Articolo 2300 del Codice civile
Articolo 2299Articolo 2233
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19 aprile 1942
Art. 2300.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla societa', dei quali e' obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finche' non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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