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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3429 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3429 /2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA NI CAMILLA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DI IA MARA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.03.2025 le parti, premesso che in data
12.04.2014 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio (n. il 26.03.2016) e che le parti erano addivenute ad un accordo di Per_1 separazione consensuale in seguito a negoziazione assistita in data 12.10.2023 autorizzato dal PM in data 09.11.2023, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della
1 domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
a) Relativamente all'affidamento ed al mantenimento del figlio:
- I coniugi stabiliscono che il loro figlio minore , sia affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato tra i genitori stessi presso l'abitazione di ciascuno di loro e con residenza anagrafica presso l'abitazione sita in
Roma, Via Mompeo n. 23, immobile segregato in un Trust con beneficiario il minore
, che viene pertanto concesso in uso al minore, che vi abiterà con Persona_2 la madre.
- I genitori provvederanno di comune accordo all'educazione del figlio ed assumeranno, sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo. Ciascun genitore, durante il tempo in cui il minore resterà con ciascuno di essi, eserciterà, in maniera esclusiva, la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
- Per quanto concerne la frequentazione del minore, i genitori hanno pattuito un regime paritetico alternato e a parziale modifica di quanto pattuito in separazione, il piccolo trascorre con ciascun genitore, su base bisettimanale alternata, i seguenti Per_1 periodi:
- Lunedì e martedì con la madre,
- Mercoledì e giovedì con il padre
- Venerdì, sabato e domenica con la madre
- Lunedi e martedì con il padre
- Mercoledì e giovedì con la madre
- Venerdì, sabato e domenica con il padre.
Si precisa pertanto che i giorni di frequenza decorreranno dall'ingresso a scuola, a seconda dell'orario scolastico, al riaccompagno all'ingresso a scuola o a casa dell'altro genitore alle ore 8,00 qualora la scuola fosse chiusa.
Detta frequentazione è già iniziata dal 20 ottobre 2023 e pertanto continuerà inalterata.
- Per quanto riguarda le vacanze di Natale, in deroga al regime ordinario di visita il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre sino al 25 dicembre mattina e così dalla mattina del 25 dicembre sino alla mattina del 31dicembre con il padre, e dal 31 dicembre di mattina al 6 gennaio mattina con la madre, il 6 gennaio con il padre, e così ad anni alterni a decorrere dal 2025 con il padre.
2 - Le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre ad anni alterni, a decorrere dal 2025 la Pasqua con il padre.
- Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno e da individuarsi nel periodo tra il 15 giugno ed il 10 settembre. I coniugi stabiliscono che le due settimane centrali del mese di agosto, dovranno essere di spettanza di ciascun genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo. Il periodo residuale sarà gestito con la normale alternanza.
b) Relativamente al mantenimento del minore
- Per quanto riguarda il mantenimento del minore il padre non verserà alcun assegno di mantenimento, a fronte del regime di affidamento paritetico alternato.
Lo stesso si farà carico, sino al compimento dei diciotto anni (18) del minore , Per_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate ed approvate, nella misura del
100% come da Protocollo del Tribunale di Roma. Sul punto si precisa che nel caso di mancato consenso limitatamente alle spese relative ad un'attività sportiva, ludica o ricreativa, il Sig non sarà obbligato al pagamento delle spese straordinarie CP_1 non concordate, ed il genitore che la propone può comunque scegliere di corrisponderne per intero il prezzo, in ogni caso l'altro genitore si impegna a far frequentare tutte le attività al minore anche nei giorni di sua spettanza.
A seguito del compimento del diciottesimo anno di età di , le spese straordinarie Per_1 saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
- In relazione al versamento delle somme relative all'Assegno Unico, i coniugi statuiscono che gli stessi saranno richiesti ed incassati nella misura del 50% tra i coniugi.
c) Relativamente all'assegno di mantenimento per il coniuge
- Nessun assegno di mantenimento è previsto in favore dell'uno o dell'altro coniuge, atteso che gli stessi si dichiarano economicamente indipendenti.
Con la sottoscrizione del presente accordo i Signori e Parte_1 [...]
espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente CP_1 soddisfatti e precisano di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa sino alla data odierna.
- I ricorrenti, ad ogni effetto di legge, prestano, sin d'ora, in via irrevocabile, reciprocamente, il consenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio o di altri documenti necessari per l'espatrio. Per_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento
3 delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 3429/2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma in data 12.04.2014; Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00149, Parte 1 Serie
03);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 28/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3429 /2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA NI CAMILLA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DI IA MARA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.03.2025 le parti, premesso che in data
12.04.2014 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio (n. il 26.03.2016) e che le parti erano addivenute ad un accordo di Per_1 separazione consensuale in seguito a negoziazione assistita in data 12.10.2023 autorizzato dal PM in data 09.11.2023, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della
1 domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
a) Relativamente all'affidamento ed al mantenimento del figlio:
- I coniugi stabiliscono che il loro figlio minore , sia affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato tra i genitori stessi presso l'abitazione di ciascuno di loro e con residenza anagrafica presso l'abitazione sita in
Roma, Via Mompeo n. 23, immobile segregato in un Trust con beneficiario il minore
, che viene pertanto concesso in uso al minore, che vi abiterà con Persona_2 la madre.
- I genitori provvederanno di comune accordo all'educazione del figlio ed assumeranno, sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione,
l'educazione e la salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo. Ciascun genitore, durante il tempo in cui il minore resterà con ciascuno di essi, eserciterà, in maniera esclusiva, la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
- Per quanto concerne la frequentazione del minore, i genitori hanno pattuito un regime paritetico alternato e a parziale modifica di quanto pattuito in separazione, il piccolo trascorre con ciascun genitore, su base bisettimanale alternata, i seguenti Per_1 periodi:
- Lunedì e martedì con la madre,
- Mercoledì e giovedì con il padre
- Venerdì, sabato e domenica con la madre
- Lunedi e martedì con il padre
- Mercoledì e giovedì con la madre
- Venerdì, sabato e domenica con il padre.
Si precisa pertanto che i giorni di frequenza decorreranno dall'ingresso a scuola, a seconda dell'orario scolastico, al riaccompagno all'ingresso a scuola o a casa dell'altro genitore alle ore 8,00 qualora la scuola fosse chiusa.
Detta frequentazione è già iniziata dal 20 ottobre 2023 e pertanto continuerà inalterata.
- Per quanto riguarda le vacanze di Natale, in deroga al regime ordinario di visita il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre sino al 25 dicembre mattina e così dalla mattina del 25 dicembre sino alla mattina del 31dicembre con il padre, e dal 31 dicembre di mattina al 6 gennaio mattina con la madre, il 6 gennaio con il padre, e così ad anni alterni a decorrere dal 2025 con il padre.
2 - Le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre ad anni alterni, a decorrere dal 2025 la Pasqua con il padre.
- Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno e da individuarsi nel periodo tra il 15 giugno ed il 10 settembre. I coniugi stabiliscono che le due settimane centrali del mese di agosto, dovranno essere di spettanza di ciascun genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo. Il periodo residuale sarà gestito con la normale alternanza.
b) Relativamente al mantenimento del minore
- Per quanto riguarda il mantenimento del minore il padre non verserà alcun assegno di mantenimento, a fronte del regime di affidamento paritetico alternato.
Lo stesso si farà carico, sino al compimento dei diciotto anni (18) del minore , Per_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate ed approvate, nella misura del
100% come da Protocollo del Tribunale di Roma. Sul punto si precisa che nel caso di mancato consenso limitatamente alle spese relative ad un'attività sportiva, ludica o ricreativa, il Sig non sarà obbligato al pagamento delle spese straordinarie CP_1 non concordate, ed il genitore che la propone può comunque scegliere di corrisponderne per intero il prezzo, in ogni caso l'altro genitore si impegna a far frequentare tutte le attività al minore anche nei giorni di sua spettanza.
A seguito del compimento del diciottesimo anno di età di , le spese straordinarie Per_1 saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
- In relazione al versamento delle somme relative all'Assegno Unico, i coniugi statuiscono che gli stessi saranno richiesti ed incassati nella misura del 50% tra i coniugi.
c) Relativamente all'assegno di mantenimento per il coniuge
- Nessun assegno di mantenimento è previsto in favore dell'uno o dell'altro coniuge, atteso che gli stessi si dichiarano economicamente indipendenti.
Con la sottoscrizione del presente accordo i Signori e Parte_1 [...]
espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente CP_1 soddisfatti e precisano di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa sino alla data odierna.
- I ricorrenti, ad ogni effetto di legge, prestano, sin d'ora, in via irrevocabile, reciprocamente, il consenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio o di altri documenti necessari per l'espatrio. Per_1
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento
3 delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 3429/2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma in data 12.04.2014; Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00149, Parte 1 Serie
03);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 28/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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