Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 989 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 989 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COLACICCO MASSIMO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MAZZEO STEFANO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 le parti, e Parte_1 _1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 22/06/2017 (atto n. 57, P. II, S. A, sez. Q, anno 2017). Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Per_1
Le parti comparivano all'udienza del 13/03/2025, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso ed in quella sede lo dichiarava: Parte_1
1
(Villammare) . Attualmente ho reperito un'abitazione, ma non ho ancora stipulato il contratto formale, nei pressi dell'abitazione di in modo tale da poter incontrare assiduamente _1
e dormire con lei quando è di turno. Per_1 _1 Preciso che corrispondo di fatto, ma non posso documentarlo, 800 € mensili quale canone di locazione più € 200 per il garage. Evidenzio inoltre che a fronte dei redditi che risultano documentati dalle certificazioni uniche prodotte in atti, da gennaio 2025 io percepisco un reddito inferiore come da busta paga di febbraio 2025 prodotto in atti (2.107 € mensili). Tale diminuzione di reddito è stata determinata dal fatto che l'azienda ospedaliera non ammette più
i biologi per le sperimentazioni e per l'effetto è venuta meno una voce stipendiare;
peraltro gli straordinari non vengono pagati e non sappiamo quando e se saranno pagati . Preciso inoltre che, come risulta dalla busta paga, il mio stipendio è decurtato di una trattenuta mensile fino a fine 2027 per l'importo di 530 € mensili. Tale trattenuta in favore della deutche bank è per la restituzione di un prestito contratto per sostenere spese di ristrutturazione nella nostra ex casa familiare di proprietà esclusiva di _1
Preciso inoltre che io ho con me anche al di là del calendario concordato perché devo Per_1 ovviamente aiutare quando è di turno;
sostengo peraltro delle spese dirette in favore di _1
. Per_1
La mia totale disponibilità peraltro comporta per noi un risparmio di spesa nel senso che riusciamo a fare a meno della baby sitter nel senso che ha circa 10 notti al mese di turno in ospedale _1 ed in quell'occasione io vado a dormire a casa sua con anche per evitare di spostare la Per_1 bambina. Preciso che il calendario nei fine settimana viene sempre rispettato ed io generalmente vado con dai miei genitori in provincia di Salerno a Villammare. Per_1
Invece il calendario infrasettimanale viene rispettato quantitativamente anche se generalmente ci accordiamo magari per cambiare giorni in base ai turni di;
di fatto è quasi in _1 Per_1 collocazione paritaria , ovviamente con prevalenza però della madre, nel senso che, al calendario dei fine settimana e agli incontri infrasettimanali che abbiamo concordato, si aggiungono generalmente le 10 notti che non possiamo però prevedere aprioristicamente in quanto non prevedibili perché subordinate ai turni di _1
Preciso che io potrei anche avere la possibilità di chiedere il trasferimento all'ospedale di sapri, ma non lo faccio perché non voglio ovviamente allontanarmi da , ma , in base alle mie attuali Per_1 entrate e in ragione di tutte le spese ulteriori che sostengo per le ragioni sopra indicate, reputo di non poter contribuire in misura maggiore considerato anche l'elevata voce delle spese straordinarie che sosteniamo per quali ad esempio la scuola dell'infanzia privata con rata mensile che Per_1 ammonta a circa 500 € che paghiamo io ed al 50%. _1
La personalmente comparsa confermava quanto dichiarato dal marito, riferiva che le consta _1
personalmente e effettivamente la determinazione dell'azienda ospedaliera Vanvitelli di escludere i biologi dalle sperimentazioni
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 la casa coniugale in Napoli, via Vicinale Cupa Cintia 36, di proprietà della moglie, viene alla stessa assegnata;
il dott. si impegna a comunicare alla moglie il nuovo domicilio;
Parte_1
la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza Per_1
principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la bambina con sé;
i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegno alimentare/mantenimento essendo economicamente autosufficienti e con adeguati redditi propri;
il dott. verserà per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(trecento/00), somma determinata in base alle proprie capacità reddituali ed al tenore di vita goduto dalla minore in costanza di matrimonio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, in misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche ad indirizzo pubblico e mediche indispensabili non coperte dal S.S.N. Altre spese straordinarie (ad es. ludiche-sportive e scolastiche di istituti privati) saranno preventivamente concordate tra i coniugi e sostenute in ragione del 50% ciascuno. Si precisa che le parti hanno già provveduto al pagamento della retta scolastica presso istituto privato per l'anno 2024/2025 in parti uguali;
per gli anni successivi si valuterà di comune accordo il prosieguo della scolarizzazione presso istituti privati. In caso di mancato accordo la minore frequenterà istituti pubblici;
ai fini della capacità reddituale di ciascun coniuge si allegano: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni delle parti;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili;
estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
il rapporto genitoriale con la piccola è regolamentato con il seguente Per_1
PIANO GENITORIALE
Premessa: Obiettivo del piano è la realizzazione dell'interesse della minore, compatibilmente con le esigenze dei singoli genitori, inteso nella conservazione del rapporto affettivo ed educativo con entrambi i genitori. Per cui gli stessi si impegnano a rispettare la persona e le prerogative dell'altro, evitando ogni forma di denigrazione e svilimento dell'altrui figura, nonché ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, possa influenzare in maniera negativa la minorenne.
Il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e salvo diverse modalità concordate in base al preminente interesse della stessa;
in ogni caso, potrà tenere con sé la piccola : Per_1
3 i fine settimana alternati, dalle ore 16 del venerdì alle ore 21 della domenica con pernottamento presso di sé, oltre a lunedì dalle 18 alle 22; nella settimana in cui la minore trascorrerà il week-end con la madre, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni infrasettimanali, al momento individuati nel martedi e giovedi coordinandosi - per quanto possibile nella scelta dei giorni - con i turni notturni della madre, con pernottamento presso la casa ove è collocata la minore, o presso abitazione del padre, ed un terzo giorno, dalle 18 alle 22; i coniugi si accorderanno e si comunicheranno, con anticipo di 24 ore, detti giorni.
Tali accordi si intendono così cristallizzati in riferimento all'attualità dei rapporti tra i coniugi, restando inteso che all'eventuale e successivo cambiamento di status, anche di uno solo dei due, gli stessi saranno rivisti alla luce delle nuove reciproche esigenze.
15 giorni, preferibilmente consecutivi, durante le vacanze estive, comunicando alla moglie – entro il mese di giugno - la destinazione ed il/i periodo/i prescelti. Consentirà, durante detto periodo, contatti telefonici tra madre e figlia. Allo stesso modo, la moglie comunicherà al marito i giorni di vacanza e la destinazione che trascorrerà con la minore, consentendo contatti telefonici con il padre.
Le vacanze e le festività sono così disciplinate: 3 giorni durante le vacanze natalizie (24-25-26) e di
Capodanno (31-1-2), 1 giorno dell'Epifania in regime di alternanza tra i coniugi;
la Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore;
la figlia trascorrerà con i genitori il giorno del compleanno ed onomastico di ciascuno di essi, così come trascorrerà con l'uno o l'altra la festa del papà e della mamma;
in ordine ai compleanni e agli onomastici della figlia, i genitori trascorreranno insieme le eventuali feste organizzate per la minore;
in caso di disaccordo, i genitori trascorreranno entrambi la giornata con la minore, dividendosi i tempi (es. pranzo con l'uno e cena con l'altro alternandosi di anno in anno). le festività nazionali e regionali (ad es. 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre), saranno alternate di anno in anno tra i genitori, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato.
I coniugi potranno modificare il piano genitoriale di comune accordo, in base ai propri impegni lavorativi e sociali e secondo il miglior interesse della figlia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi (alla luce dei chiarimenti forniti in udienza) siano conformi all'interesse della minore, peraltro infradodicenne.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte
4 le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 57, P. II, S. A, sez. Q, anno 2017);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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