'atto di citazione e della perizia di parte allegata, a firma del geom. (v. Persona_1
doc. 22 fascicolo parte opponente) e precisamente:
1) la presenza di numerose crepe sui muri interni e di una grande fessurazione sulla parete della cucina;
2) errato montaggio delle scatole per le prese dei fili, con evidenti buchi o stuccature non rifinite;
3) la presenza di evidenti spaccature sulle travi del soffitto della cucina, di un bagno e di una camera;
4) la mancata tinteggiatura del vano caldaia, con la presenza del cemento a vista in corrispondenza delle tubature;
5) segni di imbrattamento sulle pareti perimetrali esterne e assenza della seconda mano di pittura;
6) errato montaggio delle porte blindate di ingresso e delle porte interne, che non si chiudono correttamente;
- 7 -
7) la presenza di fessurazioni sulle piastrelle dei pavimenti e sui muri, in corrispondenza delle scatole di derivazione;
8) malfunzionamento dell'impianto solare, perdite di acqua calda dalla caldaia e perdita di pressione dalla pompa di ricircolo;
mancata consegna della fattura per l'acquisto della caldaia e dell'impianto solare, per operare le detrazioni fiscali;
rottura del pannello solare per congelamento;
9) collegamento idraulico del tubo di allacciamento della lavatrice alla linea dell'acqua calda;
10) errata realizzazione del tracciato, per raggiungere il posto auto, il quale non è stato pavimentato;
11) presenza in giardino di pozzetti non ancorati, non livellati e sporgenti di almeno 10 cm;
12) mancata realizzazione del pozzetto per il telefono e il citofono, dello scavo per il cavo della fibra e mancato riposizionamento del cavo della
; Pt_2
13) mancata esecuzione della pavimentazione del marciapiede perimetrale;
14) mancata installazione del termostato dell'impianto di riscaldamento con accensione continua dell'impianto e relativa spesa di € 800,00;
15) l'errato posizionamento del cavo della messa a terra, in quanto rimasto in superficie;
16) mancata trasmissione della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico al dall'elettricista incaricato;
Organizzazione_2
L'opponente ha, inoltre, lamentato l'esistenza di problematiche relative alla realizzazione delle fognature, emerse dopo circa otto mesi dall'ingresso nell'immobile, rendendosi necessario sostenere costi per complessivi €
1.724,00, e di non aver potuto beneficiare delle detrazioni fiscali, ivi comprese quelle per l'acquisto della caldaia e dell'impianto solare. Al totale dovuto - secondo la difesa di - andrebbe, infine, detratto Parte_1
l'importo di € 27.555,00 relativo ai serramenti esterni, alle piane davanzali, alle porte interne e ai pavimenti in legno (v. doc. 23 fascicolo parte
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opponente), oltre ai costi delle piastrelle del bagno e della cucina pari ad ulteriori € 3.590,00.
ha, dunque, chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa Parte_1
del geom. , quale progettista e direttore dei lavori, accertata Controparte_2 la responsabilità solidale di quest'ultimo e della società opposta, dichiarare nullo, annullabile o comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto alla società appaltatrice o, in subordine, che l'importo dovuto è inferiore a quello ingiunto.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della società Parte_1
appaltatrice, in persona del legale rappresentante p.t., dei soci illimitatamente responsabili e e/o del geom. , quale Controparte_3 CP P_
progettista e direttore dei lavori, in solido o pro quota, in proporzione alle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno ex artt. 1667, 1668, 1669
e/o ex art. 2043 c.c., quantificato in complessivi € 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pronuncia al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, costituito sia dai costi per l'eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere che dai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per
“non aver goduto dell'abitazione eseguita a regola d'arte” e per il mancato godimento dell'immobile per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, in misura non inferiore ad € 6.000,00, con compensazione delle somme eventualmente dovute all'appaltatrice, all'esito del giudizio.
In via riconvenzionale subordinata, l'opponente ha chiesto la riduzione del prezzo dell'opera commissionata, in considerazione dei vizi e difformità delle opere, e la condanna della società committente, dei soci illimitatamente responsabili e e/o del geom. , Controparte_3 CP Controparte_2
quale progettista e direttore dei lavori, di quanto ricevuto in eccedenza in esecuzione del contratto di appalto, con compensazione delle eventuali somme dovute.
Si sono tempestivamente costituiti nel presente giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ed i soci Controparte_3
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illimitatamente responsabili e , i quali hanno, Controparte_3 CP innanzitutto, eccepito la decadenza dall'azione ex art. 1667 c. 2 c.c., avendo il committente denunciato i vizi solo con lettera raccomandata del 18.2.2019 e dunque a distanza di quasi un anno dall'ingresso nell'immobile, avvenuto nel mese di marzo del 2018.
e hanno, inoltre, eccepito il proprio difetto di Controparte_3 CP legittimazione passiva, stante l'operatività del beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Nel merito, entrambi i convenuti hanno contestato l'imputabilità dell'inadempimento, anche sotto il profilo del ritardo con il quale sono iniziati i lavori, stante, da un lato, la mancata pattuizione, nel contratto di appalto, della data di inizio e fine dei lavori e, dall'altro, il prematuro ingresso del committente nell'immobile, che ha impedito il completamento dei lavori da parte dell'appaltatrice.
Secondo la difesa dei convenuti, l'opponente non avrebbe, inoltre, fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza dei vizi e difetti dell'opera lamentati.
La società appaltatrice e i soci illimitatamente responsabili hanno, dunque, chiesto il rigetto delle avverse domande, pur non contestando che, dall'importo dovuto, vadano detratti i costi per le porte interne, per serramenti e per i pavimenti in legno, quantificati, diversamente da quanto affermato dal committente, in complessivi € 27.130,00.
In via riconvenzionale, la società ha chiesto Controparte_3
la condanna di al pagamento dei lavori extracontratto, costituiti Parte_1 dalla realizzazione del porticato esterno, quantificati in € 18.008,90, oltre
IVA.
Rigettata la domanda di chiamata in causa del Geom. , quale Controparte_2
progettista e direttore dei lavori, ha instaurato un successivo Parte_1 giudizio per l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo, deducendo:
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- di aver incaricato il geom. per la direzione dei lavori Controparte_2
e la progettazione dell'edificio sito in Gorizia, allo Stradone della
Mainizza n. 90;
- che i lavori erano iniziati circa nove mesi dopo la data concordata, anche a causa del ritardo nella presentazione della documentazione da parte del geom. ; Controparte_2
- che, nel corso dell'esecuzione delle opere, quest'ultimo non aveva segnalato la presenza dei gravi vizi e difformità, già posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Gorizia n. 213/2019;
- che sia la società appaltatrice che lo stesso direttore dei lavori, gli avevano assicurato di poter portare in detrazione, ai fini fiscali, il costo dei lavori di ristrutturazione nella misura del 50%;
- che il convenuto ha, inoltre, omesso di prendere visione della contabilità di cantiere, oltre ad essere rimasta priva di riscontro la lettera raccomandata del 7.6.2019.
Si è costituito nel presente giudizio il geom. , il quale ha, da Controparte_2 un lato, reiterato l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1667 e/o 1669
c.c., e, dall'altro, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, contestando l'esistenza di suoi profili di responsabilità in ordine ai danni lamentati, in assenza di tempestiva denuncia dei vizi e difetti dell'opera e in considerazione del comportamento dell'attore, che, essendo entrato nell'immobile prima del completamento dei lavori, non ha consentito la loro ultimazione e il collaudo degli impianti esistenti.
Analogamente, il convenuto ha contestato l'imputabilità del ritardo nell'avvio Org dei lavori, deducendo che la , presentata il 21.4.2017, si era perfezionata solo in data 13.6.2017, a seguito del pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione, avvenuto il 9.6.2017 (v. doc. 11 e 12 fascicolo di parte convenuta).
- 11 -
Disposta la riunione del giudizio recante R.G. 897/2019 a quello più risalente recante R.G. 784/2019, le cause sono state istruite con il deposito di documenti, l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una CTU tecnico-estimativa, con il conferimento dell'incarico all'arch. Per_2
[...]
1. Questioni preliminari.
Devono essere, innanzitutto, rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, dovendosi ritenere la causa sufficientemente istruita, con integrale conferma dell'ordinanza del 28.9.2020, alla cui motivazione si rinvia. Non può essere, dunque, accolta la richiesta di parte attrice volta ad ottenere una integrazione della CTU per provvedere ad una nuova stima, in considerazione dell'aumento dei prezzi, essendo stata la relazione depositata nel mese di ottobre del 2022.
Vanno, inoltre, dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le ulteriori difese svolte dalle parti per la prima volta nelle comparse conclusionali.
In ordine al potenziale conflitto di interessi segnalato dalla difesa di _1
, essendo il geom. e i soci illimitatamente responsabili
[...] Controparte_2
della società appaltatrice assistiti dal medesimo avvocato, l'eccezione – peraltro sollevata dalla difesa dell'attrice solo nella memoria ex art. 183 c.6 n.
3 c.p.c. – è priva di pregio, atteso che i convenuti non hanno formulato domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità. Sotto tale profilo, va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda formulata in via alternativa dal committente volta ad ottenere l'accertamento delle quote responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, atteso che, secondo i principi generali, la solidarietà passiva ha la funzione di rafforzare le ragioni del creditore.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa di e , in quanto la Controparte_3 CP
responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con
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carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera, infatti, esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società (cfr. Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 279 del 10/01/2017).
2. Nel merito.
Tanto premesso, non è contestata tra le parti la stipula del contratto di appalto, avente ad oggetto la demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione, con ampliamento di un nuovo fabbricato, sito in Gorizia, allo Stradone
Mainizza n. 90, al corrispettivo pattuito di complessivi € 164.149.61, oltre
IVA, né la mancata ultimazione dell'opera oggetto del contratto di appalto, come, del resto, anche accertato dal CTU all'esito delle indagini peritali.
Nel caso di specie, può, dunque, operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., presupponendo la garanzia per la difformità e vizi di cui agli artt. 1667 c.c. e ss. l'esecuzione completa dell'opera (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6284 del 2015 non massimata). Va, dunque, esclusa l'operatività del termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., pertanto, la relativa eccezione va rigettata.
Ciò posto, come è noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
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fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. per tutte Cass. sez. Un. n. 13533/2001).
Posto che l'odierno opponente non ha contestato l'omesso pagamento dell'importo residuo dovuto, quale corrispettivo del contratto di appalto, va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo, essendo emersa, alla luce delle prove testimoniali e delle risultanze della
C.T.U., l'esistenza di numerosi vizi e difetti dell'opera appaltata.
In particolare, l'ausiliario d'ufficio, nella propria relazione, i cui esiti sono fatti propri dal Tribunale, perché fondati su un iter argomentativo immune da vizi logico-scientifici, mediante il confronto tra il secondo e il terzo computo metrico in atti - con esclusione del primo computo metrico, in quanto relativo alla realizzazione di un'opera in legno – ha accertato l'esistenza solo di una parte dei vizi e difetti dell'opera lamentati, di seguito schematicamente riportati:
1) mancanza di verticalità delle parteti interne e precisamente nella parte alta del tramezzo, posto tra la cucina e l'ingresso, è stato riscontrato un disallineamento di circa 1 cm e nella parte alta del tramezzo posto tra il disimpegno e la dispensa è stato riscontrato una mancata verticalità complessiva con punti di convessità di circa 1 cm;
2) mancanza di squadratura delle murature e precisamente: a) angolo interno spigolo sud/est (cucina), apertura della muratura del fronte, rispetto alla muratura laterale, pari a 2,0 cm su di una distanza di cm
155 dallo spigolo;
b) angolo interno spigolo nord/ovest (soggiorno), apertura della muratura del fronte, rispetto alla muratura laterale, pari a 0,7 cm su di una distanza di cm 155 dallo spigolo;
c) angolo interno spigolo nord/ovest (camera matrimoniale), apertura della muratura del retro, rispetto alla muratura laterale del, pari a 1,3 cm su di una distanza di cm 155 dallo spigolo;
d) angolo interno spigolo sud/est
(camera singola), apertura della muratura del retro, rispetto alla
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muratura laterale, adiacente al portico auto), pari a 1,0 cm su di una distanza di cm155 dallo spigolo.
Trattasi di vizi percepibili per l'errato posizionamento delle perline, che tuttavia non hanno compensato l'esecuzione non a squadra delle murature (v. pag. 14 della relazione).
3) mancanza squadratura della copertura limitatamente alla cucina:
“parete perimetrale frontale della cucina, larghezza della perlina a vista, in corrispondenza dello spigolo sud/est del fabbricato, pari a cm. 13,2 cm rispetto alla misura in corrispondenza dello spigolo tra la muratura frontale ed il tramezzo interposto all'ingresso, pari a cm.
7,50” (v. pag. 14 e 15 della relazione).
4) in relazione ai rivestimenti ceramici esterni, presenza di alcune imperfezioni in corrispondenza del rivestimento perimetrale dei singoli gradini (pag. 16 relazione peritale);
5) omessa esecuzione di una sottostruttura di ventilazione, in relazione alla struttura di copertura, come prevista nel computo metrico;
6) presenza di fessurazioni in alcune pareti della cucina, del disimpegno e mancata rifinitura delle scatole dell'impianto elettrico;
7) mancato completamento tinteggiatura del vano caldaia;
8) instabilità delle porte interne con difficoltà di chiusura a causa del cattivo montaggio delle controcasse;
9) mancato completamento della fugatura dei pavimenti.
10) collegamento idraulico del tubo di allacciamento della lavatrice alla linea dell'acqua calda;
11) assenza dello strato di finitura della pavimentazione del marciapiede perimetrale e del posto auto;
12) errori nel posizionamento del cavo di terra con ripercussioni sull'esecuzione della pavimentazione dei posti auto;
13) errori nella realizzazione dell'impianto fognario;
14) presenza in giardino di pozzetti non ancorati.
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Il perito d'ufficio ha, inoltre, verificato l'omesso completamento dell'impianto di messa a terra e di non poter, di conseguenza, accertare il vizio, non essendo stati presentati i dovuti certificati, così come verificato nei documenti in atti.
Ciò posto, il CTU, con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune da vizi logici, ha quantificato in complessivi € 20.164,33, oltre IVA il costo delle opere da realizzare per eliminare i difetti riscontrati e il minor valore delle opere realizzate a fronte di vizi non eliminabili - secondo i criteri meglio esplicitati nell'integrazione all'elaborato peritale depositata il
3.5.2023, alle pagine 20 e ss., cui si rinvia, e ai chiarimenti resi, a seguito delle osservazioni del C.T.P. dell'attore (v. pag. 28 della relazione) – cui vanno aggiunti complessivi € 4.500,00, quali costi da sostenere per il rilascio delle certificazioni relative all'impianto idraulico, elettrico e per il collaudo linea vita, sulle quali le parti sono rimaste in contestazione, atteso che l'opponente, nella comparsa conclusionale, ha affermato di non aver ricevuto gli originali di tali documenti, ritenendo, in ogni caso, manchevoli, le copie informatiche depositate al momento della precisazione delle conclusioni.
Per quanto riguarda i vizi afferenti all'impianto fognario, si rileva che trattasi di lavori non previsti nel contratto di appalto né nei computi metrici in atti, in relazione ai quali non è stato, in maniera specifica, allegato e provato il pagamento di alcun compenso, come anche rilevato dal CTU (v. pag. 17 della prima relazione e pagine 17 e 18 della relazione integrativa).
Dall'importo dovuto quale corrispettivo residuo del contratto di appalto, vanno, inoltre, detratti i costi per serramenti esterni (per € 19.130,00 come riconosciuto dall'appaltatrice), per la fornitura di marmi e controtelai, dedotta la posa in opera, pari a complessivi € 817,00, i costi per i pavimenti interni
(pari ad € 3.675,00), quelli per i pavimenti ceramici non eseguiti (pari a €
1.528,80), per piane davanzale (per € 547,00, dedotta la posa in opera), per le porte interne (per € 4.000,00) e i costi per la pulizia del cantiere, pari ad €
1.277,88, e dunque complessivi € 30.975,68.
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Null'altro va riconosciuto all'odierno opponente né a titolo di danno patrimoniale che non patrimoniale.
Quanto al danno da mancata detrazione fiscale, si rileva, in primo luogo, che lo stesso è stato allegato in maniera del tutto generica;
in secondo luogo,
l'opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'impossibilità di beneficiare delle detrazioni nel mese di ottobre del 2017 e dunque poco dopo l'inizio dei lavori, risalenti al mese di luglio – agosto del 2017, protrattisi almeno sino al mese di marzo del 2018, allorquando il committente è entrato nell'immobile per abitarvi;
in terzo luogo, occorre considerare che il contratto di appalto aveva espressamente ad oggetto la “demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione con ampliamento di un nuovo fabbricato”, sicché, in base al tenere letterale dell'art. 1, risultava del tutto evidente che l'intervento non potesse essere qualificato quale mera ristrutturazione.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, quantificato in una somma non inferiore ad € 6.000,00, derivato dal ritardo con il quale i lavori sono iniziati, stante la mancata pattuizione della data di inizio dei lavori, come emerge dall'omessa indicazione, all'art. 5 del contratto della data di inizio e fine lavori.
In ogni caso, deve escludersi l'imputabilità del ritardo alla società appaltatrice, stante la necessità di regolarizzare l'opera, sotto il profilo amministrativo, con il pagamento degli oneri di urbanizzazione, avvenuto solo in data 9.6.2017.
Va, infine, rigettata la domanda di parte attrice volta ad ottenere il rimborso del costo per il consumo del gas, tra il mese di marzo e quello di aprile del
2018, pari a circa € 800,00, in mancanza di prova dei maggiori esborsi effettivamente sostenuti rispetto ai normali consumi.
In ordine poi alla domanda proposta dall'appaltatrice, nella comparsa di costituzione e risposta, quale reconventio reconventionis, va riconosciuto alla società appaltatrice il pagamento dell'importo di € 18.008,90, oltre IVA, se
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dovuta, quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione del porticato esterno, non previsto nel contratto di appalto, in assenza di specifiche contestazioni sia in ordine alla richiesta di esecuzione di tale ulteriore opera che della congruità dei prezzi riportati nel computo metrico (v. doc. 8 fascicolo parte opposta).
Sul punto, si osserva, infatti, che, nel corso della prima udienza, l'opponente ha contestato in maniera del tutto generica il relativo computo metrico e non sono state svolte ulteriori difese nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 e 2 c.p.c.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia 213/2019 deve essere revocato.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del geom. , oggetto del Parte_1 Controparte_2
successivo giudizio recante R.G. 897/2019, deve ritenersi, preliminarmente, che l'attore abbia inteso convenire il professionista per l'accertamento della sua responsabilità quale direttore dei lavori, in solido con la società appaltatrice, per aver totalmente omesso l'attività di controllo sulle opere commissionate.
Orbene, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a
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responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7336 del 2019 non massimata).
In punto di riparto dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il committente deve soltanto provare il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, mentre resta a carico di quest'ultimo la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.
Con riferimento al contenuto dell'obbligo di vigilanza, è stato, altresì, precisato che “il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021).
In applicazione di tali principi, non avendo il geom. fornito Controparte_2
la prova liberatoria, va affermata la responsabilità contrattuale di quest'ultimo, quale direttore di lavori per l'omesso controllo della realizzazione dell'opera limitatamente ai vizi e i difetti delle opere
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effettivamente realizzate dalla società appaltatrice, che non si sostanzino in una cattiva esecuzione dei lavori, secondo quanto accertato dal CTU.
Il direttore dei lavori deve, dunque, essere ritenuto responsabile del danno per l'omessa esecuzione della sottostruttura di ventilazione, in relazione alla struttura di copertura, come previsto per il computo metrico, quantificato in €
3.690,00. Per il resto, trattasi di vizi di natura meramente esecutiva, in relazione ai quali va esclusa la responsabilità del diretto dei lavori.
Va, invece, rigettata sia la domanda attorea di risarcimento del danno, costituito dall'omesso completamento dell'opera, a seguito dell'ingresso di nell'immobile, che quella di risarcimento dell'ulteriore danno Parte_1 causato dal ritardo nell'avvio dei lavori, per aver il convenuto dimostrato la non imputabilità del ritardo, stante la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica e di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione, avvenuto solo in data 9.6.2007, previa redazione di apposita convenzione con il da parte del convenuto (v. doc. 9 e 10 Org_4
fascicolo del convenuto ). Controparte_2
Non possono, infine, essere accolte le ulteriori domande di risarcimento del danno, dovendosi, sul punto richiamare le considerazioni svolte in relazione alla responsabilità dell'appaltatore.
In conclusione, operata la compensazione tra quanto ancora dovuto dal committente, a titolo di corrispettivo residuo per le opere contrattuali ed extracontrattuali, rispettivamente pari ad € 27.044,16 ed € 18.008,90, oltre
IVA, (ossia complessivi € 45.053,06) e quanto riconosciuto in favore di _1
, all'esito del presente giudizio, pari a complessivi € 55.640,00, la
[...]
società in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., va condannata, in solido con e , quali soci Controparte_3 CP
illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 10.586,94 (oltre IVA, se dovuta), oltre interessi, al tasso legale, e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo.
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Accertata, inoltre, la responsabilità contrattuale del geom. , Controparte_2
quale direttore dei lavori, quest'ultimo va condannato, in solido con la società
e in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 Controparte_3
ai soci illimitatamente responsabili e , al Controparte_3 CP risarcimento del danno, in favore di , quantificato in € 3.696,00, Parte_1
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite tanto con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
784/2019 a.c.) quanto con riferimento al giudizio recante R.G. 897/2019 vanno compensate al 50%, ponendo il restante 50% a carico di
[...]
in solido con e Controparte_1 Controparte_3 CP
, da un lato, e a carico del geom. , dall'altro, che
[...] Controparte_2
viene liquidato, come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese per la CTU, come liquidate con separato decreto, vengono, invece, poste a carico di ciascuna parte in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. 213/2019;
2) condanna la società in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., in solido con e Controparte_3 CP
, quali soci illimitatamente responsabili, in solido, al pagamento, in
[...]
favore di , dell'importo di € 10.586,94 (oltre IVA, se dovuta), Parte_1
oltre interessi, al tasso legale, e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) condanna il geom. , in solido con la società Controparte_2
e in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 Controparte_3
ai soci illimitatamente responsabili e , al Controparte_3 Controparte_3
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risarcimento del danno, in favore di , quantificato in € 3.696,00, Parte_1
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) compensa le spese di lite relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (r.g. n. 784/2019) al 50% e condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3 CP
e , quali soci illimitatamente responsabili, al
[...] Controparte_3 pagamento, in favore di , del restante 50%, liquidato in € 420,80 Parte_1 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%;
5) compensa le spese di lite relative al giudizio recante R.G.
897/2019 al 50% e condanna il geom. al pagamento, in Controparte_2 favore di , del restante 50%, liquidato in € 400,67 per esborsi ed € Parte_1
1.276,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
6) pone definitivamente a carico di ciascuna parte, in egual misura, le spese per la CTU, come liquidate con separato decreto di pari data.
Così deciso in Gorizia, 13.2.2024
Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritta al n. 784/2019 e 897/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnate in decisione con ordinanza del 6.10.2023, comunicata in pari data, previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dagli avv.ti Carlo Carruba e Lorenzo Lorenzon, ed elett.te dom.to presso il loro studio, sito in Gorizia, alla via A. Perco n. 20.
- ATTORE OPPONENTE
E
c.f. e P.I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Gorizia, al Corso
Italia n. 206, presso lo studio dell'Avv. FRAUSIN SAMANTHA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_1
(C.F. ), quali soci illimitatamente
[...] C.F._3
responsabili della società elett.te Controparte_1
dom.ti in Trieste, alla via Cecilia de Rittmeyer n. 20, presso lo studio dell'avv.
Daniele Coslovich, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_2 C.F._4
Trieste, alla via Cecilia de Rittmeyer n. 20, presso lo studio dell'avv. Daniele
Coslovich, che lo rappresenta e difende in virtù di procura IN ATTI
CONVENUTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n.
213/2019 e domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale
Conclusioni: La difesa di ha così concluso: “in via preliminare, Parte_1
confermare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di Gorizia, R.G. 543/2019.
In via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ai soci e e Controparte_1 Controparte_1
confermare la legittimazione passiva degli stessi.
Nel merito, accerti e dichiari per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui alla presente opposizione: 1) l'entità e il valore delle opere eseguite direttamente da all'interno del contratto di appalto-l'esistenza dei vizi, delle Parte_1 difformità e delle manchevolezze sulle opere dell' immobile, tra cui quelli indicati da pag. 7 a pag. 12 dell' atto di citazione in opposizione, e degli altri vizi, difformità e manchevolezze che risulteranno in corso di causa, 2)
l'inadempimento contrattuale della Controparte_3
, e/o del TR direttore dei
[...] Controparte_2
lavori e progettista e - l'imputabilità e quindi la responsabilità dell' impresa e/o del Controparte_3
TR quale progettista e direttore lavori eseguiti con Controparte_2
vizi, difetti, difformità e manchevolezze, anche in solido tra loro o nella quota
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parte corrispondente alla rispettiva responsabilità di ciascuno, ex artt. 1667,
1668,1669 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. come risulterà all'esito della causa, e per l'effetto: a) dichiari nullo, annulli e comunque revochi il decreto ingiuntivo n.
213/2019 del Tribunale di Gorizia, R.G. 543/2019 e/o b) accerti e dichiari che nulla deve alla Parte_1 Controparte_3
o, in subordine, che l'importo dovuto da è pari
[...] Parte_1 ad una somma comunque inferiore ad € 27.044,16 (€ 26.004,00 più Iva al
4%), secondo quanto il giudice riterrà di giustizia.
In via riconvenzionale:
I)condanni, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui alle presente opposizione, l'impresa Controparte_3
, in persona dell'amministratore sig. , e i soci
[...] Controparte_1
solidalmente ed illimitatamente responsabili Controparte_3 CP
e/o il TR quale progettista e direttore dei
[...] Controparte_2
lavori, ad eliminare i vizi, le difformità, e le manchevolezze mediante rifusione all'attore di tutti i costi necessari alla eliminazione dei vizi delle difformità e delle manchevolezze nelle opere tra cui quelli indicati da pag. 7 a pag. 12 del presente atto di citazione in opposizione, per l'importo di €
70.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo, o quel diverso importo maggiore o minore di giustizia che risulterà all'esito della causa, anche in via solidale tra loro, o nella quota parte corrispondente alla rispettiva responsabilità imputata a ciascuno all'esito della causa, ex artt.
1667, 1668, 1669 e/o ex art. 2043 c.c., e per l'ipotesi denegata in cui _1
risulti debitore nei confronti della
[...] Controparte_3
, operarsi la compensazione con le somme che
[...]
eventualmente risultassero dovute alla Controparte_3
, comunque in importo inferiore ad € 27.044,16 (€
[...]
26.004,00 più Iva al 4%);
II) in via riconvenzionale subordinata, condanni, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui alle presente opposizione, l'impresa
[...]
[...]
[...]
[...]
, in persona dell'amministratore, Controparte_4
e i soci illimitatamente responsabili e/o il TR , quale Controparte_2
progettista e direttore dei lavori, ad eliminare i vizi, le difformità e le manchevolezze mediante proporzionale diminuzione del prezzo delle opere eseguite sia da parte dell'appaltatore che da parte del progettista e direttore dei lavori, con condanna dell'appaltatrice e dei soci illimitatamente responsabili, in solido, alla restituzione di quanto ricevuto a pagamento dal signor in eccedenza rispetto al prezzo delle opere eseguite e con Parte_1
condanna del TR alla restituzione di quanto ricevuto a Controparte_2 pagamento dal signor in eccedenza rispetto al prezzo dell' opera Parte_1 eseguita e per l'ipotesi denegata in cui risulti debitore nei Parte_1
confronti della Controparte_3
, operarsi la compensazione con le somme che eventualmente
[...]
risultassero dovute alla Controparte_3
, comunque in importo inferiore ad € 27.044,16 (€ 26.004,00 più Iva
[...]
al 4%);
III)condanni inoltre ed in ogni caso l'impresa Controparte_3
e i soci illimitatamente responsabili, in solido, e/o il TR
[...] P_
, quale progettista e direttore dei lavori, a risarcire tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore opponente per non avere goduto dell'abitazione eseguita a regola d'arte e per l'occupazione futura dell'immobile nei giorni in cui verranno eseguiti i lavori di ripristino, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, in misura non inferiore ad €
6.000,00, o quel diverso importo maggiore o minore di giustizia che risulterà all'esito della causa, anche in via equitativa, anche in via solidale tra loro, o nella quota parte corrispondente alla rispettiva responsabilità imputata a ciascuno all'esito della causa, ex artt. 1667, 1668,1669 e/o ex art. 2043 c.c.
In via istruttoria, l'attore ha reiterato le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c.
La società opposta a chiesto: Controparte_3
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1) in via preliminare di merito, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1667 cod. civ. e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di
Gorizia, revocando l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività;
2) in via ulteriormente preliminare, accertato e dichiarato che la presente opposizione risulta infondata per i motivi esplicitati e che non ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. revocare l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di
Gorizia, senza versamento di alcuna cauzione;
3) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, rigettare le stesse per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui alla comparsa dichiarando che nulla risulta dovuto ovvero riducendo le somme eventualmente accertate come dovute dalla ditta
UM in compensazione rispetto alla maggior somma comunque dovuta dal sig. alla ditta medesima e pari ad euro 34.089,81 (oltre i.v.a), così come _1
quantificata in esito alla CTU disposta;
4) in via riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento dell'ulteriore _1
somma di euro 18.008,90 (iva esclusa), oltre a quella già ingiunta, ed oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo, atteso peraltro quanto evidenziato nella CTU disposta ove si legge come “per quanto attiene il porticato il computo estimativo riporta un importo pari ad euro 18.008,90 e si conferma l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste nel computo trasmesso, a mezzo email in data 10.11.2020, dal TR di cui CP_5 Org_1
la committenza non poteva non essere a conoscenza e nel computo redatto per la realizzazione del portico”; CTU che inoltre quantifica la somma ancora dovuta alla ditta in euro 34.089,81 (oltre i.v.a), a fronte di lavori CP
effettivamente realizzati dall'appaltatrice per euro 176.669,10.-;
5) in ogni caso, condannare parte attrice opponente alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
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La difesa di e , quali soci illimitatamente Controparte_3 CP responsabili della società ha così concluso: Controparte_3
1) in via pregiudiziale di rito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo ai soci e;
Controparte_1 Controparte_1
2) in via preliminare di merito, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1667 cod. civ. e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di
Gorizia, revocando l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività;
3) in via ulteriormente preliminare di merito, accertare e dichiarare che la presente opposizione risulta infondata e che non ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c revocare l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 213/2019 del Tribunale di Gorizia;
4) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto dichiarando che nulla risulta dovuto dai soci e CP
; Controparte_1
5) in ogni caso, condannare parte attrice opponente alle spese e compensi del presente giudizio per ciascun socio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
La difesa del geom. ha chiesto: Controparte_2
1) in via preliminare di merito, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza dall'azione di cui all'art. 1667 cod. civ., art. 1669 cod. civ.;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, rigettare le stesse per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui alla comparsa dichiarando che nulla risulta dovuto neppure a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. tanto sotto il profilo del danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale;
3) in ogni caso, condannare parte attrice alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n.
213/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della sola società in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., dell'importo di € 27.044,16, quale corrispettivo residuo dovuto in virtù del contratto di appalto stipulato il 15.9.2016, avente ad oggetto la demolizione del fabbricato esistente e successiva realizzazione, con ampliamento, di un nuovo fabbricato sito in Gorizia, allo Stradone della
Mainizza n. 90, al corrispettivo pattuito di € 164.149,61, convenendo, altresì, in giudizio e , quali soci illimitatamente responsabili Controparte_3 CP
della società appaltatrice.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'esistenza di una pluralità di vizi e difetti dell'opera, elencati alle pagine 6 e ss. dell'atto di citazione e della perizia di parte allegata, a firma del geom. (v. Persona_1
doc. 22 fascicolo parte opponente) e precisamente:
1) la presenza di numerose crepe sui muri interni e di una grande fessurazione sulla parete della cucina;
2) errato montaggio delle scatole per le prese dei fili, con evidenti buchi o stuccature non rifinite;
3) la presenza di evidenti spaccature sulle travi del soffitto della cucina, di un bagno e di una camera;
4) la mancata tinteggiatura del vano caldaia, con la presenza del cemento a vista in corrispondenza delle tubature;
5) segni di imbrattamento sulle pareti perimetrali esterne e assenza della seconda mano di pittura;
6) errato montaggio delle porte blindate di ingresso e delle porte interne, che non si chiudono correttamente;
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7) la presenza di fessurazioni sulle piastrelle dei pavimenti e sui muri, in corrispondenza delle scatole di derivazione;
8) malfunzionamento dell'impianto solare, perdite di acqua calda dalla caldaia e perdita di pressione dalla pompa di ricircolo;
mancata consegna della fattura per l'acquisto della caldaia e dell'impianto solare, per operare le detrazioni fiscali;
rottura del pannello solare per congelamento;
9) collegamento idraulico del tubo di allacciamento della lavatrice alla linea dell'acqua calda;
10) errata realizzazione del tracciato, per raggiungere il posto auto, il quale non è stato pavimentato;
11) presenza in giardino di pozzetti non ancorati, non livellati e sporgenti di almeno 10 cm;
12) mancata realizzazione del pozzetto per il telefono e il citofono, dello scavo per il cavo della fibra e mancato riposizionamento del cavo della
; Pt_2
13) mancata esecuzione della pavimentazione del marciapiede perimetrale;
14) mancata installazione del termostato dell'impianto di riscaldamento con accensione continua dell'impianto e relativa spesa di € 800,00;
15) l'errato posizionamento del cavo della messa a terra, in quanto rimasto in superficie;
16) mancata trasmissione della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico al dall'elettricista incaricato;
Organizzazione_2
L'opponente ha, inoltre, lamentato l'esistenza di problematiche relative alla realizzazione delle fognature, emerse dopo circa otto mesi dall'ingresso nell'immobile, rendendosi necessario sostenere costi per complessivi €
1.724,00, e di non aver potuto beneficiare delle detrazioni fiscali, ivi comprese quelle per l'acquisto della caldaia e dell'impianto solare. Al totale dovuto - secondo la difesa di - andrebbe, infine, detratto Parte_1
l'importo di € 27.555,00 relativo ai serramenti esterni, alle piane davanzali, alle porte interne e ai pavimenti in legno (v. doc. 23 fascicolo parte
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opponente), oltre ai costi delle piastrelle del bagno e della cucina pari ad ulteriori € 3.590,00.
ha, dunque, chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa Parte_1
del geom. , quale progettista e direttore dei lavori, accertata Controparte_2 la responsabilità solidale di quest'ultimo e della società opposta, dichiarare nullo, annullabile o comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto alla società appaltatrice o, in subordine, che l'importo dovuto è inferiore a quello ingiunto.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della società Parte_1
appaltatrice, in persona del legale rappresentante p.t., dei soci illimitatamente responsabili e e/o del geom. , quale Controparte_3 CP P_
progettista e direttore dei lavori, in solido o pro quota, in proporzione alle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno ex artt. 1667, 1668, 1669
e/o ex art. 2043 c.c., quantificato in complessivi € 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pronuncia al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, costituito sia dai costi per l'eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere che dai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per
“non aver goduto dell'abitazione eseguita a regola d'arte” e per il mancato godimento dell'immobile per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, in misura non inferiore ad € 6.000,00, con compensazione delle somme eventualmente dovute all'appaltatrice, all'esito del giudizio.
In via riconvenzionale subordinata, l'opponente ha chiesto la riduzione del prezzo dell'opera commissionata, in considerazione dei vizi e difformità delle opere, e la condanna della società committente, dei soci illimitatamente responsabili e e/o del geom. , Controparte_3 CP Controparte_2
quale progettista e direttore dei lavori, di quanto ricevuto in eccedenza in esecuzione del contratto di appalto, con compensazione delle eventuali somme dovute.
Si sono tempestivamente costituiti nel presente giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ed i soci Controparte_3
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illimitatamente responsabili e , i quali hanno, Controparte_3 CP innanzitutto, eccepito la decadenza dall'azione ex art. 1667 c. 2 c.c., avendo il committente denunciato i vizi solo con lettera raccomandata del 18.2.2019 e dunque a distanza di quasi un anno dall'ingresso nell'immobile, avvenuto nel mese di marzo del 2018.
e hanno, inoltre, eccepito il proprio difetto di Controparte_3 CP legittimazione passiva, stante l'operatività del beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Nel merito, entrambi i convenuti hanno contestato l'imputabilità dell'inadempimento, anche sotto il profilo del ritardo con il quale sono iniziati i lavori, stante, da un lato, la mancata pattuizione, nel contratto di appalto, della data di inizio e fine dei lavori e, dall'altro, il prematuro ingresso del committente nell'immobile, che ha impedito il completamento dei lavori da parte dell'appaltatrice.
Secondo la difesa dei convenuti, l'opponente non avrebbe, inoltre, fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza dei vizi e difetti dell'opera lamentati.
La società appaltatrice e i soci illimitatamente responsabili hanno, dunque, chiesto il rigetto delle avverse domande, pur non contestando che, dall'importo dovuto, vadano detratti i costi per le porte interne, per serramenti e per i pavimenti in legno, quantificati, diversamente da quanto affermato dal committente, in complessivi € 27.130,00.
In via riconvenzionale, la società ha chiesto Controparte_3
la condanna di al pagamento dei lavori extracontratto, costituiti Parte_1 dalla realizzazione del porticato esterno, quantificati in € 18.008,90, oltre
IVA.
Rigettata la domanda di chiamata in causa del Geom. , quale Controparte_2
progettista e direttore dei lavori, ha instaurato un successivo Parte_1 giudizio per l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo, deducendo:
- 10 -
- di aver incaricato il geom. per la direzione dei lavori Controparte_2
e la progettazione dell'edificio sito in Gorizia, allo Stradone della
Mainizza n. 90;
- che i lavori erano iniziati circa nove mesi dopo la data concordata, anche a causa del ritardo nella presentazione della documentazione da parte del geom. ; Controparte_2
- che, nel corso dell'esecuzione delle opere, quest'ultimo non aveva segnalato la presenza dei gravi vizi e difformità, già posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Gorizia n. 213/2019;
- che sia la società appaltatrice che lo stesso direttore dei lavori, gli avevano assicurato di poter portare in detrazione, ai fini fiscali, il costo dei lavori di ristrutturazione nella misura del 50%;
- che il convenuto ha, inoltre, omesso di prendere visione della contabilità di cantiere, oltre ad essere rimasta priva di riscontro la lettera raccomandata del 7.6.2019.
Si è costituito nel presente giudizio il geom. , il quale ha, da Controparte_2 un lato, reiterato l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1667 e/o 1669
c.c., e, dall'altro, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, contestando l'esistenza di suoi profili di responsabilità in ordine ai danni lamentati, in assenza di tempestiva denuncia dei vizi e difetti dell'opera e in considerazione del comportamento dell'attore, che, essendo entrato nell'immobile prima del completamento dei lavori, non ha consentito la loro ultimazione e il collaudo degli impianti esistenti.
Analogamente, il convenuto ha contestato l'imputabilità del ritardo nell'avvio Org dei lavori, deducendo che la , presentata il 21.4.2017, si era perfezionata solo in data 13.6.2017, a seguito del pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione, avvenuto il 9.6.2017 (v. doc. 11 e 12 fascicolo di parte convenuta).
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Disposta la riunione del giudizio recante R.G. 897/2019 a quello più risalente recante R.G. 784/2019, le cause sono state istruite con il deposito di documenti, l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una CTU tecnico-estimativa, con il conferimento dell'incarico all'arch. Per_2
[...]
1. Questioni preliminari.
Devono essere, innanzitutto, rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, dovendosi ritenere la causa sufficientemente istruita, con integrale conferma dell'ordinanza del 28.9.2020, alla cui motivazione si rinvia. Non può essere, dunque, accolta la richiesta di parte attrice volta ad ottenere una integrazione della CTU per provvedere ad una nuova stima, in considerazione dell'aumento dei prezzi, essendo stata la relazione depositata nel mese di ottobre del 2022.
Vanno, inoltre, dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le ulteriori difese svolte dalle parti per la prima volta nelle comparse conclusionali.
In ordine al potenziale conflitto di interessi segnalato dalla difesa di _1
, essendo il geom. e i soci illimitatamente responsabili
[...] Controparte_2
della società appaltatrice assistiti dal medesimo avvocato, l'eccezione – peraltro sollevata dalla difesa dell'attrice solo nella memoria ex art. 183 c.6 n.
3 c.p.c. – è priva di pregio, atteso che i convenuti non hanno formulato domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità. Sotto tale profilo, va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda formulata in via alternativa dal committente volta ad ottenere l'accertamento delle quote responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, atteso che, secondo i principi generali, la solidarietà passiva ha la funzione di rafforzare le ragioni del creditore.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa di e , in quanto la Controparte_3 CP
responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con
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carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera, infatti, esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società (cfr. Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 279 del 10/01/2017).
2. Nel merito.
Tanto premesso, non è contestata tra le parti la stipula del contratto di appalto, avente ad oggetto la demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione, con ampliamento di un nuovo fabbricato, sito in Gorizia, allo Stradone
Mainizza n. 90, al corrispettivo pattuito di complessivi € 164.149.61, oltre
IVA, né la mancata ultimazione dell'opera oggetto del contratto di appalto, come, del resto, anche accertato dal CTU all'esito delle indagini peritali.
Nel caso di specie, può, dunque, operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., presupponendo la garanzia per la difformità e vizi di cui agli artt. 1667 c.c. e ss. l'esecuzione completa dell'opera (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6284 del 2015 non massimata). Va, dunque, esclusa l'operatività del termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., pertanto, la relativa eccezione va rigettata.
Ciò posto, come è noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
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fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. per tutte Cass. sez. Un. n. 13533/2001).
Posto che l'odierno opponente non ha contestato l'omesso pagamento dell'importo residuo dovuto, quale corrispettivo del contratto di appalto, va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo, essendo emersa, alla luce delle prove testimoniali e delle risultanze della
C.T.U., l'esistenza di numerosi vizi e difetti dell'opera appaltata.
In particolare, l'ausiliario d'ufficio, nella propria relazione, i cui esiti sono fatti propri dal Tribunale, perché fondati su un iter argomentativo immune da vizi logico-scientifici, mediante il confronto tra il secondo e il terzo computo metrico in atti - con esclusione del primo computo metrico, in quanto relativo alla realizzazione di un'opera in legno – ha accertato l'esistenza solo di una parte dei vizi e difetti dell'opera lamentati, di seguito schematicamente riportati:
1) mancanza di verticalità delle parteti interne e precisamente nella parte alta del tramezzo, posto tra la cucina e l'ingresso, è stato riscontrato un disallineamento di circa 1 cm e nella parte alta del tramezzo posto tra il disimpegno e la dispensa è stato riscontrato una mancata verticalità complessiva con punti di convessità di circa 1 cm;
2) mancanza di squadratura delle murature e precisamente: a) angolo interno spigolo sud/est (cucina), apertura della muratura del fronte, rispetto alla muratura laterale, pari a 2,0 cm su di una distanza di cm
155 dallo spigolo;
b) angolo interno spigolo nord/ovest (soggiorno), apertura della muratura del fronte, rispetto alla muratura laterale, pari a 0,7 cm su di una distanza di cm 155 dallo spigolo;
c) angolo interno spigolo nord/ovest (camera matrimoniale), apertura della muratura del retro, rispetto alla muratura laterale del, pari a 1,3 cm su di una distanza di cm 155 dallo spigolo;
d) angolo interno spigolo sud/est
(camera singola), apertura della muratura del retro, rispetto alla
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muratura laterale, adiacente al portico auto), pari a 1,0 cm su di una distanza di cm155 dallo spigolo.
Trattasi di vizi percepibili per l'errato posizionamento delle perline, che tuttavia non hanno compensato l'esecuzione non a squadra delle murature (v. pag. 14 della relazione).
3) mancanza squadratura della copertura limitatamente alla cucina:
“parete perimetrale frontale della cucina, larghezza della perlina a vista, in corrispondenza dello spigolo sud/est del fabbricato, pari a cm. 13,2 cm rispetto alla misura in corrispondenza dello spigolo tra la muratura frontale ed il tramezzo interposto all'ingresso, pari a cm.
7,50” (v. pag. 14 e 15 della relazione).
4) in relazione ai rivestimenti ceramici esterni, presenza di alcune imperfezioni in corrispondenza del rivestimento perimetrale dei singoli gradini (pag. 16 relazione peritale);
5) omessa esecuzione di una sottostruttura di ventilazione, in relazione alla struttura di copertura, come prevista nel computo metrico;
6) presenza di fessurazioni in alcune pareti della cucina, del disimpegno e mancata rifinitura delle scatole dell'impianto elettrico;
7) mancato completamento tinteggiatura del vano caldaia;
8) instabilità delle porte interne con difficoltà di chiusura a causa del cattivo montaggio delle controcasse;
9) mancato completamento della fugatura dei pavimenti.
10) collegamento idraulico del tubo di allacciamento della lavatrice alla linea dell'acqua calda;
11) assenza dello strato di finitura della pavimentazione del marciapiede perimetrale e del posto auto;
12) errori nel posizionamento del cavo di terra con ripercussioni sull'esecuzione della pavimentazione dei posti auto;
13) errori nella realizzazione dell'impianto fognario;
14) presenza in giardino di pozzetti non ancorati.
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Il perito d'ufficio ha, inoltre, verificato l'omesso completamento dell'impianto di messa a terra e di non poter, di conseguenza, accertare il vizio, non essendo stati presentati i dovuti certificati, così come verificato nei documenti in atti.
Ciò posto, il CTU, con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune da vizi logici, ha quantificato in complessivi € 20.164,33, oltre IVA il costo delle opere da realizzare per eliminare i difetti riscontrati e il minor valore delle opere realizzate a fronte di vizi non eliminabili - secondo i criteri meglio esplicitati nell'integrazione all'elaborato peritale depositata il
3.5.2023, alle pagine 20 e ss., cui si rinvia, e ai chiarimenti resi, a seguito delle osservazioni del C.T.P. dell'attore (v. pag. 28 della relazione) – cui vanno aggiunti complessivi € 4.500,00, quali costi da sostenere per il rilascio delle certificazioni relative all'impianto idraulico, elettrico e per il collaudo linea vita, sulle quali le parti sono rimaste in contestazione, atteso che l'opponente, nella comparsa conclusionale, ha affermato di non aver ricevuto gli originali di tali documenti, ritenendo, in ogni caso, manchevoli, le copie informatiche depositate al momento della precisazione delle conclusioni.
Per quanto riguarda i vizi afferenti all'impianto fognario, si rileva che trattasi di lavori non previsti nel contratto di appalto né nei computi metrici in atti, in relazione ai quali non è stato, in maniera specifica, allegato e provato il pagamento di alcun compenso, come anche rilevato dal CTU (v. pag. 17 della prima relazione e pagine 17 e 18 della relazione integrativa).
Dall'importo dovuto quale corrispettivo residuo del contratto di appalto, vanno, inoltre, detratti i costi per serramenti esterni (per € 19.130,00 come riconosciuto dall'appaltatrice), per la fornitura di marmi e controtelai, dedotta la posa in opera, pari a complessivi € 817,00, i costi per i pavimenti interni
(pari ad € 3.675,00), quelli per i pavimenti ceramici non eseguiti (pari a €
1.528,80), per piane davanzale (per € 547,00, dedotta la posa in opera), per le porte interne (per € 4.000,00) e i costi per la pulizia del cantiere, pari ad €
1.277,88, e dunque complessivi € 30.975,68.
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Null'altro va riconosciuto all'odierno opponente né a titolo di danno patrimoniale che non patrimoniale.
Quanto al danno da mancata detrazione fiscale, si rileva, in primo luogo, che lo stesso è stato allegato in maniera del tutto generica;
in secondo luogo,
l'opponente ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'impossibilità di beneficiare delle detrazioni nel mese di ottobre del 2017 e dunque poco dopo l'inizio dei lavori, risalenti al mese di luglio – agosto del 2017, protrattisi almeno sino al mese di marzo del 2018, allorquando il committente è entrato nell'immobile per abitarvi;
in terzo luogo, occorre considerare che il contratto di appalto aveva espressamente ad oggetto la “demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione con ampliamento di un nuovo fabbricato”, sicché, in base al tenere letterale dell'art. 1, risultava del tutto evidente che l'intervento non potesse essere qualificato quale mera ristrutturazione.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, quantificato in una somma non inferiore ad € 6.000,00, derivato dal ritardo con il quale i lavori sono iniziati, stante la mancata pattuizione della data di inizio dei lavori, come emerge dall'omessa indicazione, all'art. 5 del contratto della data di inizio e fine lavori.
In ogni caso, deve escludersi l'imputabilità del ritardo alla società appaltatrice, stante la necessità di regolarizzare l'opera, sotto il profilo amministrativo, con il pagamento degli oneri di urbanizzazione, avvenuto solo in data 9.6.2017.
Va, infine, rigettata la domanda di parte attrice volta ad ottenere il rimborso del costo per il consumo del gas, tra il mese di marzo e quello di aprile del
2018, pari a circa € 800,00, in mancanza di prova dei maggiori esborsi effettivamente sostenuti rispetto ai normali consumi.
In ordine poi alla domanda proposta dall'appaltatrice, nella comparsa di costituzione e risposta, quale reconventio reconventionis, va riconosciuto alla società appaltatrice il pagamento dell'importo di € 18.008,90, oltre IVA, se
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dovuta, quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione del porticato esterno, non previsto nel contratto di appalto, in assenza di specifiche contestazioni sia in ordine alla richiesta di esecuzione di tale ulteriore opera che della congruità dei prezzi riportati nel computo metrico (v. doc. 8 fascicolo parte opposta).
Sul punto, si osserva, infatti, che, nel corso della prima udienza, l'opponente ha contestato in maniera del tutto generica il relativo computo metrico e non sono state svolte ulteriori difese nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 e 2 c.p.c.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia 213/2019 deve essere revocato.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del geom. , oggetto del Parte_1 Controparte_2
successivo giudizio recante R.G. 897/2019, deve ritenersi, preliminarmente, che l'attore abbia inteso convenire il professionista per l'accertamento della sua responsabilità quale direttore dei lavori, in solido con la società appaltatrice, per aver totalmente omesso l'attività di controllo sulle opere commissionate.
Orbene, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a
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responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7336 del 2019 non massimata).
In punto di riparto dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il committente deve soltanto provare il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, mentre resta a carico di quest'ultimo la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.
Con riferimento al contenuto dell'obbligo di vigilanza, è stato, altresì, precisato che “il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021).
In applicazione di tali principi, non avendo il geom. fornito Controparte_2
la prova liberatoria, va affermata la responsabilità contrattuale di quest'ultimo, quale direttore di lavori per l'omesso controllo della realizzazione dell'opera limitatamente ai vizi e i difetti delle opere
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effettivamente realizzate dalla società appaltatrice, che non si sostanzino in una cattiva esecuzione dei lavori, secondo quanto accertato dal CTU.
Il direttore dei lavori deve, dunque, essere ritenuto responsabile del danno per l'omessa esecuzione della sottostruttura di ventilazione, in relazione alla struttura di copertura, come previsto per il computo metrico, quantificato in €
3.690,00. Per il resto, trattasi di vizi di natura meramente esecutiva, in relazione ai quali va esclusa la responsabilità del diretto dei lavori.
Va, invece, rigettata sia la domanda attorea di risarcimento del danno, costituito dall'omesso completamento dell'opera, a seguito dell'ingresso di nell'immobile, che quella di risarcimento dell'ulteriore danno Parte_1 causato dal ritardo nell'avvio dei lavori, per aver il convenuto dimostrato la non imputabilità del ritardo, stante la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica e di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione, avvenuto solo in data 9.6.2007, previa redazione di apposita convenzione con il da parte del convenuto (v. doc. 9 e 10 Org_4
fascicolo del convenuto ). Controparte_2
Non possono, infine, essere accolte le ulteriori domande di risarcimento del danno, dovendosi, sul punto richiamare le considerazioni svolte in relazione alla responsabilità dell'appaltatore.
In conclusione, operata la compensazione tra quanto ancora dovuto dal committente, a titolo di corrispettivo residuo per le opere contrattuali ed extracontrattuali, rispettivamente pari ad € 27.044,16 ed € 18.008,90, oltre
IVA, (ossia complessivi € 45.053,06) e quanto riconosciuto in favore di _1
, all'esito del presente giudizio, pari a complessivi € 55.640,00, la
[...]
società in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., va condannata, in solido con e , quali soci Controparte_3 CP
illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 10.586,94 (oltre IVA, se dovuta), oltre interessi, al tasso legale, e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo.
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Accertata, inoltre, la responsabilità contrattuale del geom. , Controparte_2
quale direttore dei lavori, quest'ultimo va condannato, in solido con la società
e in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 Controparte_3
ai soci illimitatamente responsabili e , al Controparte_3 CP risarcimento del danno, in favore di , quantificato in € 3.696,00, Parte_1
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite tanto con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
784/2019 a.c.) quanto con riferimento al giudizio recante R.G. 897/2019 vanno compensate al 50%, ponendo il restante 50% a carico di
[...]
in solido con e Controparte_1 Controparte_3 CP
, da un lato, e a carico del geom. , dall'altro, che
[...] Controparte_2
viene liquidato, come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese per la CTU, come liquidate con separato decreto, vengono, invece, poste a carico di ciascuna parte in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. 213/2019;
2) condanna la società in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., in solido con e Controparte_3 CP
, quali soci illimitatamente responsabili, in solido, al pagamento, in
[...]
favore di , dell'importo di € 10.586,94 (oltre IVA, se dovuta), Parte_1
oltre interessi, al tasso legale, e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) condanna il geom. , in solido con la società Controparte_2
e in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 Controparte_3
ai soci illimitatamente responsabili e , al Controparte_3 Controparte_3
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risarcimento del danno, in favore di , quantificato in € 3.696,00, Parte_1
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) compensa le spese di lite relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (r.g. n. 784/2019) al 50% e condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3 CP
e , quali soci illimitatamente responsabili, al
[...] Controparte_3 pagamento, in favore di , del restante 50%, liquidato in € 420,80 Parte_1 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%;
5) compensa le spese di lite relative al giudizio recante R.G.
897/2019 al 50% e condanna il geom. al pagamento, in Controparte_2 favore di , del restante 50%, liquidato in € 400,67 per esborsi ed € Parte_1
1.276,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
6) pone definitivamente a carico di ciascuna parte, in egual misura, le spese per la CTU, come liquidate con separato decreto di pari data.
Così deciso in Gorizia, 13.2.2024
Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro)
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