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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG 58/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
( ), rappresentati e difesi Luigi Bambaci. Parte_3 C.F._3
PARTE OPPONENTE
Contro
( procuratrice di intervenuta quale cessionaria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 per azioni a.r.l., ( rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi.
PARTE OPPOSTA
Oggetto: contratto di apertura di credito;
mutuo
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Eccepisce preliminarmente la carenza del presupposti di cui all'art. 633 e segg. ai fini dell'ingiunzione; contesta le somme pretese e la quantificazione del debito, rilevando l'errata determinazione della sorte capitale nonchè degli interessi, atteso l'importo della somma richiesta ben superiore all'affidamento consentito e su commissioni mai pattuite;
contesta l'applicazione della commissione di massimo scoperto e del tasso per interessi moratori superiore alle soglie usurarie stabilite per legge;
contesta la nullità e l'inoperatività del contratto di fideiussione verso gli odierni opponenti .
Conclude chiedendo la revoca del decreto opposto.
Parte opposta eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del giudizio di opposizione in difetto del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs 28/2010 in materia di contratti bancari;
contesta la genericità delle doglianze;
rileva la fondatezza del credito e la regolarità del contratto di fideiussione azionato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio risulta riassunto nei confronti degli eredi di , deceduto Parte_3 nelle more, come da ricorso e pedissequo provvedimento notificato in data 26.6.2020, non costituitisi.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccepita improcedibilità dell'opposizione a motivo del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Eccezione pur spiegata dalla parte opposta in seno alla comparsa di costituzione, tuttavia non riproposta alla prima udienza utile, come normativamente prescritto, con conseguente decadenza (tra altre Tribunale di Grosseto sentenza n. 263/2025).
E' da respingersi inoltre la contestata sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, eccepita da parte opponente, invero, in termini generici ed indeterminati.
Deve pur annotarsi come con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instauri un ordinario giudizio di cognizione le cui statuizioni si incentrano sul fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali fu emessa l'ingiunzione rimanendo irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (Cass. n. 15037/05)).
2 Nel merito si osserva.
Dalla documentazione in atti si ricava che il titolo per cui è giudizio è costituito: dal contratto di apertura di credito concesso al e successiva conseguente revoca per irregolarità Parte_1 dell'andamento del conto, in misura dell'importo affidato pari ad euro 3.000,00 oltre oneri accessori per complessivi euro 4.782,75; dall'importo corrispondente a n. 6 rate mensili di cui al mutuo fondiario n. 651.90428, ulteriormente concesso al , per complessivi euro 2.171,28 Parte_1 oltre ad euro 1.083,07 per residuo capitale;
dal saldo di cui alle operazione con carta elettronica per l'importo di euro 2.909,51. Così per un totale complessivo di euro 11.936,50, inclusi accessori maturati.
Si rileva come a fronte dei dati contabili forniti dalla parte opposta, elaborati in coerenza con il dato contrattuale, le doglianze di parte opponente che, invero, difettano di specificità, limitandosi sostanzialmente a dedurre l'errato computo delle somme a debito e applicazione di interessi applicati oltre il tasso soglia di usura, in termini meramente assertivi, non potranno essere assunte.
L'opposizione di riduce ad una petizione di principio circa oneri non dovuti e applicazione di interessi ritenuti illegittimi, ma nulla indica in ordine alle presunte commissioni applicate né al tasso in concreto, né ad effettivi conteggi di verifica da cui trae l'assunto. In proposito si osserva, secondo ferma giurisprudenza in tema, come ricada in capo alla parte che deduca l'applicazione di oneri o interessi illegittimi l'obbligo di dimostrare l'avvenuta violazione, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura di quanto oggetto di doglianza, avvalendosi, giusta la natura dell'eccezione, di indicazioni contabili di riferimento che ne fondino le ragioni. Postulati imprescindibili a dar credito alla contestazione, così da poter legittimare un approfondimento istruttorio sul punto, non potendosi, secondo noti principi, diversamente affidare al processo la ricerca della fondatezza di fatti allegati sostanzialmente in termini di ipotesi.
Esaminando gli atti di causa, il dato contabile di cui al monitorio emerge dal saldo debitorio riportato nel documento allegato, certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 Testo
Unico Bancario, come da documento in atti.
Oltre ciò, parte opposta ha dato prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, depositando i contratti di riferimento e l'estratto conto. Documenti contabili idonei a dar ragione della determinazione del saldo, sviluppando le poste attive e passive secondo l'intero andamento del rapporto, le movimentazioni, i tassi di interesse applicati, nonché le ulteriori per spese e competenze.
Il debito maturato risulta calcolato in conseguenza del saldo dei movimenti di cui al conto corrente per l'importo affidato, oltre gli interessi e spese accessorie di contratto, rate insolute e
3 capitale residuo. Esaminando il prospetto di calcolo offerto dalla parte opposta emerge lo sviluppo del conteggio secondo l'andamento del conto. Non risultano commissioni di massimo scoperto;
gli interessi applicati si attestano al 11.75-13,00% dunque entro la soglia di usura (Tasso soglia su apertura di credito sino ad euro 5.000,00=17,7692% come da nota MEF ottobre 2018).
Le doglianze oggetto di opposizione, spiegate in termini generici ed astratti si svelano dunque processualmente irrilevanti.
Su dette premesse non troverebbe peraltro giustificazione il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, rimedio che assumerebbe carattere evidentemente esplorativo, appunto perché finalizzato a elaborare dati numerici a verifica di mere affermazioni, non sostenute da compiute deduzioni ed elementi di riscontro.
Quanto alla dedotta nullità del contratto di fideiussione portato ad azione si osserva.
L'intimazione risulta rivolta verso il debitore e ulteriorimente verso Parte_3
e in atti, in esercizio della garanzia fideiussoria come da contratto da questi Parte_2 sottoscritto, in atti.
Parte opponente deduce la inoperatività della fideiussione per avere ad oggetto una garanzia per erogazioni persistenti in misura superiore all'affidamento concesso. Argomenta come la banca non abbia autorizzato alcuno sconfinamento al correntista e pertanto ai garanti non possa essere rivolto alcun obbligo oltre la misura dello sconfinamento, appunto, autorizzato in contratto fino ad euro 3.000,00.
L'assunto non può essere condiviso.
Si osserva come unanime giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che al fine di valutare se il fideiussore si possa ritenere liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., ciò che rileva è la condotta del creditore che, pur consapevole del mutamento peggiorativo delle condizioni patrimoniali del debitore, dunque tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, continui comunque a concedere credito senza informare il fideiussore e, dunque, senza acquisire la previa specifica autorizzazione di questi. Ciò appunto in violazione ad uno specifico obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore verso il garante, secondo consueti canoni di buona fede (tra le altre Cass. n. 32774/2019)
L'ipotesi non ricorre nel caso in esame.
Deve intanto premettersi che a tenore del contratto di fideiussione sottoscritto in data
30.12.2005 i sigg. e risultano aver assunto la garanzia Parte_3 Parte_2 per l'adempimento delle obbligazioni di verso la Parte_1 Controparte_3
sino alla concorrenza di euro 64.558,07.
[...]
4 Nel caso in esame, il credito per cui è giudizio, come sopra precisato, risulta costituito dall'importo di cui all'affidamento, oltre accessori, dalle rate del mutuo fondiario insolute, nonché del saldo di cui alla carta. Poste debitorie che, da quanto in atti, devono ritenersi originate da obbligazioni già determinate in seno ai rispettivi contratti (apertura di credito su conto corrente e mutuo), come tali, dunque, non derivate da obbligazioni future, ulteriormente concesse dall'istituto in corso di rapporto. In particolare giova annotare come la somma richiesta a saldo, oggetto del contratto di apertura di credito, da quanto versato in atti e non contestato, corrisponde come sopra indicato, all'importo dell'affidamento di cui al contratto (euro 3.000,00) oltre interessi e accessori, così per euro 4.782,75, non rilevando somme per capitale ulteriormente concesse in affidamento oltre la misura del predetto importo contrattualmente previsto in origine
Né per il resto potrà ascriversi all'Istituto una condotta censurabile nei termini chiariti in giurisprudenza, per omessa informazione.
In senso contrario rileva in atti la comunicazione, inoltrata in data 18.1.2018 dalla banca opposta al correntista nonchè ai fideiussori, a lamentare l'andamento anomalo con conseguente immediata revoca dell'affidamento. Determinazione che si rileva coerente con il richiamato obbligo informativo di protezione del fideiussore, così posto sull'avviso della peggiorata posizione del debitore e tutelato dalla conseguente revoca dell'affidamento concesso;
determinazione opportuna a far cessare immediatamente il rapporto continuativo ed impedire al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che avrebbero potuto aggraverne l'esposizione.
Ricorrono compiutamente dunque le condizioni per l'operatività della garanzia assunta dalle parti opponenti, nei limiti dell'ammontare di contratto, in ossequio ai principi del regime della fideiussione, che risultano invero rispettati.
In conclusione l'opposizione dovrà essere respinta e la domanda spiegata in fase monitoria riconosciuta.
Si osserva come l'intervenuto decesso nelle more di uno degli opponenti destinatario dell'intimazione, non potrà implicare la revoca del decreto ingiuntivo. In tema di riassunzione del giudizio a seguito della morte di una parte, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, co. 2, c.p.c.; tale disposizione, infatti, affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità (Cass. n.
17445/19). Con la conseguenza che, in caso di l'interruzione del giudizio per la morte dell'originario opponente e la riassunzione nei confronti dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, la notificazione dell'atto riassuntivo, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del
5 processo, non è altrettanto idonea a consentire una pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius in caso di mancata costituzione in giudizio degli eredi così citati, attesa, appunto, la carente l'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia. In ipotesi dunque la sentenza andrà pronunciata nei confronti della parte defunta, parimenti, in termini correlati, il titolo monitorio. Successivamente il titolo così formato potrà essere utilizzato verso gli eredi ai sensi dell'art. 477 cpc. (in tal senso Cass sent. n. 15995/2022)
In conclusione l'opposizione dovrà essere respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando così decide:
Rigetta l'opposizione spiegata da , e Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Conferma il decreto ingiuntivo n. 397/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione e ne dichiara l'esecutorietà.
Condanna , e in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 2 luglio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
( ), rappresentati e difesi Luigi Bambaci. Parte_3 C.F._3
PARTE OPPONENTE
Contro
( procuratrice di intervenuta quale cessionaria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 per azioni a.r.l., ( rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi.
PARTE OPPOSTA
Oggetto: contratto di apertura di credito;
mutuo
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Eccepisce preliminarmente la carenza del presupposti di cui all'art. 633 e segg. ai fini dell'ingiunzione; contesta le somme pretese e la quantificazione del debito, rilevando l'errata determinazione della sorte capitale nonchè degli interessi, atteso l'importo della somma richiesta ben superiore all'affidamento consentito e su commissioni mai pattuite;
contesta l'applicazione della commissione di massimo scoperto e del tasso per interessi moratori superiore alle soglie usurarie stabilite per legge;
contesta la nullità e l'inoperatività del contratto di fideiussione verso gli odierni opponenti .
Conclude chiedendo la revoca del decreto opposto.
Parte opposta eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del giudizio di opposizione in difetto del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs 28/2010 in materia di contratti bancari;
contesta la genericità delle doglianze;
rileva la fondatezza del credito e la regolarità del contratto di fideiussione azionato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio risulta riassunto nei confronti degli eredi di , deceduto Parte_3 nelle more, come da ricorso e pedissequo provvedimento notificato in data 26.6.2020, non costituitisi.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccepita improcedibilità dell'opposizione a motivo del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Eccezione pur spiegata dalla parte opposta in seno alla comparsa di costituzione, tuttavia non riproposta alla prima udienza utile, come normativamente prescritto, con conseguente decadenza (tra altre Tribunale di Grosseto sentenza n. 263/2025).
E' da respingersi inoltre la contestata sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, eccepita da parte opponente, invero, in termini generici ed indeterminati.
Deve pur annotarsi come con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instauri un ordinario giudizio di cognizione le cui statuizioni si incentrano sul fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali fu emessa l'ingiunzione rimanendo irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (Cass. n. 15037/05)).
2 Nel merito si osserva.
Dalla documentazione in atti si ricava che il titolo per cui è giudizio è costituito: dal contratto di apertura di credito concesso al e successiva conseguente revoca per irregolarità Parte_1 dell'andamento del conto, in misura dell'importo affidato pari ad euro 3.000,00 oltre oneri accessori per complessivi euro 4.782,75; dall'importo corrispondente a n. 6 rate mensili di cui al mutuo fondiario n. 651.90428, ulteriormente concesso al , per complessivi euro 2.171,28 Parte_1 oltre ad euro 1.083,07 per residuo capitale;
dal saldo di cui alle operazione con carta elettronica per l'importo di euro 2.909,51. Così per un totale complessivo di euro 11.936,50, inclusi accessori maturati.
Si rileva come a fronte dei dati contabili forniti dalla parte opposta, elaborati in coerenza con il dato contrattuale, le doglianze di parte opponente che, invero, difettano di specificità, limitandosi sostanzialmente a dedurre l'errato computo delle somme a debito e applicazione di interessi applicati oltre il tasso soglia di usura, in termini meramente assertivi, non potranno essere assunte.
L'opposizione di riduce ad una petizione di principio circa oneri non dovuti e applicazione di interessi ritenuti illegittimi, ma nulla indica in ordine alle presunte commissioni applicate né al tasso in concreto, né ad effettivi conteggi di verifica da cui trae l'assunto. In proposito si osserva, secondo ferma giurisprudenza in tema, come ricada in capo alla parte che deduca l'applicazione di oneri o interessi illegittimi l'obbligo di dimostrare l'avvenuta violazione, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura di quanto oggetto di doglianza, avvalendosi, giusta la natura dell'eccezione, di indicazioni contabili di riferimento che ne fondino le ragioni. Postulati imprescindibili a dar credito alla contestazione, così da poter legittimare un approfondimento istruttorio sul punto, non potendosi, secondo noti principi, diversamente affidare al processo la ricerca della fondatezza di fatti allegati sostanzialmente in termini di ipotesi.
Esaminando gli atti di causa, il dato contabile di cui al monitorio emerge dal saldo debitorio riportato nel documento allegato, certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 Testo
Unico Bancario, come da documento in atti.
Oltre ciò, parte opposta ha dato prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, depositando i contratti di riferimento e l'estratto conto. Documenti contabili idonei a dar ragione della determinazione del saldo, sviluppando le poste attive e passive secondo l'intero andamento del rapporto, le movimentazioni, i tassi di interesse applicati, nonché le ulteriori per spese e competenze.
Il debito maturato risulta calcolato in conseguenza del saldo dei movimenti di cui al conto corrente per l'importo affidato, oltre gli interessi e spese accessorie di contratto, rate insolute e
3 capitale residuo. Esaminando il prospetto di calcolo offerto dalla parte opposta emerge lo sviluppo del conteggio secondo l'andamento del conto. Non risultano commissioni di massimo scoperto;
gli interessi applicati si attestano al 11.75-13,00% dunque entro la soglia di usura (Tasso soglia su apertura di credito sino ad euro 5.000,00=17,7692% come da nota MEF ottobre 2018).
Le doglianze oggetto di opposizione, spiegate in termini generici ed astratti si svelano dunque processualmente irrilevanti.
Su dette premesse non troverebbe peraltro giustificazione il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, rimedio che assumerebbe carattere evidentemente esplorativo, appunto perché finalizzato a elaborare dati numerici a verifica di mere affermazioni, non sostenute da compiute deduzioni ed elementi di riscontro.
Quanto alla dedotta nullità del contratto di fideiussione portato ad azione si osserva.
L'intimazione risulta rivolta verso il debitore e ulteriorimente verso Parte_3
e in atti, in esercizio della garanzia fideiussoria come da contratto da questi Parte_2 sottoscritto, in atti.
Parte opponente deduce la inoperatività della fideiussione per avere ad oggetto una garanzia per erogazioni persistenti in misura superiore all'affidamento concesso. Argomenta come la banca non abbia autorizzato alcuno sconfinamento al correntista e pertanto ai garanti non possa essere rivolto alcun obbligo oltre la misura dello sconfinamento, appunto, autorizzato in contratto fino ad euro 3.000,00.
L'assunto non può essere condiviso.
Si osserva come unanime giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che al fine di valutare se il fideiussore si possa ritenere liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., ciò che rileva è la condotta del creditore che, pur consapevole del mutamento peggiorativo delle condizioni patrimoniali del debitore, dunque tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, continui comunque a concedere credito senza informare il fideiussore e, dunque, senza acquisire la previa specifica autorizzazione di questi. Ciò appunto in violazione ad uno specifico obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore verso il garante, secondo consueti canoni di buona fede (tra le altre Cass. n. 32774/2019)
L'ipotesi non ricorre nel caso in esame.
Deve intanto premettersi che a tenore del contratto di fideiussione sottoscritto in data
30.12.2005 i sigg. e risultano aver assunto la garanzia Parte_3 Parte_2 per l'adempimento delle obbligazioni di verso la Parte_1 Controparte_3
sino alla concorrenza di euro 64.558,07.
[...]
4 Nel caso in esame, il credito per cui è giudizio, come sopra precisato, risulta costituito dall'importo di cui all'affidamento, oltre accessori, dalle rate del mutuo fondiario insolute, nonché del saldo di cui alla carta. Poste debitorie che, da quanto in atti, devono ritenersi originate da obbligazioni già determinate in seno ai rispettivi contratti (apertura di credito su conto corrente e mutuo), come tali, dunque, non derivate da obbligazioni future, ulteriormente concesse dall'istituto in corso di rapporto. In particolare giova annotare come la somma richiesta a saldo, oggetto del contratto di apertura di credito, da quanto versato in atti e non contestato, corrisponde come sopra indicato, all'importo dell'affidamento di cui al contratto (euro 3.000,00) oltre interessi e accessori, così per euro 4.782,75, non rilevando somme per capitale ulteriormente concesse in affidamento oltre la misura del predetto importo contrattualmente previsto in origine
Né per il resto potrà ascriversi all'Istituto una condotta censurabile nei termini chiariti in giurisprudenza, per omessa informazione.
In senso contrario rileva in atti la comunicazione, inoltrata in data 18.1.2018 dalla banca opposta al correntista nonchè ai fideiussori, a lamentare l'andamento anomalo con conseguente immediata revoca dell'affidamento. Determinazione che si rileva coerente con il richiamato obbligo informativo di protezione del fideiussore, così posto sull'avviso della peggiorata posizione del debitore e tutelato dalla conseguente revoca dell'affidamento concesso;
determinazione opportuna a far cessare immediatamente il rapporto continuativo ed impedire al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che avrebbero potuto aggraverne l'esposizione.
Ricorrono compiutamente dunque le condizioni per l'operatività della garanzia assunta dalle parti opponenti, nei limiti dell'ammontare di contratto, in ossequio ai principi del regime della fideiussione, che risultano invero rispettati.
In conclusione l'opposizione dovrà essere respinta e la domanda spiegata in fase monitoria riconosciuta.
Si osserva come l'intervenuto decesso nelle more di uno degli opponenti destinatario dell'intimazione, non potrà implicare la revoca del decreto ingiuntivo. In tema di riassunzione del giudizio a seguito della morte di una parte, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, co. 2, c.p.c.; tale disposizione, infatti, affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità (Cass. n.
17445/19). Con la conseguenza che, in caso di l'interruzione del giudizio per la morte dell'originario opponente e la riassunzione nei confronti dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, la notificazione dell'atto riassuntivo, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del
5 processo, non è altrettanto idonea a consentire una pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius in caso di mancata costituzione in giudizio degli eredi così citati, attesa, appunto, la carente l'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia. In ipotesi dunque la sentenza andrà pronunciata nei confronti della parte defunta, parimenti, in termini correlati, il titolo monitorio. Successivamente il titolo così formato potrà essere utilizzato verso gli eredi ai sensi dell'art. 477 cpc. (in tal senso Cass sent. n. 15995/2022)
In conclusione l'opposizione dovrà essere respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando così decide:
Rigetta l'opposizione spiegata da , e Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Conferma il decreto ingiuntivo n. 397/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione e ne dichiara l'esecutorietà.
Condanna , e in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 2 luglio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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