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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1223/2023
T R A
Parte_1 con sede in Roma, via Mantova n. 1, in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace, in Napoli, via Duomo, n. 152; Appellante
E
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. CP_2
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CodiceFiscale_1
Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, elett.te dom.to presso il loro studio in Napoli alla
Via G. Verdi n. 18;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.5.2023 presso questa Corte territoriale la
[...]
ha proposto gravame avverso la Parte_2 sentenza resa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2681/2023, pubblicata in data 19.4.2023 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del prelievo operato dalla sulla pensione CP_3 del ricorrente-odierno appellato a titolo di contributo di solidarietà per il quinquennio 2014-2018 nonché per il quinquennio 2019-2023, in virtù delle delibere nn. 3/2013 e 12/2017, con condanna della alla restituzione della somma di euro 25.134,99 (per gli importi trattenuti fino a tutto Pt_1 il settembre 2021), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Nel ricorso introduttivo il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla a far data da gennaio 2003, aveva esposto di essersi visto applicare il contributo CP_3 di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento approvato con D.M. 14.7.2004 e di aver già ottenuto in relazione al (secondo) quinquennio 2009 – 2013 sentenza favorevole del Tribunale di
Napoli Sez. Lav. n. 1888/2016, poi confermata in appello dalla Corte di Appello di Napoli,
Sezione Lavoro n. 4340/2021, con la quale la veniva condannata alla restituzione della Pt_1 somma di euro 15.508,87; di essersi visto nuovamente trattenere, sia per il terzo quinquennio
(2014-2018) sia per il quarto quinquennio (2019-2023), la somma di euro 25.134,99 sempre a titolo di contributo di solidarietà, sulla scorta delle delibere n. 3/2013 e n. 12/2017. Aveva quindi adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il prelievo operato dalla e che Pt_1 la stessa fosse condannata alla restituzione della somma trattenuta, oltre accessori e spese di lite, con attribuzione.
Il Tribunale ha accolto la domanda aderendo al consolidato orientamento della Corte di legittimità
e alle numerose sentenze di merito favorevoli agli assunti attorei, rese in controversie analoghe ed in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del giudizio.
La appellante ha impugnato la predetta statuizione argomentando ampiamente in diritto Pt_1 sulla legittimità del prelievo, a confutazione della motivazione della decisione del Tribunale. Ha osservato che il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della (al pari del successivo art. 29 Regolamento unitario), CP_3 ritenuto illegittimo dalla sentenza impugnata: (i) non viola alcuna disposizione di legge;
(ii) al contrario, tale istituto costituisce la realizzazione della volontà del Legislatore, tesa ad imporre agli Enti previdenziali privatizzati l'adozione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine;
(iii) nelle modalità con cui è stato previsto e disciplinato, è ispirato al principio di ragionevolezza;
(iv) è ispirato, altresì, ai principi di gradualità ed equità intergenerazionale. Ha evidenziato come l'art. 1 comma 488 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) interpretando autenticamente l'art. 1 comma 763 della Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 27/12/2006) ha inequivocamente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati (tra cui la CNPADC) sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
Ha quindi censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto che il contributo di solidarietà fosse illegittimo in violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (in particolare, art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013; art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011).
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata e il rigetto della domanda formulata in prime cure dal pensionato.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l'appellato che, sulla base di plurime argomentazioni, ha chiesto rigettarsi l'appello con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del giudizio, acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. Deve premettersi in fatto che:
-l'odierno appellato è titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla appellante a far data Pt_1 da gennaio 2003;
-su tale trattamento previdenziale del ricorrente, la ha applicato la Parte_1 trattenuta denominata “contributo di solidarietà” introdotta, per il quinquennio 2004-2008, dall'art. 22 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale della stessa, approvato Pt_1 con D.M. 14.07.2004;
-con delibera n. 4/2008, la rinnovava il suddetto contributo di solidarietà, Parte_1 previsto dal citato Regolamento, anche per il quinquennio 2009-2013;
- con successive delibere n. 3/2013 e n. 12/2017, la rinnovava il suddetto Parte_1 contributo, rispettivamente per i quinquenni 2014-2018 e 2019- 2023;
- in relazione al quinquennio 2009-2013 il ricorrente ha già ottenuto sentenza favorevole del
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 1888/2016, confermata dalla Corte di Appello di Napoli
n. 4340/2021, che ha condannato la al pagamento della somma di euro 15.508,87; Pt_1
-in virtù delle ultime due delibere 3/2013 e 12/2017, la ha trattenuto al ricorrente Pt_1 complessivamente a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo dall'01.01.2014 al settembre 2021, l'importo di euro 25.134,99, come da cedolini pensione.
Il ricorrente ha quindi instaurato il presente giudizio per ottenere il ripristino del trattamento pensionistico nella misura integrale, senza che venisse operata la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Ha richiamato l'esito favore del precedente contenzioso tra le parti: il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1888/2016 (in atti), nel ritenere illegittimo il contributo di solidarietà applicato dalla sulla pensione dell'appellato per il periodo 2009-2013, aveva condannato Pt_1 la alla restituzione della somma di euro 15.508,87, oltre accessori e spese, e la Corte di Pt_1
Appello di Napoli, con sentenza n. 4340/2021, aveva rigettato il gravame della Pt_1
Va poi rammentato che la a seguito delle sentenze gemelle dell'anno 2009 della S.C. (nn. Pt_1
25029, 25211, 25301, 25300, 25030, 25212), aveva restituito a tutti i pensionati il contributo di solidarietà applicato per il 1° quinquennio dal 01.01.2004 al 31.12.2008, sicché l'attuale thema decidendum riguarda il contributo di solidarietà relativo ai periodi successivi in termini di legittimità dello stesso e della corretta interpretazione della normativa applicabile.
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12 L. n. 335/1995 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), la garanzia costituita dal principio cd. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale, tanto che trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione.
In altri termini, il principio del pro rata opera in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità (v. da ultimo Cass. n. 18478/2012; Cass. n. 17892/2014). Ne consegue che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi (Cass. n. 25029/2009 e Cass. n. 25030/2009, proprio in materia di contributi di solidarietà).
Tale consolidato orientamento ha altresì ritenuto infondato il richiamo allo ius superveniens, ossia alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 763, che, ai fini che qui rilevano, ha così sostituito il secondo periodo dell'art. 3 comma 12 l. n. 335/1995: “… sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni …”.
E' stato al riguardo affermato (Cass. n. 13607/2012; Cass. n. 18556/2012; Cass. n. 8847/2011) che non si tratta di norma di interpretazione autentica, non avendone né la tipica formazione testuale né il contenuto;
trattasi, invece, di una norma a carattere innovativo che, in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, lL n. 335/1995, con un principio similare, ma meno rigido. Non è più previsto il “rispetto del principio del pro rata”, ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, abbiano “presente il principio del pro rata” nonché
“i criteri di gradualità e di equità fra generazioni”; ciò a partire dal 1^ gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata, ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle
Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati.
La disposizione, quindi, facoltizza la ad adottare delibere in cui il principio del pro rata Pt_1 venga temperato rispetto ai criteri originari di cui alla legge n. 335/1995; tuttavia, ciò non può che valere per il futuro, vale a dire per le delibere della adottate successivamente all'entrata Pt_1 in vigore della legge, cioè dal primo gennaio 2007 per le prestazioni pensionistiche maturate successivamente, mentre nella specie il trattamento pensionistico è maturato prima del 1° gennaio
2007 (v. anche Cass. n. 3514/2014). Pertanto, la questione della legittimità delle delibere n.
3/2013 e n. 12/2017 è del tutto irrilevante in questa causa, non potendo, in ogni caso, essere assoggettata al contributo di solidarietà una prestazione pensionistica compiutamente maturata sin dal gennaio 2003, nella vigenza dell'art. 3 co. 12 L. n. 335/1995 nella originaria formulazione, e in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2007.
Né vale fare riferimento al principio costituzionale del dovere di solidarietà, sotto il profilo di equità tra generazioni, posto che viene in rilevo anche il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto (v. fra le tante Corte
Cost. n. 50/1997; n. 432/1997; n. 525/2000). Non vigendo nel nostro sistema il principio della intangibilità del trattamento pensionistico esistente nel momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione dell'interessato alla Cassa di previdenza, non è precluso al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, e quindi di modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto, ma ciò deve avvenire nei limiti della ragionevolezza, nel senso che la modifica non può ledere l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. L'atto unilaterale di riduzione dell'ammontare della prestazione adottato mentre il rapporto pensionistico si svolge, e non con riguardo a pensioni non ancora maturate, lede ancor più gravemente l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo (Cass. n. 11792/2005; Cass. n.
2240/2004).
Anche la sentenza della Consulta (n. 390/1995) si muove in tale ambito, ribadendo la insussistenza del diritto al trattamento economico esistente all'atto dell'iscrizione alla Cassa dell'interessato e la legittimità dell'intervento del legislatore a modifica della disciplina sul trattamento pensionistico, ma pur sempre con riferimento ad una prestazione pensionistica futura, non ancora maturata.
Neppure rileva che il legislatore del 2006 (v. art. 1 co. 763 L. n. 296/2006) ha “fatto salvi” gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge (1°.1.2007). Detta clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare, invero, non costituisce validazione ex post della normativa regolamentare nella parte in cui non ottempera all'ampia prescrizione del “rispetto del principio del pro rata”, dovendo aversi riguardo alla tutela dell'affidamento nella stabilità della normativa vigente. Peraltro, sotto il profilo letterale “far salvo” un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, nel senso che gli atti e i provvedimenti adottati dagli enti prima della legge 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti maturati entro il 2006, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione normativa da applicare ratione temporis (Cass. n. 8847/2011; Cass. 18556/2012). In altri termini, la modifica di cui alla L. n. 296/2006 non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui sono state emanate. E la norma regolamentare di cui all'art. 22 è stata introdotta nel 2004 nella vigenza della originaria formulazione dell'art. 3 co. 12 L. n. 335/1995 e deve ad essa essere conforme, non già alla normativa successiva.
A diverse conclusioni non può pervenirsi neppure se si considera la L. n. 147/2013 art. 1 comma 488, in vigore dal 1° gennaio 2014, che così recita: “L'ultimo periodo dell'art. 1 comma 763 l, n, 296/2006, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”.
La Suprema Corte (sentenza n. 17892/2014) ha al riguardo affermato che non si tratta di una norma interpretativa, non potendo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione, quanto piuttosto una norma innovativa, diretta esclusivamente a rendere retroattivamente legittimi gli atti e le delibere emanati dalle Casse in contrasto con le norme vigenti in materia, come evincibili dal consolidato orientamento di legittimità in materia.
Ha altresì evidenziato che: a)“la norma della finanziaria 2014, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 1, comma 763 l. n. 296/2006, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto col divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e con il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti (da ultimo C.Cost. n. 170/2013, n. 103/2013; n. 271/2011)”; b)“a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione -integrino, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art.
117, comma primo Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (sentenze n. 1 del 2011, n. 196, n. 187 e n. 138/2010)”; c)la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia ( sentenza 7 giugno 2011, Agrati;
sentenza
31 maggio 2001, Maggio).
Ciò premesso, la Corte non ha ravvisato motivi imperativi di interesse generale, idonei ad attribuire effetto retroattivo alla norma in questione (nello stesso senso v. Cass. Sez. L. n. 53/2015 del 23.9.2014-8.1.2015). Tali conclusioni sono state ribadite anche dalla giurisprudenza più recente.
La S.C. con sentenza n. 423 del 10.1.2019 ha affermato “ 7. …Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della L n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo cui “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine” - va rilevato che questa Corte (cfr. Cass 6702/2016, ord. n. 7568/2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario
a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo”.
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Pt_1
Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro-rata, richiamare altresì la recente sentenza della Corte Costituzionale
n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L. n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia Pt_1 anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della della legge finanziaria del 2014, art. 1, comma 486 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”) possa incidere sulle conclusioni qui assunte” (v. anche Cass. n. 20/2019, Cass n. 32595/2018; Cass. n. 31875/2018).
Ed ancora con la sentenza n. 19561/2019 la Corte si è espressa nei seguenti termini: “2. … La giurisprudenza di questa Corte ha esaustivamente e reiteratamente chiarito (Cass. 19711/2017,
6702/2016) che in tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, il Regolamento della Cassa dei Ragionieri
e Periti commerciali, art. 40, di cui alla delib. del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà viola i limiti di cui alla L.335 del 1995 art. 3 comma 12, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui alla L. 147 del 2013, art. 1 comma 488, giustifica la trattenuta poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.
3. Inoltre, la recente sentenza Cass. 31875/2018 ha affermato che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_4 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
4. E' stato altresì fugato qualsiasi dubbio di costituzionalità e rilevato - al fine di confermare
l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico
e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata - che, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, la recente sentenza della Corte Cost. n. 173 del 2016, nel Pt_1 valutare l'analogo prelievo disposto dalla legge 147 del 2013 art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono - che resistono a tutte le obiezioni ed ai rilievi formulati dalla ricorrente anche nella memoria depositata prima dell'adunanza - deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”.
Detto indirizzo risulta riconfermato da altre decisioni della Corte di Cassazione, in particolare n.
29292/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n.
18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n.
9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023 e, ancora più di recente, Cass. n. 6170/2024, n.
7489/2024, n. 20684/2024 e n. 23257/2024.
In particolare, la massima della sentenza n. 23257 del 28/08/2024 cit., recita: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_4 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
L'appellante cita, a sostegno, anche l'art.24, comma 24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n. 214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/2016, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge (v. Cass. 23257/2024 cit.). CP_3
In presenza di una riserva di legge spetta solo ed esclusivamente alla legge o agli atti aventi forza di legge (D.L. e D.Lgs.) introdurre ed imporre la prestazione patrimoniale, fissandone gli elementi essenziali, mentre, le fonti di rango inferiore alla legge (es. Regolamenti del Governo – DPR,
DPCM etc.) possono integrare la legge, disciplinando aspetti non essenziali della prestazione patrimoniale, nella specie aspetti tecnici e procedimentali della sua attuazione.
Dalle ripetute affermazioni della Suprema Corte, confermate anche con riguardo alla norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di Stabilità per il 2014, non vi è ragione di discostarsi, né vi sono argomentazioni nell'appello che consentano di superare l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità cui spetta istituzionalmente la funzione nomofilattica.
Per tutto quanto sin qui esposto, assorbita ogni ulteriore doglianza, l'appello deve essere rigettato, in conformità con l'orientamento già espresso da questa Sezione.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, in applicazione dei parametri del DM 147/2022 nella misura minima avuto riguardo al valore della causa ed alla ripetitività della questione, oggetto di consolidato orientamento di legittimità. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in favore di delle spese del grado, CP_3 CP_2 che liquida in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-A norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 12/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1223/2023
T R A
Parte_1 con sede in Roma, via Mantova n. 1, in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace, in Napoli, via Duomo, n. 152; Appellante
E
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. CP_2
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CodiceFiscale_1
Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, elett.te dom.to presso il loro studio in Napoli alla
Via G. Verdi n. 18;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.5.2023 presso questa Corte territoriale la
[...]
ha proposto gravame avverso la Parte_2 sentenza resa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2681/2023, pubblicata in data 19.4.2023 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del prelievo operato dalla sulla pensione CP_3 del ricorrente-odierno appellato a titolo di contributo di solidarietà per il quinquennio 2014-2018 nonché per il quinquennio 2019-2023, in virtù delle delibere nn. 3/2013 e 12/2017, con condanna della alla restituzione della somma di euro 25.134,99 (per gli importi trattenuti fino a tutto Pt_1 il settembre 2021), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Nel ricorso introduttivo il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla a far data da gennaio 2003, aveva esposto di essersi visto applicare il contributo CP_3 di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento approvato con D.M. 14.7.2004 e di aver già ottenuto in relazione al (secondo) quinquennio 2009 – 2013 sentenza favorevole del Tribunale di
Napoli Sez. Lav. n. 1888/2016, poi confermata in appello dalla Corte di Appello di Napoli,
Sezione Lavoro n. 4340/2021, con la quale la veniva condannata alla restituzione della Pt_1 somma di euro 15.508,87; di essersi visto nuovamente trattenere, sia per il terzo quinquennio
(2014-2018) sia per il quarto quinquennio (2019-2023), la somma di euro 25.134,99 sempre a titolo di contributo di solidarietà, sulla scorta delle delibere n. 3/2013 e n. 12/2017. Aveva quindi adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il prelievo operato dalla e che Pt_1 la stessa fosse condannata alla restituzione della somma trattenuta, oltre accessori e spese di lite, con attribuzione.
Il Tribunale ha accolto la domanda aderendo al consolidato orientamento della Corte di legittimità
e alle numerose sentenze di merito favorevoli agli assunti attorei, rese in controversie analoghe ed in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del giudizio.
La appellante ha impugnato la predetta statuizione argomentando ampiamente in diritto Pt_1 sulla legittimità del prelievo, a confutazione della motivazione della decisione del Tribunale. Ha osservato che il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della (al pari del successivo art. 29 Regolamento unitario), CP_3 ritenuto illegittimo dalla sentenza impugnata: (i) non viola alcuna disposizione di legge;
(ii) al contrario, tale istituto costituisce la realizzazione della volontà del Legislatore, tesa ad imporre agli Enti previdenziali privatizzati l'adozione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine;
(iii) nelle modalità con cui è stato previsto e disciplinato, è ispirato al principio di ragionevolezza;
(iv) è ispirato, altresì, ai principi di gradualità ed equità intergenerazionale. Ha evidenziato come l'art. 1 comma 488 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) interpretando autenticamente l'art. 1 comma 763 della Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 27/12/2006) ha inequivocamente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati (tra cui la CNPADC) sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.
Ha quindi censurato la sentenza per aver erroneamente ritenuto che il contributo di solidarietà fosse illegittimo in violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (in particolare, art. 2, D.Lgs. n. 509/1994; art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013; art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011).
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata e il rigetto della domanda formulata in prime cure dal pensionato.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l'appellato che, sulla base di plurime argomentazioni, ha chiesto rigettarsi l'appello con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del giudizio, acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. Deve premettersi in fatto che:
-l'odierno appellato è titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla appellante a far data Pt_1 da gennaio 2003;
-su tale trattamento previdenziale del ricorrente, la ha applicato la Parte_1 trattenuta denominata “contributo di solidarietà” introdotta, per il quinquennio 2004-2008, dall'art. 22 Regolamento di disciplina del Regime previdenziale della stessa, approvato Pt_1 con D.M. 14.07.2004;
-con delibera n. 4/2008, la rinnovava il suddetto contributo di solidarietà, Parte_1 previsto dal citato Regolamento, anche per il quinquennio 2009-2013;
- con successive delibere n. 3/2013 e n. 12/2017, la rinnovava il suddetto Parte_1 contributo, rispettivamente per i quinquenni 2014-2018 e 2019- 2023;
- in relazione al quinquennio 2009-2013 il ricorrente ha già ottenuto sentenza favorevole del
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 1888/2016, confermata dalla Corte di Appello di Napoli
n. 4340/2021, che ha condannato la al pagamento della somma di euro 15.508,87; Pt_1
-in virtù delle ultime due delibere 3/2013 e 12/2017, la ha trattenuto al ricorrente Pt_1 complessivamente a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo dall'01.01.2014 al settembre 2021, l'importo di euro 25.134,99, come da cedolini pensione.
Il ricorrente ha quindi instaurato il presente giudizio per ottenere il ripristino del trattamento pensionistico nella misura integrale, senza che venisse operata la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Ha richiamato l'esito favore del precedente contenzioso tra le parti: il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1888/2016 (in atti), nel ritenere illegittimo il contributo di solidarietà applicato dalla sulla pensione dell'appellato per il periodo 2009-2013, aveva condannato Pt_1 la alla restituzione della somma di euro 15.508,87, oltre accessori e spese, e la Corte di Pt_1
Appello di Napoli, con sentenza n. 4340/2021, aveva rigettato il gravame della Pt_1
Va poi rammentato che la a seguito delle sentenze gemelle dell'anno 2009 della S.C. (nn. Pt_1
25029, 25211, 25301, 25300, 25030, 25212), aveva restituito a tutti i pensionati il contributo di solidarietà applicato per il 1° quinquennio dal 01.01.2004 al 31.12.2008, sicché l'attuale thema decidendum riguarda il contributo di solidarietà relativo ai periodi successivi in termini di legittimità dello stesso e della corretta interpretazione della normativa applicabile.
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12 L. n. 335/1995 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), la garanzia costituita dal principio cd. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale, tanto che trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione.
In altri termini, il principio del pro rata opera in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità (v. da ultimo Cass. n. 18478/2012; Cass. n. 17892/2014). Ne consegue che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi (Cass. n. 25029/2009 e Cass. n. 25030/2009, proprio in materia di contributi di solidarietà).
Tale consolidato orientamento ha altresì ritenuto infondato il richiamo allo ius superveniens, ossia alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 763, che, ai fini che qui rilevano, ha così sostituito il secondo periodo dell'art. 3 comma 12 l. n. 335/1995: “… sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni …”.
E' stato al riguardo affermato (Cass. n. 13607/2012; Cass. n. 18556/2012; Cass. n. 8847/2011) che non si tratta di norma di interpretazione autentica, non avendone né la tipica formazione testuale né il contenuto;
trattasi, invece, di una norma a carattere innovativo che, in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, lL n. 335/1995, con un principio similare, ma meno rigido. Non è più previsto il “rispetto del principio del pro rata”, ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, abbiano “presente il principio del pro rata” nonché
“i criteri di gradualità e di equità fra generazioni”; ciò a partire dal 1^ gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata, ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle
Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati.
La disposizione, quindi, facoltizza la ad adottare delibere in cui il principio del pro rata Pt_1 venga temperato rispetto ai criteri originari di cui alla legge n. 335/1995; tuttavia, ciò non può che valere per il futuro, vale a dire per le delibere della adottate successivamente all'entrata Pt_1 in vigore della legge, cioè dal primo gennaio 2007 per le prestazioni pensionistiche maturate successivamente, mentre nella specie il trattamento pensionistico è maturato prima del 1° gennaio
2007 (v. anche Cass. n. 3514/2014). Pertanto, la questione della legittimità delle delibere n.
3/2013 e n. 12/2017 è del tutto irrilevante in questa causa, non potendo, in ogni caso, essere assoggettata al contributo di solidarietà una prestazione pensionistica compiutamente maturata sin dal gennaio 2003, nella vigenza dell'art. 3 co. 12 L. n. 335/1995 nella originaria formulazione, e in corso di erogazione alla data del 1° gennaio 2007.
Né vale fare riferimento al principio costituzionale del dovere di solidarietà, sotto il profilo di equità tra generazioni, posto che viene in rilevo anche il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto (v. fra le tante Corte
Cost. n. 50/1997; n. 432/1997; n. 525/2000). Non vigendo nel nostro sistema il principio della intangibilità del trattamento pensionistico esistente nel momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione dell'interessato alla Cassa di previdenza, non è precluso al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, e quindi di modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto, ma ciò deve avvenire nei limiti della ragionevolezza, nel senso che la modifica non può ledere l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. L'atto unilaterale di riduzione dell'ammontare della prestazione adottato mentre il rapporto pensionistico si svolge, e non con riguardo a pensioni non ancora maturate, lede ancor più gravemente l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo (Cass. n. 11792/2005; Cass. n.
2240/2004).
Anche la sentenza della Consulta (n. 390/1995) si muove in tale ambito, ribadendo la insussistenza del diritto al trattamento economico esistente all'atto dell'iscrizione alla Cassa dell'interessato e la legittimità dell'intervento del legislatore a modifica della disciplina sul trattamento pensionistico, ma pur sempre con riferimento ad una prestazione pensionistica futura, non ancora maturata.
Neppure rileva che il legislatore del 2006 (v. art. 1 co. 763 L. n. 296/2006) ha “fatto salvi” gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge (1°.1.2007). Detta clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare, invero, non costituisce validazione ex post della normativa regolamentare nella parte in cui non ottempera all'ampia prescrizione del “rispetto del principio del pro rata”, dovendo aversi riguardo alla tutela dell'affidamento nella stabilità della normativa vigente. Peraltro, sotto il profilo letterale “far salvo” un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, nel senso che gli atti e i provvedimenti adottati dagli enti prima della legge 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti maturati entro il 2006, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione normativa da applicare ratione temporis (Cass. n. 8847/2011; Cass. 18556/2012). In altri termini, la modifica di cui alla L. n. 296/2006 non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui sono state emanate. E la norma regolamentare di cui all'art. 22 è stata introdotta nel 2004 nella vigenza della originaria formulazione dell'art. 3 co. 12 L. n. 335/1995 e deve ad essa essere conforme, non già alla normativa successiva.
A diverse conclusioni non può pervenirsi neppure se si considera la L. n. 147/2013 art. 1 comma 488, in vigore dal 1° gennaio 2014, che così recita: “L'ultimo periodo dell'art. 1 comma 763 l, n, 296/2006, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”.
La Suprema Corte (sentenza n. 17892/2014) ha al riguardo affermato che non si tratta di una norma interpretativa, non potendo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione, quanto piuttosto una norma innovativa, diretta esclusivamente a rendere retroattivamente legittimi gli atti e le delibere emanati dalle Casse in contrasto con le norme vigenti in materia, come evincibili dal consolidato orientamento di legittimità in materia.
Ha altresì evidenziato che: a)“la norma della finanziaria 2014, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 1, comma 763 l. n. 296/2006, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto col divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e con il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti (da ultimo C.Cost. n. 170/2013, n. 103/2013; n. 271/2011)”; b)“a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione -integrino, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art.
117, comma primo Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (sentenze n. 1 del 2011, n. 196, n. 187 e n. 138/2010)”; c)la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia ( sentenza 7 giugno 2011, Agrati;
sentenza
31 maggio 2001, Maggio).
Ciò premesso, la Corte non ha ravvisato motivi imperativi di interesse generale, idonei ad attribuire effetto retroattivo alla norma in questione (nello stesso senso v. Cass. Sez. L. n. 53/2015 del 23.9.2014-8.1.2015). Tali conclusioni sono state ribadite anche dalla giurisprudenza più recente.
La S.C. con sentenza n. 423 del 10.1.2019 ha affermato “ 7. …Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della L n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo cui “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine” - va rilevato che questa Corte (cfr. Cass 6702/2016, ord. n. 7568/2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario
a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo”.
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Pt_1
Casse, quale quella in esame.
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro-rata, richiamare altresì la recente sentenza della Corte Costituzionale
n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L. n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia Pt_1 anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della della legge finanziaria del 2014, art. 1, comma 486 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”) possa incidere sulle conclusioni qui assunte” (v. anche Cass. n. 20/2019, Cass n. 32595/2018; Cass. n. 31875/2018).
Ed ancora con la sentenza n. 19561/2019 la Corte si è espressa nei seguenti termini: “2. … La giurisprudenza di questa Corte ha esaustivamente e reiteratamente chiarito (Cass. 19711/2017,
6702/2016) che in tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, il Regolamento della Cassa dei Ragionieri
e Periti commerciali, art. 40, di cui alla delib. del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà viola i limiti di cui alla L.335 del 1995 art. 3 comma 12, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui alla L. 147 del 2013, art. 1 comma 488, giustifica la trattenuta poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.
3. Inoltre, la recente sentenza Cass. 31875/2018 ha affermato che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_4 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
4. E' stato altresì fugato qualsiasi dubbio di costituzionalità e rilevato - al fine di confermare
l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico
e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata - che, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, la recente sentenza della Corte Cost. n. 173 del 2016, nel Pt_1 valutare l'analogo prelievo disposto dalla legge 147 del 2013 art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono - che resistono a tutte le obiezioni ed ai rilievi formulati dalla ricorrente anche nella memoria depositata prima dell'adunanza - deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”.
Detto indirizzo risulta riconfermato da altre decisioni della Corte di Cassazione, in particolare n.
29292/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n.
18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n.
9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023 e, ancora più di recente, Cass. n. 6170/2024, n.
7489/2024, n. 20684/2024 e n. 23257/2024.
In particolare, la massima della sentenza n. 23257 del 28/08/2024 cit., recita: “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_4 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
L'appellante cita, a sostegno, anche l'art.24, comma 24, lett. b), del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n. 214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/2016, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge (v. Cass. 23257/2024 cit.). CP_3
In presenza di una riserva di legge spetta solo ed esclusivamente alla legge o agli atti aventi forza di legge (D.L. e D.Lgs.) introdurre ed imporre la prestazione patrimoniale, fissandone gli elementi essenziali, mentre, le fonti di rango inferiore alla legge (es. Regolamenti del Governo – DPR,
DPCM etc.) possono integrare la legge, disciplinando aspetti non essenziali della prestazione patrimoniale, nella specie aspetti tecnici e procedimentali della sua attuazione.
Dalle ripetute affermazioni della Suprema Corte, confermate anche con riguardo alla norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di Stabilità per il 2014, non vi è ragione di discostarsi, né vi sono argomentazioni nell'appello che consentano di superare l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità cui spetta istituzionalmente la funzione nomofilattica.
Per tutto quanto sin qui esposto, assorbita ogni ulteriore doglianza, l'appello deve essere rigettato, in conformità con l'orientamento già espresso da questa Sezione.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, in applicazione dei parametri del DM 147/2022 nella misura minima avuto riguardo al valore della causa ed alla ripetitività della questione, oggetto di consolidato orientamento di legittimità. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento, in favore di delle spese del grado, CP_3 CP_2 che liquida in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-A norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 12/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano