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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di NE, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 721 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025 promossa
DA
[residente a[...]; Parte_1
c.f.: ] e [residente a [...]C.F._1 Parte_2
(FR) in Via Mastruccia 6; c.f.: ], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Danilo Giaccari (c.f. ), in virtù di procura alle C.F._3 liti da intendersi posta in calce al ricorso introduttivo di giudizio e versata nel fascicolo di causa, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a NE (FR) in Piazza F. Fellini 4.
-Ricorrenti-
CONTRO
, in persona dell'omonimo titolare [c.f. Controparte_1
– P.iva con sede a NE (FR) in Via C.F._4 P.IVA_1
Mastruccia 13, pec: Email_1
-Resistente/contumace-
Oggetto: occupazione senza titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc i Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale di NE, la
[...] , in persona dell'omonimo titolare, chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ditta Controparte_1
occupa senza titolo alcuno l'immobile dei ricorrenti sito in NE Via Mastruccia
13, in Catasto al fog. 55 part. 268 sub 7, e, per l'effetto • condannare la ditta CP_1
in persona dell'omonimo titolare, al pagamento della indennità di occupazione
[...]
nell'ammontare complessi vo di € 11.544,00, così quantificata dal Novembre 2020 sino al Marzo 2025, oltre all'ulteriore somma dovuta sino al rilascio dell'immobile; • condannare a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose, Controparte_1
l'immobile sito in NE Via Mastruccia 13, in Catasto al fog. 55 part. 268 sub 7, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dei ricorrenti, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
• condannare al pagamento delle Controparte_1
spese, C.U., onorari e rimb. spese forf. 15% del procedimento”.
Argomentavano i ricorrenti di essere comproprietari di un immobile sito a NE in Via Mastruccia 13, di cui in Catasto al foglio 55, part. 268 sub 7, della superficie di mq. 56.
L'immobile in data 31.01.2015 veniva concesso in locazione, ad uso commerciale, alla
Coop. Marcoccia Viaggi, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. , Controparte_1
giusto contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di NE al n. 920 Serie 3T, con scadenza prevista per il 31.1.2021.
Veniva convenuto un canone di locazione mensile di € 222,00 da corrispondere ad ambedue i locatori per € 111,00 mensili cadauno.
Deducevano i ricorrenti che il Sig. , senza alcuna autorizzazione Controparte_1
o accordo con i locatari, aveva provveduto a risolvere il predetto contratto di locazione addirittura presso l'Agenzia delle Entrate prima della sua scadenza, ovvero nel mese di Novembre 2020.
Da tale ultima data, sebbene abbia continuato ad occupare l'immobile, lo stesso resistente avrebbe omesso il pagamento del canone locazione.
Pertanto, la fattispecie in questione era ascrivibile all'ipotesi di occupazione senza titolo Parte ricorrente inviava al resistente dapprima una diffida e messa in mora, successivamente l'invito alla negoziazione assistita, tuttavia, i predetti atti rimanevano privi di fattivo riscontro.
All'esito della notifica del ricorso il resistente non si costituiva in giudizio, pertanto, all'udienza del 18.11.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa alla medesima udienza veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta dai ricorrenti appare fondata.
I ricorrenti hanno dato prova di essere comproprietari al 50% dell'immobile in questione.
Altresì, hanno dato prova dell'esistenza di un contratto di locazione, asseritamente risolto unilateralmente da parte resistente nel mese di novembre 2020.
Sul punto, parte resistente già in sede stragiudiziale, a seguito della ricezione della diffida e messa in mora, nonché, a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, non ha sollevato alcuna eccezione e/o contestazione alle richieste dei ricorrenti.
Parimenti, a seguito della ricezione del ricorso introduttivo del presente giudizio, non costituendosi, ha omesso di contestare tutte le argomentazioni, deduzioni e pretese di parte ricorrente.
Per tali ragioni la domanda dei Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
essendo stata sufficientemente documentata, non può che essere accolta.
Per quanto attiene il quantum richiesto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il resistente contumace è tenuto al pagamento del corrispettivo sino alla riconsegna dell'immobile, salvo il risarcimento del maggior danno.
La somma dovuta dal resistente ai ricorrenti, sino al mese di marzo 2025 (periodo indicato nel ricorso introduttivo), è pari ad € 11.544,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, ciò sulla scorta del canone di locazione contrattualmente previsto, oltre all'importo mensile dovuto (€ 220,00) per i mesi maturati successivamente a marzo 2025 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Accoglie la comanda proposta e, per l'effetto, dichiara l'occupazione senza titolo della , in persona dell'omonimo titolare, con riferimento Controparte_1
all'immobile sito in NE Via Mastruccia 13, in Catasto al fog. 55 part. 268 sub
7, condannando quest'ultima al rilascio del bene stesso, libero da cose e persone nel termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza.
Condanna la , in persona dell'omonimo titolare, al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, 50% ciascuno, dell'importo complessivo pari ad
€ 11.544,00 a titolo di canone per l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione sino a marzo 2025, oltre agli importi mensili maturati, pari ad € 220,00 per ogni mese successivamente al mese di marzo 25 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile in favore dei ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione, contrattualmente prevista dalle singole scadenze sempre fino all'effettivo pagamento.
Condanna la ditta , in persona dell'omonimo titolare, a rifondere Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che vengono liquidate in
€ 264,00 per esborsi, € 1.696,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva se dovuta e c.p.a, come per legge.
NE, 5/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l nella Controparte_2
persona del dott. G. Fratarcangeli.