TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3567/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. GIALLOMBARDO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA
LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992, con decorrenza dal mese di febbraio 2024. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/03/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_2
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, con cui parte ricorrente aderiva alla conclusioni del
CTU di questa fase processuale, anche con riferimento alla decorrenza delle prestazioni, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente – affetta da “Deficit Cognitivo di grado moderato in PZ. affetta da disturbo ansioso- depressivo. Osteoartrosi polidistrettuale con limitazione alla deambulazione autonoma. Diabete
Mellito tipo II. Ipertensione arteriosa. Fibrillazione atriale permanente. Insufficienza renale cronica OSA in trattamento discontinuo con CPAP” - sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, “a decorrere dal mese di febbraio 2024 (cert. del 02.02.24 e del 03.02.24)”.
La relazione di C.T.U., non contestata dalle parti, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti, attesa la decorrenza riconosciuta, successiva al deposito del ricorso introduttivo della prima fase processuale dell' CP_3
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell atteso l'esito CP_1
dell'accertamento sanitario.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3567/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. GIALLOMBARDO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA
LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992, con decorrenza dal mese di febbraio 2024. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/03/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_2
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, con cui parte ricorrente aderiva alla conclusioni del
CTU di questa fase processuale, anche con riferimento alla decorrenza delle prestazioni, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente – affetta da “Deficit Cognitivo di grado moderato in PZ. affetta da disturbo ansioso- depressivo. Osteoartrosi polidistrettuale con limitazione alla deambulazione autonoma. Diabete
Mellito tipo II. Ipertensione arteriosa. Fibrillazione atriale permanente. Insufficienza renale cronica OSA in trattamento discontinuo con CPAP” - sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, “a decorrere dal mese di febbraio 2024 (cert. del 02.02.24 e del 03.02.24)”.
La relazione di C.T.U., non contestata dalle parti, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti, attesa la decorrenza riconosciuta, successiva al deposito del ricorso introduttivo della prima fase processuale dell' CP_3
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell atteso l'esito CP_1
dell'accertamento sanitario.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025.
La Giudice
Paola Marino