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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/06/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), difesi dall'Avv. BIANCOLILLO Pt_2 C.F._1
MASSIMO (c.f. ), unitamente all'Avv. CICUZZA ALESSIO C.F._2
( ) VIALE AMERICA 11 00144 ROMA;
C.F._3
IMPUGNANTI
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
GIANNELLA ALFREDO (c.f. ); C.F._5
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione del lodo.
Conclusioni dell'impugnante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma: sospendere l'esecutorietà del Lodo impugnato;
dichiarare la nullità del lodo in quanto emesso successivamente all'avvenuta estinzione del procedimento arbitrale, nonché per tutti i motivi di cui al presente atto;
con vittoria di spese e compensi del procedimento arbitrale e di questo procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
r.g. n. 1 Conclusioni del convenuto: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello - rigettare la domanda cautelare in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nonché totalmente carente dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge sia in ordine al periculum in mora che al fumus boni iuris, con condanna delle controparti ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro
5.000,00 o a quella diversa inferiore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità,
l'improponibilità o improcedibilità dell'appello per le ragioni esposte nella presente memoria di costituzione;
- nel merito comunque rigettare integralmente l'impugnazione proposta dalle controparti, dichiarando inammissibili e comunque respingendo le domande in quanto del tutto prive di fondamento sia in fatto sia in diritto nonché non provate, confermando il lodo arbitrale impugnato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, del compenso professionale e delle spese generali nella misura del 15% ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre Iva e Cpa come per legge previsti.”.
FATTO E DIRITTO
Con il lodo impugnato l'arbitro aveva così stabilito: “-accoglie la domanda di relativa al mancato pagamento dei canoni di locazione e condanna in Controparte_1
solido la e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] di € 54.727,50; -accoglie la domanda di relativa al CP_1 Controparte_1
pagamento degli interessi di mora e condanna in solido la e Parte_1 al pagamento in favore di di € 13.398,49; -accoglie la Parte_2 Controparte_1
domanda di relativa al mancato preavviso e condanna in solido la Controparte_1
e al pagamento in favore di di€ Parte_1 Parte_2 Controparte_1
64.710,00; -accoglie parzialmente la domanda di relativa al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e condanna in solido
[...]
e al pagamento in favore di di € Parte_1 Parte_2 Controparte_1
20.000,00; -condanna in solido la e alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese legali in favore di per la somma di € 6.000,00 oltre spese, Controparte_1
Iva e Cassa, -pone a carico in solido alla e le Parte_1 Parte_2
r.g. n. 2 spese del presente giudizio arbitrale che liquida, secondo le tariffe della camera
Arbitrale AMC, in: o € 8.500,00 oltre IVA di cui € 6.375,00 oltre IVA e Cassa in favore dell' Arbitro ed€ 2.125,00 oltre lvA in favore della camera Arbitrale, " € 637,50 oltre
IVA in favore del segretario,. '€ 198,00 per spese vive, " €.210,00 per diritti segreteria.
Dispone che il pagamento delle suddette spese di giudizio, detratto qltanto già corrisposto a titolo di acconto, avvenga entro 5 giorni dal deposito del lodo, con vincolo di solidarietà di tutte le parti, salvo rivalsa tra di esse.”.
e lo hanno Parte_1 Parte_2
impugnato e ha resistito al gravame. Controparte_1
Dichiarate inammissibili le ripetute istanze di sospensione dell'esecutività de lodo la causa è stato trattenuta in decisione all'udienza del 13/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'impugnazione si basa su motivi esclusivamente procedurali coi quali è eccepita l'estinzione del procedimento arbitrale prima della pronunzia del lodo al quale l'arbitro era addivenuto male interpetrando la disciplina sui termini.
In particolare perchè non si era verificato il pagamento di quanto l'arbitro aveva determinato entro i 120 giorni stabiliti dall'art. 35 del regolamento di arbitrato vigente all'epoca della sua introduzione che testualmente prevede: “ in mancanza del versamento del .fondo nel termine stabilito dall'Organo arbitrale, questo, sentite le parti, sospende il procedimento, che riprende dalla data dell'avvenuto adempimento ....
In caso di mancato adempimento entro 120 giorni dalla data di sospensione, il procedimento si estingue.”.
Lamenta l'impugnante che l'arbitro, dopo aver sospeso il procedimento in data
28.12.2020 a fronte del mancato versamento del fondo, non ne abbia poi rilevato l'estinzione quando la controparte, solo in data 14.11.2021 e quindi dopo oltre 120 giorni, aveva proceduto al versamento chiedendo la riattivazione del lodo.
L'arbitro aveva ritenuto di privilegiare l'interesse alla sollecita definizione della controversia e così di superare, in nome dell'equità, il rigore della previsione regolamentare la cui applicazione avrebbe avuto il solo effetto di costringere l'attore ad attivare un nuovo procedimento arbitrale.
E' così pervenuto alla decisione sopra riportata nonostante la mancata partecipazione alle successive udienze dei convenuti, oggi impugnanti.
Ulteriore motivo di impugnazione riguarda il difetto di imparzialità dell'arbitro r.g. n. 3 per via di pregressi rapporti tra il ed , fondatore della Controparte_1 CP_2
Camera arbitrale adita.
Secondo il convenuto l'arbitro non aveva mai manifestato alle parti, quale conseguenza del mancato versamento del fondo, la conseguenza dell'estinzione del procedimento che si era limitato a sospendere. Inoltre, l'estinzione è collegata dall'art. 35 del regolamento esclusivamente al mancato versamento del fondo delle spese e non già del compenso dell'arbitro e del segretario. Poiché l'importo indicato dall'arbitro eccedeva vistosamente le prevedibili spese esso includeva il compenso dell'arbitro e del segretario, eccedendo i limiti dell'art. 35 sopra richiamato, dal cui ambito si era pertanto al di fuori.
Del resto nella convenzione di arbitrato le parti avevano fatto riferimento al regolamento all'epoca vigente che non prevedeva alcuna estinzione quale conseguenza del mancato versamento del fondo spese (art. 31 del previgente regolamento).
In ordine all'imparzialità dell'arbitro la doglianza risultava priva di pregio in quanto la questione non era mai stata anteriormente posta sebbene la parte ne avesse avuto la possibilità ed aveva liberamente sottoscritto la clausola arbitrale nei plurimi contratti di locazione rimasti inadempiuti.
Osserva la Corte quanto segue.
Sull'applicabilità del regolamento della Camera Arbitrale vigente all'epoca delle convenzioni ovvero all'epoca dell'introduzione del procedimento arbitrale.
La questione deve dirimersi con una retta applicazione dell'art. 832 c.c. in base al quale “Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.”.
La clausola inserita nei diversi contratti di locazione è del seguente tenore:“…sarà devoluta alla Camera Arbitrale Italo Estera con sede a Roma, alle cui decisioni adottate in conformità del suo regolamento riconoscono, sin d'ora, efficacia risolutoria e vincolante…”.
Non può affatto scorgersi in quella clausola la volontà delle parti di riferirsi al solo regolamento vigente all'epoca della sottoscrizione della convenzione di arbitrato con esclusione dei regolamenti introdotti successivamente, tanto più che le parti conoscevano o dovevano conoscere l'art. 832 c.p.c. che imponeva loro univocità per cristallizzare la disciplina regolamentare vigente al tempo della convenzione.
Appare pertanto non fondata la tesi del convenuto ed appare corretta, sotto tale r.g. n. 4 aspetto, la diversa scelta operata dall'arbitro che ha inteso applicare il regolamento della
Camera Arbitrale Italo Estera vigente al momento dell'avvio del procedimento.
Si tratta, pertanto, di stabilire se sia stato correttamente applicato l'art. 35 del regolamento, da riportare integralmente per fugare ogni perplessità circa le voci che compongono il fondo delle spese:
“Art. 35 – FONDO A COPERTURA DELLE SPESE 35.1 Le spese di arbitrato comprendono l'onorario degli arbitri, del Segretario e dei Consulenti Tecnici, i diritti della Camera Internazionale AMC, le spese e i diritti di cancelleria, gli oneri fiscali e altri contributi previsti per legge. 35.2 L'Organo Arbitrale in sede di 'udienza preliminare stima in via provvisoria il valore economico della controversia determinando l'importo da richiedere alle parti, in eguale misura, per l'istituzione di un fondo a copertura delle spese di procedimento ed il termine del versamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche, facendo riferimento all'allegato tariffario della Camera Internazionale AMC. 35.3 In mancanza di versamento del fondo nel termine stabilito dall'Organo Arbitrale, questo, sentite le parti, sospende il procedimento, che riprende dalla data dell'avvenuto adempimento. 35.4
Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall'altra parte salvo rivalsa. 35.5 In caso di mancato adempimento entro 120 giorni dalla data di sospensione, il procedimento si estingue e le parti costituite sono tenute verso l'Organo Arbitrale al pagamento dei compensi per
l'attività svolta nella misura determinata dalla Camera Internazionale AMC. 35.6
Nel corso del procedimento, l'Organo Arbitrale può chiedere il versamento di un ulteriore fondo a copertura delle spese del procedimento, stabilendo discrezionalmente la parte che se ne dovrà fare carico.”.
La semplice lettura dell'articolo supera le obiezioni del convenuto in ordine all'inclusione nel fondo delle spese anche delle voci relative al compenso dell'arbitro e del segretario.
Né è predicabile, come ipotizza il convenuto, che l'estinzione dovesse essere annunciata nel provvedimento di sospensione o in quello anteriore che invitava al versamento del fondo.
Sicché il ricorso all'equità, pure richiamata nella convenzione di arbitrato, per superare quanto espressamente dettato dalle norme di carattere procedimentale, così come attuato dall'arbitro, desta più d'una perplessità.
r.g. n. 5 Ciò in quanto le parti mai hanno autorizzato l'arbitro a derogare alle norme regolamentari, anzi espressamente richiamate nella convenzione di arbitrato.
A fronte dello spirare del termine di 120 giorni dalla sospensione determinata dal mancato pagamento del fondo delle spese, l'unica conseguenza ammissibile era, pertanto, quella dell'estinzione del relativo procedimento.
Di tanto l'arbitro doveva essere consapevole tenuto conto dell'atteggiamento di uno dei contraddittori che non intese partecipare ulteriormente alle udienze proprio perché confidava nell'applicazione del regolamento - contrattualmente vincolante – e quindi nella declaratoria di estinzione.
L'equità non può sorreggere il sovvertimento di una regola procedurale convenuta tra le parti attraverso il richiamo del regolamento della camera arbitrale.
L'accoglimento di tale motivo assorbe l'ulteriore questione in relazione alla quale può comunque dirsi che l'arbitro che ha deciso la controversia non era il soggetto in rapporto di conoscenza con una delle parti in lite, ma un diverso professionista e non è stato allegato dall'impugnate che quest'ultimo abbia subito pressioni per orientare il proprio convincimento in favore dell'antagonista.
In definitiva il lodo ha deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso (art. 829, n. 4 c.p.c.) e merita di essere annullato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'impugnazione annulla il lodo emesso nella controversia insorta tra da un lato, e, dall'altro, la e Controparte_1 Parte_1
pronunciato dall'Arbitro unico della AMC Camera internazionale, il 5 Parte_2
aprile 2022;
b) condanna al rimborso in favore delle controparti delle spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma il giorno 12/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6 r.g. n.
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