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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 623 del ruolo generale V.G. dell'anno 2021
TRA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.FATANO RAFFAELE
RECLAMANTE
contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.PLENTEDA FABRIZIO
[...]
Antonio Conte, (c.f. nella qualità di socio di , rappresentato e difeso C.F._2 CP_2 dall'avv.Francesco La Gioia
IA Pasquaalina Vadacca, ( ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 dall'avv.Francesca Cursano IA AD De CO, ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_4 dall'avv.Antonietta Rizzo e dall'avv.Diego Lorenzo Sperti
RESISTENTI
nonché
P.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza numero 51/21 il tribunale di Lecce dichiarò il fallimento di Controparte_1
, nonché, per quanto interessa, del socio illimitatamente responsabile
[...]
Parte_1
Avverso detta sentenza il ha proposto reclamo chiedendo la revoca della dichiarazione Pt_1 di fallimento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si è costituita la curatela del fallimento, nonché IA
AD De CO e IA SQ Vadacca, ricorrenti innanzi al tribunale per la dichiarazione di fallimento: tutti hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Si è costituito, infine, socio della società fallita e anch'egli dichiarato fallito, CP_1 che ha chiesto il rigetto del reclamo.
Con unico motivo di censura il reclamante lamenta che il tribunale non abbia tenuto in considerazione la circostanza che egli era stato dapprima estromesso di fatto dalla compagine sociale a partire dal 2012 e che, successivamente, era formalmente receduto con nota del 12 ottobre 2015. Sebbene il recesso non fosse stato annotato dall'amministratore della società nel registro delle imprese, così come prescritto dall'articolo 2300 codice civile, osserva che, in ogni caso, il recesso, fin dalla comunicazione, aveva prodotto i suoi effetti nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 2290 codice civile e che i creditori erano a conoscenza del fatto che egli avesse manifestato la volontà di recedere dalla società. Rilevava che per effetto del recesso egli era comunque responsabile per le obbligazioni contratte dalla società nel periodo precedente, ma non poteva essere dichiarato il suo fallimento per difetto dello stato di socio.
Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello per cui “il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'articolo 2290, secondo comma, codice civile, è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario;
conseguentemente, il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'articolo 147 legge fallimentare, né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento è ancora in atto” (v.cass.sent.14962/04 e sent.n.4865/10).
Il reclamante sostiene che, nonostante la mancata annotazione nel registro delle imprese dell'avvenuto recesso, i creditori fossero comunque a conoscenza di tale circostanza. Per un verso, infatti, rileva come egli avesse manifestato nei confronti degli istituti di credito la volontà di recedere dalla fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni societarie;
per altro verso, chiede di provare come le ricorrenti, dipendenti della società, fossero a conoscenza del fatto che egli non fosse più socio.
Rileva la corte che la prima circostanza allegata dal ricorrente non è idonea a provare che gli istituti di credito siano stati messi a conoscenza del recesso del dalla società. Ed infatti, Pt_1 nelle comunicazioni inviate la volontà di recedere dalla garanzia prestata non era in alcun modo collegata al venir meno della qualità di socio della società debitrice perché delle ragioni di tale scelta non era fornita alcuna giustificazione. Del resto, nelle comunicazioni con le quali le banche (IC e Banca di credito cooperativo di terra d'Otranto) prendono atto del recesso si precisa come il recedente rimanesse comunque obbligato a garantire il debito della società dei limiti, peraltro rilevantissimi (rispettivamente euro. 215.590 ed euro. 167.856,17) della esposizione debitoria maturata fino a quel momento.
In assenza della iscrizione nel registro delle imprese del recesso dalla società, iscrizione che comporta la conoscenza legale dello stesso recesso da parte dei terzi (articolo 2193, comma due, codice civile), occorre fornire la prova che tutti i terzi creditori della società abbiano avuto conoscenza del recesso e, conseguentemente, della limitazione della responsabilità del socio alle sole obbligazioni maturate fino al momento della cessazione della qualità di socio.
In mancanza di tale prova con riferimento ai due istituti di credito ed in assenza di prova che non vi siano altri, diversi, creditori, diviene del tutto irrilevante la prova che le due lavoratrici fossero a conoscenza del recesso. La prova testimoniale richiesta è dunque del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte il reclamo deve essere rigettato, con conseguente condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
la corte,
rigetta il reclamo e condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore dei reclamati che liquida, per ciascuno di essi, in € 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 22 gennaio 2025.
Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 623 del ruolo generale V.G. dell'anno 2021
TRA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.FATANO RAFFAELE
RECLAMANTE
contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.PLENTEDA FABRIZIO
[...]
Antonio Conte, (c.f. nella qualità di socio di , rappresentato e difeso C.F._2 CP_2 dall'avv.Francesco La Gioia
IA Pasquaalina Vadacca, ( ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_3 dall'avv.Francesca Cursano IA AD De CO, ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_4 dall'avv.Antonietta Rizzo e dall'avv.Diego Lorenzo Sperti
RESISTENTI
nonché
P.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza numero 51/21 il tribunale di Lecce dichiarò il fallimento di Controparte_1
, nonché, per quanto interessa, del socio illimitatamente responsabile
[...]
Parte_1
Avverso detta sentenza il ha proposto reclamo chiedendo la revoca della dichiarazione Pt_1 di fallimento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si è costituita la curatela del fallimento, nonché IA
AD De CO e IA SQ Vadacca, ricorrenti innanzi al tribunale per la dichiarazione di fallimento: tutti hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Si è costituito, infine, socio della società fallita e anch'egli dichiarato fallito, CP_1 che ha chiesto il rigetto del reclamo.
Con unico motivo di censura il reclamante lamenta che il tribunale non abbia tenuto in considerazione la circostanza che egli era stato dapprima estromesso di fatto dalla compagine sociale a partire dal 2012 e che, successivamente, era formalmente receduto con nota del 12 ottobre 2015. Sebbene il recesso non fosse stato annotato dall'amministratore della società nel registro delle imprese, così come prescritto dall'articolo 2300 codice civile, osserva che, in ogni caso, il recesso, fin dalla comunicazione, aveva prodotto i suoi effetti nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 2290 codice civile e che i creditori erano a conoscenza del fatto che egli avesse manifestato la volontà di recedere dalla società. Rilevava che per effetto del recesso egli era comunque responsabile per le obbligazioni contratte dalla società nel periodo precedente, ma non poteva essere dichiarato il suo fallimento per difetto dello stato di socio.
Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello per cui “il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'articolo 2290, secondo comma, codice civile, è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario;
conseguentemente, il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'articolo 147 legge fallimentare, né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento è ancora in atto” (v.cass.sent.14962/04 e sent.n.4865/10).
Il reclamante sostiene che, nonostante la mancata annotazione nel registro delle imprese dell'avvenuto recesso, i creditori fossero comunque a conoscenza di tale circostanza. Per un verso, infatti, rileva come egli avesse manifestato nei confronti degli istituti di credito la volontà di recedere dalla fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni societarie;
per altro verso, chiede di provare come le ricorrenti, dipendenti della società, fossero a conoscenza del fatto che egli non fosse più socio.
Rileva la corte che la prima circostanza allegata dal ricorrente non è idonea a provare che gli istituti di credito siano stati messi a conoscenza del recesso del dalla società. Ed infatti, Pt_1 nelle comunicazioni inviate la volontà di recedere dalla garanzia prestata non era in alcun modo collegata al venir meno della qualità di socio della società debitrice perché delle ragioni di tale scelta non era fornita alcuna giustificazione. Del resto, nelle comunicazioni con le quali le banche (IC e Banca di credito cooperativo di terra d'Otranto) prendono atto del recesso si precisa come il recedente rimanesse comunque obbligato a garantire il debito della società dei limiti, peraltro rilevantissimi (rispettivamente euro. 215.590 ed euro. 167.856,17) della esposizione debitoria maturata fino a quel momento.
In assenza della iscrizione nel registro delle imprese del recesso dalla società, iscrizione che comporta la conoscenza legale dello stesso recesso da parte dei terzi (articolo 2193, comma due, codice civile), occorre fornire la prova che tutti i terzi creditori della società abbiano avuto conoscenza del recesso e, conseguentemente, della limitazione della responsabilità del socio alle sole obbligazioni maturate fino al momento della cessazione della qualità di socio.
In mancanza di tale prova con riferimento ai due istituti di credito ed in assenza di prova che non vi siano altri, diversi, creditori, diviene del tutto irrilevante la prova che le due lavoratrici fossero a conoscenza del recesso. La prova testimoniale richiesta è dunque del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte il reclamo deve essere rigettato, con conseguente condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
la corte,
rigetta il reclamo e condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore dei reclamati che liquida, per ciascuno di essi, in € 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 22 gennaio 2025.
Il presidente est.