Decreto cautelare 3 marzo 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01775/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2021, proposto da
C.I.S.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- nei limiti dell'interesse della Società ricorrente, del provvedimento n. 370 del 10 dicembre 2020 (e dell'allegato documento tecnico), a firma del Dirigente del Dipartimento “Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio” - Sezione “Autorizzazioni ambientali” - Servizio “A.I.A. - R.I.R.” della Regione Puglia, che ha autorizzato il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione “CISA spa - Impianto di CSS-rifiuto di MA (TA), loc. Console e annesse discariche 1° lotto e 2° lotto e area attigua con attività tecnicamente connesse”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
- nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. C.I.S.A. s.p.a., in qualità di concessionaria di un impianto complesso per il trattamento dei rifiuti sito in MA, località Console, ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 370 del 10.12.2020, recante il rinnovo dell’AIA, nei limiti della prescrizione di cui al punto 6, che impone al gestore di “ concludere i lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della Discarica 2° lotto e area attigua entro il 28 febbraio 2021… ”, nonché dell’inciso secondo cui “ dalla attenta disamina della cronistoria amministrativa della discarica 2° lotto e area 3 attigua, emerge che per la discarica in esame non è ancora stata realizzata la copertura definitiva nei termini previsti dal d.lgs. 36/03 e smi. Ne deriva che la stessa, priva del provvedimento di approvazione della chiusura da parte dell’Autorità Competente ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 36/03 e smi, non può considerarsi definitivamente chiusa e quindi non ancora in gestione postoperativa ”.
2. In particolare, parte ricorrente ha lamentato che:
- “il provvedimento AIA è stato notificato alla società solo in data 13 gennaio 2021”, ciò che ha reso, di fatto, impossibile “ concludere i lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della Discarica 2° lotto e area attigua entro il 28 febbraio 2021 ”;
- sussistono “tutte le condizioni per affermare che l’impianto sia entrato in post-gestione quanto meno dal 2010 e che, conseguentemente, la post-gestione residua sia di vent’anni e non, come ritenuto dalla Regione nel provvedimento impugnato, di ulteriori trent’anni”.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. 168/2021, questo TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede il completamento della chiusura entro il 28.02.2021, stante l’esiguità del termine, “ fermo l’obbligo per la società di addivenire al completamento della copertura entro il prossimo mese di luglio ”.
5. Con memoria difensiva del 23.10.2021, la Regione Puglia ha riferito che, con nota del 21.06.2021, la società ricorrente aveva presentato istanza per la valutazione da parte dell’Autorità competente del carattere di non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto di “ Chiusura definitiva della discarica di servizio soccorso dell’impianto di trattamento RUI 2° lotto e 5° lotto ampliamento in area attigua in MA in c.da Console ”.
6. A fronte della predetta sopravvenienza, con successiva ordinanza istruttoria n. 619/2022, questo TAR ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti di causa: - una dettagliata e circostanziata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del competente Dirigente pro tempore della Regione Puglia - Dipartimento “Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio” - Sezione “Autorizzazioni ambientali”, che, in particolare, precisi l’evoluzione del procedimento attivato dalla Società ricorrente con la nota del 21 giugno 2021, ex art. 29 nonies, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la valutazione, da parte dell’Autorità competente, del carattere di non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto di chiusura definitiva; - copia autentica della pertinente documentazione ”.
7. Con relazione depositata in data 11.07.2022 la Regione Puglia ha fatto il punto sugli sviluppi della vicenda.
In particolare, l’Amministrazione regionale ha riferito che: “ con nota prot. n. 7073 del 26.05.2022 il servizio AIA/RIR … a seguito dell’esame della nuova documentazione tecnica trasmessa con la nota prot.226/2022 del 31/03/2022 … formulava osservazioni/valutazioni tecniche … (omissis) … Alla luce dei rilievi formulati il Servizio AIA RIR con la citata nota prot. n. n. 7073 del 26.05.2022 ha ritenuto … di procedere all’archiviazione del procedimento … invitando il Gestore a trasmettere nuova istanza corredata da un progetto conforme al dettato normativo … (omissis) … Con successiva comunicazione pec del 03.06.2022 acquisita al prot. ufficio n. 7874 e 7875 del 16.06.2022 il Gestore ha riscontrato nota regionale prot. n. 7073 del 26.05.2022 e trasmesso nuova istanza di modifica ex art. 29 nonies del d.lgs 152/2006 attualmente in corso di valutazione istruttoria da parte del competente Servizio AIA/RIR. In conclusione, ancora oggi, permane l’inadempimento del gestore all’obbligo di concludere i lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della discarica … ”.
8. Con istanza in data 17.10.2022 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, in ragione del fatto che occorre “attendere l’esito del procedimento di approvazione del progetto di chiusura e copertura della discarica”.
9. Nella pubblica udienza del 19.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Innanzi tutto si osserva che, nei termini in cui è stata formulata con il provvedimento impugnato, l’affermazione secondo cui - in mancanza della copertura definitiva - non può ritenersi attiva la post-gestione, costituisce un mero rilievo incidentale privo di contenuti dispositivi, fermo restando che le relative implicazioni potranno essere oggetto di specifica contestazione dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria nel caso in cui parte ricorrente dovesse ritenere di reclamare il ristoro degli oneri concernenti la fase di post-gestione.
Di qui l’inammissibilità del ricorso in parte qua per carenza di interesse al suo accoglimento.
11. Quanto alla prescrizione che fissa il termine per completare la chiusura della discarica al “ 28 febbraio 2021 ”, la stessa deve ritenersi superata alla stregua delle sopravvenienze di cui alla relazione istruttoria depositata dall’Amministrazione regionale in data 11.07.2022.
Ed infatti, nella predetta relazione è specificamente attestato che è “ attualmente in corso di valutazione istruttoria ” il nuovo progetto presentato dalla ricorrente con pec del 3.6.2022 ai fini della realizzazione della copertura definitiva, sicché, allo stato, ogni ipotetica questione circa i tempi e le modalità di realizzazione dell’intervento non può che traslare a valle delle risultanze del predetto procedimento.
Pertanto, nella parte in esame il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
12. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO