CA
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°932 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO e domiciliata ex lege presso i suoi uffici, siti in VIA Valerio Villareale
n.6 a PALERMO.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo CAMPANATI ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Maratta n. 14, ad Ancona.
Appellata
All'udienza del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 13 agosto 2020,
[...]
premettendo di aver prestato servizio dal 01/10/1999 al 29/11/2015 presso CP_1 la Provincia di Palermo e di essere transitata, in data 30/11/2015, alle dipendenze del
, come Funzionario Giudiziario area III posizione economica Parte_1
F1 del CCNL Pubblico impiego Comparto CP_2 di aver presentato domanda per la partecipazione alla procedura selettiva, bandita dal con avviso del 08/04/2019, per la copertura di complessivi n. Parte_1
67 posti della fascia economica superiore per il personale dell'Amministrazione della
Giustizia per il profilo professionale di Funzionario giudiziario - area III – fascia economica F2, riservato ai Funzionari giudiziari - area III - fascia economica;
1 di essersi collocata al 41° posto della graduatoria provvisoria, ma solo all'83° posto nella graduatoria finale, in ragione della riduzione del punteggio attribuitole per la “performance” (ridotto da 30 a 10, non essendo stato preso in considerazione il servizio prestato alle dipendenze della negli anni 2014 e 2015); Parte_2 aveva convenuto in giudizio il suddetto chiedendo di: Parte_1
“- Accertare l'illegittimità della graduatoria definitiva pubblicata con nota del
n. 229212.U del 16/12/2019, relativa alla selezione indetta Parte_1 con avviso del 08/04/2019 avente ad oggetto la progressione economica in fascia F2 dei Funzionari giudiziari - area III - fascia economica F1.
- Previa disapplicazione degli atti lesivi dei diritti del ricorrente, nonché della impugnata graduatoria di cui sopra, accertare il diritto della dott.ssa Controparte_1 di vedersi riconosciuto un punteggio pari a 10 o in subordine pari a 9.50, a titolo di punteggio performance per ciascun anno di servizio prestato presso la Provincia di
Palermo, con conseguente diritto ad essere collocato al 41° posto della graduatoria definitiva della suddetta progressione economica orizzontale ovvero in altra posizione utile ad ottenere la progressione economica in fascia F2, progressione aperta con avviso del 08/04/2019 del . Parte_1
- Per l'effetto condannare il , in persona dell'Ill.mo Parte_1
Ministro pro tempore ad attribuire al ricorrente la posizione economica F2, con la decorrenza retroattiva far data dal 01.01.2019, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia”, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite.
L'Amministrazione si era costituita in giudizio, contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il Giudice adito, con sentenza n.2613/2022, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la progressione economica in fascia F2, Funzionario giudiziario - area III, con decorrenza dal 01.01.2019.
Ha ritenuto: visto che le parti collettive e l'amministrazione, nel corpo dell'accordo o dell'avviso non hanno escluso espressamente la rilevanza di quest'ultima (la prestazione lavorativa resa in altra amministrazione- n.d.r.) ai fini della valutazione della “performance”, sarebbe stato più coerente con la volontà delle parti collettive (come emergente dalla succitata tabella A) applicare alla ricorrente il criterio dettato dall'art. 4 e quindi, non avendo effettuato alcuna
“valutazione” sulla sua prestazione, attribuirle il punteggio di 9.50 per ciascun anno
(2014 e 2015) in cui aveva prestato servizio presso la Provincia;
che così facendo, si sarebbe eliminata una palese violazione della volontà delle parti collettive ed un'irrazionale discriminazione fra dipendenti della medesima amministrazione. Ha, quindi, valutato che aggiungendo 19,0 punti (9,5 x 2 per gli anni 2014 e
2015) ai 44,7 già riconosciutile con la graduatoria definitiva (cfr. all. 5), la
2 ricorrente avrebbe ottenuto 63,7 punti collocandosi al 44° posto e quindi fra gli aventi diritto alla progressione economica nella Fascia economica F2, con decorrenza dall'1.1.2019.
Per la riforma della decisione ha proposto appello il , Parte_1 con ricorso depositato il 14 settembre 2023, dolendosi della violazione dell'art.102
c.p.c., per avere il Tribunale implicitamente statuito sulla integrità del contraddittorio
e non ha, invece, rilevato d'ufficio… la natura plurisoggettiva del rapporto sostanziale, in quanto l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio superiore a quello indicato nella graduatoria definitiva incide, inevitabilmente, in via diretta e concreta, sulla posizione degli altri candidati che hanno partecipato al medesimo bando ed ai quali ultimi non poteva essere negato il diritto di partecipare al giudizio… dal momento che l'eventuale accoglimento (come del resto è avvenuto) delle pretese avanzate dalla sig.ra avrebbe prodotto effetti nella sfera CP_1 giuridica di tutti gli altri soggetti coinvolti.
Avendo, invece, il Tribunale riconosciuto alla un maggiore punteggio CP_1 funzionale al raggiungimento di una posizione utile in graduatoria – in virtù della rivalutazione dell'esperienza lavorativa svolta in favore della Provincia di Palermo dal 1999 al 2015 - ha determinato il riposizionamento più favorevole della medesima
e, conseguentemente, il superamento da parte della stessa di altri candidati.
Rileva il che, in relazione ai vincoli di spesa, di bilancio e di Parte_1 disponibilità di risorse cui sono sottoposte le progressioni economiche (art.81 Cost e art.23 D.Lgs n.150/2009), avendo calcolato il numero dei posti di cui all'avviso dell'8/04/2019, in base alla disponibilità del Fondo Unico di amministrazione per l'amministrazione giudiziaria, non ne sarebbe possibile un ampliamento o un inserimento “a pettine” volto ad incrementare la lista degli ammessi, con il conseguente venir meno del diritto in capo all'ultima classificata e la necessaria revoca alla medesima del beneficio già attribuito.
Ribadisce, in subordine e nel merito, le deduzioni già formulate, dolendosi dell'erronea applicazione dell'art.4 dell'Accordo sindacale del 10 gennaio 2019 e dell'Avviso pubblico dell'8 aprile 2019. si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 4 aprile Controparte_1
2025, con la quale ha chiesto il rigetto del gravame, contestando l'esistenza del litisconsorzio vertendosi, a suo dire, in materia di mera progressione economica all'interno della stessa fascia funzionale con riflessi destinati a prodursi esclusivamente sul trattamento retributivo degli aventi diritto.
Indi, all'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
********
3 Ritiene la Corte che sia preliminare ad ogni altra considerazione rispetto al merito della controversia la eccepita questione inerente il difetto del contraddittorio, per violazione dell'art.102 c.p.c..
La ricorrente, funzionario giudiziario area III F1, aveva adito il Tribunale di
Palermo al fine di ottenere il riconoscimento dell'illegittimità della graduatoria definitiva, pubblicata il 16 dicembre 2019, con nota del n. Parte_1
229212.U, relativa alla progressione economica in fascia F2 dei Funzionari giudiziari
- area III - fascia economica F1, indetta con avviso del giorno 8 aprile 2019, per n.67 posti disponibili (v. doc n.2 fascicolo di parte).
Aveva esposto che, in sede di graduatoria definitiva, la Commissione non avrebbe effettuato una valutazione corretta del punteggio, in quanto quest'ultima non avrebbe tenuto conto del servizio prestato nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 29 novembre 2015, presso la Provincia di Palermo;
che ai fini del calcolo del punteggio di performance, non le erano stati attribuiti 30 o 29 punti riferibili al servizio prestato presso la come segue: 10 punti o 9,5 punti per gli anni 2014 e 2015 e 10 Parte_2 punti per l'anno 2016.
Deve rilevarsi, dunque, al riguardo che, nel caso di specie, viene in evidenza la posizione di altri soggetti, in special modo quella del candidato alla progressione economica collocato nell'ultima posizione utile per il riconoscimento di detta progressione, individuato dall'Amministrazione medesima nella sig.ra Parte_3
collocatasi al 67° posto nella graduatoria definitiva (v. doc n.5,5 bis e 6)
[...] che verrebbe estromessa per effetto dell'attribuzione della rivendicata progressione alla CP_1
Tanto premesso – una volta rilevato come il vincolato numero dei posti disponibili per la progressione abbia l'effetto di comportare che se uno di questi sia attribuito ad uno dei partecipanti, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato già destinatario dello stesso - è evidente che, rispetto a quest'ultimo, la pretesa della dipendente assertivamente pretermessa CP_1 illegittimamente, sia foriera della costituzione di un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente.
In altri termini, l'attribuzione della progressione economica anche alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita della medesima in capo all'ultima posizionata in graduatoria ( ), nei cui riguardi pertanto la Persona_1 pronuncia deve essere inevitabilmente emessa.
Invero, come già affermato da Cass. n.14914/2008 (ma in senso conforme,
Cass. n.28766/2018; Cass. n.988/2017), in presenza di “rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo” rispetto ai quali “la realizzazione dell'utilità pretesa …
4 richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario”, deve darsi per acquisito il consequenziale principio per cui “in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi
l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne
l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati”. Integrazione che non è, invece, necessaria, “quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione»
(Cass. 12489/2020).
In relazione, dunque, alla domanda formulata (di rimodulazione del punteggio finalizzato al collocamento in posizione utile nella graduatoria, ossia entro i 67 posti di cui all'avviso pubblico) il litisconsorzio non è stato evidentemente realizzato in primo grado.
Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato, qui non ricorrente, (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrale instaurazione del contraddittorio;
per l'effetto, le parti vanno rimesse avanti al primo giudice, ex art.354 c.p.c. affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
La natura della pronuncia, meramente di rito, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n.2613/2023 emessa l'11 luglio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, e rimette le parti innanzi tale Giudice per la trattazione della causa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo Il Presidente
Maria G. Di Marco
5